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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9541 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58540/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
-SEZIONE XV-
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti giudici: dott. AN MB Presidente dott.ssa IM NA Giudice estensore dott. Nicola Fascilla Giudice a latere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58540/2019 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SALOMONE MARCO BENITO e dell'avv. PA_1
AR IE
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. PANARESE ANTONIO Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. CAMBIERI CLAUDIO CP_2 CP_3 con il patrocinio dell'avv. D'AMANZO SIRIO e dell'avv. BOSSI Controparte_4
CA
CONVENUTI
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno ex art 2043 e 1218 c.c., anche per condotte di mala gestio dell'amministratore di fatto.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, per tutti i motivi indicati in atti, da intendersi integralmente ritrascritti, così giudicare:
1) accertate le condotte poste in essere da e/o da condannare gli Controparte_1 CP_2 stessi e in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in via solidale tra Controparte_4 loro, ex artt. 1218 e ss. c.c. e/o ex art. 2043 e ss. c.c. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da PA;
con riferimento a questi ultimi, si precisa: i) che, per quanto concerne i danni pari all'importo
(€ 832.163,02) dei pagamenti effettuati senza giustificazione alcuna, PA_2 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore devono essere condannati, anche in Controparte_4 solido tra loro, al pagamento di € 832.163,02 o della diversa e maggior somma che risulterà dall'istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dovuti per legge dal dovuto al saldo effettivo;
ii) che, quanto al resto, deve essere pronunciata, nei confronti di PA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in solido tra loro, CP_2 Controparte_4
PA condanna generica al risarcimento dei danni patiti e patiendi da nella somma da liquidarsi in separata sede;
2) per tutte le fattispecie di reato (infedeltà patrimoniale e/o appropriazione indebita e/o truffa) che saranno accertate all'esito del presente giudizio, condannare i convenuti che ne saranno ritenuti autori
e/o responsabili, anche in via solidale tra loro, al risarcimento pure dei danni non patrimoniali patiti e PA patiendi da in conseguenza dei reati medesimi;
3) trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica ove fossero accertati reati perseguibili
d'ufficio, con riserva di trasferire, in tal caso, la presente azione civile in sede penale;
4) accertare e dichiarare fin d'ora che e in persona Controparte_1 CP_2 Controparte_4
PA del legale rappresentante pro tempore, sono tenuti a garantire, manlevare e/o tenere indenne da PA ogni effetto pregiudizievole, anche fiscale, dovesse derivare alla stessa per i fatti donde è causa;
5) in via subordinata alla domanda di cui sopra sub 1), accertare e dichiarare che, qualunque sia il PA titolo in forza del quale ha pagato debiti di per i fatti donde è causa e così, in Controparte_4 via esemplificativa e non esaustiva, ex art. 2028 c.c., o ex art. 2034 c.c., o in forza degli accordi PA intercorsi con il dottore non conosciuti da , la stessa non ha il Controparte_1 Controparte_4 diritto di ripetere quanto pagato e che in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
PA tempore, è tenuta al pagamento di tutti i debiti di inerenti e/o conseguenti ai fatti donde è causa;
pagina 2 di 16 6) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
CONCLUSIONI CONVENUTO Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
IN RITO – IN VIA PREGIUDIZIALE: stante l'istanza , mai rinunciata ed anzi riproposta, di fissazione di nuova udienza a norma dell'art. 269 c.p.c., per consentire la chiamata in causa dei terzi, amministratori di diritto pro tempore della società attrice, ( - PA_1 PA_3
CF: - residente in [...]; e - CF: C.F._1 Testimone_1
- residente in [...]); e considerato il provvedimento assunto C.F._2 dalla a, ove la non ritenesse di mutare orientamento, si formula riserva di agire in CP_5 CP_6 separata sede nei confronti dei predetti amministratori;
Accertare e dichiarare (con ogni conseguente provvedimento) la nullità della citazione introduttiva
(per violazione del disposto di cui all'art. 164 c.p.c. in correlazione con l'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.), stante – da un lato - l'estrema genericità delle richieste risarcitorie di cui non è resa specifica indicazione, né quanto al titolo di esse, né quanto alla esatta quantificazione;
e – dall'altro - quanto all'asserito e mai illustrato “danno fiscale”, di cui non è neppure allegata l'effettiva esistenza, e del quale non dato comprendere la genesi, men che meno la correlazione causale con le condotte asseritamente tenute dal CP_1
NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE ED IN OGNI CASO: rigettare integralmente ogni domanda, restitutoria/risarcitoria formulata dall'attrice perché nulla, infondata e temeraria e comunque non provata, con ogni conseguente statuizione, dichiarandosi – in ogni caso – che nulla deve il convenuto all'attrice per i titoli azionati in causa e comunque a Controparte_1 PA_1 qualsivoglia titolo o ragione.
IN SUBORDINE: nel denegato e (davvero) non credito caso di accertamento di un qualsivoglia credito risarcitorio/restitutorio nei confronti del convenuto Dott. ovvero degli altri convenuti, Controparte_1 accertare e dichiarare la concorrente e solidale responsabilità dei Sigg.ri: Arch. PA_3
(CF: ) residente in [...]; e C.F._1 Testimone_1
(CF: ) residente in [...]; per il motivi
[...] C.F._2 esposti in atti, al contempo attribuendosi, nella determinazione delle relative responsabilità pro quota tra i vari condebitori, la preponderante responsabilità dell'Arch. pari ad almeno il PA_3
70%, e, a seguire, del Sig. e degli altri convenuti;
Tes_1
pagina 3 di 16 IN VIA ISTRUTTORIA, ammettersi – ove ritenuto – le capitolazioni di prova orale formulate nella memoria istruttoria di parte datata 15/9/2021 e non ammesse in precedenza (capp. 1, 2, 4, 5, CP_1
6, 7, 11, 16 e 17) con i test ivi indicati;
rigettando, per i motivi esposti nella memoria datata 9/10/2021,
e comunque in ogni caso, le istanze di prova avverse;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese legali, competenze, spese generali e accessori di legge.
Con ogni più ampia riserva e con osservanza.
CONCLUSIONI CONVENUTA Controparte_4
Voglia codesto. Ill.mo Giudice adito così giudicare: nel merito, rigettare tutte le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, ivi inclusa l'eccezione di carenza di legittimazione (titolarità passiva) dei diritti vantati da nonché l'eccezione di carenza di interesse ad agire in relazione alla domanda di Controparte_4 accertamento negativo proposta dall'attrice; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attrice nei confronti di dichiarare i signori e a manlevare e Controparte_4 Controparte_1 CP_2 tenere indenne l'esponente di ogni pregiudizio subito e subendo;
- in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale dovesse ritenere anche solo in parte fondate le domande di parte attrice nei confronti di accertare per Controparte_4
i motivi di cui in narrativa la quota interna di responsabilità di e la quota interna di Controparte_4 responsabilità di ciascuno degli altri convenuti, con condanna degli altri convenuti a pagare a
[...]
nei limiti della quota interna di responsabilità di ciascuno, quanto eventualmente CP_4 corrisposto da a parte attrice;
Controparte_4
- in via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze di prova formulate da parte attrice per le ragioni esposte nella terza memoria;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
CONCLUSIONI CONVENUTA CP_2
IN VIA PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra (i) rispetto a CP_2 tutte le domande attoree, ed anche (ii) rispetto alla domanda di manleva formulata da CP_4 per i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, ordinare l'estromissione di questa dal giudizio, non essendo la stessa responsabile in solido con il datore di lavoro per quanto, nel caso, posto in essere su
pagina 4 di 16 disposizione/ordine di questi, e comunque, in ogni caso, perché estranea agli addebiti mossi ai convenuti e Controparte_1 CP_4
NEL MERITO nella denegata ipotesi in cui fosse accertata e dichiarata la legittimazione passiva della Sig.ra
[...] nel presente giudizio, rigettare integralmente le domande svolte dall'attrice CP_2 PA_1
nei confronti della Sig.ra perché nulle per indeterminatezza dell'oggetto e del
[...] CP_2 titolo (ex artt. 163 e 164 c.p.c.), e comunque perché tutte, nessuna esclusa, non provate ed infondate, in fatto come in diritto;
ANCORA NEL MERITO
Rigettare la domanda di manleva e garanzia formulate da con conseguente condanna CP_4 alla rifusione delle spese di lite;
Ordinare la cancellazione dell'espressione (sconveniente ed offensiva) “truffatori”, riferita anche alla
Sig.ra posta a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta di e – visto CP_2 CP_4
l'art. 89 c.p.c. – condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata, CP_4 quale risarcimento del danno conseguente.
IN OGNI CASO con il favore delle spese processuali.
Le vicende processuali
1. -società attiva nel settore edilizio anche per attività di ristrutturazione e PA_1 vendita di edifici, nel seguito anche solo n data 28.11.2019 ha convenuto in giudizio Pt_1
(di seguito solo , l'ex presidente ed amministratore delegato di Controparte_4 CP_4 quest'ultima, ed infine ex dipendente di Controparte_1 CP_2 CP_4
PA attrice ha premesso di essere stata incaricata, in qualità di appaltatrice, della ristrutturazione di un immobile sito in Milano, via Tenca n. 2, in virtù di un contratto di appalto d'opera sottoscritto con all'epoca rappresentata da CP_4 Controparte_1
Quest'ultimo, nel corso dell'esecuzione dell'appalto. avrebbe altresì rivestito il ruolo di PA amministratore di fatto di stessa, gestendo ad esempio il conto corrente dell'attrice e contrattando in nome di quest'ultima con fornitori e subfornitori.
In tale veste, in concorso con avrebbe compiuto condotte di CP_2 Controparte_1 mala gestio consistite nella distrazione di ingenti somme a danno di parte attrice. PA Ciò premesso, ha chiesto:
pagina 5 di 16 (i) l'accertamento l'illegittimità delle condotte dei convenuti, nelle rispettive vesti, in occasione dell'esecuzione di un contratto di appalto d'opera, citato;
(ii) la conseguente condanna in via solidale dei convenuti ex artt. 1218 e ss. c.c. e/o ex art. 2043 e ss. c.c. al risarcimento di tutti i danni a proprio favore per la somma di €
482.163,02, corrispondente ai pagamenti effettuati senza giustificazione da CP_1
PA in concorso con utilizzando i conti correnti di , e salva la
[...] CP_2 condanna generica, con liquidazione in altra sede, per i residui pregiudizi.
L'atto introduttivo del giudizio inizialmente ha coinvolto anche un terzo soggetto- CP_7 nei cui confronti, tuttavia, il giudizio è stato dichiarato estinto in limine litis per mancata tempestiva rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio disposta dal giudice istruttore.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 agosto 2020, ha Controparte_1 chiesto la chiamata in causa dei terzi, ossia gli amministratori di e PA_4 chiedendo, in caso di condanna, di accertare e dichiarare la Testimone_1 concorrente e solidale responsabilità di quest'ultimi ed in particolare del primo, pari al 70%, nonché in ogni caso, nel merito, il rigetto integrale di ogni domanda attorea perché infondata.
3. nella veste di ex dipendente di costituendosi in giudizio con CP_2 CP_4 autonoma difesa, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, invocando in limine
l'estromissione dal giudizio, non essendo responsabile in solido con il proprio datore di lavoro e del suo legale rappresentante per eventuali danni dagli stessi cagionati. Ha eccepito altresì
l'indeterminatezza dell'oggetto e del titolo delle domande avversarie e ne ha poi invocato nel merito il rigetto.
4. ad oggetto dell'attività d'impresa l'attività di gestione di asili, scuole Controparte_8 primarie e secondarie sia in lingua inglese e/o in altre lingue, dal luglio 2017, entrata a fare parte del gruppo con autonoma difesa: Controparte_9
- in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa PA_3 legale rappresentante dell'attrice- per essere da quest'ultimo eventualmente manlevata, anche in via di regresso con il coobbligato solidale. Ha eccepito altresì, in via preliminare di rito, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., per omessa indicazione ed incertezza assoluta dell'oggetto della domanda;
- nel merito, ha invocato il rigetto di tutte le domande dell'attrice, anche per carenza di legittimazione ed interesse ad agire della stessa. In via subordinata ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dai convenuti e dai terzi chiamati. pagina 6 di 16 5. Con ordinanza resa in data 3 settembre 2020, il giudice istruttore ha negato il differimento dell'udienza di prima comparizione per la chiamata di terzo richiesta dai convenuti CP_1
e ai sensi dell'art. 269 c.p.c..
[...] CP_4
6. All'esito dell'udienza del 22 settembre 2020, il giudice istruttore ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e la domanda di estromissione di trattandosi CP_2 quest'ultima di questione attinente al merito della lite. Ha infine disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di , nei cui confronti con ordinanza resa CP_7 in data 11 giugno 2021 il giudizio è stato dichiarato estinto, come già accennato al punto 2, per mancanza di valida e tempestiva rinnovazione della notifica.
7. Sono stati quindi assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., ove con la prima memoria parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento del maggior importo di € 832.163,02.
All'esito, sono state ammesse le prove per testi e per interpello proposte dalle parti, riservato all'esito ogni valutazione sulle ulteriori istanze istruttorie.
8. Con ordinanza in data 20 febbraio 2024, il Giudice istruttore ha ordinato a CP_4
l'esibizione di tutti gli allegati alla Relazione di PWC sull'attività svolta da del Controparte_1
24 luglio 2018.
9. Infine, le parti hanno quindi precisato le proprie conclusioni e il Giudice, con ordinanza dell'8 luglio 2025, ha rimesso la causa in decisione fissando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le contestazioni nei confronti di Controparte_1
10. Come accennato, parte attrice ha allegato che avrebbe svolto il ruolo di Controparte_1 proprio amministratore di fatto in occasione dell'esecuzione del contratto di appalto d'opera intercorso tra la stessa attrice e In tale veste, il convenuto avrebbe posto in essere CP_4 condotte di mala gestio, nella forma:
(i) della distrazione, per € 482.163,02 in linea capitale, la rivalutazione monetaria e gli interessi;
(ii) del mancato adempimento di obblighi legali, ed in particolare quelli di natura fiscale.
11. Il ruolo di amministratore di fatto sarebbe stato assunto da approfittando di un Controparte_1 autonomo impegno, mai perfezionato, di acquistare il 100% del capitale sociale dell'attrice.
pagina 7 di 16 PA In tale contesto, ove erano in corso trattative di cessione delle quote di ed in vista dell'imminente ingresso di nella relativa compagine sociale, Controparte_1 PA_3
-suo amministratore di diritto e socio- avrebbe affidato l'intera gestione dell'appalto e la gestione stessa della società, comprese le credenziali di accesso al conto corrente, a CP_1
che aveva dunque assunto la carica di amministratore di fatto.
[...]
12. Osserva il Tribunale che tale vicenda – rispetto alla quale nessun accordo, neppure preliminare, risulta essere stato sottoscritto, essendo versate agli atti solo bozze negoziali (cfr. doc. 9 di parte attrice)- non è tuttavia eziologicamente collegata a quella in esame né può influenzare il giudizio circa la carica di amministratore di fatto rivestita da La promessa di Controparte_1
PA acquistare le quote di consente infatti solo di meglio contestualizzare le vicende litigiose e di meglio cogliere le circostanze in cui la condotta oggetto di lite è stata posta in essere.
13. Come accennato, la vicenda gestoria litigiosa si colloca nell'ambito di un contratto d'appalto d'opera avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un edificio, sito in via Tenca n. 2, Milano, destinata a nuova sede di un istituto scolastico di imminente apertura da parte di CP_4
PA affidati da quest'ultima, in qualità di appaltante, a favore di , in qualità di appaltatrice.
In proposito, va sottolineato che nessun contratto formale è stato sottoscritto dalle parti. PA Risulta esclusivamente inviato dall'appaltatrice all'appaltante e da questa CP_4 accettato, un capitolato d'opera del 2.11.2017 per l'importo di € 1.529.000,00 più IVA (cfr. doc.
6).
Inoltre, dall'istruttoria orale e dall'esame dei documenti emerse le seguenti circostanze di fatto: PA (i) amministratore di diritto e socio di , era stato nominato PA_3 direttore lavori, responsabile cantiere e CP_10 PA_5 responsabile della sicurezza (cfr. verbale interrogatorio formale di Pt_3 del 29.6.2023);
[...]
(ii) l'appaltante, a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti, aveva versato PA anticipatamente a favore di la somma € 1.800.000,00 (cfr. relazione PWS, doc. 2 di a fronte di un preventivo per la minor somma € CP_4
1.529.000,00.
Tale circostanza è confermata dalla relazione di PWC (doc. 2 di . CP_4
Del resto, la corresponsione a proprio favore di € 1.800.000,00 non è stata contestata specificamente dall'attrice nella prima difesa utile (ossia nella prima memoria ex art, 183, comma 6, c.p.c.) e va dunque ritenuta provata.
14. Ciò premesso, va rammentato che la qualifica di amministratore di fatto presuppone: pagina 8 di 16 a) la mancanza di un'efficace investitura assembleare;
b) l'attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale;
c) l'autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza (cfr. ex multis, cfr. Cassazione Ord. n. 27163/2018; Cassazione Sez III, n. 22108/2014).
15. Nel caso in esame, parte attrice ha allegato e provato che privo di qualunque Controparte_1
PA formale incarico gestorio formale presso : PA (i) negoziava direttamente con i fornitori e i subappaltatori di , contrattando i prezzi ed i termini di pagamento. Si vedano in proposito;
- le testimonianze rese da e CP_10 PA_5 Tes_2
- il documento n .8 di parte attrice (ove il convenuto si rappresenta all'esterno PA come dotato di poteri gestori di , chiedendo che le fatture vengano intestate a quest'ultima. La fattura è stata poi intestata all'attrice ed all'attenzione del convenuto); PA (ii) aveva la disponibilità delle chiavette che accedevano al conto corrente di accesso nell'occasione dell'esecuzione dell'appalto (si trattava del conto n.
12587X06, Banca Popolare di Sondrio, Ag. 9 – doc. 7 attoreo, cfr. verbale di udienza del 31 gennaio 2023)1.
Su tale conto erano affluiti i pagamenti provenienti dalla committente e CP_4 dallo stesso venivano prelevate le somme per provvedere al pagamento dei vari sub- appaltatori e/o fornitori collegati ai lavori di ristrutturazione de qua e da cui sarebbero uscite le somme litigiose. PA (iii) accedeva liberamente all'home banking di , disponendo sia pagamenti e bonifici. Si vedano in proposito:
-i numerosi riscontri documentali ove l'ex dipendente chiede e CP_2 sollecita autorizzazioni di bonifici e pagamenti utilizzando tale conto (cfr. docc.
10, 12 e 30);2
Part 1 Cfr. Doc.7 di parte attrice, dove si dà atto che vengono trasmesse le coordinate bancarie di a CP_1 Part (000112587x06 conto filiale di dove il delegato ad operare formalmente è PA_3 Riscontro doc. 7 dove il 18.11.2017 scrive: PA_3
“Ciao Lo Di seguito le coordinate bancarie del conto con i limiti operativi. L'online è attivo, come vuoi che ti trasferisca Pers user e pin di accesso e token per operare? . 2 Cfr. doc. 10 parte attrice, ove chiedeva indicazioni da parte sia di che di CP_2 Controparte_1 Pt_3
“Ciao a tutti, (…) domani effettuo un bonifico da in modo tale da avere di nuovo la disponibilità.
[...] CP_4 Fatemi sapere solo se devo riemettere fisicamente i bonifici o la banca li farà partire in automatico (…). Attendo vostre. CP_ Grazie mille! ”. pagina 9 di 16 -le testimonianze rese nel corso del giudizio;
3
-l'interrogatorio formale reso da (cfr. verbale di udienza del 7 CP_2 febbraio 2024)4;
-la dichiarazione predisposta dal difensore di ma non sottoscritta Controparte_1 dal convenuto, ove si dava atto che dal 2017 quest'ultimo aveva avuto la disponibilità dell'home banking (cfr. documento n. 40 di parte attrice); PA (iv) si rappresentava all'esterno come titolare dei poteri gestori di , spendendone il nome.5
Sussistono dunque tutti gli elementi sintomatici, in virtù di indizi gravi, precisi e concordanti, per PA ritenere che abbia ricoperto la veste di amministratore di fatto di nel Controparte_1 periodo intercorrente tra il mese di novembre 2017 al mese di aprile 2018. PA 16. Passando alle condotte illecite, ha contestato essenzialmente atti di mala gestio, consistiti in atti distrattivi – per l'importo di € 482.163,02- specificatamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. pagg. 10-12 dell'atto di citazione).
Nella veste di amministratore di fatto, avrebbe effettuato molteplici bonifici Controparte_1 non dovuti dal conto corrente intestato dalla attrice, a favore di soggetti estranei all'attività PA sociale di e comunque all'esecuzione del contratto di appalto.
Si tratta in particolare 20 bonifici eseguiti -dal novembre 2017 all'aprile 2028- a favore di: stesso (per € 30.046,39, cfr. doc. 35 di parte attrice); Controparte_1
(per € 350.000,00, cfr. docc. 35 e 35 bis di parte attrice). CP_7
-GTM di (per € 15.000,00, cfr. doc. 35 di parte attrice); CP_11
Cfr. Docc.31 e 32 attore, con comunicazioni con in copia e LD e K School in cui comunica per Pt_3 CP_2 conto della di aver provveduto a fare il primo bonifico, “attendiamo con urgenza la conferma di poter PA_1 acquistare la merce” In particolare, nel doc. 32 rivolgendosi a e inserendo in copia conoscenza e la società CP_2 CP_10 Pt_3 LD elenca i bonifici eseguiti e chiede di comunicarle eventuali altri bonifici da eseguire.
Cfr. altresì doc. 33 dove sono riportate le trasmissioni dei bonifici eseguite da in qualità di segretaria di CP_2 [...]
CP_4 3 Si vedano le testimonianze rese da verbale 24.1.2024. Testimone_3 4 “E' successo che mi abbia chiesto di fare qualche bonifico, non so ricordare quando. Era un'attività di cui si CP_1 occupava il stesso. Confermo che eseguiva dei bonifici tramite home banking. Mi pare che il conto fosse CP_1 CP_1 quello presso la Banca popolare di Sondrio, sono passati diversi anni, non so confermare il numero del conto. Mi pare comunque di ricordare che i pagamenti che ho eseguito personalmente fossero a favore di fornitori e subappaltatori di PA
. Non so invece dire i soggetti a cui favore faceva i bonifici anche se eravamo negli stessi uffici. Io mi CP_1 limitavo a fare quello che mi diceva il mio capo. Come ho detto, non so ricordare nello specifico i bonifici che ho fatto io. E non so riferire su quelli fatti da Comunque per quanto riguarda i bonifici fatti da me, li ho eseguiti dalla sede di CP_1
non posso riferire su quello che ha fatto Io ero in ufficio tutti i giorni, lui non sempre, capitava che non CP_4 CP_1 lo vedessi per giorni. Ricordo che mi dava i report dei bonifici effettuati e io dovevo fare un foglio Excel con CP_1 l'elenco (non ricordo la periodicità, forse settimanalmente o bisettimanalmente) che poi mandavo via mail a lui e in copia a
(cfr. verbale di udienza del 7 febbraio 2024). Pt_3 5 Cfr. doc. 8 di parte attrice, ricorso per decreto ingiuntivo di Business Engineering Network s.r.l. pagina 10 di 16 (per € 116, 63, cfr. doc. 35 di parte attrice); CP_2
-LD di TO OM (per € 87.000,00, cfr. docc. 35 bis e ter di parte attrice).
17. In proposito, osserva il Tribunale: PA (i) l'effettuazione di tali bonifici dai conti di non è contestata;
(ii) tali pagamenti venivano disposti materialmente da in esecuzione CP_2 delle direttive impartite da che autorizzava ogni singolo Controparte_1 pagamento, e da ai quali chiedeva istruzioni6. Sia l'istruttoria PA_3
orale sia i documenti versati agli atti hanno dato ampio riscontro di tale circostanza;
(iii) ad eccezione di quanto di seguito precisato per i soggetti destinatari CP_2 di tali bonifici erano estranei non solo al contratto d'appalto litigioso, ma anche ad PA altre attività riferibili ad .
Dalla relazione di PWC (cfr. doc. 2 di è emerso in particolare che i CP_4
PA beneficiari dei pagamenti litigiosi ordinati da per conto di Controparte_1 erano al medesimo personalmente strettamente collegati.
Ed in particolare:
-LD, di cui TO OM risulta socio unico, è amministrata dal padre di AN (doc. 86 di parte attrice); Controparte_1
- GTM è posseduta integralmente da Controparte_1
- è un collaboratore di CP_7 Controparte_1
(iv) dalla relazione di PWC risultano numerose incongruenze, anche temporali, di alcune delle fatture sottese ai pagamenti oggetto di lite. Si fa riferimento, tra l'altro:
- al pagamento a favore di OM TO, mediante la società denominata
LD di TO OM di una prima fattura (n.180042), di un importo pari a €15.000, emessa in data 8 novembre 2017 per “lavori di muratura per cantiere via
Tenca 2 – Milano per il periodo ott-17”. Tuttavia, i lavori di ristrutturazione del predetto cantiere sono iniziati solo il successivo novembre 2017 (cfr. doc. 3
[...]
; CP_4
- ai pagamenti eseguiti a favore di , a fronte della fattura nr. 5/2017 del CP_7
28 novembre 2017 (emessa con partita IVA personale polacca nei confronti di PA
) per un importo pari a €100.000 ha ricevuto tre pagamenti per un importo 6 Cfr. doc. 10 parte attrice già citato. Si veda altresì il teste verbale del 24 gennaio 2024. Testimone_3 pagina 11 di 16 complessivo pari al saldo della fattura emessa nei giorni 1 e 4 dicembre 2017. E ciò PA oltre ad un secondo pagamento eseguito da in data 27 febbraio 2018 pari a
€50.000. Tutti questi importi sono stati erogati per servizi resi in relazione alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti nel cantiere relativo a via Tenca 2 a Milano.
17. Spettava a a fronte di tale grave, preciso e concordante quadro probatorio Controparte_1 dimostrare che i pagamenti dallo stesso ordinati fossero in realtà pertinenti e coerenti con l'attività contrattuale.
Tale onere non risulta essere stato tuttavia assolto. PA 18. Il danno patito da va quantificato in € 482.163.02, e non nella maggior somma di €
832.163,02 per la prima volta richiesta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. senza alcuna allegazione o supporto documentale.
Le eccezioni di Controparte_1 19. Rispetto alle conclusioni sopra svolte le doglianze di non colgono nel segno. Controparte_1
In particolare:
a. quanto al suo ruolo di amministratore di fatto, tale veste non è esclusa dalla conoscenza degli PA atti gestori da parte degli amministratori di diritto . Invero, la carica gestoria può essere rivestita congiuntamente e contemporaneamente sia da amministratori di diritto sia amministratori di fatto, che rispondono in solido sull'esterno. E ciò salve eventuali verifiche circa diversi frazioni di responsabilità nei rapporti interni, qui non sottoposte alla decisione del
Collegio;
b. quanto alla prova delle condotte lesive, sono riscontrati i bonifici eseguiti dal conto corrente di PA
su cui il operava, a favore di soggetti allo stesso riferibili. Spettava a CP_1 quest'ultimo dimostrare la coerenza dei bonifici contestati e la loro inerenza al contratto d'appalto;
c. quanto alla chiamata in giudizio di e di per ragioni PA_3 Testimone_1 di economia processuale non è stato dato ingresso all'allargamento del perimetro soggettivo della lite. Ciò non incide comunque sull'an e sul quantum della responsabilità del convenuto verso l'attrice, avendo riguardo la chiamata di terzo solo a rapporti interni con altri asseriti debitori solidali, non litisconsorti necessari, che potranno essere eventualmente citati da in autonoma sede;
Controparte_1
PA d. quanto alla pretesa mancanza di danno a carico di , il pregiudizio di quest'ultima è certo e liquido, considerato che dal proprio conto corrente risultano essere stati eseguiti esborsi indebiti pagina 12 di 16 su ordine del convenuto. La considerazione che la provvista sia stata fornita da non CP_4
PA elide la considerazione sopra svolta giacché ha subito un pregiudizio economico e in ogni caso è esposta all'eventuale azione restitutoria da parte di CP_4
Quanto alle contestazioni di CP_4
20. è estranea alle vicende distrattive del suo amministratore di diritto, CP_4 Controparte_1 che ha compiuto le condotte illecite ricoprendo la carica gestoria - amministratore di fatto- di PA un'altra e diversa società .
Quest'ultima non risulta del resto essere stata avvantaggiata- né direttamente né indirettamente- dalle condotte illecite del suo amministratore di diritto. PA Invero, le somme oggetto di distrazione erano inizialmente state corrisposte a favore di proprio da parte dalla convenuta-nella persona dello stesso nella veste di suo Controparte_1 amministratore di diritto- per importi superiori (per € 1.800,000,00) rispetto al minor importo di
€ 1.529.000,00 pattuito quale corrispettivo a favore dell'appaltatrice.
La domanda nei suoi confronti va dunque rigettata.
Le contestazioni nei confronti di CP_2
21. PA attrice contesta a poste in essere nella veste di dipendente, con il Controparte_12 ruolo di segretaria, di la convenuta avrebbe concorso materialmente con Controparte_4 nella distrazione delle somme litigiose, provvedendo -su ordine dell'allora Controparte_1 amministratore- ad eseguire i bonifici ordinati dal primo a favore di soggetti non legittimati a riceverli, compresa la stessa convenuta e con conseguente responsabilità di Controparte_1 quest'ultima ex artt. 2049 e/o 1228 c.c.
22. Osserva il Collegio che gli unici due bonifici effettuati a favore di e tratti dal CP_2
PA conto di , ammontano all'importo complessivo di € 116,63. È inoltre documentata l'eccezione articolata dalla stessa, ossia che tali bonifici costituivano il rimborso a suo favore di somme personalmente anticipate, a titolo spese di cancelleria per l'open day delle attività scolastiche organizzate nell'edificio in corso di ristrutturazione (cfr. doc. 2 e 3 di parte convenuta).
In effetti, la corrispondenza specifica degli importi, la contestualità temporale rispetto alle attività d'appalto, l'esatta causale riportata nei bonifici costituiscono indizi gravi precisi e PA concordanti che tale somma non è stata distratta dalla stessa ex segretaria dai conti di , ma costituiva un rimborso a proprio favore. pagina 13 di 16 23. Quanto agli altri bonifici, sia dalle carte processuali sia dall'istruttoria non è emerso alcun ruolo di autonomo contributo causale della convenuta, se non quello -come già accennato- di mera esecuzione delle direttive impartite da e da ai quali Controparte_1 PA_3 chiedeva istruzioni7.Ed A seguito delle direttive di dell'esecuzione dei bonifici Controparte_1
PA sul conto corrente intestato a , e autorizzavano ogni Controparte_1 PA_3 singolo pagamento o negavano l'autorizzazione.
Si vedano in proposito:
-il copioso carteggio agli atti8;
-le testimonianze rese (cfr. teste “Per eseguire questi bonifici la chiedeva il Tes_2 CP_2 permesso a ); CP_1
-l'interrogatorio formale della stessa (cfr. verbale di udienza del 7 febbraio 202, CP_2 già sopra citato). obbediva dunque alle direttive impartire dal suo datore di lavoro, in ossequio CP_2 agli obblighi di cui agli art. 2114 e 2115 c.c.
24. Inoltre, le circostanze concrete escludono che la stessa fosse tenuta a disattenderle, rifiutandosi di adempiere, non sussistendo alcun elemento idoneo a farle presumere che i bonifici eseguiti PA fossero illeciti e dannosi per .
In proposito, va ribadito che gli ordini di bonifico avevano tra i destinatari lo stesso Pt_3 legale rappresentante dell'attrice: quindi tale circostanza attribuiva un'apparente legittimità a tali pagamenti, non sussistendo concreti indizi contrari tali da imporre alla dipendente di non dare corso agli stessi, la quale - anzi- chiedeva e si interfacciava con e Controparte_1 prima di procedere9. PA_3
Quanto alla condanna generica
25. Va invece rigettata la domanda di condanna generica formulata dall'attore a carico dei convenuti in solido, non risultando agli atti ulteriori condotte lesive oltre a quelle sopra riconosciute a carico di Controparte_1
Non risultano, del resto, articolate specifiche censure sul punto a cura di parte attrice.
Il comando giudiziale PA 26. Va dunque accolta la domanda di al risarcimento del danno patito dalla stessa a carico di per il limitato importo di € 482.163,02: trattandosi di debito di valore su tale Controparte_1 importo decorrono gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, a decorrere dai singoli atti distrattivi al saldo.
Va invece rigettata la domanda di condanna generica per le ragioni indicate in narrativa.
La domanda nei confronti di e va rigettato nel merito, non essendo CP_4 CP_2 alle stesse attribuibili condotte causative del danno.
27. Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate tenendo conto Controparte_1 dell'andamento del processo e della complessità dell'attività istruttoria, alla luce dello scaglione per valore determinato in virtù del danno in concreto liquidato.
PA attrice va invece condannata alla refusione delle spese a favore di ciascuno dei convenuti e nei cui confronti le domande attoree vengono rigettate e che si sono CP_4 CP_2 difesi autonomamente. Le stesse sono liquidate in virtù del valore della domanda e della complessa attività istruttoria svolta, come meglio in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, Sezione XV civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da PA_1 nei confronti di e con atto di citazione notificato
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_4 in data 21.11.2019 e 6.12.2019, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento delle domande di condanna al PA_1 Controparte_1 risarcimento del danno in € 482.163, 02, oltre interessi man mano maturati sulla somma di anno rivalutata dai singoli atti distrattivi al saldo per le ragioni esposte in narrativa;
2. rigetta la domanda di condanna generica formulata dall'attrice nei confronti di Controparte_1
e CP_2 Controparte_4
3. condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1 PA_1 liquidate in € 25.000 di cui € 1.063,00 per spese e il resto per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA, CPA e spese di registrazione;
4. condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di PA_1 CP_2 liquidate in € 21.883,00 oltre 15% per spese generali, IVA, CPA e spese di registrazione;
5. condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di PA_1 CP_4 liquidate in € 22.000,00 oltre 15% per spese generali, IVA, CPA e spese di registrazione. pagina 15 di 16 Milano, 6 novembre 2025
Il Presidente
AN MB
Il Giudice relatore
IM NA
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7 Cfr. doc. 10 parte attrice sopra riportato. 8 Si vedano altresì i Docc.31 e 32 attore citati 9 Cfr., tra l'altro, docc. 30, 31, 32 e 33 di parte attrice sopra citati. pagina 14 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
-SEZIONE XV-
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti giudici: dott. AN MB Presidente dott.ssa IM NA Giudice estensore dott. Nicola Fascilla Giudice a latere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58540/2019 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SALOMONE MARCO BENITO e dell'avv. PA_1
AR IE
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. PANARESE ANTONIO Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. CAMBIERI CLAUDIO CP_2 CP_3 con il patrocinio dell'avv. D'AMANZO SIRIO e dell'avv. BOSSI Controparte_4
CA
CONVENUTI
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno ex art 2043 e 1218 c.c., anche per condotte di mala gestio dell'amministratore di fatto.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, per tutti i motivi indicati in atti, da intendersi integralmente ritrascritti, così giudicare:
1) accertate le condotte poste in essere da e/o da condannare gli Controparte_1 CP_2 stessi e in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in via solidale tra Controparte_4 loro, ex artt. 1218 e ss. c.c. e/o ex art. 2043 e ss. c.c. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da PA;
con riferimento a questi ultimi, si precisa: i) che, per quanto concerne i danni pari all'importo
(€ 832.163,02) dei pagamenti effettuati senza giustificazione alcuna, PA_2 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore devono essere condannati, anche in Controparte_4 solido tra loro, al pagamento di € 832.163,02 o della diversa e maggior somma che risulterà dall'istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dovuti per legge dal dovuto al saldo effettivo;
ii) che, quanto al resto, deve essere pronunciata, nei confronti di PA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in solido tra loro, CP_2 Controparte_4
PA condanna generica al risarcimento dei danni patiti e patiendi da nella somma da liquidarsi in separata sede;
2) per tutte le fattispecie di reato (infedeltà patrimoniale e/o appropriazione indebita e/o truffa) che saranno accertate all'esito del presente giudizio, condannare i convenuti che ne saranno ritenuti autori
e/o responsabili, anche in via solidale tra loro, al risarcimento pure dei danni non patrimoniali patiti e PA patiendi da in conseguenza dei reati medesimi;
3) trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica ove fossero accertati reati perseguibili
d'ufficio, con riserva di trasferire, in tal caso, la presente azione civile in sede penale;
4) accertare e dichiarare fin d'ora che e in persona Controparte_1 CP_2 Controparte_4
PA del legale rappresentante pro tempore, sono tenuti a garantire, manlevare e/o tenere indenne da PA ogni effetto pregiudizievole, anche fiscale, dovesse derivare alla stessa per i fatti donde è causa;
5) in via subordinata alla domanda di cui sopra sub 1), accertare e dichiarare che, qualunque sia il PA titolo in forza del quale ha pagato debiti di per i fatti donde è causa e così, in Controparte_4 via esemplificativa e non esaustiva, ex art. 2028 c.c., o ex art. 2034 c.c., o in forza degli accordi PA intercorsi con il dottore non conosciuti da , la stessa non ha il Controparte_1 Controparte_4 diritto di ripetere quanto pagato e che in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
PA tempore, è tenuta al pagamento di tutti i debiti di inerenti e/o conseguenti ai fatti donde è causa;
pagina 2 di 16 6) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
CONCLUSIONI CONVENUTO Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
IN RITO – IN VIA PREGIUDIZIALE: stante l'istanza , mai rinunciata ed anzi riproposta, di fissazione di nuova udienza a norma dell'art. 269 c.p.c., per consentire la chiamata in causa dei terzi, amministratori di diritto pro tempore della società attrice, ( - PA_1 PA_3
CF: - residente in [...]; e - CF: C.F._1 Testimone_1
- residente in [...]); e considerato il provvedimento assunto C.F._2 dalla a, ove la non ritenesse di mutare orientamento, si formula riserva di agire in CP_5 CP_6 separata sede nei confronti dei predetti amministratori;
Accertare e dichiarare (con ogni conseguente provvedimento) la nullità della citazione introduttiva
(per violazione del disposto di cui all'art. 164 c.p.c. in correlazione con l'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.), stante – da un lato - l'estrema genericità delle richieste risarcitorie di cui non è resa specifica indicazione, né quanto al titolo di esse, né quanto alla esatta quantificazione;
e – dall'altro - quanto all'asserito e mai illustrato “danno fiscale”, di cui non è neppure allegata l'effettiva esistenza, e del quale non dato comprendere la genesi, men che meno la correlazione causale con le condotte asseritamente tenute dal CP_1
NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE ED IN OGNI CASO: rigettare integralmente ogni domanda, restitutoria/risarcitoria formulata dall'attrice perché nulla, infondata e temeraria e comunque non provata, con ogni conseguente statuizione, dichiarandosi – in ogni caso – che nulla deve il convenuto all'attrice per i titoli azionati in causa e comunque a Controparte_1 PA_1 qualsivoglia titolo o ragione.
IN SUBORDINE: nel denegato e (davvero) non credito caso di accertamento di un qualsivoglia credito risarcitorio/restitutorio nei confronti del convenuto Dott. ovvero degli altri convenuti, Controparte_1 accertare e dichiarare la concorrente e solidale responsabilità dei Sigg.ri: Arch. PA_3
(CF: ) residente in [...]; e C.F._1 Testimone_1
(CF: ) residente in [...]; per il motivi
[...] C.F._2 esposti in atti, al contempo attribuendosi, nella determinazione delle relative responsabilità pro quota tra i vari condebitori, la preponderante responsabilità dell'Arch. pari ad almeno il PA_3
70%, e, a seguire, del Sig. e degli altri convenuti;
Tes_1
pagina 3 di 16 IN VIA ISTRUTTORIA, ammettersi – ove ritenuto – le capitolazioni di prova orale formulate nella memoria istruttoria di parte datata 15/9/2021 e non ammesse in precedenza (capp. 1, 2, 4, 5, CP_1
6, 7, 11, 16 e 17) con i test ivi indicati;
rigettando, per i motivi esposti nella memoria datata 9/10/2021,
e comunque in ogni caso, le istanze di prova avverse;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese legali, competenze, spese generali e accessori di legge.
Con ogni più ampia riserva e con osservanza.
CONCLUSIONI CONVENUTA Controparte_4
Voglia codesto. Ill.mo Giudice adito così giudicare: nel merito, rigettare tutte le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, ivi inclusa l'eccezione di carenza di legittimazione (titolarità passiva) dei diritti vantati da nonché l'eccezione di carenza di interesse ad agire in relazione alla domanda di Controparte_4 accertamento negativo proposta dall'attrice; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attrice nei confronti di dichiarare i signori e a manlevare e Controparte_4 Controparte_1 CP_2 tenere indenne l'esponente di ogni pregiudizio subito e subendo;
- in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale dovesse ritenere anche solo in parte fondate le domande di parte attrice nei confronti di accertare per Controparte_4
i motivi di cui in narrativa la quota interna di responsabilità di e la quota interna di Controparte_4 responsabilità di ciascuno degli altri convenuti, con condanna degli altri convenuti a pagare a
[...]
nei limiti della quota interna di responsabilità di ciascuno, quanto eventualmente CP_4 corrisposto da a parte attrice;
Controparte_4
- in via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze di prova formulate da parte attrice per le ragioni esposte nella terza memoria;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
CONCLUSIONI CONVENUTA CP_2
IN VIA PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra (i) rispetto a CP_2 tutte le domande attoree, ed anche (ii) rispetto alla domanda di manleva formulata da CP_4 per i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, ordinare l'estromissione di questa dal giudizio, non essendo la stessa responsabile in solido con il datore di lavoro per quanto, nel caso, posto in essere su
pagina 4 di 16 disposizione/ordine di questi, e comunque, in ogni caso, perché estranea agli addebiti mossi ai convenuti e Controparte_1 CP_4
NEL MERITO nella denegata ipotesi in cui fosse accertata e dichiarata la legittimazione passiva della Sig.ra
[...] nel presente giudizio, rigettare integralmente le domande svolte dall'attrice CP_2 PA_1
nei confronti della Sig.ra perché nulle per indeterminatezza dell'oggetto e del
[...] CP_2 titolo (ex artt. 163 e 164 c.p.c.), e comunque perché tutte, nessuna esclusa, non provate ed infondate, in fatto come in diritto;
ANCORA NEL MERITO
Rigettare la domanda di manleva e garanzia formulate da con conseguente condanna CP_4 alla rifusione delle spese di lite;
Ordinare la cancellazione dell'espressione (sconveniente ed offensiva) “truffatori”, riferita anche alla
Sig.ra posta a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta di e – visto CP_2 CP_4
l'art. 89 c.p.c. – condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata, CP_4 quale risarcimento del danno conseguente.
IN OGNI CASO con il favore delle spese processuali.
Le vicende processuali
1. -società attiva nel settore edilizio anche per attività di ristrutturazione e PA_1 vendita di edifici, nel seguito anche solo n data 28.11.2019 ha convenuto in giudizio Pt_1
(di seguito solo , l'ex presidente ed amministratore delegato di Controparte_4 CP_4 quest'ultima, ed infine ex dipendente di Controparte_1 CP_2 CP_4
PA attrice ha premesso di essere stata incaricata, in qualità di appaltatrice, della ristrutturazione di un immobile sito in Milano, via Tenca n. 2, in virtù di un contratto di appalto d'opera sottoscritto con all'epoca rappresentata da CP_4 Controparte_1
Quest'ultimo, nel corso dell'esecuzione dell'appalto. avrebbe altresì rivestito il ruolo di PA amministratore di fatto di stessa, gestendo ad esempio il conto corrente dell'attrice e contrattando in nome di quest'ultima con fornitori e subfornitori.
In tale veste, in concorso con avrebbe compiuto condotte di CP_2 Controparte_1 mala gestio consistite nella distrazione di ingenti somme a danno di parte attrice. PA Ciò premesso, ha chiesto:
pagina 5 di 16 (i) l'accertamento l'illegittimità delle condotte dei convenuti, nelle rispettive vesti, in occasione dell'esecuzione di un contratto di appalto d'opera, citato;
(ii) la conseguente condanna in via solidale dei convenuti ex artt. 1218 e ss. c.c. e/o ex art. 2043 e ss. c.c. al risarcimento di tutti i danni a proprio favore per la somma di €
482.163,02, corrispondente ai pagamenti effettuati senza giustificazione da CP_1
PA in concorso con utilizzando i conti correnti di , e salva la
[...] CP_2 condanna generica, con liquidazione in altra sede, per i residui pregiudizi.
L'atto introduttivo del giudizio inizialmente ha coinvolto anche un terzo soggetto- CP_7 nei cui confronti, tuttavia, il giudizio è stato dichiarato estinto in limine litis per mancata tempestiva rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio disposta dal giudice istruttore.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 agosto 2020, ha Controparte_1 chiesto la chiamata in causa dei terzi, ossia gli amministratori di e PA_4 chiedendo, in caso di condanna, di accertare e dichiarare la Testimone_1 concorrente e solidale responsabilità di quest'ultimi ed in particolare del primo, pari al 70%, nonché in ogni caso, nel merito, il rigetto integrale di ogni domanda attorea perché infondata.
3. nella veste di ex dipendente di costituendosi in giudizio con CP_2 CP_4 autonoma difesa, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, invocando in limine
l'estromissione dal giudizio, non essendo responsabile in solido con il proprio datore di lavoro e del suo legale rappresentante per eventuali danni dagli stessi cagionati. Ha eccepito altresì
l'indeterminatezza dell'oggetto e del titolo delle domande avversarie e ne ha poi invocato nel merito il rigetto.
4. ad oggetto dell'attività d'impresa l'attività di gestione di asili, scuole Controparte_8 primarie e secondarie sia in lingua inglese e/o in altre lingue, dal luglio 2017, entrata a fare parte del gruppo con autonoma difesa: Controparte_9
- in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa PA_3 legale rappresentante dell'attrice- per essere da quest'ultimo eventualmente manlevata, anche in via di regresso con il coobbligato solidale. Ha eccepito altresì, in via preliminare di rito, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., per omessa indicazione ed incertezza assoluta dell'oggetto della domanda;
- nel merito, ha invocato il rigetto di tutte le domande dell'attrice, anche per carenza di legittimazione ed interesse ad agire della stessa. In via subordinata ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dai convenuti e dai terzi chiamati. pagina 6 di 16 5. Con ordinanza resa in data 3 settembre 2020, il giudice istruttore ha negato il differimento dell'udienza di prima comparizione per la chiamata di terzo richiesta dai convenuti CP_1
e ai sensi dell'art. 269 c.p.c..
[...] CP_4
6. All'esito dell'udienza del 22 settembre 2020, il giudice istruttore ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e la domanda di estromissione di trattandosi CP_2 quest'ultima di questione attinente al merito della lite. Ha infine disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di , nei cui confronti con ordinanza resa CP_7 in data 11 giugno 2021 il giudizio è stato dichiarato estinto, come già accennato al punto 2, per mancanza di valida e tempestiva rinnovazione della notifica.
7. Sono stati quindi assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., ove con la prima memoria parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento del maggior importo di € 832.163,02.
All'esito, sono state ammesse le prove per testi e per interpello proposte dalle parti, riservato all'esito ogni valutazione sulle ulteriori istanze istruttorie.
8. Con ordinanza in data 20 febbraio 2024, il Giudice istruttore ha ordinato a CP_4
l'esibizione di tutti gli allegati alla Relazione di PWC sull'attività svolta da del Controparte_1
24 luglio 2018.
9. Infine, le parti hanno quindi precisato le proprie conclusioni e il Giudice, con ordinanza dell'8 luglio 2025, ha rimesso la causa in decisione fissando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le contestazioni nei confronti di Controparte_1
10. Come accennato, parte attrice ha allegato che avrebbe svolto il ruolo di Controparte_1 proprio amministratore di fatto in occasione dell'esecuzione del contratto di appalto d'opera intercorso tra la stessa attrice e In tale veste, il convenuto avrebbe posto in essere CP_4 condotte di mala gestio, nella forma:
(i) della distrazione, per € 482.163,02 in linea capitale, la rivalutazione monetaria e gli interessi;
(ii) del mancato adempimento di obblighi legali, ed in particolare quelli di natura fiscale.
11. Il ruolo di amministratore di fatto sarebbe stato assunto da approfittando di un Controparte_1 autonomo impegno, mai perfezionato, di acquistare il 100% del capitale sociale dell'attrice.
pagina 7 di 16 PA In tale contesto, ove erano in corso trattative di cessione delle quote di ed in vista dell'imminente ingresso di nella relativa compagine sociale, Controparte_1 PA_3
-suo amministratore di diritto e socio- avrebbe affidato l'intera gestione dell'appalto e la gestione stessa della società, comprese le credenziali di accesso al conto corrente, a CP_1
che aveva dunque assunto la carica di amministratore di fatto.
[...]
12. Osserva il Tribunale che tale vicenda – rispetto alla quale nessun accordo, neppure preliminare, risulta essere stato sottoscritto, essendo versate agli atti solo bozze negoziali (cfr. doc. 9 di parte attrice)- non è tuttavia eziologicamente collegata a quella in esame né può influenzare il giudizio circa la carica di amministratore di fatto rivestita da La promessa di Controparte_1
PA acquistare le quote di consente infatti solo di meglio contestualizzare le vicende litigiose e di meglio cogliere le circostanze in cui la condotta oggetto di lite è stata posta in essere.
13. Come accennato, la vicenda gestoria litigiosa si colloca nell'ambito di un contratto d'appalto d'opera avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un edificio, sito in via Tenca n. 2, Milano, destinata a nuova sede di un istituto scolastico di imminente apertura da parte di CP_4
PA affidati da quest'ultima, in qualità di appaltante, a favore di , in qualità di appaltatrice.
In proposito, va sottolineato che nessun contratto formale è stato sottoscritto dalle parti. PA Risulta esclusivamente inviato dall'appaltatrice all'appaltante e da questa CP_4 accettato, un capitolato d'opera del 2.11.2017 per l'importo di € 1.529.000,00 più IVA (cfr. doc.
6).
Inoltre, dall'istruttoria orale e dall'esame dei documenti emerse le seguenti circostanze di fatto: PA (i) amministratore di diritto e socio di , era stato nominato PA_3 direttore lavori, responsabile cantiere e CP_10 PA_5 responsabile della sicurezza (cfr. verbale interrogatorio formale di Pt_3 del 29.6.2023);
[...]
(ii) l'appaltante, a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti, aveva versato PA anticipatamente a favore di la somma € 1.800.000,00 (cfr. relazione PWS, doc. 2 di a fronte di un preventivo per la minor somma € CP_4
1.529.000,00.
Tale circostanza è confermata dalla relazione di PWC (doc. 2 di . CP_4
Del resto, la corresponsione a proprio favore di € 1.800.000,00 non è stata contestata specificamente dall'attrice nella prima difesa utile (ossia nella prima memoria ex art, 183, comma 6, c.p.c.) e va dunque ritenuta provata.
14. Ciò premesso, va rammentato che la qualifica di amministratore di fatto presuppone: pagina 8 di 16 a) la mancanza di un'efficace investitura assembleare;
b) l'attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale;
c) l'autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza (cfr. ex multis, cfr. Cassazione Ord. n. 27163/2018; Cassazione Sez III, n. 22108/2014).
15. Nel caso in esame, parte attrice ha allegato e provato che privo di qualunque Controparte_1
PA formale incarico gestorio formale presso : PA (i) negoziava direttamente con i fornitori e i subappaltatori di , contrattando i prezzi ed i termini di pagamento. Si vedano in proposito;
- le testimonianze rese da e CP_10 PA_5 Tes_2
- il documento n .8 di parte attrice (ove il convenuto si rappresenta all'esterno PA come dotato di poteri gestori di , chiedendo che le fatture vengano intestate a quest'ultima. La fattura è stata poi intestata all'attrice ed all'attenzione del convenuto); PA (ii) aveva la disponibilità delle chiavette che accedevano al conto corrente di accesso nell'occasione dell'esecuzione dell'appalto (si trattava del conto n.
12587X06, Banca Popolare di Sondrio, Ag. 9 – doc. 7 attoreo, cfr. verbale di udienza del 31 gennaio 2023)1.
Su tale conto erano affluiti i pagamenti provenienti dalla committente e CP_4 dallo stesso venivano prelevate le somme per provvedere al pagamento dei vari sub- appaltatori e/o fornitori collegati ai lavori di ristrutturazione de qua e da cui sarebbero uscite le somme litigiose. PA (iii) accedeva liberamente all'home banking di , disponendo sia pagamenti e bonifici. Si vedano in proposito:
-i numerosi riscontri documentali ove l'ex dipendente chiede e CP_2 sollecita autorizzazioni di bonifici e pagamenti utilizzando tale conto (cfr. docc.
10, 12 e 30);2
Part 1 Cfr. Doc.7 di parte attrice, dove si dà atto che vengono trasmesse le coordinate bancarie di a CP_1 Part (000112587x06 conto filiale di dove il delegato ad operare formalmente è PA_3 Riscontro doc. 7 dove il 18.11.2017 scrive: PA_3
“Ciao Lo Di seguito le coordinate bancarie del conto con i limiti operativi. L'online è attivo, come vuoi che ti trasferisca Pers user e pin di accesso e token per operare? . 2 Cfr. doc. 10 parte attrice, ove chiedeva indicazioni da parte sia di che di CP_2 Controparte_1 Pt_3
“Ciao a tutti, (…) domani effettuo un bonifico da in modo tale da avere di nuovo la disponibilità.
[...] CP_4 Fatemi sapere solo se devo riemettere fisicamente i bonifici o la banca li farà partire in automatico (…). Attendo vostre. CP_ Grazie mille! ”. pagina 9 di 16 -le testimonianze rese nel corso del giudizio;
3
-l'interrogatorio formale reso da (cfr. verbale di udienza del 7 CP_2 febbraio 2024)4;
-la dichiarazione predisposta dal difensore di ma non sottoscritta Controparte_1 dal convenuto, ove si dava atto che dal 2017 quest'ultimo aveva avuto la disponibilità dell'home banking (cfr. documento n. 40 di parte attrice); PA (iv) si rappresentava all'esterno come titolare dei poteri gestori di , spendendone il nome.5
Sussistono dunque tutti gli elementi sintomatici, in virtù di indizi gravi, precisi e concordanti, per PA ritenere che abbia ricoperto la veste di amministratore di fatto di nel Controparte_1 periodo intercorrente tra il mese di novembre 2017 al mese di aprile 2018. PA 16. Passando alle condotte illecite, ha contestato essenzialmente atti di mala gestio, consistiti in atti distrattivi – per l'importo di € 482.163,02- specificatamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. pagg. 10-12 dell'atto di citazione).
Nella veste di amministratore di fatto, avrebbe effettuato molteplici bonifici Controparte_1 non dovuti dal conto corrente intestato dalla attrice, a favore di soggetti estranei all'attività PA sociale di e comunque all'esecuzione del contratto di appalto.
Si tratta in particolare 20 bonifici eseguiti -dal novembre 2017 all'aprile 2028- a favore di: stesso (per € 30.046,39, cfr. doc. 35 di parte attrice); Controparte_1
(per € 350.000,00, cfr. docc. 35 e 35 bis di parte attrice). CP_7
-GTM di (per € 15.000,00, cfr. doc. 35 di parte attrice); CP_11
Cfr. Docc.31 e 32 attore, con comunicazioni con in copia e LD e K School in cui comunica per Pt_3 CP_2 conto della di aver provveduto a fare il primo bonifico, “attendiamo con urgenza la conferma di poter PA_1 acquistare la merce” In particolare, nel doc. 32 rivolgendosi a e inserendo in copia conoscenza e la società CP_2 CP_10 Pt_3 LD elenca i bonifici eseguiti e chiede di comunicarle eventuali altri bonifici da eseguire.
Cfr. altresì doc. 33 dove sono riportate le trasmissioni dei bonifici eseguite da in qualità di segretaria di CP_2 [...]
CP_4 3 Si vedano le testimonianze rese da verbale 24.1.2024. Testimone_3 4 “E' successo che mi abbia chiesto di fare qualche bonifico, non so ricordare quando. Era un'attività di cui si CP_1 occupava il stesso. Confermo che eseguiva dei bonifici tramite home banking. Mi pare che il conto fosse CP_1 CP_1 quello presso la Banca popolare di Sondrio, sono passati diversi anni, non so confermare il numero del conto. Mi pare comunque di ricordare che i pagamenti che ho eseguito personalmente fossero a favore di fornitori e subappaltatori di PA
. Non so invece dire i soggetti a cui favore faceva i bonifici anche se eravamo negli stessi uffici. Io mi CP_1 limitavo a fare quello che mi diceva il mio capo. Come ho detto, non so ricordare nello specifico i bonifici che ho fatto io. E non so riferire su quelli fatti da Comunque per quanto riguarda i bonifici fatti da me, li ho eseguiti dalla sede di CP_1
non posso riferire su quello che ha fatto Io ero in ufficio tutti i giorni, lui non sempre, capitava che non CP_4 CP_1 lo vedessi per giorni. Ricordo che mi dava i report dei bonifici effettuati e io dovevo fare un foglio Excel con CP_1 l'elenco (non ricordo la periodicità, forse settimanalmente o bisettimanalmente) che poi mandavo via mail a lui e in copia a
(cfr. verbale di udienza del 7 febbraio 2024). Pt_3 5 Cfr. doc. 8 di parte attrice, ricorso per decreto ingiuntivo di Business Engineering Network s.r.l. pagina 10 di 16 (per € 116, 63, cfr. doc. 35 di parte attrice); CP_2
-LD di TO OM (per € 87.000,00, cfr. docc. 35 bis e ter di parte attrice).
17. In proposito, osserva il Tribunale: PA (i) l'effettuazione di tali bonifici dai conti di non è contestata;
(ii) tali pagamenti venivano disposti materialmente da in esecuzione CP_2 delle direttive impartite da che autorizzava ogni singolo Controparte_1 pagamento, e da ai quali chiedeva istruzioni6. Sia l'istruttoria PA_3
orale sia i documenti versati agli atti hanno dato ampio riscontro di tale circostanza;
(iii) ad eccezione di quanto di seguito precisato per i soggetti destinatari CP_2 di tali bonifici erano estranei non solo al contratto d'appalto litigioso, ma anche ad PA altre attività riferibili ad .
Dalla relazione di PWC (cfr. doc. 2 di è emerso in particolare che i CP_4
PA beneficiari dei pagamenti litigiosi ordinati da per conto di Controparte_1 erano al medesimo personalmente strettamente collegati.
Ed in particolare:
-LD, di cui TO OM risulta socio unico, è amministrata dal padre di AN (doc. 86 di parte attrice); Controparte_1
- GTM è posseduta integralmente da Controparte_1
- è un collaboratore di CP_7 Controparte_1
(iv) dalla relazione di PWC risultano numerose incongruenze, anche temporali, di alcune delle fatture sottese ai pagamenti oggetto di lite. Si fa riferimento, tra l'altro:
- al pagamento a favore di OM TO, mediante la società denominata
LD di TO OM di una prima fattura (n.180042), di un importo pari a €15.000, emessa in data 8 novembre 2017 per “lavori di muratura per cantiere via
Tenca 2 – Milano per il periodo ott-17”. Tuttavia, i lavori di ristrutturazione del predetto cantiere sono iniziati solo il successivo novembre 2017 (cfr. doc. 3
[...]
; CP_4
- ai pagamenti eseguiti a favore di , a fronte della fattura nr. 5/2017 del CP_7
28 novembre 2017 (emessa con partita IVA personale polacca nei confronti di PA
) per un importo pari a €100.000 ha ricevuto tre pagamenti per un importo 6 Cfr. doc. 10 parte attrice già citato. Si veda altresì il teste verbale del 24 gennaio 2024. Testimone_3 pagina 11 di 16 complessivo pari al saldo della fattura emessa nei giorni 1 e 4 dicembre 2017. E ciò PA oltre ad un secondo pagamento eseguito da in data 27 febbraio 2018 pari a
€50.000. Tutti questi importi sono stati erogati per servizi resi in relazione alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti nel cantiere relativo a via Tenca 2 a Milano.
17. Spettava a a fronte di tale grave, preciso e concordante quadro probatorio Controparte_1 dimostrare che i pagamenti dallo stesso ordinati fossero in realtà pertinenti e coerenti con l'attività contrattuale.
Tale onere non risulta essere stato tuttavia assolto. PA 18. Il danno patito da va quantificato in € 482.163.02, e non nella maggior somma di €
832.163,02 per la prima volta richiesta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. senza alcuna allegazione o supporto documentale.
Le eccezioni di Controparte_1 19. Rispetto alle conclusioni sopra svolte le doglianze di non colgono nel segno. Controparte_1
In particolare:
a. quanto al suo ruolo di amministratore di fatto, tale veste non è esclusa dalla conoscenza degli PA atti gestori da parte degli amministratori di diritto . Invero, la carica gestoria può essere rivestita congiuntamente e contemporaneamente sia da amministratori di diritto sia amministratori di fatto, che rispondono in solido sull'esterno. E ciò salve eventuali verifiche circa diversi frazioni di responsabilità nei rapporti interni, qui non sottoposte alla decisione del
Collegio;
b. quanto alla prova delle condotte lesive, sono riscontrati i bonifici eseguiti dal conto corrente di PA
su cui il operava, a favore di soggetti allo stesso riferibili. Spettava a CP_1 quest'ultimo dimostrare la coerenza dei bonifici contestati e la loro inerenza al contratto d'appalto;
c. quanto alla chiamata in giudizio di e di per ragioni PA_3 Testimone_1 di economia processuale non è stato dato ingresso all'allargamento del perimetro soggettivo della lite. Ciò non incide comunque sull'an e sul quantum della responsabilità del convenuto verso l'attrice, avendo riguardo la chiamata di terzo solo a rapporti interni con altri asseriti debitori solidali, non litisconsorti necessari, che potranno essere eventualmente citati da in autonoma sede;
Controparte_1
PA d. quanto alla pretesa mancanza di danno a carico di , il pregiudizio di quest'ultima è certo e liquido, considerato che dal proprio conto corrente risultano essere stati eseguiti esborsi indebiti pagina 12 di 16 su ordine del convenuto. La considerazione che la provvista sia stata fornita da non CP_4
PA elide la considerazione sopra svolta giacché ha subito un pregiudizio economico e in ogni caso è esposta all'eventuale azione restitutoria da parte di CP_4
Quanto alle contestazioni di CP_4
20. è estranea alle vicende distrattive del suo amministratore di diritto, CP_4 Controparte_1 che ha compiuto le condotte illecite ricoprendo la carica gestoria - amministratore di fatto- di PA un'altra e diversa società .
Quest'ultima non risulta del resto essere stata avvantaggiata- né direttamente né indirettamente- dalle condotte illecite del suo amministratore di diritto. PA Invero, le somme oggetto di distrazione erano inizialmente state corrisposte a favore di proprio da parte dalla convenuta-nella persona dello stesso nella veste di suo Controparte_1 amministratore di diritto- per importi superiori (per € 1.800,000,00) rispetto al minor importo di
€ 1.529.000,00 pattuito quale corrispettivo a favore dell'appaltatrice.
La domanda nei suoi confronti va dunque rigettata.
Le contestazioni nei confronti di CP_2
21. PA attrice contesta a poste in essere nella veste di dipendente, con il Controparte_12 ruolo di segretaria, di la convenuta avrebbe concorso materialmente con Controparte_4 nella distrazione delle somme litigiose, provvedendo -su ordine dell'allora Controparte_1 amministratore- ad eseguire i bonifici ordinati dal primo a favore di soggetti non legittimati a riceverli, compresa la stessa convenuta e con conseguente responsabilità di Controparte_1 quest'ultima ex artt. 2049 e/o 1228 c.c.
22. Osserva il Collegio che gli unici due bonifici effettuati a favore di e tratti dal CP_2
PA conto di , ammontano all'importo complessivo di € 116,63. È inoltre documentata l'eccezione articolata dalla stessa, ossia che tali bonifici costituivano il rimborso a suo favore di somme personalmente anticipate, a titolo spese di cancelleria per l'open day delle attività scolastiche organizzate nell'edificio in corso di ristrutturazione (cfr. doc. 2 e 3 di parte convenuta).
In effetti, la corrispondenza specifica degli importi, la contestualità temporale rispetto alle attività d'appalto, l'esatta causale riportata nei bonifici costituiscono indizi gravi precisi e PA concordanti che tale somma non è stata distratta dalla stessa ex segretaria dai conti di , ma costituiva un rimborso a proprio favore. pagina 13 di 16 23. Quanto agli altri bonifici, sia dalle carte processuali sia dall'istruttoria non è emerso alcun ruolo di autonomo contributo causale della convenuta, se non quello -come già accennato- di mera esecuzione delle direttive impartite da e da ai quali Controparte_1 PA_3 chiedeva istruzioni7.Ed A seguito delle direttive di dell'esecuzione dei bonifici Controparte_1
PA sul conto corrente intestato a , e autorizzavano ogni Controparte_1 PA_3 singolo pagamento o negavano l'autorizzazione.
Si vedano in proposito:
-il copioso carteggio agli atti8;
-le testimonianze rese (cfr. teste “Per eseguire questi bonifici la chiedeva il Tes_2 CP_2 permesso a ); CP_1
-l'interrogatorio formale della stessa (cfr. verbale di udienza del 7 febbraio 202, CP_2 già sopra citato). obbediva dunque alle direttive impartire dal suo datore di lavoro, in ossequio CP_2 agli obblighi di cui agli art. 2114 e 2115 c.c.
24. Inoltre, le circostanze concrete escludono che la stessa fosse tenuta a disattenderle, rifiutandosi di adempiere, non sussistendo alcun elemento idoneo a farle presumere che i bonifici eseguiti PA fossero illeciti e dannosi per .
In proposito, va ribadito che gli ordini di bonifico avevano tra i destinatari lo stesso Pt_3 legale rappresentante dell'attrice: quindi tale circostanza attribuiva un'apparente legittimità a tali pagamenti, non sussistendo concreti indizi contrari tali da imporre alla dipendente di non dare corso agli stessi, la quale - anzi- chiedeva e si interfacciava con e Controparte_1 prima di procedere9. PA_3
Quanto alla condanna generica
25. Va invece rigettata la domanda di condanna generica formulata dall'attore a carico dei convenuti in solido, non risultando agli atti ulteriori condotte lesive oltre a quelle sopra riconosciute a carico di Controparte_1
Non risultano, del resto, articolate specifiche censure sul punto a cura di parte attrice.
Il comando giudiziale PA 26. Va dunque accolta la domanda di al risarcimento del danno patito dalla stessa a carico di per il limitato importo di € 482.163,02: trattandosi di debito di valore su tale Controparte_1 importo decorrono gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, a decorrere dai singoli atti distrattivi al saldo.
Va invece rigettata la domanda di condanna generica per le ragioni indicate in narrativa.
La domanda nei confronti di e va rigettato nel merito, non essendo CP_4 CP_2 alle stesse attribuibili condotte causative del danno.
27. Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate tenendo conto Controparte_1 dell'andamento del processo e della complessità dell'attività istruttoria, alla luce dello scaglione per valore determinato in virtù del danno in concreto liquidato.
PA attrice va invece condannata alla refusione delle spese a favore di ciascuno dei convenuti e nei cui confronti le domande attoree vengono rigettate e che si sono CP_4 CP_2 difesi autonomamente. Le stesse sono liquidate in virtù del valore della domanda e della complessa attività istruttoria svolta, come meglio in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, Sezione XV civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da PA_1 nei confronti di e con atto di citazione notificato
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_4 in data 21.11.2019 e 6.12.2019, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento delle domande di condanna al PA_1 Controparte_1 risarcimento del danno in € 482.163, 02, oltre interessi man mano maturati sulla somma di anno rivalutata dai singoli atti distrattivi al saldo per le ragioni esposte in narrativa;
2. rigetta la domanda di condanna generica formulata dall'attrice nei confronti di Controparte_1
e CP_2 Controparte_4
3. condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1 PA_1 liquidate in € 25.000 di cui € 1.063,00 per spese e il resto per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA, CPA e spese di registrazione;
4. condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di PA_1 CP_2 liquidate in € 21.883,00 oltre 15% per spese generali, IVA, CPA e spese di registrazione;
5. condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di PA_1 CP_4 liquidate in € 22.000,00 oltre 15% per spese generali, IVA, CPA e spese di registrazione. pagina 15 di 16 Milano, 6 novembre 2025
Il Presidente
AN MB
Il Giudice relatore
IM NA
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7 Cfr. doc. 10 parte attrice sopra riportato. 8 Si vedano altresì i Docc.31 e 32 attore citati 9 Cfr., tra l'altro, docc. 30, 31, 32 e 33 di parte attrice sopra citati. pagina 14 di 16