Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2852/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2852/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- ), in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tata e difesa dall'Avv. SCILIPOTI FRANCESCO MARIA ( , C.F._1 come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA DELLA PORZIUNCOLA, ASSISI - parte attrice opponente -
CONCLUDE come da atto di citazione : “In via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti posta a margine del D.I. opposto, infatti come rappresentato non vi è certezza di chi abbia dato mandato al procuratore legale. Nel merito: - dichiarare l'intervenuta prescrizione dei canoni di loca- zione n. 65 del 14/6/18 pari ad € 2928; la n. 76 del 5/7/18 pari ad € 732 per un totale di € 3660; - dichiarare che nessuna prestazione di manutenzione/riparazione è stata effettuata dalla in favore della Controparte_1
così che la alcun credito possa vantare nei confronti della odierna opponente;
- in Parte_1 CP_1 ogni caso laddove dovesse essere accertato un credito in favore dei per qualsivoglia titolo, Controparte_1 dichiarare l'intervenuta compensazione del debito della con il finanziamento pari ad € 100000. Parte_1 In via Subordinata - nella denegata, in cui vengano accolte la domanda avversarie e venisse accertata la debenza del credito da parte di rideterminare l'esposizione debitoria riducendo il quantum del Parte_1 credito azionato per tutte le ragioni espresse in narrativa ed, in ogni caso, revocare e/o annullare il D.I. opposto;
In ogni caso, condannare l'opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite ed i compensi profes- sionali di difesa, oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario”
1
GIAMPIERO ( ), come da procura a margine di/in calce a C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il loro studio in VIA GUIDO MONACO 16 AREZZO - parte convenuta opposta -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “nel merito, respingere tutte le do- mande avanzate da parte attrice, previo accertamento delle somme da questa dovute e, per l'effetto, confer- mare il D.I.. Nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento di detto D.I., condannare la società attrice al pagamento di tutte le somme dovute per i servizi prestati da pari ad € 65330,74, oltre Controparte_1 interessi moratori ex D. Lgs. 9.10.02, n. 231, maturati dalla data della Sentenza sino al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese”
E
- , in persona del legale rapp,te Controparte_2 P.IVA_3
p.t., - parte terza chiamata contumace -
Altri contratti atipici
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la premesso che: aveva ricevuto notificazione Parte_1
del Decreto n. 884/2023, emesso il 28.09.2023, con cui il Tribunale di Arezzo le aveva in- giunto il pagamento di € 65.330,74, oltre interessi e spese in favore di (il Controparte_1
cui 33,5% del capitale era stato detenuto dalla scissa le cui quote Controparte_2
erano poi state cedute a e , di cui era socia, a titolo canoni di CP_3 Controparte_4
sublocazione di immobile in Arezzo, Via Fiorentina 522 e manutenzione/riparazione auto- mezzi, previa compensazione, come da fatture. Nel proporre opposizione, deduceva quali motivi: nullità della procura alle liti;
prescrizione parziale dei canoni di locazione;
mancata prova della prestazione di manutenzione/assistenza eseguita e generica descrizione delle fat- ture;
compensazione con il saldo positivo di € 100.000,00 di plurimi suoi versamenti a titolo finanziamento soci per garanzia di liquidità; credito per concessione di n. 2 fideiussioni ban- carie omnibus a in favore di da questa utilizzate per propri finanzia- CP_5 CP_1
menti, con esposizione per € 345.000,00; in ipotesi, il debito ammontava a € (100.000,00 meno 65.330,74 =) 34.669,26. Previa autorizzazione, procedeva alla chiamata in causa della
2 la quale non si costituiva, con conseguente sua contumacia. Ciò Controparte_2
premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta contestava le eccezioni di nullità e pre- CP_1
scrizione. Confermava le prestazioni che giustificavano l'emissione del provvedimento mo- nitorio. Allegava l'incompensabilità dei crediti di cui alla relativa eccezione e contestava (la mancata prova di) un accordo in tal senso fra le parti. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di nullità ex art. 164, c. I, cpc della citazione del terzo per violazione del termine a comparire fissato dall'art. 163-bis cpc, essendo invece rispettato detto termine tra la comunicazione del Decreto del 29.11.2023 e l'udienza fissata al 24.04.24.
Sempre in via preliminare, si rigetta il motivo di opposizione fondato sulla asserita nullità della procura ai difensori della ricorrente, apposta a margine del ricorso introduttivo, in quanto dall'intestazione dello stesso atto si deduce la qualifica di legale rappresentante pro-tempore del Sig. , cui deve ricondursi la sigla apposta in calce Controparte_6
alla stessa procura. Sul punto è chiarissima la Giurisprudenza: “l'illeggibilità della firma di chi conferisca procura alle liti per conto di una società, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione
d'autografia resa dal difensore, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indi- cazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese” (Cass. II Sez. Sent. n. 7941 del
28.03.2017).
Per cui l'opponente avrebbe (potuto e) dovuto censurare di falso la stessa sigla, come non appartenente allo stesso anziché limitarsi ad eccepire la non riconducibilità CP_6
della stessa al l.r.p.t. della opponente.
Ciò, a prescindere dalla sanatoria del(l'eventuale) vizio della stessa procura, ex art. 182 del cpc.
3 ***
Passando al merito, si deve osservare che il procedimento di opposizione a Decreto
Ingiuntivo, disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo promosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto – decreto ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la sentenza che decide sull'op- posizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione. Da ciò l'immediato rigetto del relativo motivo di opposizione.
Ed infatti il Giudice all'esito del processo, è tenuto a pronunciarsi sempre sul merito della pretesa creditoria e non può limitarsi, né pronunciarsi, in merito a motivi di opposizione con cui si alleghi che il decreto sarebbe stato illegittimamente emesso (Cass., S.U., 19.04.82
n. 2387) in base ai presupposti previsti dagli art. 633 e 634 del c.p.c.. Il Giudice dell'opposi- zione non può revocare il decreto ingiuntivo emesso sulla sola base dell'assenza, pur ove accettata, dei presupposti previsti dagli artt. 633 e seguenti del c.p.c.. Del tutto irrilevanti sono altresì le denunciate irregolarità ed incongruenze (atto di citazione, pp. 7-9), le quali po- trebbero avere conseguenze solo dal punto di vista fiscale. Nel giudizio di opposizione cia- scuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall'art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius opponente), mentre il creditore assume la ve- ste di convenuto in opposizione (rectius opposto). Restano applicabili tutte le regole ordina- rie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie. Sono applicabili al procedimento gli artt.
183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di
4 attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto – ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) – per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria – spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l' art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
I, disp. Trans.), fra cui è il presente, che “…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Secondo univoco orientamento giu- risprudenziale, “il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356, Cassazione civile Sez. III, 10 novembre
2010, n. 22837). La ratio del principio di non contestazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella respon- sabilità o auto-responsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve igno- rarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”.
Fra i fatti non specificatamente contestati tali fatti vi sono, sicuramente, alcuni tra i fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, e cioè l'esi- stenza di un rapporto di sublocazione, meglio descritto in atto di citazione, da cui il credito a titolo di canoni, in assenza di prova del loro pagamento, della quale parte opponente era onerata.
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5 Quanto invece alle riparazioni/manutenzione/assistenza dei mezzi e delle autovetture dell' opponente, da parte dell'opposta, la prima ha contestato lo svolgimento di tali presta- zioni, ed era onere della seconda (attore sostanziale) fornire la dimostrazione di averle effet- tuate, al fine di giustificare la propria pretesa creditoria.
Tale prova è stata fornita in modo sufficiente a fondare il convincimento del Giudi- cante, salvo che per quanto concerne le fatture n. 250 del 20.03.18 (€ 30,00) e n. 745 del
06.05.21 (per € 18,63), per le quali non vi è prova circa l'effettuazione delle prestazioni del cui corrispettivo è stato richiesto il pagamento in via monitoria.
Vero è che i testi ammessi ( amministratore dell'opposta; magfaz- Tes_1 Tes_2
ziniere) si sono limitati a confermare la prassi consuetudinaria esistente inter partes, per cui l' opponente lasciava i propri mezzi in accettazione presso l'officina dell'opposta, indicando gli interventi da effettuare, e i dipendenti di questa effettuavano le prestazioni richieste, fa- cendo contestualmente emettere dall'amministrazione la relativa fattura. Ciò, tanto che presso l'opposta esistono tre distinti registri sezionali di fatturazione (servizi di officina, di magazzino, diversi), ognuno con un ordine cronologico autonomo e distinto dall'altro, con conseguente numerazione apparentemente non ordinata delle fatture.
Tuttavia, la documentazione prodotta in allegato alla memoria istruttoria del poiché riporta in calce la firma per accettazione dei rappresentanti dell'opponente.
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Dev'essere invece accolto il motivo di prescrizione sollevato da parte opponente, in relazione alle fatture n. 5 del 14/06/2018 e n. 76 del 05/07/2018, poiché l'etto interruttivo della prescrizione costituito dalla comunicazione di messa in mora del 06/07/2023 è stato comunicato solo in tale data (come risulta dalla firma forma per adesione del l.r.p.t. dell'op- ponente), quanto il termine di cui all'art. 2948, n. 3, del c.c. era già computo.
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Dev'essere infine accolto il motivo fondato sulla compensazione di crediti ex art. 1241 e 1242 del c.c., in merito al quale non ha alcun pregio l'affermazione per la quale detto modo di estinzione delle obbligazioni non potrebbe operare in quanto, “diversamente, sarebbe venuta meno la liquidità necessaria alla corretta operatività societaria – così causando un
6 ingiustificabile danno imprenditoriale ed evidenziando la volontà effettiva di sottrarsi dal normale rischio di impresa che il detentore del capitale sociale deve per legge sopportare” (comparsa di costituzione e risposta, p. 7), poiché tale affermazione attiene alle motivazioni dell'accordo, del tutto irrilevanti.
Quanto poi all'eccezione fondata sull'art. 2467 del c.c., e sulla conseguente, asserita postergazione del credito per finanziamento soci, occorre rilevare che nel caso di specie trat- tasi di finanziamento di capitale di credito (o di terzi), destinato ad essere rimborsato e non dipendente dai risultati economici della società.
Invero, nella specie la volontà dei soci risulta attesa al trasferimento di denaro in riferimento alle finalità sostanziali dell'operazione, che è evidentemente una finalità di pre- stito (cfr. doc. 6 atto introduttivo, laddove viene indicato espressamente: “restituzione parziale pre- stito soci”). Inoltre l'art. 2467 del c.c. è applicabile unicamente in ipotesi di eccessivo squi- librio dell'indebitamento o di situazione finanziaria di ragionevole conferimento, delle quali non è stata data prova in giudizio.
Pertanto, opera nelle specie la compensazione legale ex art. 1242 del c.c., tra crediti aventi carattere di reciprocità e aventi inoltre la medesima natura (pecuniaria).
Anche a ritenere diversamente, la natura volontaria della compensazione, e cioè l'ac- cordo volto a compensare i rispettivi crediti/debiti delle due parti, è dimostrata in modo suf- ficiente a fondare il convincimento del Giudicante dalle dichiarazioni del teste il Tes_2
quale, all'udienza del 21.11.24 ha confermato che le parti “facevano le compensazioni tra i reciproci debiti”.
Inoltre, lo stesso Sig. udito in sede di interpello, ha confermato che vi CP_6
era un accordo con il Sig. , l.r.p.t. di parte opponente, “in ordine ai rapporti commer- Parte_2
ciali tra la società e la società ed il fatto che “era stato fatto un finanzia- CP_1 Pt_1
mento soci da parte . Pt_1
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In conclusione l'opposizione merita accoglimento.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta opposta. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi delle fasi di
7 giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 14103 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 884/2023, depositato il 28.09.2023, emesso dal
Tribunale di Arezzo in favore di in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, alle spese di giudizio per € 14.103,00 oltre accessori, come da motiva- zione;
Arezzo, 23/04/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi
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