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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3172 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] elettivamente domiciliato in Parte_1
Belmonte Mezzagno, Via Taormina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Mazzara Rosa;
E
nato in [...] - Nigeria, in data 05/03/1990 elettivamente Controparte_1 domiciliato in Palermo, Via Principe di Villafranca n.46, presso lo studio dell'Avv. Varotta Luigi;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso, dichirazione integrativa e successive note scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 25 giugno 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere pronuncia di separazione;
Con provvedimento del 04 luglio 2025, il Presidente ha fissato l'udienza al 21 ottobre 2025, per la comparizione dei coniugi davanti a sé, invitandoli a dare indicazione sulle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio come richiesto ex articolo 473 bis c.p.c.
Alla predetta udienza, tuttavia, sono comparsi unicamente i difensori dei SI.ri ed Pt_1 CP_1 stante l'impossibilità degli stessi a presenziare personalmente.
Per tale ragione non è stato possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, trattandosi di prima udienza di comparizione, né richiedere le integrazioni istruttorie necessarie a tutela degli interessi della prole vista la richiesta congiunta di affidamento esclusivo del minore, Persona_1 alla madre.
Il Presidente ha dunque disposto un rinvio all'udienza del 18 novembre 2025 mediante deposito telematico di note scritte, ai sensi degli artt. art. 127-ter c.p.c invitando le parti a dare indicazioni chiare e precise sui motivi del regime di affidamento esclusivo scelto per il minore indicando inoltre le ragioni a sostegno del diritto di visita libero optato per il genitore non affidatario.
Con dichiarazione integrativa al ricorso di separazione, depositata in data 5 novembre 2025, il SI.
ha confermato le clausole riportate in sede di ricorso per separazione Controparte_1 apportando delle integrazioni e specificazioni in merito alle condizioni indicate ai punti nn. 3 e 4, chiarendo che data la sua stabile residenza all'estero (Nigeria), l'affidamento esclusivo alla madre,
SI.ra , costituisce la soluzione più idonea per la crescita, l'equilibrio e riferimenti Parte_1 educativi del minore.
Il SI. inoltre per favorire un legame affettivo e relazionale con la prole, si è impegnato a CP_1 mantenere contatti regolari con il minore tramite videochiamate od altri strumenti di comunicazione idonei e a trascorrere, durante la sua permanenza in Italia, il maggior tempo possibile con il figlio nel rispetto delle esigenze scolastiche e personali del minore.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo, nelle dichiarazioni integrative e nelle note congiunte, entrambe depositate in data 05 novembre 2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) I separandi si danno reciprocamente atto di avere già proceduto alla divisione dei beni in comunione familiare e più genericamente di tutti gli altri beni non indicati nel prosieguo e di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo;
3) il figlio minore sarà affidato esclusivamente alla madre, in considerazione del fatto che Per_1 il padre, come dallo stesso dichiarato con separato atto, vive ormai stabilmente in Nigeria e
l'affidamento esclusivo appare pertato la soluzione più idonea nell'interesse del minore;
4) il sig. i impegna ad informare, con almeno una settimana di anticipo, la sig.ra CP_1 Pt_1 di ogni suo rientro in Italia, indicando il giorno di arrivo ed il giorno di partenza, al fine di potere organizzare i momenti di incontro con il minore;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno quindici di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio , la somma di euro Per_1
200,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat a decorrere dall'effettività della separazione;
6) le spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
7) L'immobile adibito a casa coniugale, sito in Palermo, Corso Calatafimi n. 748, condotto in locazione, sarà assegnato alla sig.ra , la quale continuerà ad ivi abitare unitamente al figlio. Pt_1
8) i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
9) i separandi si concedono sin da ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero.”
P.Q.M
.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 25 giugno 2025 , riportate in parte motiva.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al diritto di visita non risultano in contrasto con gli interessi dello stesso, dispone l'affidamento esclusivo del minore, ex art. 337quater c.c. II comma, a favore della Persona_1 madre SI.ra , facendo salvi i diritti del minore previsti a norma del primo comma Parte_1 dell'articolo 337 ter, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato il 25 maggio 2018 - atto di matrimonio trasritto nel registro dello stato civile del Comune di Marsala al n.14 – Parte I - Anno 2018)
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente del Tribunale Piergiorgio Morosini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3172 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] elettivamente domiciliato in Parte_1
Belmonte Mezzagno, Via Taormina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Mazzara Rosa;
E
nato in [...] - Nigeria, in data 05/03/1990 elettivamente Controparte_1 domiciliato in Palermo, Via Principe di Villafranca n.46, presso lo studio dell'Avv. Varotta Luigi;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso, dichirazione integrativa e successive note scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 25 giugno 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere pronuncia di separazione;
Con provvedimento del 04 luglio 2025, il Presidente ha fissato l'udienza al 21 ottobre 2025, per la comparizione dei coniugi davanti a sé, invitandoli a dare indicazione sulle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio come richiesto ex articolo 473 bis c.p.c.
Alla predetta udienza, tuttavia, sono comparsi unicamente i difensori dei SI.ri ed Pt_1 CP_1 stante l'impossibilità degli stessi a presenziare personalmente.
Per tale ragione non è stato possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, trattandosi di prima udienza di comparizione, né richiedere le integrazioni istruttorie necessarie a tutela degli interessi della prole vista la richiesta congiunta di affidamento esclusivo del minore, Persona_1 alla madre.
Il Presidente ha dunque disposto un rinvio all'udienza del 18 novembre 2025 mediante deposito telematico di note scritte, ai sensi degli artt. art. 127-ter c.p.c invitando le parti a dare indicazioni chiare e precise sui motivi del regime di affidamento esclusivo scelto per il minore indicando inoltre le ragioni a sostegno del diritto di visita libero optato per il genitore non affidatario.
Con dichiarazione integrativa al ricorso di separazione, depositata in data 5 novembre 2025, il SI.
ha confermato le clausole riportate in sede di ricorso per separazione Controparte_1 apportando delle integrazioni e specificazioni in merito alle condizioni indicate ai punti nn. 3 e 4, chiarendo che data la sua stabile residenza all'estero (Nigeria), l'affidamento esclusivo alla madre,
SI.ra , costituisce la soluzione più idonea per la crescita, l'equilibrio e riferimenti Parte_1 educativi del minore.
Il SI. inoltre per favorire un legame affettivo e relazionale con la prole, si è impegnato a CP_1 mantenere contatti regolari con il minore tramite videochiamate od altri strumenti di comunicazione idonei e a trascorrere, durante la sua permanenza in Italia, il maggior tempo possibile con il figlio nel rispetto delle esigenze scolastiche e personali del minore.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo, nelle dichiarazioni integrative e nelle note congiunte, entrambe depositate in data 05 novembre 2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) I separandi si danno reciprocamente atto di avere già proceduto alla divisione dei beni in comunione familiare e più genericamente di tutti gli altri beni non indicati nel prosieguo e di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo;
3) il figlio minore sarà affidato esclusivamente alla madre, in considerazione del fatto che Per_1 il padre, come dallo stesso dichiarato con separato atto, vive ormai stabilmente in Nigeria e
l'affidamento esclusivo appare pertato la soluzione più idonea nell'interesse del minore;
4) il sig. i impegna ad informare, con almeno una settimana di anticipo, la sig.ra CP_1 Pt_1 di ogni suo rientro in Italia, indicando il giorno di arrivo ed il giorno di partenza, al fine di potere organizzare i momenti di incontro con il minore;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno quindici di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio , la somma di euro Per_1
200,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat a decorrere dall'effettività della separazione;
6) le spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
7) L'immobile adibito a casa coniugale, sito in Palermo, Corso Calatafimi n. 748, condotto in locazione, sarà assegnato alla sig.ra , la quale continuerà ad ivi abitare unitamente al figlio. Pt_1
8) i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
9) i separandi si concedono sin da ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero.”
P.Q.M
.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 25 giugno 2025 , riportate in parte motiva.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al diritto di visita non risultano in contrasto con gli interessi dello stesso, dispone l'affidamento esclusivo del minore, ex art. 337quater c.c. II comma, a favore della Persona_1 madre SI.ra , facendo salvi i diritti del minore previsti a norma del primo comma Parte_1 dell'articolo 337 ter, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato il 25 maggio 2018 - atto di matrimonio trasritto nel registro dello stato civile del Comune di Marsala al n.14 – Parte I - Anno 2018)
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente del Tribunale Piergiorgio Morosini