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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2705/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.
FA NU, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 17 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.R.G. 2705/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Celeste LISO e Sabino SERNIA Parte_1 come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in
Andria, Via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art. 417-bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei
Portoghesi n. 12
- resistente Oggetto del giudizio: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come rassegnante nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 4.10.2024 e ritualmente notificato,
espone di avere prestato servizio alle dipendenze del Parte_1 [...]
in qualità di docente nell'anno scolastico 2020/2021 in forza di Controparte_1 sei contratti a tempo determinato per un totale di 188 giorni di servizio effettivamente svolto;
di non avere percepito, per tali supplenze temporanee prestate, la retribuzione professionale docenti.
2. Tanto premesso, la ricorrente deduce di essere stata discriminata nel trattamento retributivo rispetto ai colleghi di ruolo e a quelli non di ruolo con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche che hanno svolto le sue medesime mansioni, in quanto il convenuto non le ha corrisposto CP_1 la retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio indicati.
3. La parte ricorrente sostiene che il mancato pagamento di tale elemento accessorio della retribuzione è frutto di un'erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNL
31.8.1999. Dalle disposizioni contrattuali richiamate si evince, infatti, che la retribuzione professionale docenti è un elemento fisso della retribuzione, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del 29.11.2007 computabile anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, che compete a tutti i docenti senza distinzione a seconda delle diverse tipologie di supplenze. Ne discende che la condotta del convenuto che esclude i docenti incaricati di supplenze CP_1 brevi e saltuarie dalla percezione di tale emolumento costituisce un'illegittima discriminazione anche in violazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato la parte ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: − accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
; Controparte_1
− per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1 dell'emolumento suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (188 giorni per il 2020/2021), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
− con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
5. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. L'amministrazione scolastica, eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del in favore del e Controparte_1 Controparte_3 contestati genericamente gli avversi conteggi, evidenzia nel merito che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2007 e dell'art. 25 del CCNI del 31/08/1999 la retribuzione professionale docenti (RPD) è prevista esclusivamente per i docenti di ruolo e per i docenti con incarico annuale o sino al termine delle attività didattiche, mentre non si giustifica l'erogazione di tale emolumento in favore dei docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria “per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi”.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 17 dicembre 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta all'accertamento del diritto a percepire dal convenuto la retribuzione professionale Controparte_1 docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate quale docente di scuola secondaria nell'anno scolastico e per i giorni di servizio dedotti in premessa, con le conseguenti statuizioni condannatorie.
8. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
9. Preliminarmente ed in rito va rigettata in quanto palesemente infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del . Il Controparte_1 soggetto debitore della retribuzione professionale docenti non è il
[...]
, mero erogatore dell'emolumento in questione, Controparte_3 bensì il quale datore di lavoro della docente ricorrente, Controparte_1 dunque proprio la parte convenuta nel presente giudizio.
10. Nel merito, la quaestio iuris rilevante nel presente giudizio consiste nello stabilire se la retribuzione professionale docenti prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola sia riservata solo ai docenti di ruolo, ai docenti a tempo determinato incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, o invece spetti anche ai docenti che prestino, come la ricorrente, supplenze brevi e saltuarie.
11. La retribuzione professionale docenti è un elemento accessorio della retribuzione del personale docente ed educativo previsto dall'art. 7 del CCNL
15.3.2001, secondo biennio economico 2000-2001, personale del comparto
Scuola, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione di processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Per le modalità della corresponsione della retribuzione professionale docenti, le disposizioni citate rinviano all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, che disciplina il compenso individuale accessorio del personale docente, educativo ed ATA.
12. Quest'ultima disposizione disciplina decorrenze e modalità di erogazione dell'emolumento in questione, distinguendo tra docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato, docenti con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e docenti con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il comma 4 stabilisce che al predetto personale tale compenso accessorio spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e al comma 5 precisa che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilato al servizio”.
13. I successivi contratti collettivi di comparto, e segnatamente l'art. 81 del CCNL
24.7.2003 e l'art. 83 del CCNL 29.11.2007, non hanno inciso sulle disposizioni dinnanzi citate, ma si sono limitati a modificare l'entità della retribuzione professionale docenti e ad includerla nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, in tale modo rendendo evidente che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. civ. n. 17773/2017).
14. Così ricostruito l'emolumento in questione, non può dubitarsi che lo stesso rientri tra le “condizioni di impiego”, in relazione alle quali, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare agli assunti a tempo determinato un trattamento che non sia meno favorevole di quello riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (cfr.
Cass. civ. n. 20015/2018). 15. Il menzionato principio eurounitario di non discriminazione, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, vincola i giudici nazionali, orientando la lettura del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” senza alcuna esclusione o differenziazione, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico di supplenza previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 non può essere inteso come diretto a circoscrivere le categorie dei destinatari dell'emolumento, ossia, oltre ai docenti a tempo indeterminato, i soli supplenti annuali e quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ma deve invece intendersi “limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende alla individuazione delle categorie del personale richiamate dal contratto integrativo” (Cass. civ. n. 20015/2018 cit.).
16. Chiarito, dunque, che la retribuzione professionale docenti spetta anche al personale docente ed educativo che abbia prestato supplenze brevi e saltuarie, rispetto al quale sussiste la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” a parità di mansioni espletate con il personale a tempo indeterminato e con quello a tempo determinato incaricato di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ne consegue che tale emolumento deve riconoscersi anche alla parte ricorrente, non essendo stata allegata e provata dall'amministrazione scolastica una diversificazione nel caso specifico dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto a quella propria del personale a tempo indeterminato e di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
17. La ricorrente ha documentato, con la produzione dei contratti a tempo determinato, di avere prestato effettivo servizio alle dipendenze del
[...]
, nell'anno scolastico 2020/2021, in qualità di docente di scuola Controparte_1 secondaria di primo grado con orario normale pari a 18 ore settimanali, in forza di plurimi incarichi per supplenze brevi e temporanee, per un totale di n. 207 giorni. Nell'anno scolastico in questione, l'importo mensile della retribuzione professionale docenti per il personale docente con anzianità da 0 a 14 anni ammonta ad euro 174,50 secondo quanto previsto dalla tabella E1.1 allegata al
CCNL Comparto Scuola del 19.4.2016, e dunque l'importo giornaliero è pari ad euro 5,81 (174,50/30). Il credito della ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti ammonta dunque ad euro 1.204,05 (174,50/30 x 207).
Come si evince dall'esame dei cedolini stipendiali, tale emolumento non è stata corrisposta alla ricorrente né il Ministero convenuto ha allegato e provato altri fatti estintivi o impeditivi del credito della lavoratrice. L'amministrazione convenuta va quindi condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.204,05, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
18. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono pertanto poste a carico del convenuto e liquidate in favore dei difensori antistatari della CP_1 ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro con scaglione di valore tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in considerazione della modesta complessità delle questioni in mero diritto affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di a percepire dal Parte_1 [...]
la somma di euro 1.204,05 a titolo di retribuzione Controparte_1 professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate nell'anno scolastico 2020/2021;
− per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di della somma di CP_2 Parte_1 euro 1.204,05, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il a rimborsare ai difensori Controparte_1 antistatari della ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 1.314,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA,
IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FA NU
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.
FA NU, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 17 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.R.G. 2705/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Celeste LISO e Sabino SERNIA Parte_1 come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in
Andria, Via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art. 417-bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei
Portoghesi n. 12
- resistente Oggetto del giudizio: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come rassegnante nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 4.10.2024 e ritualmente notificato,
espone di avere prestato servizio alle dipendenze del Parte_1 [...]
in qualità di docente nell'anno scolastico 2020/2021 in forza di Controparte_1 sei contratti a tempo determinato per un totale di 188 giorni di servizio effettivamente svolto;
di non avere percepito, per tali supplenze temporanee prestate, la retribuzione professionale docenti.
2. Tanto premesso, la ricorrente deduce di essere stata discriminata nel trattamento retributivo rispetto ai colleghi di ruolo e a quelli non di ruolo con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche che hanno svolto le sue medesime mansioni, in quanto il convenuto non le ha corrisposto CP_1 la retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio indicati.
3. La parte ricorrente sostiene che il mancato pagamento di tale elemento accessorio della retribuzione è frutto di un'erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNL
31.8.1999. Dalle disposizioni contrattuali richiamate si evince, infatti, che la retribuzione professionale docenti è un elemento fisso della retribuzione, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del 29.11.2007 computabile anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, che compete a tutti i docenti senza distinzione a seconda delle diverse tipologie di supplenze. Ne discende che la condotta del convenuto che esclude i docenti incaricati di supplenze CP_1 brevi e saltuarie dalla percezione di tale emolumento costituisce un'illegittima discriminazione anche in violazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato la parte ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: − accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
; Controparte_1
− per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1 dell'emolumento suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (188 giorni per il 2020/2021), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
− con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
5. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. L'amministrazione scolastica, eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del in favore del e Controparte_1 Controparte_3 contestati genericamente gli avversi conteggi, evidenzia nel merito che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2007 e dell'art. 25 del CCNI del 31/08/1999 la retribuzione professionale docenti (RPD) è prevista esclusivamente per i docenti di ruolo e per i docenti con incarico annuale o sino al termine delle attività didattiche, mentre non si giustifica l'erogazione di tale emolumento in favore dei docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria “per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi”.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 17 dicembre 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta all'accertamento del diritto a percepire dal convenuto la retribuzione professionale Controparte_1 docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate quale docente di scuola secondaria nell'anno scolastico e per i giorni di servizio dedotti in premessa, con le conseguenti statuizioni condannatorie.
8. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
9. Preliminarmente ed in rito va rigettata in quanto palesemente infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del . Il Controparte_1 soggetto debitore della retribuzione professionale docenti non è il
[...]
, mero erogatore dell'emolumento in questione, Controparte_3 bensì il quale datore di lavoro della docente ricorrente, Controparte_1 dunque proprio la parte convenuta nel presente giudizio.
10. Nel merito, la quaestio iuris rilevante nel presente giudizio consiste nello stabilire se la retribuzione professionale docenti prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola sia riservata solo ai docenti di ruolo, ai docenti a tempo determinato incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, o invece spetti anche ai docenti che prestino, come la ricorrente, supplenze brevi e saltuarie.
11. La retribuzione professionale docenti è un elemento accessorio della retribuzione del personale docente ed educativo previsto dall'art. 7 del CCNL
15.3.2001, secondo biennio economico 2000-2001, personale del comparto
Scuola, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione di processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Per le modalità della corresponsione della retribuzione professionale docenti, le disposizioni citate rinviano all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, che disciplina il compenso individuale accessorio del personale docente, educativo ed ATA.
12. Quest'ultima disposizione disciplina decorrenze e modalità di erogazione dell'emolumento in questione, distinguendo tra docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato, docenti con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e docenti con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il comma 4 stabilisce che al predetto personale tale compenso accessorio spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e al comma 5 precisa che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilato al servizio”.
13. I successivi contratti collettivi di comparto, e segnatamente l'art. 81 del CCNL
24.7.2003 e l'art. 83 del CCNL 29.11.2007, non hanno inciso sulle disposizioni dinnanzi citate, ma si sono limitati a modificare l'entità della retribuzione professionale docenti e ad includerla nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, in tale modo rendendo evidente che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. civ. n. 17773/2017).
14. Così ricostruito l'emolumento in questione, non può dubitarsi che lo stesso rientri tra le “condizioni di impiego”, in relazione alle quali, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare agli assunti a tempo determinato un trattamento che non sia meno favorevole di quello riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (cfr.
Cass. civ. n. 20015/2018). 15. Il menzionato principio eurounitario di non discriminazione, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, vincola i giudici nazionali, orientando la lettura del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” senza alcuna esclusione o differenziazione, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico di supplenza previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 non può essere inteso come diretto a circoscrivere le categorie dei destinatari dell'emolumento, ossia, oltre ai docenti a tempo indeterminato, i soli supplenti annuali e quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ma deve invece intendersi “limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende alla individuazione delle categorie del personale richiamate dal contratto integrativo” (Cass. civ. n. 20015/2018 cit.).
16. Chiarito, dunque, che la retribuzione professionale docenti spetta anche al personale docente ed educativo che abbia prestato supplenze brevi e saltuarie, rispetto al quale sussiste la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” a parità di mansioni espletate con il personale a tempo indeterminato e con quello a tempo determinato incaricato di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ne consegue che tale emolumento deve riconoscersi anche alla parte ricorrente, non essendo stata allegata e provata dall'amministrazione scolastica una diversificazione nel caso specifico dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto a quella propria del personale a tempo indeterminato e di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
17. La ricorrente ha documentato, con la produzione dei contratti a tempo determinato, di avere prestato effettivo servizio alle dipendenze del
[...]
, nell'anno scolastico 2020/2021, in qualità di docente di scuola Controparte_1 secondaria di primo grado con orario normale pari a 18 ore settimanali, in forza di plurimi incarichi per supplenze brevi e temporanee, per un totale di n. 207 giorni. Nell'anno scolastico in questione, l'importo mensile della retribuzione professionale docenti per il personale docente con anzianità da 0 a 14 anni ammonta ad euro 174,50 secondo quanto previsto dalla tabella E1.1 allegata al
CCNL Comparto Scuola del 19.4.2016, e dunque l'importo giornaliero è pari ad euro 5,81 (174,50/30). Il credito della ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti ammonta dunque ad euro 1.204,05 (174,50/30 x 207).
Come si evince dall'esame dei cedolini stipendiali, tale emolumento non è stata corrisposta alla ricorrente né il Ministero convenuto ha allegato e provato altri fatti estintivi o impeditivi del credito della lavoratrice. L'amministrazione convenuta va quindi condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.204,05, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
18. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono pertanto poste a carico del convenuto e liquidate in favore dei difensori antistatari della CP_1 ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro con scaglione di valore tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in considerazione della modesta complessità delle questioni in mero diritto affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di a percepire dal Parte_1 [...]
la somma di euro 1.204,05 a titolo di retribuzione Controparte_1 professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate nell'anno scolastico 2020/2021;
− per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di della somma di CP_2 Parte_1 euro 1.204,05, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il a rimborsare ai difensori Controparte_1 antistatari della ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 1.314,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA,
IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FA NU