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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1645/2018 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
(p.i. (oggi , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, via
Stalingrado 45, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Vittorio Veneto 78, presso lo studio dell'avv. Antonio G. Distefano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellante-
CONTRO
(CF ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
12.6.1962 ed ivi residente in Contrada Vivo snc, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Barbaro con studio in Reggio Calabria, Via San Francesco da Paola 94, ed ivi elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
-appellata-
in persona del suo legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
- appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 2094/2017.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti costituite all'udienza dell'8.4.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Controparte_3
proponeva appello avverso la sentenza n. 2094/2017, depositata il 19.10.2017, con cui il
Giudice di Pace di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice ha così deciso: “1) dichiara la contumacia di 2) Controparte_1 Controparte_2
dichiara la responsabilità per il sinistro de quo in capo a conducente Controparte_4
l'autocarro Iveco targato BY083XL; 3) per l'effetto: a) condanna la - Controparte_2
proprietaria dell'autocarro – in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con la - sua compagnia assicurativa - in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di € Controparte_1
7.7000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati come in motivazione;
b)
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del giudizio, che liquida in € 2.293,73, di cui € 303,73 per esborsi ed € 1.990,00 per compensi professionali (liquidati nei valori medi del relativo scaglione) oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
c)
pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU in favore delll'ing. pari a complessivi € 523,68, oltre eventuali accessori di legge, così CP_5
come liquidate con decreto del 4.9.2017.”
Deduceva l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
i) omessa prova della regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della litisconsorte necessario e, ove di ragione, inefficacia della sentenza CP_2 CP_2
appellata;
ii) errata valutazione delle risultanze istruttorie;
iii) erronea condanna dell' al pagamento delle spese di lite;
CP_6
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, replica e difesa, in riforma della sentenza impugnata così statuire: - dichiarare, ove di ragione,
2 l'inefficacia assoluta della sentenza per la mancata integrazione del contraddittorio;
rigettare la domanda formulata dalla sig.ra in primo grado, perché Controparte_1
infondata e non provata;
condannare la sig.ra al pagamento delle Controparte_1
spese legali relative al giudizio di primo e di secondo grado”.
Con comparsa del 3.9.2018, si costituiva l'appellata eccependo, in via CP_1
preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura. Nel merito, rilevava l'infondatezza in fatto e diritto del gravame di cui chiedeva l'integrale rigetto ribadendo la correttezza delle statuizioni della sentenza impugnata.
La società sebbene ritualmente citata, non si costituiva e veniva Controparte_2
dichiarata contumace.
Celebrata la prima udienza, regolarizzata la procura di parte appellante e acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in difetto di attività istruttoria.
Seguivano dei differimenti d'ufficio dovuti alla vacanza del Giudice togato nonché
alla successiva sostituzione del Giudice titolare del ruolo.
All'udienza del'8.4.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, questo Giudice (immessa nel possesso delle funzioni in data 30.11.2022) assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. In via preliminare e assorbente, va dichiarata la nullità della sentenza appellata non essendo stato ritualmente istaurato il contraddittorio nei confronti della società Parte_3
nonché per difetto di integrazione del contraddittorio essendo la predetta convenuta
[...]
litisconsorte necessaria in quanto proprietaria del veicolo investitore e, dunque, responsabile civile.
Dall'originale dell'atto di citazione notificato del primo grado di giudizio (cfr. fascicolo d'ufficio) emerge, invero, la nullità della notifica eseguita nei confronti della
[...]
Parte_3
3 In particolare, dalla relata risulta che la notifica è stata eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e la mancata consegna del plico a domicilio per irreperibilità del destinatario.
Come noto, l'art. 140 c.p.c. rubricato “irreperibilità o rifiuto di ricevere le copie” stabilisce che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia
nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in
busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario,
e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Ne consegue che l'ufficiale giudiziario, stante l'irreperibilità della società convenuta, avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c.
Tuttavia, agli atti, manca la prova della spedizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, della comunicazione di avvenuto deposito non essendo tale sezione in alcun modo compilata nella cartolina n. 14051 (ove non viene indicato né il numero né la data di spedizione della raccomandata) e non avendo parte attrice, al fine della prova del rituale perfezionamento della notifica, mai prodotto l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata.
La notifica nei confronti della deve, pertanto, considerarsi nulla. Parte_3
Al riguardo, del tutto irrilevante è la circostanza, invocata da parte appellata, che il
Giudice di prime cure abbia dichiarato in sentenza la contumacia della Parte_3
rilevando la rituale citazione giacché di tale ritualità, si ribadisce, non vi è prova in atti.
Né, contrariamente da quanto sostenuto dalla , risulta provato che nel corso CP_1
del giudizio di primo grado sia stata disposta ed eseguita la rinnovazione della notifica in esame.
Per tutte le superiori ragioni, va dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti della convenuta Parte_3
La predetta società, quale proprietaria dell'autocarro investitore (responsabile civile), riveste, altresì, la qualifica di litisconsorte necessario con la conseguenza che l'irritualità della notifica comporta, anche, il difetto di integrità del contraddittorio.
4 Ne consegue che deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per nullità
della notifica dell'atto di citazione nonché per difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa davanti al Giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c.
2.1. Parte appellante chiede la restituzione delle somme versate, per sorte capitale e spese, all'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_1
La domanda è fondata.
Anzitutto, deve osservarsi che parte appellata non ha contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., di aver ricevuto le somme di cui l'appellante chiede la restituzione.
Si osserva, poi, che costituisce ius receptum il principio in forza del quale “È
ammissibile la ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado
provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello (con sentenza confermata
dalla Corte Suprema di Cassazione), pur non ricorrendo in tal caso un'ipotesi di "condictio
indebiti" (art. 2033 c.c.), dalla quale differisce per natura e funzione, laddove non vengono
in rilievo -tra l'altro- gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il
diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la
quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla
prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava
in precedenza (Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 8829 del 13.4.2007).
In applicazione del superiore e condiviso principio di diritto - certamente valido, per identità di ratio, anche nell'ipotesi di nullità della sentenza di primo grado - discende la fondatezza della domanda dell'assicurazione appellata di ripetizione delle somme versate, per sorte capitale e spese processuali, alla in esecuzione della sentenza di prime cure CP_1
essendo venuto meno, in ragione della nullità di tale provvedimento giudiziario, il titolo che giustifica le attribuzioni patrimoniali.
L'appellante deve, dunque, essere rimessa nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata se non avesse effettuato detto pagamento con conseguente condanna della CP_1
alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza nulla.
5 3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, questo Giudice ritiene che sussistano i presupposti di legge per la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, in funzione di giudice d'appello definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 2094/2017
emessa in data 19.10.2017 dal Giudice di Pace di Reggio Calabria per nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti della società litisconsorte Parte_3
necessaria, nonché per difetto di integrità del contraddittorio e, per l'effetto, rimette le parti dinnanzi al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. condanna l'appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, delle CP_1
somme ricevute, per sorte capitale e spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado;
3. dichiara assorbita ogni altra domanda e questione;
4. compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 10 aprile 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1645/2018 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
(p.i. (oggi , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, via
Stalingrado 45, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Vittorio Veneto 78, presso lo studio dell'avv. Antonio G. Distefano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellante-
CONTRO
(CF ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
12.6.1962 ed ivi residente in Contrada Vivo snc, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Barbaro con studio in Reggio Calabria, Via San Francesco da Paola 94, ed ivi elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
-appellata-
in persona del suo legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
- appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 2094/2017.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti costituite all'udienza dell'8.4.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Controparte_3
proponeva appello avverso la sentenza n. 2094/2017, depositata il 19.10.2017, con cui il
Giudice di Pace di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice ha così deciso: “1) dichiara la contumacia di 2) Controparte_1 Controparte_2
dichiara la responsabilità per il sinistro de quo in capo a conducente Controparte_4
l'autocarro Iveco targato BY083XL; 3) per l'effetto: a) condanna la - Controparte_2
proprietaria dell'autocarro – in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con la - sua compagnia assicurativa - in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di € Controparte_1
7.7000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati come in motivazione;
b)
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del giudizio, che liquida in € 2.293,73, di cui € 303,73 per esborsi ed € 1.990,00 per compensi professionali (liquidati nei valori medi del relativo scaglione) oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
c)
pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU in favore delll'ing. pari a complessivi € 523,68, oltre eventuali accessori di legge, così CP_5
come liquidate con decreto del 4.9.2017.”
Deduceva l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
i) omessa prova della regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della litisconsorte necessario e, ove di ragione, inefficacia della sentenza CP_2 CP_2
appellata;
ii) errata valutazione delle risultanze istruttorie;
iii) erronea condanna dell' al pagamento delle spese di lite;
CP_6
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, replica e difesa, in riforma della sentenza impugnata così statuire: - dichiarare, ove di ragione,
2 l'inefficacia assoluta della sentenza per la mancata integrazione del contraddittorio;
rigettare la domanda formulata dalla sig.ra in primo grado, perché Controparte_1
infondata e non provata;
condannare la sig.ra al pagamento delle Controparte_1
spese legali relative al giudizio di primo e di secondo grado”.
Con comparsa del 3.9.2018, si costituiva l'appellata eccependo, in via CP_1
preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura. Nel merito, rilevava l'infondatezza in fatto e diritto del gravame di cui chiedeva l'integrale rigetto ribadendo la correttezza delle statuizioni della sentenza impugnata.
La società sebbene ritualmente citata, non si costituiva e veniva Controparte_2
dichiarata contumace.
Celebrata la prima udienza, regolarizzata la procura di parte appellante e acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in difetto di attività istruttoria.
Seguivano dei differimenti d'ufficio dovuti alla vacanza del Giudice togato nonché
alla successiva sostituzione del Giudice titolare del ruolo.
All'udienza del'8.4.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, questo Giudice (immessa nel possesso delle funzioni in data 30.11.2022) assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. In via preliminare e assorbente, va dichiarata la nullità della sentenza appellata non essendo stato ritualmente istaurato il contraddittorio nei confronti della società Parte_3
nonché per difetto di integrazione del contraddittorio essendo la predetta convenuta
[...]
litisconsorte necessaria in quanto proprietaria del veicolo investitore e, dunque, responsabile civile.
Dall'originale dell'atto di citazione notificato del primo grado di giudizio (cfr. fascicolo d'ufficio) emerge, invero, la nullità della notifica eseguita nei confronti della
[...]
Parte_3
3 In particolare, dalla relata risulta che la notifica è stata eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e la mancata consegna del plico a domicilio per irreperibilità del destinatario.
Come noto, l'art. 140 c.p.c. rubricato “irreperibilità o rifiuto di ricevere le copie” stabilisce che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia
nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in
busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario,
e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Ne consegue che l'ufficiale giudiziario, stante l'irreperibilità della società convenuta, avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c.
Tuttavia, agli atti, manca la prova della spedizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, della comunicazione di avvenuto deposito non essendo tale sezione in alcun modo compilata nella cartolina n. 14051 (ove non viene indicato né il numero né la data di spedizione della raccomandata) e non avendo parte attrice, al fine della prova del rituale perfezionamento della notifica, mai prodotto l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata.
La notifica nei confronti della deve, pertanto, considerarsi nulla. Parte_3
Al riguardo, del tutto irrilevante è la circostanza, invocata da parte appellata, che il
Giudice di prime cure abbia dichiarato in sentenza la contumacia della Parte_3
rilevando la rituale citazione giacché di tale ritualità, si ribadisce, non vi è prova in atti.
Né, contrariamente da quanto sostenuto dalla , risulta provato che nel corso CP_1
del giudizio di primo grado sia stata disposta ed eseguita la rinnovazione della notifica in esame.
Per tutte le superiori ragioni, va dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti della convenuta Parte_3
La predetta società, quale proprietaria dell'autocarro investitore (responsabile civile), riveste, altresì, la qualifica di litisconsorte necessario con la conseguenza che l'irritualità della notifica comporta, anche, il difetto di integrità del contraddittorio.
4 Ne consegue che deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per nullità
della notifica dell'atto di citazione nonché per difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa davanti al Giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c.
2.1. Parte appellante chiede la restituzione delle somme versate, per sorte capitale e spese, all'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_1
La domanda è fondata.
Anzitutto, deve osservarsi che parte appellata non ha contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., di aver ricevuto le somme di cui l'appellante chiede la restituzione.
Si osserva, poi, che costituisce ius receptum il principio in forza del quale “È
ammissibile la ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado
provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello (con sentenza confermata
dalla Corte Suprema di Cassazione), pur non ricorrendo in tal caso un'ipotesi di "condictio
indebiti" (art. 2033 c.c.), dalla quale differisce per natura e funzione, laddove non vengono
in rilievo -tra l'altro- gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il
diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la
quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla
prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava
in precedenza (Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 8829 del 13.4.2007).
In applicazione del superiore e condiviso principio di diritto - certamente valido, per identità di ratio, anche nell'ipotesi di nullità della sentenza di primo grado - discende la fondatezza della domanda dell'assicurazione appellata di ripetizione delle somme versate, per sorte capitale e spese processuali, alla in esecuzione della sentenza di prime cure CP_1
essendo venuto meno, in ragione della nullità di tale provvedimento giudiziario, il titolo che giustifica le attribuzioni patrimoniali.
L'appellante deve, dunque, essere rimessa nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata se non avesse effettuato detto pagamento con conseguente condanna della CP_1
alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza nulla.
5 3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, questo Giudice ritiene che sussistano i presupposti di legge per la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, in funzione di giudice d'appello definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 2094/2017
emessa in data 19.10.2017 dal Giudice di Pace di Reggio Calabria per nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti della società litisconsorte Parte_3
necessaria, nonché per difetto di integrità del contraddittorio e, per l'effetto, rimette le parti dinnanzi al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. condanna l'appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, delle CP_1
somme ricevute, per sorte capitale e spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado;
3. dichiara assorbita ogni altra domanda e questione;
4. compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 10 aprile 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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