Ordinanza collegiale 16 marzo 2022
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 01/03/2023, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 03498/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12087/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12087 del 2018, proposto da
Sat – Società Autostrada Tirrenica P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Udine 6;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Sat Lavori S.C.A.R.L., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 14704 del 6.7.2018, con il quale è stata approvata, con prescrizioni e raccomandazioni, la perizia di variante tecnica presentata dalla ricorrente per i lavori denominati “Autostrada A12 Rosignano – Civitavecchia – Tratta Tarquinia Civitavecchia Lotto 6A”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto la società S.A.T. S.p.A. (Società Autostrada Tirrenica) ha impugnato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 14704 del 6.7.2018, con il quale è stata approvata, con prescrizioni e raccomandazioni, la perizia di variante tecnica presentata dalla ricorrente per i lavori denominati “Autostrada A12 Rosignano – Civitavecchia – Tratta Tarquinia Civitavecchia Lotto 6A”, nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
In sintesi, la ricorrente ha operato una premessa sulle vicende che hanno condotto all’affidamento della concessione, relativa alla realizzazione e gestione dell’autostrada A12 Livorno – Civitavecchia, attualmente regolata da una convenzione unica sottoscritta l’11.3.2009, la quale ha disciplinato “ la progettazione, la costruzione e l’esercizio ” degli interventi relativi alle tratte Livorno – Cecina (36,6 km, soltanto questa aperta al traffico il 3.7.1993), Cecina – Grosseto (110,5 km) e Grosseto – Civitavecchia (95,5 km); che “ la realizzazione della restante parte del tracciato autostradale è rimasta a lungo sospesa sino all’inserimento dell’opera nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (la c.d. Legge Obiettivo) approvato con la delibera CIPE n. 121 del 2001 ”; deliberazione a seguito della cui adozione è stato predisposto il progetto preliminare dell’infrastruttura per la tratta da Cecina Rosignano a Civitavecchia, approvato con delibera CIPE del 18.12.2008; il progetto definitivo, invece, è stato approvato in maniera progressiva (con deliberazione CIPE n. 7 del 5.5.2011 per la tratta Civitavecchia – Tarquinia, ossia il lotto 6A, e con deliberazione n. 85 del 3.8.2012 per i lotti 2, 3, 5A e 6B).
In data 14.10.2011 la società Anas S.p.A. ha approvato il progetto esecutivo del lotto 6A per un importo complessivo di €. 174.373.381,67 (di cui €. 117.323225,99 per lavori, comprensivi di €. 7.191.360,26 per oneri della sicurezza, ed €. 57.050.155,68 per somme a disposizione), la cui realizzazione è stata affidata dalla ricorrente ad un contraente generale (SAT Lavori s.c.a.r.l.) mediante contratto di affidamento ai sensi degli artt. 174 e 176 del d.l.gs. 163/2006, stipulato in data 30.3.2012.
La ricorrente ha, inoltre, fatto riferimento ad una prima perizia di variante, relativa ai lavori riguardanti la “Autostrada A12 Rosignano – Civitavecchia Lotto 6A”, approvata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 14546 del 4.8.2017, con prescrizioni e raccomandazioni, “ per un minore importo, rispetto al progetto esecutivo approvato al netto del ribasso, di €. 4.318.281,22 (di cui netti € 137.907,39 per lavori ed € 4.180.373,83 per somme a disposizione) ritenendo non ammissibili una serie di lavorazioni proposte dalla Concessionaria e, quindi, non riconoscibili ad investimento i relativi importi (art. 1) ”; e con cui l’importo complessivo dell’opera è stato rideterminato “ in complessivi netti € 146.674.105,35 (di cui € 93.804.323,51 per lavori comprensivi di € 7.191.360,26 per oneri della sicurezza ed € 52.869.781,84 per somme a disposizione) anziché € 161.289.539,51 richiesti da SAT con la Perizia di Variante (art. 2) ”.
In data 7.2.2017 la ricorrente ha presentato una seconda perizia di variante per il lotto 6A, con cui ha rideterminano l’importo complessivo dell’intervento in €. 156.067.121,80, di cui €. 113.029.036,23 per lavori (comprensivi di €. 1.526.654,34 per oneri della sicurezza), €. 43.038.085,57 per somme a disposizione ed € 800.000,00 per lavori da appaltare per la sistemazione idraulica nel Comune di Tarquinia; tale perizia ha previsto, tra l’altro, l’introduzione di n. 4 nuovi prezzi ed una rideterminazione dei tempi contrattuali di 37 giorni naturali e consecutivi.
Con l’impugnato decreto la perizia di variante è stata approvata, con prescrizioni e raccomandazioni, “ in riduzione di spesa rispetto alla variante tecnica n. 1, (…) per un minor importo di €. 3.005.849,93, di cui €. 599.176,73 per lavori ed €. 3.665.026,66 per somme a disposizione ”; ha, quindi, disposto che l’importo complessivo dell’opera, “ al netto del ribasso del 21,23% è aggiornato ad €. 143.608.255,43 (di cui €. 94.403.500,25 per lavori netti comprensivi di €. 7.237.025,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 49.204.755,18 per somme a disposizione ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge 241/1990, dell’art. 24 della Convenzione unica; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La ricorrente ha lamentato che la mancata approvazione di una “ parte significativa degli interventi in variante ” sarebbe stata motivata “ attraverso il reiterato utilizzo della medesima generica formula (pretesa non riconducibilità della lavorazione “a causa di forza maggiore o fatto di terzo” bensì a pretesa “errata valutazione progettuale”) senza alcun puntuale riferimento alle specificità della singola lavorazione stralciata e/o non ammessa ad investimento ed alle risultanze dell’istruttoria procedimentale esperita ” (cfr. pag. 9), soprattutto con riferimento alle “ informazioni ed i chiarimenti che, nel contraddittorio procedimentale (…) ha puntualmente fornito successivamente alla trasmissione della Perizia e dopo l’avvio dell’esame della stessa da parte degli Uffici del MIT ” (cfr. pag. 10).
2°) Violazione degli artt. 132, 174 e 176 del d.lgs. 163/2006; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti, falso presupposto, difetto assoluto di motivazione.
La ricorrente ha stigmatizzato l’illegittimità della motivazione opposta al riconoscimento di alcuni interventi per “ insufficiente approfondimento progettuale ” e mancanza, nella fase di redazione del progetto originario, di un’adeguata campagna di indagini e rilievi, oltre alla non riconducibilità di alcune delle varianti proposte “ alle fattispecie di causa di forza maggiore o fatti di terzi previste dalla convenzione vigente bensì ad errata valutazione progettuale ” (cfr. pag. 12).
Di contro, la progettazione esecutiva sarebbe stata rigorosa ed improntata al rispetto della “ normativa di settore ”, essendo stata supportata da un “ accurato studio archeologico che è stato positivamente valutato dal Ministero dei Beni Culturali (MIBACT) nell’ambito della conferenza dei servizi che ha preceduto l’approvazione del progetto definitivo dell’opera confluendo tra gli elaborati costitutivi di tale progetto ” (cfr. pagg. 11 - 12).
Altro fronte di contestazione è che “ la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità delle varianti proposte dal concessionario avrebbe dovuto essere vagliata dal Concedente alla luce degli art. 132 e 176 del d.lgs. 163/2006 (norma applicabile ratione temporis all’intervento di cui è causa) valutando, in particolare, se la singola variante fosse riconducibile ad una o più delle fattispecie previste da tali norme ” (cfr. pag. 13); né sarebbe attendibile la contestazione circa un “ errore progettuale ” idoneo a compromettere la presentazione delle varianti, stante la possibilità di emendare il predetto vizio.
3°) Violazione degli artt. 132 e 176 del d.lgs. 163/2006; eccesso di potere per falso presupposto, illogicità e irragionevolezza.
La ricorrente ha richiamato l’autonomia spettante al contraente generale nell’ambito di varianti in corso d’opera che troverebbero ragion d’essere “ non solo per far fronte ad eventuali vizi o mancanze del progetto esecutivo, per cause di forza maggiore e/o sorpresa geologica, sopravvenienze normative o su richiesta del committente, ma anche laddove ritenute utili dal contraente generale per ottimizzare tempi e costi di realizzazione, ovvero per incrementare funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere ” (cfr. pag. 15).
4°) Violazione degli artt. 132, 174 e 176 del d.lgs. 163/2006; dell’art. 162 e seguenti del DPR 207/2010; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti, falso presupposto, difetto di motivazione.
Con tale, articolato, motivo la ricorrente ha passato in rassegna tutti gli interventi non riconosciuti ad investimento (tra i quali, ad esempio, l’intervento per “ l’adeguamento della pavimentazione con miglioramento delle caratteristiche meccaniche del materiale di riempimento spartitraffico fra le due carreggiate ”, per una maggiore spesa di €. 972.417,09; i lavori di sistemazione del Fiume Marta, per €. 156.190,67; gli interventi di protezione dal rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali dell’autunno 2015, per una maggiore spesa di €. 635.714,28; l’intervento “ Muri di Sostegno - MS09 - MS10 - MS07” , per una maggiore di spesa di €. 115.193,27; l’intervento “ Barriere di Sicurezza ”, per una maggiore spesa di €. 540.156,21; il pannello a messaggio variabile (PMV) per €. 28.688,88; l’intervento per la segnaletica verticale di approccio, per una maggiore di spesa pari ad €. 106.953,83; gli impianti elettromeccanici, per una maggiore di spesa pari ad €. 322.115,42; i lavori di realizzazione delle viabilità IN34, IN35, IN36, IN37, IN 38 e IN41, e ciò per un importo di €. 1.401.353,96; alcuni nuovi prezzi per complessivi €. 68.870,000; l’intervento di risoluzione delle interferenze, già respinto in occasione dell’approvazione della prima perizia di variante; l’intervento “ fornitura impianti in opera a piè d’opera ”, per €. 237.154,80).
La ricorrente ha, infine, censurato la legittimità dell’impugnato decreto nella parte in cui sono state rideterminate le voci del quadro economico “ B7 Prove ” e “ B9 Spese Generali ”.
5°) Illegittimità derivata dalla illegittimità del decreto del MIT prot. 14546 del 4.8.2017, con cui è stata approvata la prima perizia di variante.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (6.11.2018), il quale ha depositato in data 8.4.2019 una relazione di servizio nella quale ha preso posizione sui profili di doglianza articolati nel ricorso.
In vista della discussione del ricorso nel merito, fissata per il 9 marzo 2022, la ricorrente ha replicato alla relazione depositata da parte resistente nella memoria depositata l’11.12.2021; a tale udienza la ricorrente ha chiesto un rinvio finalizzato alla definizione di un accordo transattivo con l’Amministrazione; con ordinanza collegiale n. 3036 del 16 marzo 2022 la Sezione ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 22 febbraio 2023; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Non coglie nel segno il primo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, tenuto conto che prima dell’approvazione della perizia di variante oggetto del contendere, è stata presentata una precedente perizia di variante in data 12.5.2015, alla quale ha fatto seguito il decreto prot. n. 14546 del 4.8.2017, impugnato con ricorso iscritto al RG 10919/2017.
Nel preambolo di tale decreto, in particolare, si è fatta espressa menzione della circostanza che in data 14.4.2015 l’Ufficio territoriale di Roma ha effettuato una visita ispettiva in contraddittorio con i tecnici della società ricorrente, in esito alla quale ha formulato, con nota (immediatamente successiva) del 15.4.2015, alcuni, puntuali, rilievi riconducibili:
a) alla “ mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto dì approvazione del progetto esecutivo prot. Anas 139115 del 14.10.2011 ” (prescrizioni progettuali secondo cui: “ per le rampe previste in progetto, il dimensionamento degli elementi geometrici deve essere conforme alla normativa vigente e. altresì, devono essere garantite adeguate distanze di visibilità in modo da rispettare le previsioni di legge ”; “ con riferimento alle rotatorie previste in progetto devono essere garantite adeguate distanze di visibilità in modo da rispettare le prescrizioni di legge ”; “ gli importi previsti per la risoluzione delle interferenze non dovranno comprendere gli impianti già autorizzali dall’Anas, trattandosi di opere in concessione, e quelli in fascia di rispetto della SS1 Via Aurelia risultati abusivi ”; “ le barriere di sicurezza dovranno essere installale in modo da garantire il corretto funzionamento previsto dal certificato di crash test ”);
b) a “ gravi difformità delle opere eseguite rispetto a quelle autorizzate ” (tra le quali: la “ realizzazione in prossimità dello svincolo di Civitavecchia nord di un viadotto costituito da n. 5 campate (n. 2 spalle più n. 4 pile) avente luce media di circa 30 metri cadauna in sostituzione del rilevato autorizzato in progetto ”; “ sostituzione delle opere in c.a. delle spalle di n. 4 cavalcavia, autorizzate da questo Ministero concedente, con opere in terra armata ”; “ eliminazione nella barriera di esazione di Tarquinia delle n. 4 piste centrali relative al sistema di esazione “free flow”, autorizzate da questo Ministero, con piste Telepass ubicate, tra l’altro, a quota diversa da quella prevista in progetto ”; “ traslazione verso nord di circa 300 metri in avanti, dello svincolo di Tarquinia in carreggiata nord, autorizzato alla progressiva 4 + 300 ”).
È, pertanto, dimostrato che la conoscenza dei profili riguardanti l’ammissibilità della variante agli interventi incidenti sul lotto 6A fosse risalente e avesse già implicato il diretto coinvolgimento, in contraddittorio, della società ricorrente.
Il decreto n. 14704 del 6.7.2018, in altri termini, si pone in linea di continuità procedimentale con il decreto n. 14546 del 4.8.2017.
Infondati sono, poi, anche il secondo, terzo e quarto motivo, tematicamente affini e quindi esaminabili in modo congiunto.
La ricorrente ha dedotto l’inattendibilità dei rilievi e delle motivazioni tecniche che hanno determinato la mancata approvazione di alcune proposte esecutive.
Non ha, però, allegato alcun contributo di natura consulenziale finalizzato a confutare il contenuto tecnico delle difese che l’Amministrazione ha prospettato nella relazione depositata in data 4.11.2021; piuttosto, nella memoria conclusiva ha rimesso al Tribunale la valutazione se disporre una consulenza tecnica d’ufficio o una verificazione preordinate a stabilire “ se le ragioni che hanno giustificato l’introduzione delle lavorazioni in variante siano riconducibili alla causa di forza maggiore e/o al fatto del terzo e/o a una o più delle fattispecie previste dagli artt. 132 e/o 176 del d.lgs. 50/2016 ” e “ se siano corrette le argomentazioni con le quali il concedente ha motivato la mancata ammissione ad investimento di parte delle lavorazioni oggetto della perizia ”.
Ma si tratta di profili di verifica che, ad avviso del Collegio, si risolvono in un apprezzamento del fondamento giuridico, non tecnico, degli interventi negletti.
L’art. 11.7 della Convenzione unica prevede che “ in sede di aggiornamento o di revisione del piano economico - finanziario di concessione il rischio di costruzione è posto a carico del concessionario successivamente all'approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte del concedente, ad esclusione dei casi in cui l’eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti di terzi non riconducibili a responsabilità del concessionario stesso ”; e l’art. 20.8 soggiunge che “ le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei progetti iniziali, richieste dall'ente proprietario delle strade interessate o da altri enti, che il concessionario concordi di attuare, sono ad esclusivo carico degli stessi enti richiedenti, ai quali fanno carico, altresì, i costi indiretti e le spese di manutenzione delle sopra citate opere ”.
La disciplina delle varianti nei rapporti concessori non è indifferente al principio del c.d. rischio operativo, che la giurisprudenza comunitaria, già prima dell’emanazione della Direttiva 2014/23, in epoca coeva all’approvazione del progetto esecutivo del lotto 6° (14.10.2011), aveva definito come “ il rischio di gestione economica, che caratterizza la concessione di servizi, deve essere inteso come esposizione dell’impresa all’alea del mercato, che può tradursi nel rischio di concorrenza da parte di altri operatori, nel rischio di uno squilibrio tra domanda ed offerta di servizi, nel rischio d’insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi forniti, nel rischio di mancata copertura integrale delle spese di gestione mediante le entrate o ancora nel rischio di responsabilità di un danno legato ad una carenza del servizio ” (cfr. Corte di Giustizia, 10 marzo 2011, in C-274/09); un inquadramento peculiare, condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “ le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell’attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell’appalto, ma per il fenomeno della traslazione dell’alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377).
Non diversamente, la Direttiva 2014/23 ha sottolineato “ le difficoltà legate all’interpretazione dei concetti di «contratto di concessione» e di «appalto pubblico» hanno generato una costante incertezza giuridica tra i soggetti interessati e sono state oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ne consegue che è necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di «rischio operativo». La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire un lavoro o un servizio, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore ” (cfr. considerando n. 18).
Si è, inoltre, precisato che “ qualora la regolamentazione settoriale specifica elimini il rischio prevedendo una garanzia a favore del concessionario per il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti per l’esecuzione del contratto, il contratto stesso non dovrebbe configurarsi come una concessione ai sensi della presente direttiva ”; ma si è, però, chiarito che “ il fatto che il rischio sia limitato sin dall’inizio non dovrebbe escludere che il contratto si configuri come concessione. Può essere questo il caso, per esempio, di settori con tariffe regolamentate o dove il rischio operativo sia limitato mediante accordi di natura contrattuale che prevedono una compensazione parziale, inclusa una compensazione in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore ovvero per cause di forza maggiore ” (cfr. considerando n. 19).
Occorre, poi, considerare che nella premessa alla convenzione dell’11.3.2009 si legge che “ con delibera del 21 dicembre 2001 il Cipe ha pubblicato il I° programma delle infrastrutture strategiche per il Paese di cui alla Legge 21 Dicembre 2001 n. 443 (legge Obiettivo), che comprende anche l'autostrada Cecina (Rosignano)-Civitavecchia ”; e che “ il progetto preliminare è stato approvato dal Cipe, con prescrizioni, nella seduta del 18.12.2008 ”, al quale ha fatto seguito la sottoscrizione, appunto, di un atto convenzionale che ha fissato la scadenza del 31.12.2046, come si prevede, appunto, all’art. 4.1 (rubricato “ durata della concessione ”), sebbene al secondo periodo dell’art. 4.1 si preveda pure che “ in caso di mancata approvazione del Progetto definitivo e del correlato Planò economico finanziario, relativo alla realizzazione della tratta Cecina - Civitavecchia da parte dell'Ente concedente entro il 31.12.2012, verranno conseguentemente definiti dalle Parti gli effetti sul Piano economico finanziario, comprensivi dei relativi costi di investimento sostenuti, in funzione della cessazione del rapporto concessoti) alla originaria data del 31.10.2028 ”.
Sulla disciplina convenzionale è, poi, intervenuto l’art. 35, comma 1 ter del DL 162/2019 (c.d. Milleproroghe), che ha ridotto la durata della concessione dal 2046 al 2028 modificando l’art. 4 della convenzione unica.
Ad ogni modo, le ricadute sul rapporto concessorio della fissazione di una (comunque) notevole scadenza temporale evocano una regolazione compatibile con la disciplina di cui al (previgente) d.lgs. 163/2006, in cui si è previsto che “ al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario ” è ammissibile che “ la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato ”; una disposizione che, tuttavia, ha precisato che “ i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente ”.
Pertanto, è l’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario a determinare, nei rapporti concessori, l’ammissibilità di variazioni.
Tanto premesso, alla luce di quanto evidenziato non è fondatamente sostenibile che sia stato alterato l’equilibrio economico-finanziario, e ciò in ragione:
1) dell’approvazione della perizia di variante “ in riduzione di spesa rispetto alla variante tecnica n. 1, (…) per un minor importo di €. 3.005.849,93, di cui €. 599.176,73 per lavori ed €. 3.665.026,66 per somme a disposizione ”;
2) dell’importo complessivo dell’opera, che “ al netto del ribasso del 21,23% è aggiornato ad €. 143.608.255,43 (di cui €. 94.403.500,25 per lavori netti comprensivi di €. 7.237.025,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 49.204.755,18 per somme a disposizione ”.
3) della circostanza che, quindi, l’importo approvato (€. 143.608.255,43) non è, in termini percentuali, affatto lontano dall’importo oggetto della prima perizia (€. 146.674.105,35), a sua volta prossimo all’importo di €. 150.992.386,58, ossia quello fissato nell’Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 22.1.2015 in conseguenza dell’approvazione del ribasso definitivo da applicare ai lavori controversi e determinato nella misura del 21,23%.
In disparte dal rilevato difetto, nella specie, dei presupposti giuridico-sostanziali fondanti la lamentata lesione, le valutazioni e le conseguenziali motivazioni opposte dall’Amministrazione risultano immuni da irragionevolezza.
Nella relazione di servizio del Ministero resistente si è puntualmente replicato che:
- in relazione all’intervento per “ l’adeguamento della pavimentazione con miglioramento delle caratteristiche meccaniche del materiale di riempimento spartitraffico fra le due carreggiate ”, per una maggiore spesa di €. 972.417,09, non è stato ammesso a finanziamento sul presupposto che le caratteristiche del tracciato e la configurazione orografica del territorio non sono mutate e che, quindi, la soluzione ipotizzata è conseguita ad una modifica postuma del progetto esecutivo;
- in merito ai lavori di sistemazione del Fiume Marta, per €. 156.190,67, l’Amministrazione ha opposto che l’atto di assenso a tale intervento (parere idraulico prot. 235524 del 29.4.2015 dell’Agenzia regionale per la difesa del suolo, ARDIS) è stato reso in epoca anteriore alla presentazione della prima perizia di variante (12.5.2015), il che ne ha determinato il rigetto;
- con riguardo agli interventi di protezione dal rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali dell’autunno 2015, per una maggiore spesa di €. 635.714,28, occorre considerare che l’Ufficio territoriale di Roma ha espressamente contestato (nota 1.10.2015) che, a prescindere dai fenomeni metereologici, “ gli allagamenti e i disagi alla circolazione autostradale (…) sono da ascriversi ad inadeguata manutenzione delle opere realizzate e difformità delle opere idrauliche rispetto al progetto approvato ”;
- in relazione all’intervento “ Muri di Sostegno - MS09 - MS10 - MS07 ”, per una maggiore di spesa di €. 115.193,27, si tratterebbe di misure dirette a rimediare ad una “ inadeguata valutazione progettuale piuttosto a che fatti di terzi o cause di forza maggiore ”;
- in relazione all’intervento “ Barriere di Sicurezza ”, per una maggiore spesa di €. 540.156,21, l’Amministrazione ha evidenziato che si sarebbe trattato di sostituzioni – indotte da un originario errore progettuale – operate su un tracciato rimasto immutato rispetto alla configurazione del progetto esecutivo, non potendosi, pertanto, prospettare né una sopravvenienza, né, tantomeno, una sostituzione dettata da eventi di forza maggiore o fatto di terzi; e le medesime considerazioni vanno estese all’intervento per la segnaletica verticale di approccio, per una maggiore di spesa pari ad €. 106.953,83;
- per quanto riguarda il pannello a messaggio variabile (PMV) per €. 28.688,88 non è stato definitivamente (bensì provvisoriamente) escluso il finanziamento, che “ potrà essere riconosciuto ad investimento solo all'evidenzia e alla certificazione dell'avvenuto montaggio e corretto funzionamento ” del pannello in questione;
- in ordine agli impianti elettromeccanici, per una maggiore di spesa pari ad €. 322.115,42, l’Amministrazione ha opposto l’assenza di sopravvenienze e, soprattutto, che tali interventi sarebbe stati surrettiziamente collegati “ al diverso tipo di sistema di esazione del pedaggio, mentre gli stessi dovevano essere previsti nel progetto esecutivo, utilizzando un criterio di diligenza ”; sicché, anche nell’astratta ipotesi in cui si profilasse un collegamento con il sistema di esazione, resterebbe il fatto che in occasione della visita ispettiva del 14.4.2015 è stata accertata una grave difformità delle opere realizzate (“ eliminazione (…) delle n. 4 piste centrali relative al sistema di esazione “free flow”, autorizzate da questo Ministero, con piste Telepass ubicate (…) a quota diversa da quella prevista in progetto ”): dunque la variante finirebbe per costituire un intervento meramente riparatorio di un errore progettuale a monte;
- in relazione ai lavori di realizzazione delle viabilità IN34, IN35, IN36, IN37, IN38 e IN41, e ciò per un importo di €. 1.401.353,96, il Ministero ha sottolineato che si tratterebbe di interventi avulsi dal progetto esecutivo (incentrato sulla realizzazione di accessi all’autostrada), né riconducibili a fatti di terzi o forza maggiore; del resto, dall’esame della corrispondenza allegata in atti si evince che tali interventi avrebbero avuto quale committente il Comune di Tarquinia e che la ricorrente, unitamente al contraente generale, avrebbero autonomamente accettato tale richiesta;
- in relazione al diniego di aggiornamento di alcuni nuovi prezzi, per complessivi €. 68.870,000, l’Amministrazione ha eccepito che non sarebbero state garantite condizioni di trasparenza e concorrenza sotto il profilo della comparabilità dell’offerta;
- in merito all’intervento di risoluzione delle interferenze, già respinto in occasione dell’approvazione della prima perizia di variante; l’intervento “ fornitura impianti in opera a piè d’opera ”, per €. 237.154,80, l’Amministrazione ha evidenziato che non è stata prodotta “ alcuna documentazione esplicativa in merito alla stima degli importi dichiarati ” e “ conseguentemente non è possibile esprimere alcuna valutazione di congruità della maggiore spesa ”.
I rilievi del Ministero, in linea con l’orientamento della giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385), non costituiscono l’esito di un nuova istruttoria, né sostanziano valutazioni autonome rispetto a quelle che hanno condotto al mancato riconoscimento a finanziamento di alcuni interventi; dunque, ciò che la società ricorrente assume costituire un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, altro non è che l’esplicitazione, con maggiore chiarezza e simmetricamente alle censure proposte nel ricorso, della posizione del Ministero.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate in €. 4.000,00, che la società ricorrente dovrà corrispondere al (rinominato) Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi espressi in motivazione.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 4.000,00, oltre accessori, in favore del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO