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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1312/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1312/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
CARDINALI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Novara, Corso Cavallotti n.
40
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano elettivamente domiciliate presso gli uffici in Milano, via Freguglia n. 1
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 1/12/2022 dall'
[...]
, per i motivi indicati in parte narrativa;
Controparte_3 nel merito in via principale, accertare l'illegittimità ed inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 1/12/2022 dall' , dichiarando Controparte_3 che l' non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno Controparte_3 opponente e per l'effetto annullare in tutto o in parte la cartella n. 06820200036229429000; in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale si compiaccia il Tribunale adito di quantificare l'esatto ammontare delle spese processuali dovute dal sig. Parte_1 in esito alla condanna per il solo capo 8 dell'imputazione di cui alla sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 5/3/2012, n. 584 detraendo le somme versate a seguito di richiesta di pagina 1 di 8 rateizzo della cartella n. 06820200036229429000 e per l'effetto annullare in tutto o in parte la cartella n. 06820200036229429000. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Per le convenute:
Respingere le domande avversarie. Vinte le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria e la cartella di Parte_1
pagamento n. 06820200036229429000, emessa dalla Agenzia delle Entrate - Provincia di Milano, con cui gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 94.708,30, iscritta a ruolo dall'Ufficio Recupero Crediti della Corte d'Appello di Milano, di cui € 77.764,77 per spese processuali ed € 16.000,00 per multe a cui l'opponente è stato condannato dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 7775/2012 (docc. 5 e 12 parte attrice).
In particolare, l'opponente ha allegato:
- di essere stato condannato alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione ed € 16.000,00 di multa, per la violazione dell'art. 73, c. 4, DPR 309/90 con sentenza n. 7775/2012 della Corte d'Appello di Milano, condanna che poi è stata rideterminata e sospesa con ordinanza del 27.10.2014 della Corte d'Appello di
Milano (docc. 2 e 3);
- che la Corte d'Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado n. 584/2011 solo con riferimento all'entità della pena inflitta, mentre l'ha confermata nella parte in cui condannava tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e di custodia;
- a fronte della notifica della cartella qui impugnata, l'attore ha eseguito accesso agli atti e formulato istanza ex art. 670 c.p.p. alla Corte d'Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione penale, chiedendo di delimitare l'ambito della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, disposta nei suoi confronti, solo con riferimento al reato per cui era stato condannato;
- con ordinanza del 18.7.2022 la Corte d'Appello di Milano ha statuito che “la condanna di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali nella sentenza emessa dal Tribunale di Milano, sezione dei giudici per le indagini preliminari, in data 5.03.2012, depositata il 3.05.2012, con numero 584, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 22.11.2012, depositata il 30.11.2012, n. 4173, si riferisce per il ricorrente condannato per il solo Parte_1 capo 8 dell'imputazione, alla sola parte delle spese processuali che gli spetta” (doc. 8 parte attrice);
- facendo seguito a detta ordinanza, il difensore dell'attore ha formulato istanza: a) in data 21.7.2022 all'Ufficio Recupero crediti della Corte d'Appello di Milano, chiedendo ricalcolarsi la partita di credito n. 012231/2019, sottesa al ruolo 2020/006923 su cui si basava la cartella di pagamento, e b) in data pagina 2 di 8 25.7.2022 ad - direzione provinciale di Milano chiedendo annullarsi o Controparte_3
sospendersi la cartella qui opposta (docc. 9 e 10 parte attrice);
- l'Ufficio Recupero Crediti ha risposto allegando una nuova ordinanza della Corte d'Appello di
Milano emessa in data 19.9.2022, con cui, ritenuta la competenza del Giudice civile sulle questioni avanzate, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza depositata in data 21.7.2022 (doc. 11 parte attrice);
- in data 1.12.2022 l'attore ha ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria stante il mancato pagamento del credito pari ad € 85.088,65 relativo alla cartella esattoriale n.
06820200036229429000.
A sostegno dell'opposizione ha lamentato l'eccessività delle spese processuali di cui è stato chiesto il pagamento con la cartella opposta dal momento che, dall'accesso agli atti effettuato presso l'Ufficio recupero crediti, risultava che gli fosse stata chiesta una quota di € 77.764,77 a titolo di spese, ancorché egli fosse stato indagato, imputato ed infine condannato unicamente per il capo d'imputazione n. 8 in concorso con due soggetti, a fronte di un processo contro cinque persone e con complessivi 14 capi di imputazione.
Ha chiesto, quindi, accertare l'illegittimità della cartella impugnata e del preavviso di iscrizione ipotecaria e, in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, quantificarsi l'esatto ammontare delle spese processuali dovute in relazione al capo 8 di imputazione in virtù della sentenza n. 584/2012.
All'udienza del 12.5.2023, in assenza della prova della notifica alle parti convenute, è stato disposto un rinvio.
Alla successiva udienza del 15.11.2023, il Giudice ha rilevato la nullità della notifica della citazione e ha assegnato un termine per rinnovare la citazione e fissato nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire al 16.4.2024.
In vista dell'udienza fissata, si sono costituiti tardivamente, con comparsa depositata in data 4.4.2024,
e , chiedendo rigettarsi le domande Controparte_3 Controparte_1
avversarie, deducendo che la cartella avesse correttamente intimato il pagamento delle spese processuali pro quota nella misura di un quarto, come risultava dalla partita di credito (doc. 2 parte convenuta), tenuto conto che il procedimento penale aveva portato alla condanna dell'opponente e di altre tre imputati.
pagina 3 di 8 Con riferimento alle contestazioni relative al quantum debeatur, pur ritenendo che alcuna specifica contestazione fosse stata sollevata, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il si era limitato alla trasmissione degli atti ad Equitalia giustizia s.p.a., società Controparte_1
non convenuta in giudizio, che aveva provveduto alla quantificazione del credito e alla sua iscrizione a ruolo come prescritto dall'art. 1, comma 367, l. n. 244/2007.
All'udienza del 16.4.2024 sono stati concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.
In sede di prima memoria istruttoria, a fronte della difese svolte dai convenuti tardivamente costituiti,
l'attore ha contestato la quantificazione contenuta nella cartella, evidenziando che gli imputati fossero cinque e non quattro e che, quindi, l'addebito di un quarto delle spese non fosse corretto ed altresì che la riferibilità delle spese processuali al titolo di reato per il quale il era stato condannato non fosse Pt_1
nemmeno dimostrata, dato che il fascicolo delle spese non esplicitava a quali reati e a quali imputati fossero riferibili le singole voci di spesa.
All'udienza del 26.11.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo portato dalla cartella n. 06820200036229429000 e fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 29.1.2025, dopo breve discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione meriti accoglimento per le ragioni che si espongono.
Occorre preliminarmente qualificare l'azione proposta dal Parte_1
Come noto, in caso di cartella di pagamento notificata per il recupero di spese di giustizia penali, laddove il debitore non metta in discussione la portata della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui pagamento sia stato condannato, bensì formuli doglianze inerenti alla quantificazione di dette spese operata successivamente dagli organi competenti (anche in relazione alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali vi sia stata condanna dell'imputato in sede penale) deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Nel caso di specie, ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. I, Parte_1
c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 06820200036229429000. In particolare, ha contestato la quantificazione delle spese processuali, atteso che gli imputati erano cinque e non quattro, come indicato nella partita di credito, e l'addebito di un quarto delle spese non trovava alcun fondamento nella sentenza penale. Ha, poi, eccepito che la quota di € 77.764,77 si riferisse alle spese processuali di tutti i reati oggetto del procedimento penale, non essendo specificato a quali capi di imputazione fossero riferibili le singole voci di spesa, e non solo al capo 8 di imputazione, come stabilito pagina 4 di 8 dall'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, adita in sede di incidente di esecuzione (cfr. prima memoria istruttoria).
L'attore si è, difatti, determinato a proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 06820200036229429000 alla luce delle ordinanze della Corte d'Appello di Milano versate in atti, che demandavano al Giudice civile la competenza in ordine alle contestazioni relative alla quantificazione delle spese e alla loro riferibilità al reato per cui l'opponente è stato condannato
(cfr. docc. 8 e 11 parte attrice).
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambe le parti convenute, che hanno allegato che qualsivoglia “questione concernente la quantificazione delle spese appartiene alla competenza di Equitalia Giustizia s.p.a., non convenuta nel presente giudizio” (pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, laddove nell'ambito dell'opposizione a cartella esattoriale l'oggetto della domanda di accertamento riguardi il diritto di credito vantato dall'Ente impositore, legittimo contraddittore è l'ente titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, che, nel caso di specie, è solo ed esclusivamente il . Difatti, Equitalia Giustizia s.p.a. si occupa Controparte_1
solamente, per conto del ed in forza di una convenzione, della quantificazione del credito e CP_1 dell'iscrizione delle somme a ruolo, senza che ciò comporti il mutamento della titolarità della pretesa creditoria.
Anche deve ritenersi legittimata a contraddire atteso che la stessa è Controparte_3
stata convenuta in giudizio avuto riguardo alla cartella notificata e alla comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria, tutti atti qui impugnati e di cui è contestata la legittimità.
Nel merito, la doglianza è fondata.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. era preciso onere probatorio incombente sull'Ente creditore fornire la prova circa le modalità attraverso le quali è stata effettuata la quantificazione dell'importo indicato nella cartella n. 06820200036229429000 (cfr. Cass. civ. n. 31774/2023 secondo cui “in tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità
pagina 5 di 8 della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna”).
Le parti convenute, sulle quali incombeva l'onere di spiegare la quantificazione e la riferibilità delle spese iscritte a ruolo al reato per cui il MU SA ha subito condanna (capo d'imputazione n. 8), non hanno invece fornito elementi utili a tal fine, svolgendo solo una difesa di rito e replicando alle contestazioni dell'opponente limitandosi ad allegare le sentenze di condanna ed il foglio notizie recante un elenco di intercettazioni, nonché di spese per traduzioni, noleggio apparecchiature elettroniche ed autovetture riferite ad un arco temporale tra il 2010 e il 2013 (doc.
1.1. parti convenute).
Dalla lettura della sentenza di primo grado si legge che prove fondamentali per affermare la penale responsabilità degli indagati in ordine ai reati loro ascritti sono state fornite dagli esiti di numerose intercettazioni, telefoniche ed ambientali nonché dagli appostamenti e dai pedinamenti (doc. pagina 5,
6 e 9 sentenza di primo grado doc.
1.2. parti convenute)
Con particolare riferimento alla posizione di (pagine da 80 a 96 della sentenza 584/2012), Parte_1
ne vengono richiamate solo alcune idonee a fondare la sua condanna, ossia le intercettazioni telefoniche compiute tra il 13.6.2010 ed il 20.7.2010 (pagine 97 e 98 della sentenza di primo grado già citata), che tuttavia non è possibile individuare tra quelle di cui al foglio delle notizie di reato versato in atti (non essendovi corrispondenza tra i riferimenti contenuti in sentenza e le numerazioni delle spese registrate). Del resto, neppure sono state allegate le richieste di rinvio a giudizio dalle quali estrapolare le intercettazioni fondanti le accuse o altra idonea documentazione.
In assenza di tali elementi chiarificatori (certamente non rinvenibili né dalla sentenza, né dal foglio notizie, né tantomeno dalle allegazioni del tutto generiche e carenti dei convenuti), non è possibile comprendere quali intercettazioni, quali spese di noleggio ovvero quali traduzioni inserite nel foglio notizie siano quelle servite per giungere all'accertamento della condotta delittuosa del e, Parte_1
quindi, quali siano le spese che lui sia tenuto a pagare in relazione al capo di imputazione n. 8.
In assenza di diverse emergenze dal foglio delle notizie di reato, l'impossibilità di procedere ad una corretta rideterminazione delle spese di giustizia addebitabili al e al ricalcolo della partita di Pt_1
credito trova conferma anche nella corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Recupero crediti della Corte
d'Appello di Milano, interpellato nuovamente dal difensore dell'imputato a seguito della proposizione dell'incidente di esecuzione, e la Corte d'appello stessa (doc. 11parte attrice).
pagina 6 di 8 Non merita nemmeno adesione la difesa spiegata dalle convenute secondo cui sarebbe stata effettuata la corretta ripartizione delle spese in quanto “come risulta dalla partita di credito allegata alla presente comparsa (cfr. doc. 2), l'Amministrazione ha proceduto alla riscossione di un quarto delle spese processuali relative al procedimento penale che ha portato alla condanna dell'opponente e di altri tre imputati” (cfr. pagina 2 della comparsa), atteso che, come risulta dalla sentenza di primo grado versata in atti, erano cinque gli imputati condannati e non quattro e, ad ogni modo, a seguito della proposizione dell'incidente di esecuzione, l'opponente era tenuto a sostenere, pro quota, le sole spese relative al capo di imputazione 8 e non ai restanti altri 12 capi di imputazione, parimenti oggetto del processo.
In conclusione, mancando l'evidenza di quali delle intercettazioni e delle altre spese inserite nel foglio notizie siano effettivamente riferibili a i loro costi non possono considerarsi ripetibili nei Parte_1
confronti del condannato odierno attore.
Pertanto, l'opposizione spiegata deve trovare accoglimento e la cartella di pagamento opposta va annullata.
Con la precisazione che, così come chiarito dalla Suprema Corte, “l'annullamento della cartella di pagamento opposta nel presente giudizio, dovuta all'impossibilità di verificare la pertinenza del complessivo importo di cui è stato intimato il pagamento al reato (o ai reati) per cui il ha subito effettiva condanna in sede penale, implica esclusivamente l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo oggetto di contestazione, fondata sui fogli notizie generici, nonché della relativa intimazione (cioè della cartella opposta), ma non esclude, ovviamente, in astratto, laddove ciò risulti ancora possibile (e salve eventuali decadenze), la possibilità di una nuova e corretta iscrizione a ruolo, da parte dell'ente creditore, in relazione alle spese dovute esclusivamente per il solo reato (o i soli reati) oggetto della condanna subita dall'opponente stesso (e, sussistendone i presupposti, gli eventuali reati caratterizzati da connessione qualificata con gli stessi)” (Cass. civ., sez. III, n. 37138/2022).
Alcuna statuizione va emessa in ordine alla domanda restitutoria proposta solo in via subordinata ed in relazione al quale l'attore non ha documentato alcun pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico delle parti convenute, in via solidale tra loro, avuto riguardo ai valori minimi per tutte le fasi, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione, in complessivi € 7.052,00, per compensi, € 786 per contributo unificato e marca, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda principale di parte attrice, annulla la cartella impugnata n.
06820200036229429000;
- condanna le parti convenute in solido tra loro a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00, per compensi, € 786 per contributo unificato e marca da bollo, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 12/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1312/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
CARDINALI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Novara, Corso Cavallotti n.
40
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano elettivamente domiciliate presso gli uffici in Milano, via Freguglia n. 1
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 1/12/2022 dall'
[...]
, per i motivi indicati in parte narrativa;
Controparte_3 nel merito in via principale, accertare l'illegittimità ed inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 1/12/2022 dall' , dichiarando Controparte_3 che l' non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno Controparte_3 opponente e per l'effetto annullare in tutto o in parte la cartella n. 06820200036229429000; in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale si compiaccia il Tribunale adito di quantificare l'esatto ammontare delle spese processuali dovute dal sig. Parte_1 in esito alla condanna per il solo capo 8 dell'imputazione di cui alla sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 5/3/2012, n. 584 detraendo le somme versate a seguito di richiesta di pagina 1 di 8 rateizzo della cartella n. 06820200036229429000 e per l'effetto annullare in tutto o in parte la cartella n. 06820200036229429000. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Per le convenute:
Respingere le domande avversarie. Vinte le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria e la cartella di Parte_1
pagamento n. 06820200036229429000, emessa dalla Agenzia delle Entrate - Provincia di Milano, con cui gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 94.708,30, iscritta a ruolo dall'Ufficio Recupero Crediti della Corte d'Appello di Milano, di cui € 77.764,77 per spese processuali ed € 16.000,00 per multe a cui l'opponente è stato condannato dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 7775/2012 (docc. 5 e 12 parte attrice).
In particolare, l'opponente ha allegato:
- di essere stato condannato alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione ed € 16.000,00 di multa, per la violazione dell'art. 73, c. 4, DPR 309/90 con sentenza n. 7775/2012 della Corte d'Appello di Milano, condanna che poi è stata rideterminata e sospesa con ordinanza del 27.10.2014 della Corte d'Appello di
Milano (docc. 2 e 3);
- che la Corte d'Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado n. 584/2011 solo con riferimento all'entità della pena inflitta, mentre l'ha confermata nella parte in cui condannava tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e di custodia;
- a fronte della notifica della cartella qui impugnata, l'attore ha eseguito accesso agli atti e formulato istanza ex art. 670 c.p.p. alla Corte d'Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione penale, chiedendo di delimitare l'ambito della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, disposta nei suoi confronti, solo con riferimento al reato per cui era stato condannato;
- con ordinanza del 18.7.2022 la Corte d'Appello di Milano ha statuito che “la condanna di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali nella sentenza emessa dal Tribunale di Milano, sezione dei giudici per le indagini preliminari, in data 5.03.2012, depositata il 3.05.2012, con numero 584, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 22.11.2012, depositata il 30.11.2012, n. 4173, si riferisce per il ricorrente condannato per il solo Parte_1 capo 8 dell'imputazione, alla sola parte delle spese processuali che gli spetta” (doc. 8 parte attrice);
- facendo seguito a detta ordinanza, il difensore dell'attore ha formulato istanza: a) in data 21.7.2022 all'Ufficio Recupero crediti della Corte d'Appello di Milano, chiedendo ricalcolarsi la partita di credito n. 012231/2019, sottesa al ruolo 2020/006923 su cui si basava la cartella di pagamento, e b) in data pagina 2 di 8 25.7.2022 ad - direzione provinciale di Milano chiedendo annullarsi o Controparte_3
sospendersi la cartella qui opposta (docc. 9 e 10 parte attrice);
- l'Ufficio Recupero Crediti ha risposto allegando una nuova ordinanza della Corte d'Appello di
Milano emessa in data 19.9.2022, con cui, ritenuta la competenza del Giudice civile sulle questioni avanzate, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza depositata in data 21.7.2022 (doc. 11 parte attrice);
- in data 1.12.2022 l'attore ha ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria stante il mancato pagamento del credito pari ad € 85.088,65 relativo alla cartella esattoriale n.
06820200036229429000.
A sostegno dell'opposizione ha lamentato l'eccessività delle spese processuali di cui è stato chiesto il pagamento con la cartella opposta dal momento che, dall'accesso agli atti effettuato presso l'Ufficio recupero crediti, risultava che gli fosse stata chiesta una quota di € 77.764,77 a titolo di spese, ancorché egli fosse stato indagato, imputato ed infine condannato unicamente per il capo d'imputazione n. 8 in concorso con due soggetti, a fronte di un processo contro cinque persone e con complessivi 14 capi di imputazione.
Ha chiesto, quindi, accertare l'illegittimità della cartella impugnata e del preavviso di iscrizione ipotecaria e, in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, quantificarsi l'esatto ammontare delle spese processuali dovute in relazione al capo 8 di imputazione in virtù della sentenza n. 584/2012.
All'udienza del 12.5.2023, in assenza della prova della notifica alle parti convenute, è stato disposto un rinvio.
Alla successiva udienza del 15.11.2023, il Giudice ha rilevato la nullità della notifica della citazione e ha assegnato un termine per rinnovare la citazione e fissato nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire al 16.4.2024.
In vista dell'udienza fissata, si sono costituiti tardivamente, con comparsa depositata in data 4.4.2024,
e , chiedendo rigettarsi le domande Controparte_3 Controparte_1
avversarie, deducendo che la cartella avesse correttamente intimato il pagamento delle spese processuali pro quota nella misura di un quarto, come risultava dalla partita di credito (doc. 2 parte convenuta), tenuto conto che il procedimento penale aveva portato alla condanna dell'opponente e di altre tre imputati.
pagina 3 di 8 Con riferimento alle contestazioni relative al quantum debeatur, pur ritenendo che alcuna specifica contestazione fosse stata sollevata, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il si era limitato alla trasmissione degli atti ad Equitalia giustizia s.p.a., società Controparte_1
non convenuta in giudizio, che aveva provveduto alla quantificazione del credito e alla sua iscrizione a ruolo come prescritto dall'art. 1, comma 367, l. n. 244/2007.
All'udienza del 16.4.2024 sono stati concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.
In sede di prima memoria istruttoria, a fronte della difese svolte dai convenuti tardivamente costituiti,
l'attore ha contestato la quantificazione contenuta nella cartella, evidenziando che gli imputati fossero cinque e non quattro e che, quindi, l'addebito di un quarto delle spese non fosse corretto ed altresì che la riferibilità delle spese processuali al titolo di reato per il quale il era stato condannato non fosse Pt_1
nemmeno dimostrata, dato che il fascicolo delle spese non esplicitava a quali reati e a quali imputati fossero riferibili le singole voci di spesa.
All'udienza del 26.11.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo portato dalla cartella n. 06820200036229429000 e fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 29.1.2025, dopo breve discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione meriti accoglimento per le ragioni che si espongono.
Occorre preliminarmente qualificare l'azione proposta dal Parte_1
Come noto, in caso di cartella di pagamento notificata per il recupero di spese di giustizia penali, laddove il debitore non metta in discussione la portata della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui pagamento sia stato condannato, bensì formuli doglianze inerenti alla quantificazione di dette spese operata successivamente dagli organi competenti (anche in relazione alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali vi sia stata condanna dell'imputato in sede penale) deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Nel caso di specie, ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. I, Parte_1
c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 06820200036229429000. In particolare, ha contestato la quantificazione delle spese processuali, atteso che gli imputati erano cinque e non quattro, come indicato nella partita di credito, e l'addebito di un quarto delle spese non trovava alcun fondamento nella sentenza penale. Ha, poi, eccepito che la quota di € 77.764,77 si riferisse alle spese processuali di tutti i reati oggetto del procedimento penale, non essendo specificato a quali capi di imputazione fossero riferibili le singole voci di spesa, e non solo al capo 8 di imputazione, come stabilito pagina 4 di 8 dall'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, adita in sede di incidente di esecuzione (cfr. prima memoria istruttoria).
L'attore si è, difatti, determinato a proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 06820200036229429000 alla luce delle ordinanze della Corte d'Appello di Milano versate in atti, che demandavano al Giudice civile la competenza in ordine alle contestazioni relative alla quantificazione delle spese e alla loro riferibilità al reato per cui l'opponente è stato condannato
(cfr. docc. 8 e 11 parte attrice).
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambe le parti convenute, che hanno allegato che qualsivoglia “questione concernente la quantificazione delle spese appartiene alla competenza di Equitalia Giustizia s.p.a., non convenuta nel presente giudizio” (pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, laddove nell'ambito dell'opposizione a cartella esattoriale l'oggetto della domanda di accertamento riguardi il diritto di credito vantato dall'Ente impositore, legittimo contraddittore è l'ente titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, che, nel caso di specie, è solo ed esclusivamente il . Difatti, Equitalia Giustizia s.p.a. si occupa Controparte_1
solamente, per conto del ed in forza di una convenzione, della quantificazione del credito e CP_1 dell'iscrizione delle somme a ruolo, senza che ciò comporti il mutamento della titolarità della pretesa creditoria.
Anche deve ritenersi legittimata a contraddire atteso che la stessa è Controparte_3
stata convenuta in giudizio avuto riguardo alla cartella notificata e alla comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria, tutti atti qui impugnati e di cui è contestata la legittimità.
Nel merito, la doglianza è fondata.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. era preciso onere probatorio incombente sull'Ente creditore fornire la prova circa le modalità attraverso le quali è stata effettuata la quantificazione dell'importo indicato nella cartella n. 06820200036229429000 (cfr. Cass. civ. n. 31774/2023 secondo cui “in tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità
pagina 5 di 8 della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna”).
Le parti convenute, sulle quali incombeva l'onere di spiegare la quantificazione e la riferibilità delle spese iscritte a ruolo al reato per cui il MU SA ha subito condanna (capo d'imputazione n. 8), non hanno invece fornito elementi utili a tal fine, svolgendo solo una difesa di rito e replicando alle contestazioni dell'opponente limitandosi ad allegare le sentenze di condanna ed il foglio notizie recante un elenco di intercettazioni, nonché di spese per traduzioni, noleggio apparecchiature elettroniche ed autovetture riferite ad un arco temporale tra il 2010 e il 2013 (doc.
1.1. parti convenute).
Dalla lettura della sentenza di primo grado si legge che prove fondamentali per affermare la penale responsabilità degli indagati in ordine ai reati loro ascritti sono state fornite dagli esiti di numerose intercettazioni, telefoniche ed ambientali nonché dagli appostamenti e dai pedinamenti (doc. pagina 5,
6 e 9 sentenza di primo grado doc.
1.2. parti convenute)
Con particolare riferimento alla posizione di (pagine da 80 a 96 della sentenza 584/2012), Parte_1
ne vengono richiamate solo alcune idonee a fondare la sua condanna, ossia le intercettazioni telefoniche compiute tra il 13.6.2010 ed il 20.7.2010 (pagine 97 e 98 della sentenza di primo grado già citata), che tuttavia non è possibile individuare tra quelle di cui al foglio delle notizie di reato versato in atti (non essendovi corrispondenza tra i riferimenti contenuti in sentenza e le numerazioni delle spese registrate). Del resto, neppure sono state allegate le richieste di rinvio a giudizio dalle quali estrapolare le intercettazioni fondanti le accuse o altra idonea documentazione.
In assenza di tali elementi chiarificatori (certamente non rinvenibili né dalla sentenza, né dal foglio notizie, né tantomeno dalle allegazioni del tutto generiche e carenti dei convenuti), non è possibile comprendere quali intercettazioni, quali spese di noleggio ovvero quali traduzioni inserite nel foglio notizie siano quelle servite per giungere all'accertamento della condotta delittuosa del e, Parte_1
quindi, quali siano le spese che lui sia tenuto a pagare in relazione al capo di imputazione n. 8.
In assenza di diverse emergenze dal foglio delle notizie di reato, l'impossibilità di procedere ad una corretta rideterminazione delle spese di giustizia addebitabili al e al ricalcolo della partita di Pt_1
credito trova conferma anche nella corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Recupero crediti della Corte
d'Appello di Milano, interpellato nuovamente dal difensore dell'imputato a seguito della proposizione dell'incidente di esecuzione, e la Corte d'appello stessa (doc. 11parte attrice).
pagina 6 di 8 Non merita nemmeno adesione la difesa spiegata dalle convenute secondo cui sarebbe stata effettuata la corretta ripartizione delle spese in quanto “come risulta dalla partita di credito allegata alla presente comparsa (cfr. doc. 2), l'Amministrazione ha proceduto alla riscossione di un quarto delle spese processuali relative al procedimento penale che ha portato alla condanna dell'opponente e di altri tre imputati” (cfr. pagina 2 della comparsa), atteso che, come risulta dalla sentenza di primo grado versata in atti, erano cinque gli imputati condannati e non quattro e, ad ogni modo, a seguito della proposizione dell'incidente di esecuzione, l'opponente era tenuto a sostenere, pro quota, le sole spese relative al capo di imputazione 8 e non ai restanti altri 12 capi di imputazione, parimenti oggetto del processo.
In conclusione, mancando l'evidenza di quali delle intercettazioni e delle altre spese inserite nel foglio notizie siano effettivamente riferibili a i loro costi non possono considerarsi ripetibili nei Parte_1
confronti del condannato odierno attore.
Pertanto, l'opposizione spiegata deve trovare accoglimento e la cartella di pagamento opposta va annullata.
Con la precisazione che, così come chiarito dalla Suprema Corte, “l'annullamento della cartella di pagamento opposta nel presente giudizio, dovuta all'impossibilità di verificare la pertinenza del complessivo importo di cui è stato intimato il pagamento al reato (o ai reati) per cui il ha subito effettiva condanna in sede penale, implica esclusivamente l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo oggetto di contestazione, fondata sui fogli notizie generici, nonché della relativa intimazione (cioè della cartella opposta), ma non esclude, ovviamente, in astratto, laddove ciò risulti ancora possibile (e salve eventuali decadenze), la possibilità di una nuova e corretta iscrizione a ruolo, da parte dell'ente creditore, in relazione alle spese dovute esclusivamente per il solo reato (o i soli reati) oggetto della condanna subita dall'opponente stesso (e, sussistendone i presupposti, gli eventuali reati caratterizzati da connessione qualificata con gli stessi)” (Cass. civ., sez. III, n. 37138/2022).
Alcuna statuizione va emessa in ordine alla domanda restitutoria proposta solo in via subordinata ed in relazione al quale l'attore non ha documentato alcun pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico delle parti convenute, in via solidale tra loro, avuto riguardo ai valori minimi per tutte le fasi, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione, in complessivi € 7.052,00, per compensi, € 786 per contributo unificato e marca, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda principale di parte attrice, annulla la cartella impugnata n.
06820200036229429000;
- condanna le parti convenute in solido tra loro a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00, per compensi, € 786 per contributo unificato e marca da bollo, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 12/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
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