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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2534/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.10.2023 da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FAIS PAOLO Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CANU Controparte_1 C.F._2
CHIARA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti innanzi al Collegio hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 15.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 6.10.2023, ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale aveva avuto il figlio Controparte_1
pagina 1 di 4 (16.1.2020), rappresentato che la relazione si era interrotta subito dopo la nascita del minore, Per_1
chiedeva la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore.
Più nel dettaglio, il ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite nonché la fissazione dell'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore.
Con comparsa del 9.1.2024 si costituiva la quale aderiva alla richiesta di Controparte_1
regolamentazione della genitorialità, chiedendo l'affidamento esclusivo a sé del figlio nonché un graduale riavvicinamento del padre con il minore secondo le modalità di osservazione protetta;
chiedeva altresì l'accertamento della capacità genitoriale paterna e la fissazione dell'assegno di mantenimento in € 300,00 mensili con riconoscimento integrale alla madre dell'assegno unico corrisposto dall'Inps.
All'udienza del 15.2.2024 il Collegio sentiva personalmente le parti e, all'esito, disponeva i provvedimenti provvisori con fissazione della somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento per il minore, da corrispondersi a favore della madre, e, a fronte delle allegazioni delle
Cont parti, invitava a recarsi presso il e presso il SERD al fine di accertare e di Parte_1
documentare le sue condizioni psicofisiche.
Veniva altresì conferito l'incarico ai Servizi sociali di Usini per la predisposizione del calendario per gli incontri protetti, con cadenza settimanale, tra il padre e il figlio . Per_1
All'udienza del 20.6.2024, venivano autorizzati gli incontri con modalità libera a cura dello Spazio neutro.
Il Servizio sociale di Usini aggiornava sull'andamento degli incontri tra padre e figlio ed evidenziava una serie di aspetti positivi nella relazione padre-figlio (cfr. relazione del 25.3.2025: il padre “mostra un chiaro interesse nel rafforzare il legame affettivo con il minore, cercando di coinvolgerlo in attività di svago e momenti di condivisione;
• Si percepisce chiaramente l'amore che nutre per il figlio, un affetto autentico e profondo che è, oltretutto, pienamente ricambiato dal minore. Nonostante le difficoltà e le tensioni emerse nel percorso, mostra un evidente attaccamento al padre, trovando nei momenti trascorsi insieme Per_1
uno spazio di relazione significativo e positivo”).
All'udienza del 15.4.2025, il Giudice sentiva personalmente le parti e, all'esito, quest'ultime trovavano un accordo per la definizione condivisa della vertenza, precisando congiuntamente le conclusioni come da verbale dell'udienza, che si riportano di seguito:
pagina 2 di 4 “1. affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, presso cui terrà la residenza anagrafica;
2. il minore starà con il padre il lunedì e il giovedì, dalla fine della scuola alle ore 15,40 (quando andrà a
prelevarlo presso la scuola) sino alle ore 19, quando lo riporterà dalla madre;
nonché un sabato o una
domenica, ogni settimana, con le giornate alternate sulla base dei migliori accordi delle parti, dalle ore 10
sino alle ore 19;
3. i genitori concorderanno l'inizio graduale del pernottamento al fine di permettere l'introduzione dei weekend alternati tra i genitori;
4. le festività seguiranno il principio dell'alternanza. Per la pasqua 2025, il minore starà con il padre la domenica dalle ore 10 alle ore 16;
5. il padre verserà la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento a favore della madre, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
6. l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre”.
Il giudice rimetteva la causa in decisione davanti al Collegio.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge di accoglimento delle conclusioni congiunte.
Preme evidenziare che il regime di affido condiviso è l'assetto privilegiato dal legislatore, il quale presuppone un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita dei figli minori, nonché in ordine alla cura degli stessi nell'ambito dei vari incombenti della quotidianità.
Più in dettaglio, all'esito del monitoraggio effettuato in sede istruttoria, durato circa un anno, il
Tribunale ritiene di confermare l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori. Anche le visite possono essere regolamentate secondo il calendario concordato dalle parti.
Gli incontri tra padre e figlio presso lo Spazio neutro si sono conclusi positivamente, così come emerge dalla relazione dei Servizi sociali di Usini (cfr. relazione del 25.3.2025: “si percepisce chiaramente il risultato di un lavoro paziente e costante da parte della madre nei giorni precedenti, mirato a preparare il bambino con spiegazioni coerenti e rassicuranti, favorendo un clima di serenità. Il padre,
a sua volta, appare tranquillo e disponibile, mostrando un atteggiamento accogliente che ha probabilmente contribuito a rafforzare il senso di sicurezza del bambino (…) alla luce delle osservazioni effettuate e delle informazioni emerse durante i colloqui, entrambi i genitori
pagina 3 di 4 hanno espresso di essere stanchi della situazione conflittuale in corso, sottolineando che l'interesse di ciascuno non riguarda la vita dell'altro, ma esclusivamente il benessere del proprio figlio”).
Anche dalla relazione del SERD del 17.3.2025 emerge la positiva conclusione del percorso di Pt_2 presso l'ente.
[...]
In ragione di quanto sopra rilevato, il Collegio ritiene che vi siano le condizioni per disporre in conformità alle conclusioni congiunte delle parti.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti ammissibili e rilevanti per la definizione del procedimento.
Si compensano integralmente le spese di lite attesa la natura della vertenza e la conclusione congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa integralmente le spese.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.10.2023 da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FAIS PAOLO Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CANU Controparte_1 C.F._2
CHIARA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti innanzi al Collegio hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 15.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 6.10.2023, ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale aveva avuto il figlio Controparte_1
pagina 1 di 4 (16.1.2020), rappresentato che la relazione si era interrotta subito dopo la nascita del minore, Per_1
chiedeva la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore.
Più nel dettaglio, il ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite nonché la fissazione dell'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore.
Con comparsa del 9.1.2024 si costituiva la quale aderiva alla richiesta di Controparte_1
regolamentazione della genitorialità, chiedendo l'affidamento esclusivo a sé del figlio nonché un graduale riavvicinamento del padre con il minore secondo le modalità di osservazione protetta;
chiedeva altresì l'accertamento della capacità genitoriale paterna e la fissazione dell'assegno di mantenimento in € 300,00 mensili con riconoscimento integrale alla madre dell'assegno unico corrisposto dall'Inps.
All'udienza del 15.2.2024 il Collegio sentiva personalmente le parti e, all'esito, disponeva i provvedimenti provvisori con fissazione della somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento per il minore, da corrispondersi a favore della madre, e, a fronte delle allegazioni delle
Cont parti, invitava a recarsi presso il e presso il SERD al fine di accertare e di Parte_1
documentare le sue condizioni psicofisiche.
Veniva altresì conferito l'incarico ai Servizi sociali di Usini per la predisposizione del calendario per gli incontri protetti, con cadenza settimanale, tra il padre e il figlio . Per_1
All'udienza del 20.6.2024, venivano autorizzati gli incontri con modalità libera a cura dello Spazio neutro.
Il Servizio sociale di Usini aggiornava sull'andamento degli incontri tra padre e figlio ed evidenziava una serie di aspetti positivi nella relazione padre-figlio (cfr. relazione del 25.3.2025: il padre “mostra un chiaro interesse nel rafforzare il legame affettivo con il minore, cercando di coinvolgerlo in attività di svago e momenti di condivisione;
• Si percepisce chiaramente l'amore che nutre per il figlio, un affetto autentico e profondo che è, oltretutto, pienamente ricambiato dal minore. Nonostante le difficoltà e le tensioni emerse nel percorso, mostra un evidente attaccamento al padre, trovando nei momenti trascorsi insieme Per_1
uno spazio di relazione significativo e positivo”).
All'udienza del 15.4.2025, il Giudice sentiva personalmente le parti e, all'esito, quest'ultime trovavano un accordo per la definizione condivisa della vertenza, precisando congiuntamente le conclusioni come da verbale dell'udienza, che si riportano di seguito:
pagina 2 di 4 “1. affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, presso cui terrà la residenza anagrafica;
2. il minore starà con il padre il lunedì e il giovedì, dalla fine della scuola alle ore 15,40 (quando andrà a
prelevarlo presso la scuola) sino alle ore 19, quando lo riporterà dalla madre;
nonché un sabato o una
domenica, ogni settimana, con le giornate alternate sulla base dei migliori accordi delle parti, dalle ore 10
sino alle ore 19;
3. i genitori concorderanno l'inizio graduale del pernottamento al fine di permettere l'introduzione dei weekend alternati tra i genitori;
4. le festività seguiranno il principio dell'alternanza. Per la pasqua 2025, il minore starà con il padre la domenica dalle ore 10 alle ore 16;
5. il padre verserà la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento a favore della madre, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
6. l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre”.
Il giudice rimetteva la causa in decisione davanti al Collegio.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge di accoglimento delle conclusioni congiunte.
Preme evidenziare che il regime di affido condiviso è l'assetto privilegiato dal legislatore, il quale presuppone un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita dei figli minori, nonché in ordine alla cura degli stessi nell'ambito dei vari incombenti della quotidianità.
Più in dettaglio, all'esito del monitoraggio effettuato in sede istruttoria, durato circa un anno, il
Tribunale ritiene di confermare l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori. Anche le visite possono essere regolamentate secondo il calendario concordato dalle parti.
Gli incontri tra padre e figlio presso lo Spazio neutro si sono conclusi positivamente, così come emerge dalla relazione dei Servizi sociali di Usini (cfr. relazione del 25.3.2025: “si percepisce chiaramente il risultato di un lavoro paziente e costante da parte della madre nei giorni precedenti, mirato a preparare il bambino con spiegazioni coerenti e rassicuranti, favorendo un clima di serenità. Il padre,
a sua volta, appare tranquillo e disponibile, mostrando un atteggiamento accogliente che ha probabilmente contribuito a rafforzare il senso di sicurezza del bambino (…) alla luce delle osservazioni effettuate e delle informazioni emerse durante i colloqui, entrambi i genitori
pagina 3 di 4 hanno espresso di essere stanchi della situazione conflittuale in corso, sottolineando che l'interesse di ciascuno non riguarda la vita dell'altro, ma esclusivamente il benessere del proprio figlio”).
Anche dalla relazione del SERD del 17.3.2025 emerge la positiva conclusione del percorso di Pt_2 presso l'ente.
[...]
In ragione di quanto sopra rilevato, il Collegio ritiene che vi siano le condizioni per disporre in conformità alle conclusioni congiunte delle parti.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti ammissibili e rilevanti per la definizione del procedimento.
Si compensano integralmente le spese di lite attesa la natura della vertenza e la conclusione congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa integralmente le spese.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
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