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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 e 437 c.p.c. nella causa civile di grado iscritta d'appello al n. 4706/2023 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 18 febbraio 2025 e vertente
TRA
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Italo SCISCIONE per delega su foglio separato all'atto di citazione in appello
PARTE APPELLANTE
E
- (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA - contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Per l'udienza cartolare di discussione del 18 febbraio 2025 parte appellante depositava note di trattazione in data 11 febbraio 2025 da intendersi in questa sede riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 6 novembre 2023 il sig. proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 253/2023 del 17 ottobre 2023 emessa dal giudice di pace di che CP
dichiarava la cessazione della materia del contendere per rinuncia alla pretesa sanzionatoria da parte del resistente . Deduceva in particolare Controparte_1
l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado in relazione alla nota del
[...]
del 20 aprile 2023, giacché tale nota non era stata depositata prima CP dell'instaurazione del giudizio, bensì successivamente. Inoltre, il CP
, con la suddetta nota, non aveva provveduto a revocare la pretesa
[...] sanzionatoria di cui al verbale impugnato, ma si limitava ad osservare che il sig.
[...]
era titolare di abbonamento-sosta in corso di validità, aderendo alla tesi del Pt_1
ricorrente che non sussisteva l'obbligo di esposizione. Secondo l'appellante il giudice di prime cure non avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere bensì accogliere il ricorso con conseguente condanna alle spese del resistente, poiché nel caso di specie le parti non avevano dato atto, in maniera reciproca, del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, bensì tale allegazione era stata fornita dal
, ma parte ricorrente non aveva aderito alla suddetta Controparte_1 prospettazione.
Concludeva pertanto chiedendo la riforma della sentenza appellata con conseguente annullamento del verbale impugnato e condanna alle spese della parte appellata.
All'udienza del 27 febbraio 2024 il giudice fissava udienza di discussione al 18 febbraio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati e pertanto deve essere accolto. Occorre anzitutto rilevare come la Pubblica Amministrazione possa legittimamente agire in autotutela per la revoca o l'annullamento di un atto, anche quando sia stata proposta opposizione all'autorità giudiziaria e sino alla pronuncia della sentenza.
La giurisprudenza di legittimità, supportata dall'indirizzo del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi, ha confermato il principio secondo il quale, anche quando sia stata proposta l'opposizione e sino alla pronuncia della sentenza, la p.a. conserva “la facoltà di agire in autotutela con la revoca o l'annullamento dell'atto opposto, perdurando il dovere per
l'amministrazione convenuta di valutare la rispondenza al pubblico interesse e l'attualità del provvedimento emesso” (ex multis Cass. civ. sent. n. 828/94 e n. 2140/97).
Il criterio principale che può giustificare l'annullamento in autotutela è l'oggettività del motivo di illegittimità del verbale, oltre alla presenza di un interesse concreto e attuale che si concretizza nel dovere di evitare, o almeno limitare, un danno per la pubblica amministrazione;
tali argomentazioni, debitamente esplicitate nella nota in autotutela con la quale si revocava la pretesa sanzionatoria, escludono il rischio dell'abuso d'ufficio che, di contro, è sotteso all'annullamento di un atto basato su valutazioni soggettive.
Nel caso in esame il , interessato dinanzi al Giudice di Pace dal Controparte_1
ricorso di cui all'art. 204 - bis C.d.S. proposto da faceva uso Parte_1 dell'autotutela in corso di procedimento poiché individuava un oggettivo interesse pubblico, concreto ed attuale. I motivi per i quali il procedeva Controparte_1
in autotutela erano palesi, oggettivamente dimostrabili e riportati nel provvedimento (cfr. nota in autotutela “l'abbonamento, anche ove esibito successivamente, dà completa prova del fatto che la vettura oggetto di verbalizzazione era assolutamente autorizzata alla sosta su striscia blu…….non ha motivo di essere sanzionata la mancata esposizione dell'abbonamento proprio perché comprovabile in via differita la sua esistenza e quindi il pagamento a monte della sosta ove recante data ricompresa nell'anno di vigenza del titolo”).
Il giudice di prime cure pertanto dichiarava la cessazione della materia del contendere, e disponeva la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, tenendo conto del contegno della resistente amministrazione la quale, a fronte di un provvedimento irrimediabilmente viziato, aveva provveduto in maniera solerte a non aggravare ulteriormente il procedimento.
In sostanza, venuta meno la ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza del provvedimento di revoca dell'impugnato verbale ritualmente acquisito in atti, che di fatto ha privato le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato cessata la materia del contendere avendo il CP
, dopo la proposizione del ricorso e prima della fissazione della prima
[...] udienza, provveduto alla revoca del verbale riconoscendone in tal modo l'illegittimità ab origine poiché basato su presupposti di fatto insussistenti ed erronei, come accertato dallo stesso organo verbalizzante.
La revoca in autotutela dell'impugnato verbale disposta in corso di causa costituisce senz'altro comportamento conforme ai principi di lealtà ex art. 88 c.p.c., ma non idoneo a motivare la compensazione delle spese di giudizio per il quale vige comunque il principio della causalità.
L'appellante, infatti ha dovuto promuovere azione giudiziaria nei noti termini decadenziali, sostenendo i relativi costi, poiché, in caso contrario, il verbale di accertamento avrebbe acquisito efficacia di titolo esecutivo con inoppugnabilità nel merito.
Soltanto dopo la promozione del giudizio di primo grado parte appellata ha annullato il verbale riconoscendone la illegittimità e pertanto parte appellata ha dovuto, senza colpa, sostenere i costi di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano nella misura media secondo i parametri di cui al DM 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
4706/2023, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza n. 253/2023 del 17 ottobre
2023 emessa dal giudice di pace di , condanna il CP Controparte_1
1) per il primo grado di giudizio al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida, in € 43,00 per spese ed in euro 278,00 Parte_1 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
2) per il presente grado di giudizio al pagamento in favore dell'appellante
[...]
delle spese di lite che liquida, per spese in € 64,50 e per compensi in € Pt_1
462,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Lì 19 febbraio 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava