Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/12/2025, n. 7943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7943 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07943/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05009/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5009 del 2022, proposto da ZO CC e NA NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ingiunzione di demolizione di opere abusive N° 28/VIII Sett. del 29.08.2022, notificata in data 29.08.2022, con cui si ordina ai ricorrenti la demolizione entro 90 giorni delle opere, riguardanti l'immobile di proprietà sito in Ottaviano (NA), in quanto realizzate in assenza di titolo abilitativo;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa EN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2022 e depositato in data 27 ottobre 2022 i signori ZO CC e NA NO hanno impugnato il provvedimento del 29.08.2022 notificato in pari data, con il quale il Comune di Ottaviano ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate sull’immobile di loro proprietà in assenza di idoneo titolo abilitativo, così descritte:
“ I. Risulta presente, lungo il prospetto est e parte del prospetto nord e prospetto sud della chiusura del portico mediante veranda con struttura in alluminio e vetro. Tale veranda è stata realizzata in due epoche distinte: i primi tre moduli verandati, a lato sud ed est, risultano esistenti alla data del 20.03.1998 stante quanto riportato dai rilievi fotografici allegati all’integrazione dell’istanza di condono; i restanti due moduli verandati, a lato nord e lato est, risultano realizzati tra il maggio 2011 ed il gennaio 2021 stante le immagini da street view. In tal senso, la chiusura del suindicato portico costituisce ampliamento, così descritto: in corrispondenza del wc esistente un aumento complessivo di mq. 5,51 per una volumetria di complessivi mc 16,25 circa; in corrispondenza del soggiorno è stato creato un aumento, con accesso in corrispondenza del portico, di complessivi mq 12,62 per una volumetria di complessivi mc 37,23 circa; in corrispondenza della camera da letto esistente un aumento complessivo di mq 1,90 per una volumetria di complessivi mc 5,60 circa;
II. A piano terra risulta presente un ampliamento con struttura in muratura destinato a cucina, a lato sud-est, con sovrastante copertura impermeabilizzata di complessivi mq 17,68 (2,60 x 5.90/h 2,60 mt circa) per una volumetria di complessivi mc 45,97 circa.
L’epoca di realizzazione delle difformità di cui sopra, riscontrabili dalle foto satellitari, risultano comprese in epoca tra il dicembre 1985 e l’agosto 2022 mentre le restanti difformità, evincibili da street view, sono comprese tra il maggio 2011 ed il gennaio 2021 ”.
I ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato con un unico motivo, rubricato “ Violazione di Legge - Violazione dell’art. 44, comma 1° della Legge 28/02/1985 n° 47 – Violazione dell’art. 38 della Legge 28/02/1985 n° 47. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti. ”
Con tale censura essi lamentano che Comune non avrebbe considerato la pendenza della domanda di condono ai sensi della legge 47/1985, sicché i procedimenti sanzionatori dovevano essere sospesi fino alla sua definizione.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Ottaviano.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 7 dicembre 2022, n. 2136, non appellata.
Con memoria ex art. 73 c.p.a., prodotta in vista dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso, i deducenti hanno rappresentato che le opere di cui si chiede la rimozione erano in parte (primi tre moduli verandati, a lato sud ed est esistenti alla data del 20.03.1998) oggetto della domanda di condono presentata in data 16 maggio 1986 ai sensi della legge 47/1985, con l’unica eccezione di due moduli verandati a lato nord e lato est realizzati nel 2012 con struttura leggera, non ancorati e amovibili, aperti sul lato superiore, che non generano volume e non mutano l’opera da condonare e che sono stati rimossi giusta CILA del 23 agosto 2023, depositata in giudizio il 29 settembre 2025.
Il ricorso è stato quindi chiamato all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025, ove è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Occorre prendere le mosse dalla pronuncia assunta da questo TAR in sede cautelare.
L’ordinanza 2136/22 (non appellata) ha respinto l’istanza di sospensiva dell’ordine di demolizione impugnato richiamando il principio secondo cui “ la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (T.A.R. Napoli, Sez. III, 10 dicembre 2021, n. 7964). Qualora ciò dovesse accadere, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda di condono ma è tenuto a sanzionare le opere con l’ordinanza di demolizione. Ed invero, pur non essendo vietata in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende domanda di sanatoria edilizia, ciò può avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 35, comma 14, della L. n. 47/1985, disposizione ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione in materia, pena l’assoggettamento alla medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono. Ne consegue, per l’interessato, l’onere di fornirsi del permesso ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/1985, la cui mancanza comporta, quale atto dovuto, l’applicazione della sanzione demolitoria (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 3 maggio 2022, n. 3024);
(…) applicando la sopra richiamata giurisprudenza alla fattispecie oggetto di gravame, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso, tenuto conto in particolare che, in pendenza della domanda di condono presentata ai sensi della L. n. 47/1985, risulta realizzata volumetria in ampliamento, peraltro in area paesaggisticamente vincolata ”.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali considerazioni e dall’orientamento giurisprudenziale consolidato a cui tale pronuncia ha dato adesione. Del resto la demolizione, in pendenza del giudizio, di parte dei moduli della terrazza (dedotta dalla difesa dei ricorrenti) non è circostanza idonea ad incidere sulla legittimità dell’ordine di demolizione impugnato ma, al più, sarebbe atta a determinare una parziale improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento.
In pendenza di una domanda di condono l'istante non è legittimato a modificare il manufatto abusivo realizzando ulteriori interventi edilizi, a prescindere dal regime edilizio agli stessi applicabile, anche in termini di trattamento sanzionatorio (TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, 5 novembre 2025, n. 19564). Ove il richiedente effettui interventi di ampliamento dei manufatti oggetto di istanza di condono, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda di sanatoria, ma deve sanzionare le opere con l’adozione di un ordine di demolizione (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 29 gennaio 2024, n. 739).
Pertanto, “ sui manufatti non sanati non è comunque consentita la realizzazione di interventi ulteriori che, sebbene per ipotesi riconducibili nella loro individuale oggettività a categorie che non richiedono il permesso di costruire, assumono le caratteristiche di illiceità dell'abuso principale. Infatti, l'art. 35, comma 4, l. n. 47/1985, regolante le modalità e le condizioni in base alle quali è consentito al richiedente la sanatoria di completare, sotto la propria responsabilità, le opere abusive oggetto della domanda, dimostra semmai che, in linea di principio, è tassativamente impedita la prosecuzione dei lavori e la modificazione dello stato dei luoghi, se non con l'osservanza delle cautele previste dalla legge ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 22 settembre 2022, n. 5885; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 22 ottobre 2025, n. 6885).
In pendenza del procedimento di sanatoria, quindi, l’istante non è legittimato a modificare il manufatto abusivo, potendo eseguire opere di completamento solo utilizzando la specifica procedura dell'art. 35, l. n. 47/1985 (che prevede che sia preventivamente eseguito un rilievo dell'opera in modo da farne constatare l'esatta consistenza e che dei lavori venga dato preventivo avviso al Comune in modo che esso possa eseguire le necessarie verifiche).
Va rilevato infine che l’area in cui sono stati accertati gli abusi è soggetta a vincolo paesaggistico e che nelle aree tutelate ai sensi del d.lgs. 42/2004 sussiste un principio di indifferenza del titolo necessario all’esecuzione degli interventi, dovendo affermarsi in ogni caso la legittimità dell’esercizio del potere sanzionatorio.
Pertanto “" ove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 03/08/2020, n. 3455). Ed invero, "L'art. 27, d.P.R. n. 380/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice DIA in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 07/06/2018, n. 3774; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12/06/2018, n. 6567) .” (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 25 luglio 2022, n. 4947).
L'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 “riconosce, infatti, all’amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l’adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica " (Cons. di Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 62; 17 febbraio 2023, n. 1660; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 22 maggio 2024, n. 3319).
Per le considerazioni espresse il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Ottaviano le spese di lite, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA VE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
EN RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RI | PA VE |
IL SEGRETARIO