Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2018, integrato dal ricorso per motivi aggiunti, proposto da Lido Lauretta di Di MA RI e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante p ro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Claudio Angelone, Fabrizio Foglietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Luigi De Meis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege a L’Aquila, Via Buccio da Ranallo S. Domenico;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO:
- del provvedimento n. 35933 del 5 ottobre 2018, con il quale sono stati rideterminati i canoni di concessione demaniale marittima per il mantenimento dello stabilimento balneare in prefabbricato “Lido Lauretta” in Silvi;
B) con riferimento al RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
- il provvedimento (di rideterminazione dei canoni relativi al periodo 2013- 2019) n. 27164 del 19.07.2021 del Comune di Roseto degli Abruzzi, per l’importo complessivo di € 92.821,00, salvo conguaglio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roseto degli Abruzzi e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il Dott. IS OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 12.11.2018 e depositato in data 28.11.2018, Lido Lauretta di Di MA RI e C. S.a.s. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Agenzia del demanio e della Regione Abruzzo al fine di sentir annullare gli atti meglio emarginati in epigrafe.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha articolato i motivi ivi meglio enucleati.
In data 30.11.2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia del demanio si sono costituite in giudizio mediante una comparsa di stile.
In data 14.12.2018, il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) si è costituito in giudizio, instando nel rigetto del ricorso.
Con ricorso notificato in data 16.9.2021 e depositato in data 27.9.2021, parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il provvedimento (di rideterminazione dei canoni relativi al periodo 2013- 2019) n. 27164 del 19.07.2021 del Comune di Roseto degli Abruzzi, per l’importo complessivo di € 92.821,00, salvo conguaglio, al fine di sentirne disporre l’annullamento.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha articolato i motivi ivi meglio enucleati.
Benchè ritualmente intimata, la Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.
In data 2.3.2026, parte ricorrente ha depositato in atti istanza di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della causa nel merito, chiedendo al Collegio di dichiarare l’improcedibilità sia del ricorso introduttivo del giudizio, sia dei motivi aggiunti, con contestuale compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite del giudizio.
All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 17.04.2026 e celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, alla luce della dichiarazione versata in atti (e non notificata), in data 27.2.2026, da parte ricorrente, si ricava, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse in capo a essa in ordine alla decisione della causa nel merito. Il Collegio deve quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti.
La chiusura in rito del giudizio consente al Collegio di compensare integralmente, tra le parti, le relative spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IR, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
IS OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS OR | ER IR |
IL SEGRETARIO