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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/09/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG 5980 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione Feriale
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Claudia Dal Martello Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 11/09/2023 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del 17.7.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VASSALLO TERESA presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ),; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: parte ricorrente per l'accoglimento dei provvedimenti temporanei e urgenti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli nati dall'unione Le parti hanno contratto matrimonio in Ghana il 20 agosto 1994, matrimonio non trascritto in Italia
(cfr. doc. 2 ricorrente) e dalla loro unione sono nati i figli nel 1995, nel 2000 e Per_1 Per_2 nato il [...]. Per_3
Rispetto ai due figli maggiori, parte ricorrente non allega nulla in merito alla loro autosufficienza economica e non formula domande di mantenimento a loro collegate.
Domande delle parti
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto:
Autorizzarsi i coniugi a vivere separati.
Affidarsi il figlio minore alla madre in via esclusiva con diritto di visita , da parte del Per_3 padre in base agli impegni della madre e del figlio
Disporsi a carico del padre, un assegno di mantenimento di Euro 500,00 (cinquecentoeuro) a favore del figlio minore assegno rivalutabile in base all'Assegno ISTAT a partire da ottobre Per_3
2023.
Nulla in merito alla casa coniugale avendo il padre abbandonato la casa coniugale ormai da anni e non avendovi mai in questi anni fatto ritorno
Autorizzarsi il rilascio rinnovo dei rispettivi passaporti.
Parte resistente è stato cancellato all'Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
Competenza giurisdizionale e diritto applicabile
In relazione alla nazionalità delle parti sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status in base all'articolo 3 lettera a ipotesi ii del regolamento 1111 del 2019 UE, in considerazione dell'ultima residenza abituale in Italia di entrambe le parti e la legge applicabile è invece la legge ghanese, ovvero la legge del Paese di cui i due coniugi sono cittadini ai sensi dell'art. 8 lett. c reg.
UE 1259/2010, nel caso di specie l'art. 1, lett. c) - sezione II - del Matrimonial Causes Act del 1971 che prevede il divorzio, non la separazione tra i coniugi, come invece richiesta dalla ricorrente.
Sussiste anche la competenza giurisdizionale in ordine alla domanda di affido del minore in relazione all'articolo 7 regolamento Ue 1111 del 2019 e in ordine a tale domanda deve applicarsi la legge italiana alla luce dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19.10.1996, cioè la legge nazionale dell'autorità competente.
Con riferimento invece alla richiesta di parte ricorrente del pagamento di un contributo al mantenimento mensile del figlio oltre che al pagamento delle spese straordinarie, sussiste la competenza giurisdizionale italiana per l'art. 3 reg. UE 4/09 come giudice del luogo di residenza abituale del creditore e la legge applicabile è ancora quella italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja 23.11.07, cioè la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.
Pregressi provvedimenti giudiziali
A verbale dell'udienza del 26.2.2025 la domanda di separazione è stata riqualificata in domanda di divorzio per le considerazioni in punto di legge applicabile sopra riportate ed è stata ordinata la notifica personale al resistente ex art. 292 cpc della domanda nuova.
Alla successiva udienza del 17.7.2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis n. 22 cpc:
1. Affido esclusivo del minore alla madre, anche con la possibilità di richiedere in via autonoma documenti validi per l'espatrio e collocamento prevalente presso la madre.
2. Assegnazione casa famigliare sita in Verona San Pietro in Cariano Via Bettelloni nr. 16/E alla ricorrente.
3. Diritto di visita del genitore non collocatario previo accordo delle parti e secondo la volontà
e le esigenze del minore.
4. Contributo al mantenimento per il figlio minore di euro 300,00 mensili con decorrenza dal mese di ottobre 2023, rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona.
5. Assegno unico per i figli in favore della sola madre.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 54, nel corso del procedimento non ha mai allegato né documentato le proprie condizioni economiche, nonostante l'espresso invito in tal senso rinnovato a verbale dell'udienza del
26.2.2025.
Parte resistente, di anni 60, in considerazione dell'irreperibilità non ha documentato nulla in merito.
Decisone in ordine all'affido
In ragione dei dati documentali sopra indicati afferenti alla cancellazione per irreperibilità ormai da anni del resistente, appare evidente che l'unico punto di riferimento affettivo e materiale per il minore
è rappresentato dalla madre, la quale, peraltro, non può trovare ostacoli nell'assenza paterna per l'adozione delle decisioni necessarie per il minore. Tale situazione fa propendere per la valutazione di pregiudizio per il minore dell'attuale regime di affido condiviso tra le due figure genitoriali che appare distante dalla realtà della vita dello stesso nel corso degli anni in cui non c'è stata alcuna condivisione delle scelte adottate nel suo interesse, né del tempo e della gestione dei suoi impegni quotidiani.
Va pertanto disposto l'affido esclusivo alla madre ex art. 337 quater cc del minore nato Per_3 il 9.11.2007, con la possibilità di richiedere in via autonoma documenti validi per l'espatrio e collocamento prevalente presso la madre.
Decisione in ordine all'assegnazione della casa famigliare
In ragione del collocamento del minore presso la madre va disposta ex art. 337 sexies cc l'assegnazione della casa famigliare sita in Verona San Pietro in Cariano Via Bettelloni nr. 16/E alla ricorrente.
Decisione in ordine al diritto dovere di visita del genitore non collocatario
In considerazione dell'età del minore che a breve compirà 18 anni va rimesso l'esercizio del diritto dovere di visita all'accordo delle parti e secondo la volontà e le esigenze del minore.
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario
In relazione ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore caratterizzati, come detto, dalla totale assenza della frequentazione con il padre, con conseguente integrale onere di accudimento anche materiale per la ricorrente;
dell'età del minore (17 anni) con le esigenze correlate, appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 300,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, nuova versione.
In considerazione dell'affido esclusivo alla madre, alla stessa spetterà in via integrale l'assegno unico universale per il figlio.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo, le spese di lite vanno compensate per un terzo e, per il residuo, liquidato come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi - in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta - di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, va invece posto a carico di parte ricorrente per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 CP_1 in Ghana il 20 agosto 1994.
[...]
2. Dispone l'affido esclusivo del minore nato il [...], alla ricorrente con la Per_3 possibilità di richiedere in via autonoma documenti validi per l'espatrio.
3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare, sita in Verona San Pietro in Cariano Via
Bettelloni nr. 16/E, alla ricorrente.
4. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi previo accordo delle parti e secondo la volontà e le esigenze del minore.
5. Pone a carico del sig. per il mantenimento del figlio un contributo mensile di CP_1 euro 300,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, nuova versione.
6. Dispone che l'assegno unico universale per il figlio venga percepito integralmente dalla madre ricorrente.
7. Compensa per un terzo le spese di lite e, per il residuo, condanna il sig. al CP_1 pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente liquidate nel complessivo importo di euro 2.539,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 2.9.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione Feriale
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Claudia Dal Martello Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 11/09/2023 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del 17.7.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VASSALLO TERESA presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ),; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: parte ricorrente per l'accoglimento dei provvedimenti temporanei e urgenti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli nati dall'unione Le parti hanno contratto matrimonio in Ghana il 20 agosto 1994, matrimonio non trascritto in Italia
(cfr. doc. 2 ricorrente) e dalla loro unione sono nati i figli nel 1995, nel 2000 e Per_1 Per_2 nato il [...]. Per_3
Rispetto ai due figli maggiori, parte ricorrente non allega nulla in merito alla loro autosufficienza economica e non formula domande di mantenimento a loro collegate.
Domande delle parti
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto:
Autorizzarsi i coniugi a vivere separati.
Affidarsi il figlio minore alla madre in via esclusiva con diritto di visita , da parte del Per_3 padre in base agli impegni della madre e del figlio
Disporsi a carico del padre, un assegno di mantenimento di Euro 500,00 (cinquecentoeuro) a favore del figlio minore assegno rivalutabile in base all'Assegno ISTAT a partire da ottobre Per_3
2023.
Nulla in merito alla casa coniugale avendo il padre abbandonato la casa coniugale ormai da anni e non avendovi mai in questi anni fatto ritorno
Autorizzarsi il rilascio rinnovo dei rispettivi passaporti.
Parte resistente è stato cancellato all'Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
Competenza giurisdizionale e diritto applicabile
In relazione alla nazionalità delle parti sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status in base all'articolo 3 lettera a ipotesi ii del regolamento 1111 del 2019 UE, in considerazione dell'ultima residenza abituale in Italia di entrambe le parti e la legge applicabile è invece la legge ghanese, ovvero la legge del Paese di cui i due coniugi sono cittadini ai sensi dell'art. 8 lett. c reg.
UE 1259/2010, nel caso di specie l'art. 1, lett. c) - sezione II - del Matrimonial Causes Act del 1971 che prevede il divorzio, non la separazione tra i coniugi, come invece richiesta dalla ricorrente.
Sussiste anche la competenza giurisdizionale in ordine alla domanda di affido del minore in relazione all'articolo 7 regolamento Ue 1111 del 2019 e in ordine a tale domanda deve applicarsi la legge italiana alla luce dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19.10.1996, cioè la legge nazionale dell'autorità competente.
Con riferimento invece alla richiesta di parte ricorrente del pagamento di un contributo al mantenimento mensile del figlio oltre che al pagamento delle spese straordinarie, sussiste la competenza giurisdizionale italiana per l'art. 3 reg. UE 4/09 come giudice del luogo di residenza abituale del creditore e la legge applicabile è ancora quella italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja 23.11.07, cioè la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.
Pregressi provvedimenti giudiziali
A verbale dell'udienza del 26.2.2025 la domanda di separazione è stata riqualificata in domanda di divorzio per le considerazioni in punto di legge applicabile sopra riportate ed è stata ordinata la notifica personale al resistente ex art. 292 cpc della domanda nuova.
Alla successiva udienza del 17.7.2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis n. 22 cpc:
1. Affido esclusivo del minore alla madre, anche con la possibilità di richiedere in via autonoma documenti validi per l'espatrio e collocamento prevalente presso la madre.
2. Assegnazione casa famigliare sita in Verona San Pietro in Cariano Via Bettelloni nr. 16/E alla ricorrente.
3. Diritto di visita del genitore non collocatario previo accordo delle parti e secondo la volontà
e le esigenze del minore.
4. Contributo al mantenimento per il figlio minore di euro 300,00 mensili con decorrenza dal mese di ottobre 2023, rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona.
5. Assegno unico per i figli in favore della sola madre.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 54, nel corso del procedimento non ha mai allegato né documentato le proprie condizioni economiche, nonostante l'espresso invito in tal senso rinnovato a verbale dell'udienza del
26.2.2025.
Parte resistente, di anni 60, in considerazione dell'irreperibilità non ha documentato nulla in merito.
Decisone in ordine all'affido
In ragione dei dati documentali sopra indicati afferenti alla cancellazione per irreperibilità ormai da anni del resistente, appare evidente che l'unico punto di riferimento affettivo e materiale per il minore
è rappresentato dalla madre, la quale, peraltro, non può trovare ostacoli nell'assenza paterna per l'adozione delle decisioni necessarie per il minore. Tale situazione fa propendere per la valutazione di pregiudizio per il minore dell'attuale regime di affido condiviso tra le due figure genitoriali che appare distante dalla realtà della vita dello stesso nel corso degli anni in cui non c'è stata alcuna condivisione delle scelte adottate nel suo interesse, né del tempo e della gestione dei suoi impegni quotidiani.
Va pertanto disposto l'affido esclusivo alla madre ex art. 337 quater cc del minore nato Per_3 il 9.11.2007, con la possibilità di richiedere in via autonoma documenti validi per l'espatrio e collocamento prevalente presso la madre.
Decisione in ordine all'assegnazione della casa famigliare
In ragione del collocamento del minore presso la madre va disposta ex art. 337 sexies cc l'assegnazione della casa famigliare sita in Verona San Pietro in Cariano Via Bettelloni nr. 16/E alla ricorrente.
Decisione in ordine al diritto dovere di visita del genitore non collocatario
In considerazione dell'età del minore che a breve compirà 18 anni va rimesso l'esercizio del diritto dovere di visita all'accordo delle parti e secondo la volontà e le esigenze del minore.
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario
In relazione ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore caratterizzati, come detto, dalla totale assenza della frequentazione con il padre, con conseguente integrale onere di accudimento anche materiale per la ricorrente;
dell'età del minore (17 anni) con le esigenze correlate, appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 300,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, nuova versione.
In considerazione dell'affido esclusivo alla madre, alla stessa spetterà in via integrale l'assegno unico universale per il figlio.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo, le spese di lite vanno compensate per un terzo e, per il residuo, liquidato come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi - in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta - di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, va invece posto a carico di parte ricorrente per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 CP_1 in Ghana il 20 agosto 1994.
[...]
2. Dispone l'affido esclusivo del minore nato il [...], alla ricorrente con la Per_3 possibilità di richiedere in via autonoma documenti validi per l'espatrio.
3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare, sita in Verona San Pietro in Cariano Via
Bettelloni nr. 16/E, alla ricorrente.
4. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi previo accordo delle parti e secondo la volontà e le esigenze del minore.
5. Pone a carico del sig. per il mantenimento del figlio un contributo mensile di CP_1 euro 300,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, nuova versione.
6. Dispone che l'assegno unico universale per il figlio venga percepito integralmente dalla madre ricorrente.
7. Compensa per un terzo le spese di lite e, per il residuo, condanna il sig. al CP_1 pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente liquidate nel complessivo importo di euro 2.539,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 2.9.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra