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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2336/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 P.IVA_2
Roberto Lazzini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Carrara Viale
XX Settembre n. 177/F2; appellante
nei confronti di
(c.f. ), Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(c.f. ), (c.f. ), C.F._2 Controparte_4 C.F._3
(c.f. ) rappresentati e difesi, giusta procura CP_5 C.F._4
in atti, dall'avv. Maria Laura Ficola ed elettivamente domiciliati presso lo studio del dott. Daniele Bruschi sito in Carrara via Toniolo n. 12; appellati
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Pontremoli n. 84/2021.
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza
n. 84/2021, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Pontremoli (Dott. Rino Tortorelli) in data
pagina 1 di 22 10/04/2021 e depositata in data 10/04/2021, nel giudizio rubricato al numero di R.G.
64/2021, ed accogliere le domande tutte avanzate da , non in proprio ma quale Controparte_1
mandataria di in primo grado e, segnatamente: in via principale, revocare e/o Parte_1
dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto richiesto ed ottenuto senza i necessari presupposti di fatto e/o di diritto;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dei sig.ri
ed ad ottenere copia della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
documentazione di cui al decreto opposto non sussistendone i presupposti, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
- in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento, anche in ripetizione, delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese come per legge”; per gli appellati Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
“Voglia il Tribunale adito in funzione di giudice d'appello, ogni contraria deduzione, eccezione e richiesta disattesa, - dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello promosso avverso la sentenza n. 84/2021 del Giudice di Pace di Pontremoli per i motivi espressi confermando per l'effetto la sentenza in ogni parte ex adverso impugnata;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta in tutto o in parte l'avversa impugnazione, accogliere le conclusioni per come rassegnate nella comparsa di costituzione del primo grado di giudizio datata 5.03.2020, da intendersi ivi integralmente ritrascritte. Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali, c.p.c. e iva come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 84/2021 emessa dal Giudice di Pace di Pontremoli in data
10.4.2021 nel giudizio R.G. 64/2020 che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 82/2019 avanzata da condannando quest'ultima a Parte_1
rifondere le spese di lite agli odierni convenuti. In particolare, l'appellante rappresentava che: 1) i sig.ri ed Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
avevano agito con ricorso per decreto ingiuntivo sostenendo di essere garanti di pagina 2 di 22 Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l. rispetto al rapporto di mutuo ipotecario sottoscritto dalla società in data 25/06/2003 e al rapporto di conto corrente ordinario n. 1586.23 acceso da questa presso la Filiale di Aulla;
2) con decreto ingiuntivo n. 82, emesso in data 22.7.2019, il Giudice di Pace di Pontremoli aveva condannato Parte_1
alla consegna entro 40 giorni di tutta la documentazione richiesta dagli appellati ai
[...]
sensi dell'art. 119 TUB, oltre al pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio;
2) in nome e per conto di , aveva proposto Controparte_1 Parte_1
opposizione dinanzi al Giudice di Pace domandando la revoca e/o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo, in quanto richiesto in assenza dei presupposti di fatto e/o di diritto, nonché l'accertamento dell'insussistenza del diritto dei ricorrenti ad ottenere copia della documentazione richiesta;
3) il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, condannando contestualmente l'odierna attrice al pagamento delle spese processuali, senza considerare che la documentazione richiesta era già stata consegnata alla società ex art. 117 TUB e che, inoltre, , nelle date 17.7.2019 e 19.7.2019, Parte_1
a fronte della richiesta avanzata dagli appellati in data 3.6.2019, ai sensi dell'art. 119
TUB, aveva consegnato a mezzo pec gran parte della documentazione oggetto del ricorso monitorio;
4) la sentenza doveva dirsi nulla poiché la motivazione era apparente in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., stante l'oggettiva inidoneità della stessa ad indicare il percorso logico seguito;
5) contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice di Pace, secondo cui l'obbligo della banca di consegnare la documentazione era da fondarsi sull'obbligo di buona fede e correttezza, l'art. 119 co. 4 TUB consentiva al cliente di accedere alla propria documentazione bancaria a condizione che fosse inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (Trib. Modena sent.
391 del 7.3.2017, Trib. Massa n. 571 del 2.11.2020); 6) anche il cliente aveva un dovere di conservazione della documentazione contrattuale consegnatagli al momento della sottoscrizione, di guisa che la relativa richiesta di esibizione non poteva avere funzione sostitutiva dell'onere ex art. 2697 c.c.; 7) i ricorrenti in via monitoria, oltretutto, non avevano diritto ad ottenere copia della documentazione né ai sensi dell'art. 119 TUB né pagina 3 di 22 dell'art. 633 c.p.c., posto che nessuna norma attribuiva ai ricorrenti tale diritto e, in ogni caso, non era stata fornita alcuna prova scritta dello stesso;
8) il sig. , del Persona_1
resto, era il legale rappresentante della correntista Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l., la quale aveva l'onere di conservare la documentazione contrattuale (Cass. civ. n.
6511/2016); 9) nonostante – come detto - l'invio di copiosa documentazione da parte di , prima della notifica del d.i., il Giudice aveva condannato la stessa a Parte_1
rifondere alle controparti le spese di lite del giudizio di opposizione. Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, parte appellante domandava al Tribunale adito di volere:
“accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza
n. 84/2021, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Pontremoli (Dott. Rino Tortorelli) in data
10/04/2021 e depositata in data 10/04/2021, nel giudizio rubricato al numero di R.G. 64/2021
, ed accogliere le domande tutte avanzate da , non in proprio ma quale mandataria di Controparte_1
in primo grado e, segnatamente: in via principale, revocare e/o dichiarare nullo Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto in quanto richiesto ed ottenuto senza i necessari presupposti di fatto e/o di diritto;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dei sig.ri Controparte_2 [...]
ed ad ottenere copia della documentazione di cui al decreto CP_3 Controparte_4 CP_5
opposto non sussistendone i presupposti, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
- in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento, anche in ripetizione, delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese come per legge”.
2. Si costituivano in giudizio i sig.ri Controparte_2 Controparte_3 CP_4
ed rappresentando che: 1) con missiva del 5.11.2018
[...] CP_5 [...]
– in qualità di cessionaria/avente causa delle Banche MPS Capital Services, Parte_1
Banca per l'Imprese s.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (anche quale incorporante per fusione – li aveva diffidati, in qualità di garanti Controparte_6
di Euroimmobiliare Luinigiana s.r.l., al pagamento di una serie di importi a fronte di saldi residui rispetto a rapporti intrattenuti da tale ultima società con le banche;
2) in particolare, venivano in rilievo: i) un rapporto di mutuo ipotecario in pool del pagina 4 di 22 25/06/2003 con MPS ed ex Controparte_7 CP_6
ii) un rapporto di conto corrente n. 1586.23 intercorso con ex
[...] CP_6
iii) nonché un rapporto di conto corrente n. 1586.13, collegato a quello di cui
[...]
sopra, intercorso con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; 3) con missive del
14.01.2019, del 16.01.2019 e del 15.01.2019, i garanti, ferma ogni contestazione in relazione alle pretese avanzate nei loro confronti, avevano richiesto a Parte_1
la consegna di copia dei contratti di garanzia e/o di ogni altro documento da questi
[...]
sottoscritto, nonché di tutta la documentazione (contrattuale e contabile) afferente ai rapporti intrattenuti tra le banche cedenti ed Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l.; 4) con missiva del 26.2.2019, aveva inviato ai garanti solo una minima Parte_1
parte della documentazione richiesta;
5) pertanto, con missiva del 3.6.2019 questi avevano rinnovato la diffida alla consegna della documentazione integrale che, tuttavia, era stata disattesa da;
6) in considerazione di tale contegno si erano rivolti al Parte_1
Giudice di Pace di Pontremoli per ottenere la consegna dell'integrale documentazione
“al netto di quella parzialmente consegnata il 26.2.2019”; 7) in data 19.7.2019 Parte_1
aveva inviato ai garanti un'altra parte della documentazione richiesta, non integrale rispetto al contratto di mutuo, e comunque omettendo di trasmettere la documentazione afferente al conto corrente;
8) correttamente il Giudice di Pace aveva aderito alla tesi secondo, ai sensi dell'art. 119 TUB, era sussistente un obbligo a carico della banca di rendiconto rispetto ai rapporti bancari e il relativo diritto del cliente ad ottenerlo;
9) l'obbligo di consegna, inoltre, era fondato anche sul dovere di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.; 10) i soggetti garanti erano terzi rispetto alla società garantita per cui avevano pieno diritto ad ottenere informazioni sullo svolgimento dei rapporti bancari di cui quest'ultima era parte, in quanto non destinatari di comunicazioni periodiche o altri documenti da parte delle banche (Cass. n.
24181/2020); 11) i motivi di appello erano, dunque, manifestamente infondati;
12) la condanna alle spese disposta dal Giudice di Pace a carico di era normale Parte_1
conseguenza dell'applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. pagina 5 di 22 Alla luce di quanto esposto, i convenuti rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito in funzione di giudice d'appello, ogni contraria deduzione, eccezione e richiesta disattesa, - dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello promosso avverso la sentenza n.
84/2021 del Giudice di Pace di Pontremoli per i motivi espressi confermando per l'effetto la sentenza in ogni parte ex adverso impugnata;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta in tutto o in parte l'avversa impugnazione, accogliere le conclusioni per come rassegnate nella comparsa di costituzione del primo grado di giudizio datata 5.03.2020, da intendersi ivi integralmente ritrascritte. Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali, c.p.c. e iva come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. In data 5 luglio 2024, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la motivazione apparente e la sostanziale mancanza di motivazione della sentenza. La doglianza, tuttavia, appare destituita di fondamento. A riguardo, invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “la nullità della sentenza per motivazione solo apparente si ha quando non è percepibile il fondamento della decisione, poiché mancante di argomentazioni adeguate a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Infatti, non è ammissibile lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione” (Cass. civ. sez. lav. 27/09/2024 n. 25856. In senso conforme, ex multis: cfr. Cass. civ. n. 16958/2023). Nel caso di specie, la motivazione offerta dal Giudice di prime cure consente di apprezzare le argomentazioni poste a sostegno della decisione, risultando evincibile il percorso logico seguito nella formazione del suo convincimento.
Difatti, il Giudice, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo espletata, ha riconosciuto il diritto del fideiussore ad ottenere copia della documentazione richiesta, ancorandolo al principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione del rapporto ex artt.
pagina 6 di 22 1175 e 1375 c.c.. Stante la solidità dell'impianto motivazionale, deve escludersi che si versi in un'ipotesi di motivazione meramente apparente e che, dunque, possa ravvisarsi un caso di nullità della sentenza come prospettato dall'appellante.
2. Quanto al secondo e terzo motivo di gravame, che meritano trattazione congiunta,
l'appellante ha lamentato l'insussistenza del dovere di consegna dei documenti asseritamente gravante su rilevando come l'art. 119 TUB vada Parte_1
interpretato in modo restrittivo, essendo consentito al cliente (non potendosi considerare tale il fideiussore) l'ottenimento della sola documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non, invece, riguardo a quella inerente i contratti e gli estratti ultradecennali.
3. In merito, in termini generali e astratti, occorre preliminarmente delineare il contenuto dell'art. 119 TUB rubricato “comunicazioni periodiche alla clientela”.
Segnatamente, dopo aver stabilito l'obbligo dell'istituto di credito di fornire al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, la norma prevede che: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione” (v. art. 119 co. 4 TUB).
La portata di tale previsione è stata più volte oggetto di scrutinio da parte della giurisprudenza di legittimità.
E' opinione consolidata quella secondo cui l'art. 119 TUB sia norma volta a garantire – unitamente agli artt. 116, 117 e 118 TUB – il principio di trasparenza dell'attività bancaria, rendendo chiaro al cliente lo svolgimento del rapporto intercorrente con l'istituto di credito ed i costi ad esso associati (cfr. Cass. civ. n. 24641/2021). In più occasioni, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'art. 119 co. 4 TUB rappresenti una “disposizione di natura sostanziale” che fonda il diritto del cliente all'ottenimento della documentazione, la cui tutela è riconosciuta come “situazione pagina 7 di 22 giuridica «finale», e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo
l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione” (cfr. Cass. civ. n. 24641/2021 in parte motiva. In senso conforme cfr. Cass. 11733/1999, e Cass. n, 15669/2007).
4. Quanto al novero dei soggetti titolari del diritto di specie, un recente pronunciamento della Cassazione ha evidenziato come tale diritto debba essere riconosciuto, a maggior ragione, nelle ipotesi in cui il richiedente sia un soggetto che non abbia automaticamente la disponibilità della documentazione poiché non risulta essere destinatario delle comunicazioni periodiche in merito allo svolgimento del rapporto ai sensi dell'art. 119 co. 1 TUB (a titolo esemplificativo, il curatore fallimentare, l'erede o il fideiussore). Più precisamente, è stato affermato che: “Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell' art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all' art. 210 c.p.c. , perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale” (cfr. Cass. civ. sez.
III 30/10/2020 n. 24181).
5. Ciò posto, occorre ora individuare il perimetro applicativo della norma in questione.
Invero, sebbene la formulazione letterale dell'art. 119 co.4 TUB appare richiedere un particolare rigore nella valutazione dei presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di consegna della documentazione avanzata dal cliente, dovendo quest'ultima riferirsi “a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, la giurisprudenza di legittimità, in ragione della ratio sottesa alla norma, ha precisato che l'obbligo della banca si riferisce in generale alla documentazione relativa al periodo interessato, comprendente anche i documenti di sintesi, quali gli estratti conto, gli scalari o il rendiconto. La Cassazione ha affermato che: “il diritto del cliente ad ottenere copia della pagina 8 di 22 documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del
1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis.
Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
c.i.t. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (cfr. Cass. civ. sez. I 29/11/2022 n.
35039). E' stato altresì precisato che: “l'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte” (cfr. Cass. civ. Sez. I ord. n.
13277/2018. In senso conforme: cfr. Cass. civ. Sez. I sent. n. 11004/2006. Nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Napoli Nord Sez. II 14/02/2023 n. 622,
Tribunale Latina Sez. II 28/08/2018 n. 2139).
6. Per quanto concerne, invece, l'ammissibilità della richiesta di consegna della documentazione contrattuale, stante la sussistenza di un contrasto interpretativo circa la portata dell'art. 119 co. 4 TUB occorre dare conto dei plurimi orientamenti formatisi in seno alla giurisprudenza di merito.
pagina 9 di 22 6.1. Un primo indirizzo, muovendo dal dato letterale della norma, ha ricondotto il diritto del cliente all'ottenimento della documentazione contrattuale dal diverso canone di buona fede oggettiva ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.. A tale ricostruzione si accompagna un'importante conseguenza dal punto di vista pratico applicativo, vale a dire l'inoperatività del limite temporale decennale previsto dall'art. 119 co. 4 TUB in relazione alla richiesta di documentazione negoziale. In particolare, il Tribunale di
Spoleto, pronunciandosi su una fattispecie analoga a quella rilevante nella vicenda di specie, ha evidenziato che: “il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti sia ben più ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a 'singole operazioni' compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art. 119 TUB. L'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue, difatti, al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto dall'art. 1175 c.c. il quale dispone in particolare che il 'Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza'. L'art. 1375 c.c. aggiunge che 'Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede'. Tali norme impongono 'a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento' (Cfr., Cass. n. 12093/2001).
Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione e dei contratti, gravante sulla banca, risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 cc (che così recita: 'il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi')” (cfr. Tribunale di Spoleto, Sez. I, 5.10.2021 n. 569). In senso conforme, il
Tribunale di Brindisi ha aggiunto che: “Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione (e dei contratti, per quanto qui trattato) gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di pagina 10 di 22 reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art.
1374 c.c. […]. Va sottolineato che l'art. 119, comma IV, TUB, limita il diritto del cliente all'ottenimento di copia di "documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" e tuttavia tale limite temporale può riguardare la richiesta di consegna di copia di estratti conto e scalari pertanto circoscritti al decennio antecedente la domanda stragiudiziale, non potendosi intendere quali "documenti inerenti operazioni contabili" i contratti, costituenti invece fonti di pattuizioni negoziali: tanto, però, non consente di escludere il diritto del cliente di ottenere, su richiesta, la consegna di copia dei contratti in corso di esecuzione, in nome del generale principio di buona fede in executivis gravante, ex artt. 1175-1375 c.c., su ogni contraente, e sostanziantesi in una fonte di integrazione del contenuto negoziale ai sensi dell'art. 1374 c.c., nel momento in cui impone a ciascun contraente, al di là di specifici obblighi pattizi e del dovere generale di neminem laedere, di tenere comportamenti idonei a preservare gli interessi della controparte, entro i limiti dell'apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio;
si richiama, sul punto, Cass. n. 15669/07, secondo cui "la pretesa del cliente alla consegna della documentazione bancaria è un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Esso nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio ad ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessate di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge in tema di esecuzione del contratto" (nello stesso senso, Cass. n. 12093/01 e n. 1004/06)” (cfr. Tribunale Brindisi Sez. I 30.5.2023 n. 839).
Ancora, in senso conforme, si evidenzia: i) la pronuncia del Tribunale di Brescia Sez. II
31.5.2023 n. 1345, che, a fronte della richiesta di parte attrice di ottenere la copia dei contratti, ha rilevato che per tali incombenti essendo “non applicabile l'art. 119 c. 4 TUB, può farsi valere nei confronti dell'istituto di credito obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c.”; ii) la pronuncia del Tribunale di Siena, Sez. I, 10/7/2021 n. 573, che ha distinto tra il diritto
“alla consegna dei documenti contabili relativi agli ultimi dieci anni del rapporto, fondato sul disposto dell'art. 119 TUB” e quello “alla consegna dei contratti, fondato sul principio di buona fede”.
pagina 11 di 22 6.2. Secondo un diverso indirizzo, poi, l'art. 119 co. 4 TUB dovrebbe essere interpretato in modo estensivo, potendo fondare compiutamente la richiesta di consegna della documentazione negoziale da parte del cliente. Sul punto, il Tribunale di
Grosseto ha rilevato che: “In tema di rapporti bancari, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria (TUB art. 119, co. 4) corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per
i contratti bancari conclusi, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame.
In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall'interpretazione estensiva della disposizione, e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso
l'applicazione del termine;
d'altronde il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicchè al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito)” (cfr. Tribunale,
Grosseto, 17/06/2020, n. 386. In senso conforme cfr. Tribunale di Chieti 28.12.2020 n.
179).
6.3. Mentre, in accordo ad altro filone giurisprudenziale, il diritto del cliente alla consegna della documentazione contrattuale deve dirsi discendere dall'art. 117 TUB. A tal riguardo, il Tribunale di Lucca ha rilevato che: “sebbene il dettato letterale normativo si riferisca alla consegna di documentazione relativa a “singole operazioni” poste in essere nell'ultimo decennio, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che la disposizione in esame non debba pagina 12 di 22 interpretarsi in maniera eccessivamente restrittiva, atteso che nell'alveo di tale documentazione possono certamente ricomprendersi gli estratti conto di un rapporto di conto corrente, i singoli ordini di investimento, gli assegni versati presso il proprio istituto di credito ed i singoli contratti (di conto corrente, di apertura di credito, di sconto etc.) sottoscritti con l'intermediario” e che “il diritto alla consegna dei contratti bancari anche oltre il decennio deriverebbe dall'art. 117 T.U.B., il quale, non solo ne prevede la forma scritta ad substantiam (per cui la relativa copia scritta deve essere conservata anche ai fini della dimostrazione della validità del rapporto), ma ne impone altresì la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno pertanto diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente ad essa, qualora ne facciano espressa richiesta” (cfr. Tribunale di Lucca, sentenza n. 665/2019).
6.4. Di contro, in senso più rigoroso circa il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione contrattuale si pone ulteriore indirizzo giurisprudenziale. In particolare, il Tribunale di Parma ha affermato che: “il cliente ha il diritto di ottenere dalla banca a proprie spese copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119, co. 4 T.U.B., e non, quindi, dei contratti né degli estratti ultradecennali. La natura sostanziale e non processuale dell'istituto di cui all'art. 119 tub comporta una lettura restrittiva dell'oggetto della norma e quindi riferito alla sola documentazione di cui alle singole operazioni bancarie e non anche ad esempio alle schede contrattuali, ove diversamente i doveri dell'istituto di credito e per converso i diritti del cliente sono in proposito regolati dalla disposizione di cui all' art. 117 tub” (cfr. Tribunale di Parma – ordinanza 12.1.2021).
7. Proseguendo nella disamina, mette altresì conto rilevare che, con particolare riguardo alla documentazione inerente le operazioni contabili poste in essere oltre il termine decennale normativamente previsto, in sede di legittimità è stato affermato che: “la disciplina ex art. 119 TUB, relativa alla consegna della documentazione bancaria va interpretata nel senso che sarebbe contrario a buona fede imporre alla – la quale peraltro provvede all'invio CP_6
periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare – di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a conservare potenzialmente all'infinito una massa CP_6
pagina 13 di 22 inde-terminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa. Non si non dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto che possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993. La limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art.
119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in quest'ultimo poi trasfusa. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti
(cfr. Cass. Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022).
8. Tanto premesso, costituisce dato pacifico, in quanto non contestato dalle parti e provato documentalmente, la circostanza secondo cui sia divenuta Parte_1
cessionaria del credito vantato da Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti di
Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l. per effetto di una cessione di crediti in blocco stipulata in data 20.12.2017 con la banca cedente già incorporante CP_8 CP_6
quale originario contraente nei contratti relativi al caso di specie (v. doc. 2
[...]
fascicolo monitorio, all. 1). E', inoltre, provato documentalmente che i sig.ri CP_2
e abbiano
[...] Parte_2 Controparte_3 CP_5 Controparte_4
assunto la qualità di garanti della società Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l. mediante contratto di fideiussione omnibus in atti stipulato in data 5 febbraio 2004 con
[...]
Tale circostanza è emersa, altresì, dalle informazioni presenti Controparte_6
pagina 14 di 22 nell'Archivio della Centrale Rischi di Banca d'Italia e dalla comunicazione effettuata da in data 13 marzo 2019 (v. doc. 2 fascicolo procedimento Parte_1
monitorio parte prima allegato alla comparsa). Segnatamente, risulta riscontro in atti che, in data 5 novembre 2018, , in nome e per conto di CP_1 Parte_1
mediante lettere raccomandate a/r, ha intimato agli odierni appellati il pagamento
[...]
delle somme derivanti dal passaggio a sofferenza delle posizioni relative al finanziamento concesso ad Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l., stante la mancata regolarizzazione delle rate insolute. In data 16 gennaio 2019, mediante comunicazione inviata a e Banca d'Italia avente ad oggetto “richiesta Parte_1 CP_1
documentazione e ”, il sig. a mezzo del proprio Persona_2 CP_1 CP_5
legale, ha domandato la copia di tutte le fideiussioni o di qualsivoglia altra forma di garanzia stipulata dallo stesso con gli istituti di credito/intermediari/società del gruppo
MPS a favore di Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l.. Con raccomandata del 28 gennaio
2019, i sig.ri hanno richiesto tutta la CP_5 CP_3 CP_4 CP_2
documentazione bancaria e contabile del contratto di mutuo sottoscritto da MPS
Capital Service s.p.a. ed ex (oggi inglobata in Banca Monte dei Controparte_6
Paschi di Siena s.p.a). Mediante comunicazione del 12 febbraio 2019, inviata da
[...]
ai sig.ri in riscontro alla Pt_1 CP_3 CP_4 CP_2 CP_5
documentazione richiesta da questi ultimi, l'istituto di credito ha rappresentato che:
“questa società sta ricercando la documentazione da Voi richiesta e che in questo momento non si rinviene. Procederemo nelle ricerche ma nel frattempo prestiamo il consenso, ai fini della privacy, a che
Voi possiate richiedere ed ottenere copia della documentazione a Voi servente direttamente nei confronti della e della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e/o loro aventi Controparte_9
causa con riferimento ai rapporti bancari intrattenuti da queste società con dette banche”. Mediante ulteriore comunicazione del 15 febbraio 2019, i sig.ri e CP_2 CP_3 CP_5
hanno domandato “integrazione di richiesta copia documenti contrattuali e contabili e CP_4
precisazioni ad integrazione delle ns precedente richieste del 16/01/2019 e del 28/01/2019”. In data 26 febbraio 2019, in nome e per conto di Controparte_1 Parte_1
pagina 15 di 22 ha invitato agli odierni appellati una parte della documentazione richiesta, con particolare riferimento al contratto di mutuo in pool del 25.6.2003, convenzione del
25.6.2003, contratto di conto corrente n. 1586,23, certificazione ex art. 50 TUB, nota di iscrizione ipotecaria del 10.7.2003, il contratto di fideiussione omnibus, le costituzioni in mora datate 1.3.2016, 2.3.2016, 1.12.2016. In data 3 giugno 2019, gli odierni appellati,
a mezzo del proprio procuratore, hanno sollecitato a e , la CP_1 Parte_1
consegna della documentazione completa già richiesta in data 16.1.2019, come da integrazione del 15.2.2019, atteso che la documentazione inviata era “parziale ed insufficiente”, dando avviso che, in caso di inadempimento, sarebbe stato attivato il rimedio giudiziale. Mediante ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 5 luglio
2019, gli odierni appellati hanno quindi domandato la consegna della copia della seguente documentazione, al netto di quella già consegnata dall'odierna appellante in data 26 febbraio 2019:
i) quanto al contratto di mutuo in pool del 25.6.2003, è stata richiesta la copia dei documenti nn.
1-11 del punto A) della missiva del 15 febbraio 2019, vale a dire:
1. le successive integrazioni, variazioni e/o modifiche bilaterali degli originali contratti di finanziamento collegati al contratto di mutuo stipulato in data
25/06/2003, quale finanziamento in pool (ex assieme alla ex Controparte_6
MPS Merchant – banca per le piccole e medie imprese);
2. i piani di ammortamento sottoscritti tra le parti;
3. i piani di ammortamento o fogli finanziari aggiornati alla data della presente richiesta;
4. le quietanze di erogazione del finanziamento relative al contratto di mutuo stipulato in data 25/06/2003 ed alle eventuali successive integrazioni/dilazioni/rinegoziazioni successive;
5. le quietanze di pagamento, con specifica del dettaglio della quota interessi corrispettivi, quota capitale, eventuali interessi moratori, specifica di eventuali altri pagina 16 di 22 accessori e con precisazioni puntuali dei tassi applicati dalla banca periodo per periodo, sia per gli interessi corrispettivi sia per eventuali interessi moratori;
6. qualsiasi pagamento ricevuto per i crediti collegati al finanziamento, punti 1 e 4, a seguito di procedure giudiziali;
7. le comunicazioni relative ad eventuali variazioni unilaterali 118 TUB;
8. comunicazioni di documenti di sintesi;
9. eventuali intervenuti accordi per moratorie o sospensione dei pagamenti o riduzioni di rata;
10. eventuali accordi di piani di rientro;
11. qualsiasi altro documento sottoscritto dalla Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l. e/o dal suo legale rappresentante pro tempore in merito ai rapporti di finanziamento/affidamento;
ii) quanto al conto corrente n. 1586,23, è stata richiesta la copia dei documenti nn. 13-
20 del punto B) della missiva del 15 febbraio 2019, ovvero:
13. tutti gli originali contratti di aperture di credito, regolarmente sottoscritti tra le parti
14. le originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta e spese forfettarie;
15. i contratti e convenzioni successive alle originarie, purché regolarmente sottoscritti tra le parti;
16. le comunicazioni relative alle variazioni unilaterali 118 TUB;
17. la rendicontazione di tutto/i il/i rapporto/i ai sensi degli artt. 1857 e 1832 c.c.
“poiché mai avvenuta”;
18. gli estratti conto completi dall'origine dei rapporti alla loro chiusura;
19. la documentazione relativa alla data certa per la documentazione al punto 15, 16,
17 e 18;
20. qualsivoglia altro documento inerente ai rapporti di cui sopra.
pagina 17 di 22 Dopo la proposizione del ricorso monitorio, ma prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, mediante comunicazione pec del 19 luglio 2019, ha Controparte_1
inoltrato ulteriore documentazione, ad integrazione di quella già allegata con lettera del
13.3.2019.
Ciò posto, in data 22 luglio 2017, il Giudice di Pace di Pontremoli ha accolto il ricorso ingiungendo a la consegna della documentazione richiesta ai sig.ri Parte_1
e e condannando la società ingiunta al pagamento CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
delle spese legali. Successivamente, è intervenuto il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo espletata da mediante la sentenza oggetto di gravame. Parte_1
9. Alla luce del superiore dato ermeneutico, a parere di questo Tribunale occorre distinguere tra la richiesta di consegna inerente la documentazione contabile e quella relativa alla documentazione contrattuale.
9.1. Orbene, quanto al primo profilo, come correttamente lamentato da parte appellante, l'istituto di credito può essere tenuto unicamente a consegnare al cliente la documentazione relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Tale limite temporale è riconosciuto espressamente dall'art. 119 co. 4 TUB (previsione da cui sorge il diritto del cliente a conseguire la documentazione) non residuando margini per un'interpretazione difforme: come sopra evidenziato, invero, la Cassazione si è espressa chiaramente in tali termini, con l'ordinanza n. 35039/2022, da cui non vi è motivo alcuno di discostarsi, risultando nella specie inconferente il richiamo al principio di buona fede oggettiva.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (cfr. Cass. civ. sez. III
30/10/2020 n. 24181) non vi è dubbio, ad ogni modo, che il fideiussore, potendo definirsi in senso lato cliente della banca, abbia diritto alla consegna della predetta documentazione. Ciò a maggior ragione se si considera che il garante non risulta destinatario diretto della documentazione contrattuale ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto titolare di un'obbligazione propria e autonoma rispetto a quella garantita che si pone in posizione sussidiaria rispetto all'obbligazione principale. pagina 18 di 22 Sul punto, mette conto ulteriormente rilevare che, nella vicenda che ne occupa, l'attore appellante non ha dimostrato che il sig. il quale ha agito in via monitoria CP_5
in qualità di fideiussore, fosse legale rappresentante della società Euroimmobiliare
Lunigiana s.r.l. all'epoca della sottoscrizione dei contratti, né che fosse stato destinatario ai sensi dell'art. 117 TUB della relativa documentazione contrattuale ovvero delle comunicazioni periodiche inviate dalla banca ai sensi dell'art. 119 co. 1 TUB. Di qui anche l'irrilevanza delle argomentazioni svolte dall'appellante circa l'obbligo gravante sulla società di capitali di conservazione della documentazione.
Ciò posto, deve essere parzialmente accolto il gravame e revocato il decreto ingiuntivo n. 84/2019 emesso dal Giudice di Pace di Pontremoli in data 22 luglio 2019 in seno al procedimento n. 3078/2019 R.G., nella parte in cui non contiene alcuna limitazione temporale all'ingiunzione di consegna gravante sull'istituto di credito. Atteso che la prima richiesta avanzata dagli odierni appellati nei confronti dell'istituto di credito relativa alla documentazione oggetto di ricorso monitorio è avvenuta mediante missiva datata 15 febbraio 2019, deve concludersi come la banca sia tenuta unicamente a consegnare la documentazione contabile successiva al 15 febbraio 2009.
9.2. Per quanto riguarda, invece, il profilo relativo alla documentazione contrattuale, preso atto del contrasto sussistente nella giurisprudenza di merito di cui si è sopra dato conto, questo Giudice ritiene che l'obbligo dell'istituto di credito di consegnare la documentazione contrattuale scaturisca, in questo caso, proprio dal canone di buona fede oggettiva, ex artt. 1175 e 1375 c.c., come fonte integratrice del rapporto contrattuale (nella specie, quello di fideiussione). Tanto, alla luce della portata dell'art. 119 TUB e della condivisibile giurisprudenza in tema di onere di conservazione della documentazione contrattuale in capo agli istituti di credito, a mente della quale “il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non siano prescritti” (cfr. Corte d'appello di
Milano n. 1796/2012, in senso conforme cfr. Tribunale di Lucca n. 665/2019, Corte pagina 19 di 22 d'appello di Roma, Sez. III, 3.11.2022 n. 6933) nonché di quella secondo cui “la fideiussione determina - come è rivelato dalle norme degli artt. 1944 c.c. e seguenti - "rapporti fra il creditore ed il fideiussore", i quali (anche ex art. 1945 c.c.) implicano che il fideiussore debba potersi
"informare", proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di finanziamento (così Cass. n. 24181/2020; in senso conforme: Cass. n. 24641/2021). In altri termini, mentre appare contrario a buona fede ritenere che gli istituti di credito siano tenuti a conservare e consegnare al cliente copia di tutta la documentazione contabile formatasi oltre il decennio dalla richiesta, tanto non può però valere per quella riguardante l'ambito contrattuale, non sussistendo in tal caso alcun apprezzabile sacrificio dell'interesse della banca, che - verosimilmente - è proprio quello della conservazione di tale documentazione fin tanto che i relativi rapporti negoziali non si siano estinti e siano spirati i termini prescrizionali. Si ravvisa, di contro, in ipotesi di omessa consegna, un innegabile pregiudizio per il cliente nei cui confronti sono avanzate delle pretese creditorie sulla scorta di tali rapporti, particolarmente evidente nel caso del fideiussore, il quale pur risultando obbligato nei riguardi del creditore comune non è mai entrato nella disponibilità della documentazione relativa al rapporto principale.
In parte qua, pertanto, la sentenza impugnata appare pienamente conforme al dato normativo ed al preferibile orientamento giurisprudenziale.
Nel caso di specie, dunque, è tenuta a consegnare a favore dei Parte_1
sigg.ri in qualità di fideiussori di Euroimmobiliare, CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
tutta la documentazione contrattuale, a prescindere dal momento di perfezionamento della stessa.
10. Infine, il quarto ed ultimo motivo di appello ha ad oggetto l'asserita illegittimità della condanna di al pagamento delle spese di lite del giudizio di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo. Segnatamente, in accordo alla ricostruzione dell'appellante, il Giudice di Pace non avrebbe considerato che la banca aveva, comunque, inviato gran parte della documentazione domandata dai clienti e che la pagina 20 di 22 richiesta di documentazione risultava generica e non dovuta. Tale contestazione merita di essere accolta parzialmente. Anzitutto, come emerso dalle risultanze documentali sopra evidenziate, , in nome e per conto di ha CP_1 Parte_1
mostrato un atteggiamento collaborativo inviando in via stragiudiziale parte della documentazione richiesta dai ricorrenti in via monitoria, di talché il decreto ingiuntivo avrebbe comunque essere parzialmente revocato. Oltretutto, come si è visto,
l'opposizione risulta fondata per ciò che attiene l'ingiunzione alla consegna di documentazione contabile ultradecennale. Da qui discendendone l'opportunità di una compensazione per 1\2 delle spese di lite, rispetto a quanto indicato in sentenza.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, dell'attività processuale svolta, nonché della maggiorazione dell'80% per il numero di parti rappresentate dal procuratore degli appellati di cui all'art. 4 comma 2 del DM cit., si quantificano in € 1.782,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio. Atteso
l'accoglimento parziale del secondo e del quarto motivo d'appello, si ritiene congruo compensare per 1\2 le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. in parziale accoglimento dell'appello avanzato da in nome e per Controparte_1
conto di ed in parziale riforma della sentenza Giudice di Pace Parte_1
di Pontremoli n. 84/2021: i) revoca il decreto ingiuntivo n. 82/2019 emesso dal
Giudice di Pace di Pontremoli in data 10.4.2021 (nell'ambito del procedimento n.
64/2021 R.G.) e condanna quale mandataria di Controparte_1 Parte_1
a consegnare ai sig.ri ed
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
la documentazione contabile indicata nel ricorso monitorio, formatasi CP_5
pagina 21 di 22 dopo il 15.2.2009, esclusa quella di cui è già intervenuta la consegna in data 19 luglio
2019; ii) compensa per 1/2 le spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Pontremoli (R.G. 64/2020) e per l'effetto condanna quale mandataria di a Controparte_1 Parte_1
rifondere a favore dei sig.ri Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ed in solido tra loro, le spese di lite che si liquidano in € 172,25 oltre CP_5
iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive;
2. compensa per 1/2 le spese di lite del presente procedimento e condanna quale mandataria di a rifondere a favore dei Controparte_1 Parte_1
sig.ri ed la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
somma di € 891,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
Così deciso in Massa, in data 11.1.2025.
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2336/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 P.IVA_2
Roberto Lazzini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Carrara Viale
XX Settembre n. 177/F2; appellante
nei confronti di
(c.f. ), Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(c.f. ), (c.f. ), C.F._2 Controparte_4 C.F._3
(c.f. ) rappresentati e difesi, giusta procura CP_5 C.F._4
in atti, dall'avv. Maria Laura Ficola ed elettivamente domiciliati presso lo studio del dott. Daniele Bruschi sito in Carrara via Toniolo n. 12; appellati
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Pontremoli n. 84/2021.
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza
n. 84/2021, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Pontremoli (Dott. Rino Tortorelli) in data
pagina 1 di 22 10/04/2021 e depositata in data 10/04/2021, nel giudizio rubricato al numero di R.G.
64/2021, ed accogliere le domande tutte avanzate da , non in proprio ma quale Controparte_1
mandataria di in primo grado e, segnatamente: in via principale, revocare e/o Parte_1
dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto richiesto ed ottenuto senza i necessari presupposti di fatto e/o di diritto;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dei sig.ri
ed ad ottenere copia della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
documentazione di cui al decreto opposto non sussistendone i presupposti, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
- in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento, anche in ripetizione, delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese come per legge”; per gli appellati Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
“Voglia il Tribunale adito in funzione di giudice d'appello, ogni contraria deduzione, eccezione e richiesta disattesa, - dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello promosso avverso la sentenza n. 84/2021 del Giudice di Pace di Pontremoli per i motivi espressi confermando per l'effetto la sentenza in ogni parte ex adverso impugnata;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta in tutto o in parte l'avversa impugnazione, accogliere le conclusioni per come rassegnate nella comparsa di costituzione del primo grado di giudizio datata 5.03.2020, da intendersi ivi integralmente ritrascritte. Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali, c.p.c. e iva come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 84/2021 emessa dal Giudice di Pace di Pontremoli in data
10.4.2021 nel giudizio R.G. 64/2020 che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 82/2019 avanzata da condannando quest'ultima a Parte_1
rifondere le spese di lite agli odierni convenuti. In particolare, l'appellante rappresentava che: 1) i sig.ri ed Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
avevano agito con ricorso per decreto ingiuntivo sostenendo di essere garanti di pagina 2 di 22 Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l. rispetto al rapporto di mutuo ipotecario sottoscritto dalla società in data 25/06/2003 e al rapporto di conto corrente ordinario n. 1586.23 acceso da questa presso la Filiale di Aulla;
2) con decreto ingiuntivo n. 82, emesso in data 22.7.2019, il Giudice di Pace di Pontremoli aveva condannato Parte_1
alla consegna entro 40 giorni di tutta la documentazione richiesta dagli appellati ai
[...]
sensi dell'art. 119 TUB, oltre al pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio;
2) in nome e per conto di , aveva proposto Controparte_1 Parte_1
opposizione dinanzi al Giudice di Pace domandando la revoca e/o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo, in quanto richiesto in assenza dei presupposti di fatto e/o di diritto, nonché l'accertamento dell'insussistenza del diritto dei ricorrenti ad ottenere copia della documentazione richiesta;
3) il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, condannando contestualmente l'odierna attrice al pagamento delle spese processuali, senza considerare che la documentazione richiesta era già stata consegnata alla società ex art. 117 TUB e che, inoltre, , nelle date 17.7.2019 e 19.7.2019, Parte_1
a fronte della richiesta avanzata dagli appellati in data 3.6.2019, ai sensi dell'art. 119
TUB, aveva consegnato a mezzo pec gran parte della documentazione oggetto del ricorso monitorio;
4) la sentenza doveva dirsi nulla poiché la motivazione era apparente in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., stante l'oggettiva inidoneità della stessa ad indicare il percorso logico seguito;
5) contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice di Pace, secondo cui l'obbligo della banca di consegnare la documentazione era da fondarsi sull'obbligo di buona fede e correttezza, l'art. 119 co. 4 TUB consentiva al cliente di accedere alla propria documentazione bancaria a condizione che fosse inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (Trib. Modena sent.
391 del 7.3.2017, Trib. Massa n. 571 del 2.11.2020); 6) anche il cliente aveva un dovere di conservazione della documentazione contrattuale consegnatagli al momento della sottoscrizione, di guisa che la relativa richiesta di esibizione non poteva avere funzione sostitutiva dell'onere ex art. 2697 c.c.; 7) i ricorrenti in via monitoria, oltretutto, non avevano diritto ad ottenere copia della documentazione né ai sensi dell'art. 119 TUB né pagina 3 di 22 dell'art. 633 c.p.c., posto che nessuna norma attribuiva ai ricorrenti tale diritto e, in ogni caso, non era stata fornita alcuna prova scritta dello stesso;
8) il sig. , del Persona_1
resto, era il legale rappresentante della correntista Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l., la quale aveva l'onere di conservare la documentazione contrattuale (Cass. civ. n.
6511/2016); 9) nonostante – come detto - l'invio di copiosa documentazione da parte di , prima della notifica del d.i., il Giudice aveva condannato la stessa a Parte_1
rifondere alle controparti le spese di lite del giudizio di opposizione. Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, parte appellante domandava al Tribunale adito di volere:
“accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza
n. 84/2021, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Pontremoli (Dott. Rino Tortorelli) in data
10/04/2021 e depositata in data 10/04/2021, nel giudizio rubricato al numero di R.G. 64/2021
, ed accogliere le domande tutte avanzate da , non in proprio ma quale mandataria di Controparte_1
in primo grado e, segnatamente: in via principale, revocare e/o dichiarare nullo Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto in quanto richiesto ed ottenuto senza i necessari presupposti di fatto e/o di diritto;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dei sig.ri Controparte_2 [...]
ed ad ottenere copia della documentazione di cui al decreto CP_3 Controparte_4 CP_5
opposto non sussistendone i presupposti, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
- in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento, anche in ripetizione, delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese come per legge”.
2. Si costituivano in giudizio i sig.ri Controparte_2 Controparte_3 CP_4
ed rappresentando che: 1) con missiva del 5.11.2018
[...] CP_5 [...]
– in qualità di cessionaria/avente causa delle Banche MPS Capital Services, Parte_1
Banca per l'Imprese s.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (anche quale incorporante per fusione – li aveva diffidati, in qualità di garanti Controparte_6
di Euroimmobiliare Luinigiana s.r.l., al pagamento di una serie di importi a fronte di saldi residui rispetto a rapporti intrattenuti da tale ultima società con le banche;
2) in particolare, venivano in rilievo: i) un rapporto di mutuo ipotecario in pool del pagina 4 di 22 25/06/2003 con MPS ed ex Controparte_7 CP_6
ii) un rapporto di conto corrente n. 1586.23 intercorso con ex
[...] CP_6
iii) nonché un rapporto di conto corrente n. 1586.13, collegato a quello di cui
[...]
sopra, intercorso con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; 3) con missive del
14.01.2019, del 16.01.2019 e del 15.01.2019, i garanti, ferma ogni contestazione in relazione alle pretese avanzate nei loro confronti, avevano richiesto a Parte_1
la consegna di copia dei contratti di garanzia e/o di ogni altro documento da questi
[...]
sottoscritto, nonché di tutta la documentazione (contrattuale e contabile) afferente ai rapporti intrattenuti tra le banche cedenti ed Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l.; 4) con missiva del 26.2.2019, aveva inviato ai garanti solo una minima Parte_1
parte della documentazione richiesta;
5) pertanto, con missiva del 3.6.2019 questi avevano rinnovato la diffida alla consegna della documentazione integrale che, tuttavia, era stata disattesa da;
6) in considerazione di tale contegno si erano rivolti al Parte_1
Giudice di Pace di Pontremoli per ottenere la consegna dell'integrale documentazione
“al netto di quella parzialmente consegnata il 26.2.2019”; 7) in data 19.7.2019 Parte_1
aveva inviato ai garanti un'altra parte della documentazione richiesta, non integrale rispetto al contratto di mutuo, e comunque omettendo di trasmettere la documentazione afferente al conto corrente;
8) correttamente il Giudice di Pace aveva aderito alla tesi secondo, ai sensi dell'art. 119 TUB, era sussistente un obbligo a carico della banca di rendiconto rispetto ai rapporti bancari e il relativo diritto del cliente ad ottenerlo;
9) l'obbligo di consegna, inoltre, era fondato anche sul dovere di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.; 10) i soggetti garanti erano terzi rispetto alla società garantita per cui avevano pieno diritto ad ottenere informazioni sullo svolgimento dei rapporti bancari di cui quest'ultima era parte, in quanto non destinatari di comunicazioni periodiche o altri documenti da parte delle banche (Cass. n.
24181/2020); 11) i motivi di appello erano, dunque, manifestamente infondati;
12) la condanna alle spese disposta dal Giudice di Pace a carico di era normale Parte_1
conseguenza dell'applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. pagina 5 di 22 Alla luce di quanto esposto, i convenuti rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito in funzione di giudice d'appello, ogni contraria deduzione, eccezione e richiesta disattesa, - dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello promosso avverso la sentenza n.
84/2021 del Giudice di Pace di Pontremoli per i motivi espressi confermando per l'effetto la sentenza in ogni parte ex adverso impugnata;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta in tutto o in parte l'avversa impugnazione, accogliere le conclusioni per come rassegnate nella comparsa di costituzione del primo grado di giudizio datata 5.03.2020, da intendersi ivi integralmente ritrascritte. Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali, c.p.c. e iva come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. In data 5 luglio 2024, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la motivazione apparente e la sostanziale mancanza di motivazione della sentenza. La doglianza, tuttavia, appare destituita di fondamento. A riguardo, invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “la nullità della sentenza per motivazione solo apparente si ha quando non è percepibile il fondamento della decisione, poiché mancante di argomentazioni adeguate a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Infatti, non è ammissibile lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione” (Cass. civ. sez. lav. 27/09/2024 n. 25856. In senso conforme, ex multis: cfr. Cass. civ. n. 16958/2023). Nel caso di specie, la motivazione offerta dal Giudice di prime cure consente di apprezzare le argomentazioni poste a sostegno della decisione, risultando evincibile il percorso logico seguito nella formazione del suo convincimento.
Difatti, il Giudice, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo espletata, ha riconosciuto il diritto del fideiussore ad ottenere copia della documentazione richiesta, ancorandolo al principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione del rapporto ex artt.
pagina 6 di 22 1175 e 1375 c.c.. Stante la solidità dell'impianto motivazionale, deve escludersi che si versi in un'ipotesi di motivazione meramente apparente e che, dunque, possa ravvisarsi un caso di nullità della sentenza come prospettato dall'appellante.
2. Quanto al secondo e terzo motivo di gravame, che meritano trattazione congiunta,
l'appellante ha lamentato l'insussistenza del dovere di consegna dei documenti asseritamente gravante su rilevando come l'art. 119 TUB vada Parte_1
interpretato in modo restrittivo, essendo consentito al cliente (non potendosi considerare tale il fideiussore) l'ottenimento della sola documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non, invece, riguardo a quella inerente i contratti e gli estratti ultradecennali.
3. In merito, in termini generali e astratti, occorre preliminarmente delineare il contenuto dell'art. 119 TUB rubricato “comunicazioni periodiche alla clientela”.
Segnatamente, dopo aver stabilito l'obbligo dell'istituto di credito di fornire al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, la norma prevede che: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione” (v. art. 119 co. 4 TUB).
La portata di tale previsione è stata più volte oggetto di scrutinio da parte della giurisprudenza di legittimità.
E' opinione consolidata quella secondo cui l'art. 119 TUB sia norma volta a garantire – unitamente agli artt. 116, 117 e 118 TUB – il principio di trasparenza dell'attività bancaria, rendendo chiaro al cliente lo svolgimento del rapporto intercorrente con l'istituto di credito ed i costi ad esso associati (cfr. Cass. civ. n. 24641/2021). In più occasioni, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'art. 119 co. 4 TUB rappresenti una “disposizione di natura sostanziale” che fonda il diritto del cliente all'ottenimento della documentazione, la cui tutela è riconosciuta come “situazione pagina 7 di 22 giuridica «finale», e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo
l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione” (cfr. Cass. civ. n. 24641/2021 in parte motiva. In senso conforme cfr. Cass. 11733/1999, e Cass. n, 15669/2007).
4. Quanto al novero dei soggetti titolari del diritto di specie, un recente pronunciamento della Cassazione ha evidenziato come tale diritto debba essere riconosciuto, a maggior ragione, nelle ipotesi in cui il richiedente sia un soggetto che non abbia automaticamente la disponibilità della documentazione poiché non risulta essere destinatario delle comunicazioni periodiche in merito allo svolgimento del rapporto ai sensi dell'art. 119 co. 1 TUB (a titolo esemplificativo, il curatore fallimentare, l'erede o il fideiussore). Più precisamente, è stato affermato che: “Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell' art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all' art. 210 c.p.c. , perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale” (cfr. Cass. civ. sez.
III 30/10/2020 n. 24181).
5. Ciò posto, occorre ora individuare il perimetro applicativo della norma in questione.
Invero, sebbene la formulazione letterale dell'art. 119 co.4 TUB appare richiedere un particolare rigore nella valutazione dei presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di consegna della documentazione avanzata dal cliente, dovendo quest'ultima riferirsi “a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, la giurisprudenza di legittimità, in ragione della ratio sottesa alla norma, ha precisato che l'obbligo della banca si riferisce in generale alla documentazione relativa al periodo interessato, comprendente anche i documenti di sintesi, quali gli estratti conto, gli scalari o il rendiconto. La Cassazione ha affermato che: “il diritto del cliente ad ottenere copia della pagina 8 di 22 documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del
1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis.
Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
c.i.t. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (cfr. Cass. civ. sez. I 29/11/2022 n.
35039). E' stato altresì precisato che: “l'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte” (cfr. Cass. civ. Sez. I ord. n.
13277/2018. In senso conforme: cfr. Cass. civ. Sez. I sent. n. 11004/2006. Nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Napoli Nord Sez. II 14/02/2023 n. 622,
Tribunale Latina Sez. II 28/08/2018 n. 2139).
6. Per quanto concerne, invece, l'ammissibilità della richiesta di consegna della documentazione contrattuale, stante la sussistenza di un contrasto interpretativo circa la portata dell'art. 119 co. 4 TUB occorre dare conto dei plurimi orientamenti formatisi in seno alla giurisprudenza di merito.
pagina 9 di 22 6.1. Un primo indirizzo, muovendo dal dato letterale della norma, ha ricondotto il diritto del cliente all'ottenimento della documentazione contrattuale dal diverso canone di buona fede oggettiva ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.. A tale ricostruzione si accompagna un'importante conseguenza dal punto di vista pratico applicativo, vale a dire l'inoperatività del limite temporale decennale previsto dall'art. 119 co. 4 TUB in relazione alla richiesta di documentazione negoziale. In particolare, il Tribunale di
Spoleto, pronunciandosi su una fattispecie analoga a quella rilevante nella vicenda di specie, ha evidenziato che: “il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti sia ben più ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a 'singole operazioni' compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art. 119 TUB. L'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue, difatti, al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto dall'art. 1175 c.c. il quale dispone in particolare che il 'Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza'. L'art. 1375 c.c. aggiunge che 'Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede'. Tali norme impongono 'a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento' (Cfr., Cass. n. 12093/2001).
Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione e dei contratti, gravante sulla banca, risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 cc (che così recita: 'il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi')” (cfr. Tribunale di Spoleto, Sez. I, 5.10.2021 n. 569). In senso conforme, il
Tribunale di Brindisi ha aggiunto che: “Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione (e dei contratti, per quanto qui trattato) gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di pagina 10 di 22 reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art.
1374 c.c. […]. Va sottolineato che l'art. 119, comma IV, TUB, limita il diritto del cliente all'ottenimento di copia di "documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" e tuttavia tale limite temporale può riguardare la richiesta di consegna di copia di estratti conto e scalari pertanto circoscritti al decennio antecedente la domanda stragiudiziale, non potendosi intendere quali "documenti inerenti operazioni contabili" i contratti, costituenti invece fonti di pattuizioni negoziali: tanto, però, non consente di escludere il diritto del cliente di ottenere, su richiesta, la consegna di copia dei contratti in corso di esecuzione, in nome del generale principio di buona fede in executivis gravante, ex artt. 1175-1375 c.c., su ogni contraente, e sostanziantesi in una fonte di integrazione del contenuto negoziale ai sensi dell'art. 1374 c.c., nel momento in cui impone a ciascun contraente, al di là di specifici obblighi pattizi e del dovere generale di neminem laedere, di tenere comportamenti idonei a preservare gli interessi della controparte, entro i limiti dell'apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio;
si richiama, sul punto, Cass. n. 15669/07, secondo cui "la pretesa del cliente alla consegna della documentazione bancaria è un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Esso nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio ad ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessate di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge in tema di esecuzione del contratto" (nello stesso senso, Cass. n. 12093/01 e n. 1004/06)” (cfr. Tribunale Brindisi Sez. I 30.5.2023 n. 839).
Ancora, in senso conforme, si evidenzia: i) la pronuncia del Tribunale di Brescia Sez. II
31.5.2023 n. 1345, che, a fronte della richiesta di parte attrice di ottenere la copia dei contratti, ha rilevato che per tali incombenti essendo “non applicabile l'art. 119 c. 4 TUB, può farsi valere nei confronti dell'istituto di credito obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c.”; ii) la pronuncia del Tribunale di Siena, Sez. I, 10/7/2021 n. 573, che ha distinto tra il diritto
“alla consegna dei documenti contabili relativi agli ultimi dieci anni del rapporto, fondato sul disposto dell'art. 119 TUB” e quello “alla consegna dei contratti, fondato sul principio di buona fede”.
pagina 11 di 22 6.2. Secondo un diverso indirizzo, poi, l'art. 119 co. 4 TUB dovrebbe essere interpretato in modo estensivo, potendo fondare compiutamente la richiesta di consegna della documentazione negoziale da parte del cliente. Sul punto, il Tribunale di
Grosseto ha rilevato che: “In tema di rapporti bancari, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria (TUB art. 119, co. 4) corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per
i contratti bancari conclusi, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame.
In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall'interpretazione estensiva della disposizione, e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso
l'applicazione del termine;
d'altronde il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicchè al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito)” (cfr. Tribunale,
Grosseto, 17/06/2020, n. 386. In senso conforme cfr. Tribunale di Chieti 28.12.2020 n.
179).
6.3. Mentre, in accordo ad altro filone giurisprudenziale, il diritto del cliente alla consegna della documentazione contrattuale deve dirsi discendere dall'art. 117 TUB. A tal riguardo, il Tribunale di Lucca ha rilevato che: “sebbene il dettato letterale normativo si riferisca alla consegna di documentazione relativa a “singole operazioni” poste in essere nell'ultimo decennio, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che la disposizione in esame non debba pagina 12 di 22 interpretarsi in maniera eccessivamente restrittiva, atteso che nell'alveo di tale documentazione possono certamente ricomprendersi gli estratti conto di un rapporto di conto corrente, i singoli ordini di investimento, gli assegni versati presso il proprio istituto di credito ed i singoli contratti (di conto corrente, di apertura di credito, di sconto etc.) sottoscritti con l'intermediario” e che “il diritto alla consegna dei contratti bancari anche oltre il decennio deriverebbe dall'art. 117 T.U.B., il quale, non solo ne prevede la forma scritta ad substantiam (per cui la relativa copia scritta deve essere conservata anche ai fini della dimostrazione della validità del rapporto), ma ne impone altresì la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno pertanto diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente ad essa, qualora ne facciano espressa richiesta” (cfr. Tribunale di Lucca, sentenza n. 665/2019).
6.4. Di contro, in senso più rigoroso circa il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione contrattuale si pone ulteriore indirizzo giurisprudenziale. In particolare, il Tribunale di Parma ha affermato che: “il cliente ha il diritto di ottenere dalla banca a proprie spese copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119, co. 4 T.U.B., e non, quindi, dei contratti né degli estratti ultradecennali. La natura sostanziale e non processuale dell'istituto di cui all'art. 119 tub comporta una lettura restrittiva dell'oggetto della norma e quindi riferito alla sola documentazione di cui alle singole operazioni bancarie e non anche ad esempio alle schede contrattuali, ove diversamente i doveri dell'istituto di credito e per converso i diritti del cliente sono in proposito regolati dalla disposizione di cui all' art. 117 tub” (cfr. Tribunale di Parma – ordinanza 12.1.2021).
7. Proseguendo nella disamina, mette altresì conto rilevare che, con particolare riguardo alla documentazione inerente le operazioni contabili poste in essere oltre il termine decennale normativamente previsto, in sede di legittimità è stato affermato che: “la disciplina ex art. 119 TUB, relativa alla consegna della documentazione bancaria va interpretata nel senso che sarebbe contrario a buona fede imporre alla – la quale peraltro provvede all'invio CP_6
periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare – di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a conservare potenzialmente all'infinito una massa CP_6
pagina 13 di 22 inde-terminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa. Non si non dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto che possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993. La limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art.
119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in quest'ultimo poi trasfusa. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti
(cfr. Cass. Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022).
8. Tanto premesso, costituisce dato pacifico, in quanto non contestato dalle parti e provato documentalmente, la circostanza secondo cui sia divenuta Parte_1
cessionaria del credito vantato da Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti di
Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l. per effetto di una cessione di crediti in blocco stipulata in data 20.12.2017 con la banca cedente già incorporante CP_8 CP_6
quale originario contraente nei contratti relativi al caso di specie (v. doc. 2
[...]
fascicolo monitorio, all. 1). E', inoltre, provato documentalmente che i sig.ri CP_2
e abbiano
[...] Parte_2 Controparte_3 CP_5 Controparte_4
assunto la qualità di garanti della società Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l. mediante contratto di fideiussione omnibus in atti stipulato in data 5 febbraio 2004 con
[...]
Tale circostanza è emersa, altresì, dalle informazioni presenti Controparte_6
pagina 14 di 22 nell'Archivio della Centrale Rischi di Banca d'Italia e dalla comunicazione effettuata da in data 13 marzo 2019 (v. doc. 2 fascicolo procedimento Parte_1
monitorio parte prima allegato alla comparsa). Segnatamente, risulta riscontro in atti che, in data 5 novembre 2018, , in nome e per conto di CP_1 Parte_1
mediante lettere raccomandate a/r, ha intimato agli odierni appellati il pagamento
[...]
delle somme derivanti dal passaggio a sofferenza delle posizioni relative al finanziamento concesso ad Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l., stante la mancata regolarizzazione delle rate insolute. In data 16 gennaio 2019, mediante comunicazione inviata a e Banca d'Italia avente ad oggetto “richiesta Parte_1 CP_1
documentazione e ”, il sig. a mezzo del proprio Persona_2 CP_1 CP_5
legale, ha domandato la copia di tutte le fideiussioni o di qualsivoglia altra forma di garanzia stipulata dallo stesso con gli istituti di credito/intermediari/società del gruppo
MPS a favore di Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l.. Con raccomandata del 28 gennaio
2019, i sig.ri hanno richiesto tutta la CP_5 CP_3 CP_4 CP_2
documentazione bancaria e contabile del contratto di mutuo sottoscritto da MPS
Capital Service s.p.a. ed ex (oggi inglobata in Banca Monte dei Controparte_6
Paschi di Siena s.p.a). Mediante comunicazione del 12 febbraio 2019, inviata da
[...]
ai sig.ri in riscontro alla Pt_1 CP_3 CP_4 CP_2 CP_5
documentazione richiesta da questi ultimi, l'istituto di credito ha rappresentato che:
“questa società sta ricercando la documentazione da Voi richiesta e che in questo momento non si rinviene. Procederemo nelle ricerche ma nel frattempo prestiamo il consenso, ai fini della privacy, a che
Voi possiate richiedere ed ottenere copia della documentazione a Voi servente direttamente nei confronti della e della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e/o loro aventi Controparte_9
causa con riferimento ai rapporti bancari intrattenuti da queste società con dette banche”. Mediante ulteriore comunicazione del 15 febbraio 2019, i sig.ri e CP_2 CP_3 CP_5
hanno domandato “integrazione di richiesta copia documenti contrattuali e contabili e CP_4
precisazioni ad integrazione delle ns precedente richieste del 16/01/2019 e del 28/01/2019”. In data 26 febbraio 2019, in nome e per conto di Controparte_1 Parte_1
pagina 15 di 22 ha invitato agli odierni appellati una parte della documentazione richiesta, con particolare riferimento al contratto di mutuo in pool del 25.6.2003, convenzione del
25.6.2003, contratto di conto corrente n. 1586,23, certificazione ex art. 50 TUB, nota di iscrizione ipotecaria del 10.7.2003, il contratto di fideiussione omnibus, le costituzioni in mora datate 1.3.2016, 2.3.2016, 1.12.2016. In data 3 giugno 2019, gli odierni appellati,
a mezzo del proprio procuratore, hanno sollecitato a e , la CP_1 Parte_1
consegna della documentazione completa già richiesta in data 16.1.2019, come da integrazione del 15.2.2019, atteso che la documentazione inviata era “parziale ed insufficiente”, dando avviso che, in caso di inadempimento, sarebbe stato attivato il rimedio giudiziale. Mediante ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 5 luglio
2019, gli odierni appellati hanno quindi domandato la consegna della copia della seguente documentazione, al netto di quella già consegnata dall'odierna appellante in data 26 febbraio 2019:
i) quanto al contratto di mutuo in pool del 25.6.2003, è stata richiesta la copia dei documenti nn.
1-11 del punto A) della missiva del 15 febbraio 2019, vale a dire:
1. le successive integrazioni, variazioni e/o modifiche bilaterali degli originali contratti di finanziamento collegati al contratto di mutuo stipulato in data
25/06/2003, quale finanziamento in pool (ex assieme alla ex Controparte_6
MPS Merchant – banca per le piccole e medie imprese);
2. i piani di ammortamento sottoscritti tra le parti;
3. i piani di ammortamento o fogli finanziari aggiornati alla data della presente richiesta;
4. le quietanze di erogazione del finanziamento relative al contratto di mutuo stipulato in data 25/06/2003 ed alle eventuali successive integrazioni/dilazioni/rinegoziazioni successive;
5. le quietanze di pagamento, con specifica del dettaglio della quota interessi corrispettivi, quota capitale, eventuali interessi moratori, specifica di eventuali altri pagina 16 di 22 accessori e con precisazioni puntuali dei tassi applicati dalla banca periodo per periodo, sia per gli interessi corrispettivi sia per eventuali interessi moratori;
6. qualsiasi pagamento ricevuto per i crediti collegati al finanziamento, punti 1 e 4, a seguito di procedure giudiziali;
7. le comunicazioni relative ad eventuali variazioni unilaterali 118 TUB;
8. comunicazioni di documenti di sintesi;
9. eventuali intervenuti accordi per moratorie o sospensione dei pagamenti o riduzioni di rata;
10. eventuali accordi di piani di rientro;
11. qualsiasi altro documento sottoscritto dalla Euroimmobiliare Lunigiana s.r.l. e/o dal suo legale rappresentante pro tempore in merito ai rapporti di finanziamento/affidamento;
ii) quanto al conto corrente n. 1586,23, è stata richiesta la copia dei documenti nn. 13-
20 del punto B) della missiva del 15 febbraio 2019, ovvero:
13. tutti gli originali contratti di aperture di credito, regolarmente sottoscritti tra le parti
14. le originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta e spese forfettarie;
15. i contratti e convenzioni successive alle originarie, purché regolarmente sottoscritti tra le parti;
16. le comunicazioni relative alle variazioni unilaterali 118 TUB;
17. la rendicontazione di tutto/i il/i rapporto/i ai sensi degli artt. 1857 e 1832 c.c.
“poiché mai avvenuta”;
18. gli estratti conto completi dall'origine dei rapporti alla loro chiusura;
19. la documentazione relativa alla data certa per la documentazione al punto 15, 16,
17 e 18;
20. qualsivoglia altro documento inerente ai rapporti di cui sopra.
pagina 17 di 22 Dopo la proposizione del ricorso monitorio, ma prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, mediante comunicazione pec del 19 luglio 2019, ha Controparte_1
inoltrato ulteriore documentazione, ad integrazione di quella già allegata con lettera del
13.3.2019.
Ciò posto, in data 22 luglio 2017, il Giudice di Pace di Pontremoli ha accolto il ricorso ingiungendo a la consegna della documentazione richiesta ai sig.ri Parte_1
e e condannando la società ingiunta al pagamento CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
delle spese legali. Successivamente, è intervenuto il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo espletata da mediante la sentenza oggetto di gravame. Parte_1
9. Alla luce del superiore dato ermeneutico, a parere di questo Tribunale occorre distinguere tra la richiesta di consegna inerente la documentazione contabile e quella relativa alla documentazione contrattuale.
9.1. Orbene, quanto al primo profilo, come correttamente lamentato da parte appellante, l'istituto di credito può essere tenuto unicamente a consegnare al cliente la documentazione relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Tale limite temporale è riconosciuto espressamente dall'art. 119 co. 4 TUB (previsione da cui sorge il diritto del cliente a conseguire la documentazione) non residuando margini per un'interpretazione difforme: come sopra evidenziato, invero, la Cassazione si è espressa chiaramente in tali termini, con l'ordinanza n. 35039/2022, da cui non vi è motivo alcuno di discostarsi, risultando nella specie inconferente il richiamo al principio di buona fede oggettiva.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (cfr. Cass. civ. sez. III
30/10/2020 n. 24181) non vi è dubbio, ad ogni modo, che il fideiussore, potendo definirsi in senso lato cliente della banca, abbia diritto alla consegna della predetta documentazione. Ciò a maggior ragione se si considera che il garante non risulta destinatario diretto della documentazione contrattuale ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto titolare di un'obbligazione propria e autonoma rispetto a quella garantita che si pone in posizione sussidiaria rispetto all'obbligazione principale. pagina 18 di 22 Sul punto, mette conto ulteriormente rilevare che, nella vicenda che ne occupa, l'attore appellante non ha dimostrato che il sig. il quale ha agito in via monitoria CP_5
in qualità di fideiussore, fosse legale rappresentante della società Euroimmobiliare
Lunigiana s.r.l. all'epoca della sottoscrizione dei contratti, né che fosse stato destinatario ai sensi dell'art. 117 TUB della relativa documentazione contrattuale ovvero delle comunicazioni periodiche inviate dalla banca ai sensi dell'art. 119 co. 1 TUB. Di qui anche l'irrilevanza delle argomentazioni svolte dall'appellante circa l'obbligo gravante sulla società di capitali di conservazione della documentazione.
Ciò posto, deve essere parzialmente accolto il gravame e revocato il decreto ingiuntivo n. 84/2019 emesso dal Giudice di Pace di Pontremoli in data 22 luglio 2019 in seno al procedimento n. 3078/2019 R.G., nella parte in cui non contiene alcuna limitazione temporale all'ingiunzione di consegna gravante sull'istituto di credito. Atteso che la prima richiesta avanzata dagli odierni appellati nei confronti dell'istituto di credito relativa alla documentazione oggetto di ricorso monitorio è avvenuta mediante missiva datata 15 febbraio 2019, deve concludersi come la banca sia tenuta unicamente a consegnare la documentazione contabile successiva al 15 febbraio 2009.
9.2. Per quanto riguarda, invece, il profilo relativo alla documentazione contrattuale, preso atto del contrasto sussistente nella giurisprudenza di merito di cui si è sopra dato conto, questo Giudice ritiene che l'obbligo dell'istituto di credito di consegnare la documentazione contrattuale scaturisca, in questo caso, proprio dal canone di buona fede oggettiva, ex artt. 1175 e 1375 c.c., come fonte integratrice del rapporto contrattuale (nella specie, quello di fideiussione). Tanto, alla luce della portata dell'art. 119 TUB e della condivisibile giurisprudenza in tema di onere di conservazione della documentazione contrattuale in capo agli istituti di credito, a mente della quale “il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non siano prescritti” (cfr. Corte d'appello di
Milano n. 1796/2012, in senso conforme cfr. Tribunale di Lucca n. 665/2019, Corte pagina 19 di 22 d'appello di Roma, Sez. III, 3.11.2022 n. 6933) nonché di quella secondo cui “la fideiussione determina - come è rivelato dalle norme degli artt. 1944 c.c. e seguenti - "rapporti fra il creditore ed il fideiussore", i quali (anche ex art. 1945 c.c.) implicano che il fideiussore debba potersi
"informare", proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di finanziamento (così Cass. n. 24181/2020; in senso conforme: Cass. n. 24641/2021). In altri termini, mentre appare contrario a buona fede ritenere che gli istituti di credito siano tenuti a conservare e consegnare al cliente copia di tutta la documentazione contabile formatasi oltre il decennio dalla richiesta, tanto non può però valere per quella riguardante l'ambito contrattuale, non sussistendo in tal caso alcun apprezzabile sacrificio dell'interesse della banca, che - verosimilmente - è proprio quello della conservazione di tale documentazione fin tanto che i relativi rapporti negoziali non si siano estinti e siano spirati i termini prescrizionali. Si ravvisa, di contro, in ipotesi di omessa consegna, un innegabile pregiudizio per il cliente nei cui confronti sono avanzate delle pretese creditorie sulla scorta di tali rapporti, particolarmente evidente nel caso del fideiussore, il quale pur risultando obbligato nei riguardi del creditore comune non è mai entrato nella disponibilità della documentazione relativa al rapporto principale.
In parte qua, pertanto, la sentenza impugnata appare pienamente conforme al dato normativo ed al preferibile orientamento giurisprudenziale.
Nel caso di specie, dunque, è tenuta a consegnare a favore dei Parte_1
sigg.ri in qualità di fideiussori di Euroimmobiliare, CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
tutta la documentazione contrattuale, a prescindere dal momento di perfezionamento della stessa.
10. Infine, il quarto ed ultimo motivo di appello ha ad oggetto l'asserita illegittimità della condanna di al pagamento delle spese di lite del giudizio di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo. Segnatamente, in accordo alla ricostruzione dell'appellante, il Giudice di Pace non avrebbe considerato che la banca aveva, comunque, inviato gran parte della documentazione domandata dai clienti e che la pagina 20 di 22 richiesta di documentazione risultava generica e non dovuta. Tale contestazione merita di essere accolta parzialmente. Anzitutto, come emerso dalle risultanze documentali sopra evidenziate, , in nome e per conto di ha CP_1 Parte_1
mostrato un atteggiamento collaborativo inviando in via stragiudiziale parte della documentazione richiesta dai ricorrenti in via monitoria, di talché il decreto ingiuntivo avrebbe comunque essere parzialmente revocato. Oltretutto, come si è visto,
l'opposizione risulta fondata per ciò che attiene l'ingiunzione alla consegna di documentazione contabile ultradecennale. Da qui discendendone l'opportunità di una compensazione per 1\2 delle spese di lite, rispetto a quanto indicato in sentenza.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, dell'attività processuale svolta, nonché della maggiorazione dell'80% per il numero di parti rappresentate dal procuratore degli appellati di cui all'art. 4 comma 2 del DM cit., si quantificano in € 1.782,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio. Atteso
l'accoglimento parziale del secondo e del quarto motivo d'appello, si ritiene congruo compensare per 1\2 le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. in parziale accoglimento dell'appello avanzato da in nome e per Controparte_1
conto di ed in parziale riforma della sentenza Giudice di Pace Parte_1
di Pontremoli n. 84/2021: i) revoca il decreto ingiuntivo n. 82/2019 emesso dal
Giudice di Pace di Pontremoli in data 10.4.2021 (nell'ambito del procedimento n.
64/2021 R.G.) e condanna quale mandataria di Controparte_1 Parte_1
a consegnare ai sig.ri ed
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
la documentazione contabile indicata nel ricorso monitorio, formatasi CP_5
pagina 21 di 22 dopo il 15.2.2009, esclusa quella di cui è già intervenuta la consegna in data 19 luglio
2019; ii) compensa per 1/2 le spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Pontremoli (R.G. 64/2020) e per l'effetto condanna quale mandataria di a Controparte_1 Parte_1
rifondere a favore dei sig.ri Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ed in solido tra loro, le spese di lite che si liquidano in € 172,25 oltre CP_5
iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive;
2. compensa per 1/2 le spese di lite del presente procedimento e condanna quale mandataria di a rifondere a favore dei Controparte_1 Parte_1
sig.ri ed la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
somma di € 891,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
Così deciso in Massa, in data 11.1.2025.
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo
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