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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone NE Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n.r.g. 3305/2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cavaliere, giusta procura alle liti in Parte_1
atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
; Controparte_1
; Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato volto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio il ricorrente adiva il Tribunale affinché, sulla scorta dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, accogliesse le seguenti conclusioni: “ Il sig. nulla dovrà corrispondere Pt_1 alla sig.ra NE a titolo di assegno di mantenimento per il figlio , pari ad € 200,00 CP_2 mensili, stante il contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda Tis Srl.”.
Integrato il contraddittorio, nessuno si costituiva per i resistenti. Dato atto della natura documentale della controversia la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito della celebrazione dell'udienza cartolare dell'1.4.2025. Tanto premesso, in via preliminare, va dichiarata la contumacia dei resistenti evocati in giudizio e non costituitisi;
nel merito la domanda è fondata e va accolta. Osserva il Tribunale che la Suprema
Corte ha avuto modo di analizzare compiutamente e in molteplici occasioni la nozione dei giustificati motivi sopravvenuti che legittimano latu sensu il diritto all'accesso alla procedura di revisione, chiarendo che occorre, in primo luogo, l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi ed, in secondo luogo, l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti tenuto conto delle sostanze dell'obbligato, e, con riguardo alla valutazione relativa alla modifica in senso riduttivo della situazione reddituale del coniuge obbligato.
Per quanto concerne più propriamente l'odierna richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento originariamente previsto in favore del figlio maggiorenne (nato il [...]) con Controparte_2
la sentenza di divorzio congiunto n. 700/2023 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 03/04/2023, il ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, il quale ha trovato un'occupazione lavorativa presso l'azienda Tis Srl, con sede a Fisciano (SA), in via Polcareccia n. 7, con contratto di apprendistato professionalizzante dal
21/02/2024, per come risultante dall'attestazione allegata al ricorso.
Orbene, dalla disamina del contenuto della sopra richiamata documentazione risulta che il figlio maggiorenne del ricorrente si sia inserito nel circuito lavorativo, pertanto, alla luce di quanto sopra, va revocato l'assegno di mantenimento previsto a carico di in favore del figlio Parte_1
maggiorenne , economicamente indipendente, per la somma mensile di euro 200,00, con CP_2
decorrenza dalla proposta domanda. Va precisato, nondimeno, per come indicato in ricorso, che “il sig. continuerà a contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si Parte_1
renderanno necessarie per il figlio come stabilito in sede di divorzio”.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, pronunciando nella controversia come innanzi proposta così dispone:
dichiara la contumacia dei resistenti, evocati in giudizio e non costituitisi;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio congiunto n. 700/2023 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 03/04/2023, revoca il contributo di mantenimento previsto a carico di ed in favore del figlio maggiorenne , Parte_1 CP_2
economicamente indipendente, per la somma mensile di euro 200,00, con decorrenza dalla proposta domanda. Dà atto che il padre continuerà a contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio come stabilito in sede di divorzio.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone NE Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n.r.g. 3305/2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cavaliere, giusta procura alle liti in Parte_1
atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
; Controparte_1
; Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato volto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio il ricorrente adiva il Tribunale affinché, sulla scorta dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, accogliesse le seguenti conclusioni: “ Il sig. nulla dovrà corrispondere Pt_1 alla sig.ra NE a titolo di assegno di mantenimento per il figlio , pari ad € 200,00 CP_2 mensili, stante il contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda Tis Srl.”.
Integrato il contraddittorio, nessuno si costituiva per i resistenti. Dato atto della natura documentale della controversia la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito della celebrazione dell'udienza cartolare dell'1.4.2025. Tanto premesso, in via preliminare, va dichiarata la contumacia dei resistenti evocati in giudizio e non costituitisi;
nel merito la domanda è fondata e va accolta. Osserva il Tribunale che la Suprema
Corte ha avuto modo di analizzare compiutamente e in molteplici occasioni la nozione dei giustificati motivi sopravvenuti che legittimano latu sensu il diritto all'accesso alla procedura di revisione, chiarendo che occorre, in primo luogo, l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi ed, in secondo luogo, l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti tenuto conto delle sostanze dell'obbligato, e, con riguardo alla valutazione relativa alla modifica in senso riduttivo della situazione reddituale del coniuge obbligato.
Per quanto concerne più propriamente l'odierna richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento originariamente previsto in favore del figlio maggiorenne (nato il [...]) con Controparte_2
la sentenza di divorzio congiunto n. 700/2023 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 03/04/2023, il ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, il quale ha trovato un'occupazione lavorativa presso l'azienda Tis Srl, con sede a Fisciano (SA), in via Polcareccia n. 7, con contratto di apprendistato professionalizzante dal
21/02/2024, per come risultante dall'attestazione allegata al ricorso.
Orbene, dalla disamina del contenuto della sopra richiamata documentazione risulta che il figlio maggiorenne del ricorrente si sia inserito nel circuito lavorativo, pertanto, alla luce di quanto sopra, va revocato l'assegno di mantenimento previsto a carico di in favore del figlio Parte_1
maggiorenne , economicamente indipendente, per la somma mensile di euro 200,00, con CP_2
decorrenza dalla proposta domanda. Va precisato, nondimeno, per come indicato in ricorso, che “il sig. continuerà a contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si Parte_1
renderanno necessarie per il figlio come stabilito in sede di divorzio”.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, pronunciando nella controversia come innanzi proposta così dispone:
dichiara la contumacia dei resistenti, evocati in giudizio e non costituitisi;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio congiunto n. 700/2023 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 03/04/2023, revoca il contributo di mantenimento previsto a carico di ed in favore del figlio maggiorenne , Parte_1 CP_2
economicamente indipendente, per la somma mensile di euro 200,00, con decorrenza dalla proposta domanda. Dà atto che il padre continuerà a contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio come stabilito in sede di divorzio.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire