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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 717 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARCIANO MARCO;
ATTORE contro
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. AUTUNNO PIERLUIGI:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il per sentirlo Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento del danno cagionatogli dal sinistro occorsogli in data 4.8.2022, allorquando esso attore, che stava percorrendo un ponte in legno in sella alla propria bicicletta, cadeva a terra, a causa della scivolosità del ponte medesimo.
Ritualmente costituitosi, il chiedeva il rigetto della domanda, precisando che sul ponte CP_1
vigeva un divieto di attraversamento ciclabile opportunamente segnalato.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Venendo in questione la responsabilità del per la caduta di un ciclista su un ponte, appare CP_1 opportuna una breve disamina dei principi espressi dall'art. 2051 c.c.
La norma pone in capo all'attore l'onere di provare il danno e la sua riconducibilità causale alla cosa, oltre che il rapporto di custodia. Assolto tale onere probatorio, spetta al custode fornire la prova dell'esimente, che ricorre solo in presenza del fortuito, ovvero del fattore inevitabile e imprevedibile che, inserendosi nella serie causale che ha determinato l'evento, spezza il nesso tra la cosa e il danno, assorbendo integralmente l'eziologia di quest'ultimo.
Sul dettato normativo ora riportato, si è innestato un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità per le ipotesi in cui il danno sia cagionato dall'interazione del danneggiato con una cosa di per sé inerte o per sua natura statica, come ad esempio la strada pubblica. Dice la giurisprudenza di legittimità: in tali casi, l'evento non può considerarsi integralmente ascrivibile al dinamismo interno alla res, ontologicamente inerte, ma richiede il concorso dell'azione umana, in particolare di quella del danneggiato, che intervenendo sulla cosa stessa, concorre alla produzione dell'evento dannoso. La cosa, in tali fattispecie, non manifesta di per sé sola il collegamento causale con l'evento dannoso, essendo connaturale alla produzione del danno il concorso dell'agire umano.
Ne deriva che, al fine di stabilire se comunque (ovvero nonostante il fattore umano) sussista il nesso di causalità con la cosa, pur nell'ineliminabile concorso dell'azione del danneggiato, occorre accertare un quid pluris che va individuato nei fattori di obiettiva idoneità della cosa, per le sue stesse caratteristiche, a rendere probabile l'evento. Tale prova deve essere fornita dal danneggiato. (Il principio è espresso da Cass. 2660/2013 e richiamato da Cass 11526/2017).
Il condivisibile principio sin qui esposto, progressivamente, è stato oggetto di molteplici interpretazioni volte a introdurre surrettiziamente il requisito della colpa nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. Così si è tentato di sostenere che spetti al danneggiato fornire la prova di una qualche anomalia della cosa da sola sufficiente a provocare il danno, un qualche difetto della stessa che abbia cagionato l'evento infausto. A ben vedere, tuttavia, imporre al danneggiato l'onere di provare che il custode non ha correttamente manutenuto la cosa, o non ha adottato opportune cautele per il suo utilizzo, equivarrebbe ad imporre la prova della negligente custodia e, dunque, in ultima analisi, della colpa del custode e ciò in contrasto con la lettera della norma, che inequivocabilmente prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva pura, disancorata dal giudizio di colpevolezza del custode.
Invero, l'orientamento di legittimità sopra rassegnato, lungi dal sovvertire la regola probatoria di cui all'art. 2051 c.c., fornisce ampia conferma del carattere oggettivo della responsabilità del custode, chiarendo che, nelle ipotesi di danno da cosa inerte, il concorso dell'azione umana, in quanto ineliminabile e dunque connaturato alla dinamica dell'evento, non vale a spezzare il nesso di derivazione causale dalla cosa, quando la stessa sia idonea a cagionare il danno.
L'accertamento del nesso di derivazione causale richiede, però, che, nonostante l'intervento di un fattore esterno, quale l'azione del danneggiato, il danno resti comunque diretta derivazione della res, in quanto, pur nella sua staticità, essa presenti un'obiettiva potenzialità lesiva, in ragione della quale assurge ad antecedente causale del danno, degradando l'agire umano a mera occasione dello stesso.
Chiarisce, infatti, la giurisprudenza che, se la cosa è per sua natura inerte, la causa naturalistica dell'evento è necessariamente da rintracciarsi nel concorso dell'azione umana che con la cosa viene in relazione, ma ciononostante il danno deve considerarsi cagionato dalla cosa, tutte le volte in cui essa, per le sue stesse caratteristiche sia idonea a produrlo.
In termini, Cass.6306/2013 “Qualora per contro si tratti di cosa di per sè inerte, la cui dannosità può esplicarsi solo congiuntamente all'azione altrui, in occasione dell'uso o del contatto con il comportamento umano, quale una strada, la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., richiede la dimostrazione di qualche cosa di più. Richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”.
A parere di chi scrive, quel qualcosa in più che il danneggiato deve provare per dimostrare la derivazione causale dell'evento dalla cosa inerte è un modo di essere della cosa, che, per le sue stesse caratteristiche, si presentai ex ante idonea a produrre l'evento. È sufficiente, dunque, la dimostrazione della astratta potenzialità lesiva della res che, ove innescata dal contatto con l'uomo, assurge ad antecedente causale dell'evento di danno. Non è invece necessaria la prova di una qualche anomalia della cosa, di un qualche vizio della stessa, ciò che si tradurrebbe nella dimostrazione di un difetto di costruzione o di manutenzione della stessa, ovvero dell'omessa adozione di opportune cautele, dunque, tradendo la lettera della norma, nella prova della negligente custodia.
Al fine di delimitare l'oggetto e i limiti dell'onere probatorio cui è chiamato il danneggiato, dunque, non può che adottarsi un'interpretazione fedele alla lettera della norma. L'art. 2051 c.c. prevede la responsabilità del custode per i danni cagionati “dalla cosa” (a differenza del codice previgente secondo cui il danno doveva essere cagionato “colle cose”) e in ciò solo sta il presupposto della responsabilità del custode, ovvero nella derivazione del danno dalla cosa.
Rispetto alle cose statiche o inerti, tale processo di derivazione è necessariamente innescato da un fattore esterno, quale l'azione umana. Cionondimeno, il danno resta cagionato dalla cosa, allorquando il fattore esterno umano scatenante non sia stato da solo sufficiente a produrlo, essendo necessariamente dipendente dal modo di essere della cosa.
Orbene, facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, va osservato che l'attore, non solo non ha dimostrato il nesso eziologico tra la cosa inerte e l'evento lesivo, ma ha invero mancato di allegarlo compiutamente, omettendo di dedurre quali sarebbero le caratteristiche della cosa di per sé inerte idonee a renderla potenzialmente lesiva.
In effetti, già dalla prospettazione, non è dato comprendere quale caratteristica o modo di essere della cosa, fosse tale da renderla di per sé idonea a cagionare – seppure innescata dall'ineliminabile concorso dell'azione del danneggiato – l'evento lesivo, limitandosi l'attore ad affermare che il ponte su cui è caduto era di legno, senza che sia possibile comprendere per quale ragione un ponte ligneo dovrebbe essere di per sé pericoloso.
In altre parole, l'attore si limita a descrivere il materiale da cui è composta la cosa, ovvero il legno, che non pare di per sé condurre a riscontrare una intrinseca potenzialità lesiva del ponte, che in ogni caso spettava all'attore descrivere compiutamente, al fine di assolvere l'onere da cui era gravato di dimostrare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento di danno.
Il invece, senza nulla dire in ordine al nesso di causa, si è limitato a negare che esso sia stato Pt_1
interrotto dal fortuito e, in particolare, a negare che possa assumere rilievo esimente il fatto che egli abbia attraversato il ponte in sella alla sua bicicletta, in violazione dell'apposito divieto installato sul posto dal CP_1
Orbene, quand'anche volesse aderirsi all'argomentazione dell'attore secondo cui la sua condotta – consistente nell'attraversare il ponte in sella alla propria bicicletta, nonostante l'espresso divieto – non presenterebbe i caratteri di assoluta imprevedibilità propri del fortuito, la domanda dovrebbe essere comunque rigettata, in quanto – a monte- egli non ha dimostrato la derivazione causale del danno dalla cosa inerte, mancando invero anche solo di allegare il nesso causale e di descrivere il rapporto materiale di causa-effetto che legherebbe l'evento lesivo alla cosa.
S'impone, pertanto, il rigetto della domanda.
Le spese, liquidate in dispositivo, in considerazione della non particolare complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore del Comune di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Rimini, 24/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 717 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARCIANO MARCO;
ATTORE contro
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. AUTUNNO PIERLUIGI:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il per sentirlo Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento del danno cagionatogli dal sinistro occorsogli in data 4.8.2022, allorquando esso attore, che stava percorrendo un ponte in legno in sella alla propria bicicletta, cadeva a terra, a causa della scivolosità del ponte medesimo.
Ritualmente costituitosi, il chiedeva il rigetto della domanda, precisando che sul ponte CP_1
vigeva un divieto di attraversamento ciclabile opportunamente segnalato.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Venendo in questione la responsabilità del per la caduta di un ciclista su un ponte, appare CP_1 opportuna una breve disamina dei principi espressi dall'art. 2051 c.c.
La norma pone in capo all'attore l'onere di provare il danno e la sua riconducibilità causale alla cosa, oltre che il rapporto di custodia. Assolto tale onere probatorio, spetta al custode fornire la prova dell'esimente, che ricorre solo in presenza del fortuito, ovvero del fattore inevitabile e imprevedibile che, inserendosi nella serie causale che ha determinato l'evento, spezza il nesso tra la cosa e il danno, assorbendo integralmente l'eziologia di quest'ultimo.
Sul dettato normativo ora riportato, si è innestato un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità per le ipotesi in cui il danno sia cagionato dall'interazione del danneggiato con una cosa di per sé inerte o per sua natura statica, come ad esempio la strada pubblica. Dice la giurisprudenza di legittimità: in tali casi, l'evento non può considerarsi integralmente ascrivibile al dinamismo interno alla res, ontologicamente inerte, ma richiede il concorso dell'azione umana, in particolare di quella del danneggiato, che intervenendo sulla cosa stessa, concorre alla produzione dell'evento dannoso. La cosa, in tali fattispecie, non manifesta di per sé sola il collegamento causale con l'evento dannoso, essendo connaturale alla produzione del danno il concorso dell'agire umano.
Ne deriva che, al fine di stabilire se comunque (ovvero nonostante il fattore umano) sussista il nesso di causalità con la cosa, pur nell'ineliminabile concorso dell'azione del danneggiato, occorre accertare un quid pluris che va individuato nei fattori di obiettiva idoneità della cosa, per le sue stesse caratteristiche, a rendere probabile l'evento. Tale prova deve essere fornita dal danneggiato. (Il principio è espresso da Cass. 2660/2013 e richiamato da Cass 11526/2017).
Il condivisibile principio sin qui esposto, progressivamente, è stato oggetto di molteplici interpretazioni volte a introdurre surrettiziamente il requisito della colpa nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. Così si è tentato di sostenere che spetti al danneggiato fornire la prova di una qualche anomalia della cosa da sola sufficiente a provocare il danno, un qualche difetto della stessa che abbia cagionato l'evento infausto. A ben vedere, tuttavia, imporre al danneggiato l'onere di provare che il custode non ha correttamente manutenuto la cosa, o non ha adottato opportune cautele per il suo utilizzo, equivarrebbe ad imporre la prova della negligente custodia e, dunque, in ultima analisi, della colpa del custode e ciò in contrasto con la lettera della norma, che inequivocabilmente prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva pura, disancorata dal giudizio di colpevolezza del custode.
Invero, l'orientamento di legittimità sopra rassegnato, lungi dal sovvertire la regola probatoria di cui all'art. 2051 c.c., fornisce ampia conferma del carattere oggettivo della responsabilità del custode, chiarendo che, nelle ipotesi di danno da cosa inerte, il concorso dell'azione umana, in quanto ineliminabile e dunque connaturato alla dinamica dell'evento, non vale a spezzare il nesso di derivazione causale dalla cosa, quando la stessa sia idonea a cagionare il danno.
L'accertamento del nesso di derivazione causale richiede, però, che, nonostante l'intervento di un fattore esterno, quale l'azione del danneggiato, il danno resti comunque diretta derivazione della res, in quanto, pur nella sua staticità, essa presenti un'obiettiva potenzialità lesiva, in ragione della quale assurge ad antecedente causale del danno, degradando l'agire umano a mera occasione dello stesso.
Chiarisce, infatti, la giurisprudenza che, se la cosa è per sua natura inerte, la causa naturalistica dell'evento è necessariamente da rintracciarsi nel concorso dell'azione umana che con la cosa viene in relazione, ma ciononostante il danno deve considerarsi cagionato dalla cosa, tutte le volte in cui essa, per le sue stesse caratteristiche sia idonea a produrlo.
In termini, Cass.6306/2013 “Qualora per contro si tratti di cosa di per sè inerte, la cui dannosità può esplicarsi solo congiuntamente all'azione altrui, in occasione dell'uso o del contatto con il comportamento umano, quale una strada, la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., richiede la dimostrazione di qualche cosa di più. Richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”.
A parere di chi scrive, quel qualcosa in più che il danneggiato deve provare per dimostrare la derivazione causale dell'evento dalla cosa inerte è un modo di essere della cosa, che, per le sue stesse caratteristiche, si presentai ex ante idonea a produrre l'evento. È sufficiente, dunque, la dimostrazione della astratta potenzialità lesiva della res che, ove innescata dal contatto con l'uomo, assurge ad antecedente causale dell'evento di danno. Non è invece necessaria la prova di una qualche anomalia della cosa, di un qualche vizio della stessa, ciò che si tradurrebbe nella dimostrazione di un difetto di costruzione o di manutenzione della stessa, ovvero dell'omessa adozione di opportune cautele, dunque, tradendo la lettera della norma, nella prova della negligente custodia.
Al fine di delimitare l'oggetto e i limiti dell'onere probatorio cui è chiamato il danneggiato, dunque, non può che adottarsi un'interpretazione fedele alla lettera della norma. L'art. 2051 c.c. prevede la responsabilità del custode per i danni cagionati “dalla cosa” (a differenza del codice previgente secondo cui il danno doveva essere cagionato “colle cose”) e in ciò solo sta il presupposto della responsabilità del custode, ovvero nella derivazione del danno dalla cosa.
Rispetto alle cose statiche o inerti, tale processo di derivazione è necessariamente innescato da un fattore esterno, quale l'azione umana. Cionondimeno, il danno resta cagionato dalla cosa, allorquando il fattore esterno umano scatenante non sia stato da solo sufficiente a produrlo, essendo necessariamente dipendente dal modo di essere della cosa.
Orbene, facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, va osservato che l'attore, non solo non ha dimostrato il nesso eziologico tra la cosa inerte e l'evento lesivo, ma ha invero mancato di allegarlo compiutamente, omettendo di dedurre quali sarebbero le caratteristiche della cosa di per sé inerte idonee a renderla potenzialmente lesiva.
In effetti, già dalla prospettazione, non è dato comprendere quale caratteristica o modo di essere della cosa, fosse tale da renderla di per sé idonea a cagionare – seppure innescata dall'ineliminabile concorso dell'azione del danneggiato – l'evento lesivo, limitandosi l'attore ad affermare che il ponte su cui è caduto era di legno, senza che sia possibile comprendere per quale ragione un ponte ligneo dovrebbe essere di per sé pericoloso.
In altre parole, l'attore si limita a descrivere il materiale da cui è composta la cosa, ovvero il legno, che non pare di per sé condurre a riscontrare una intrinseca potenzialità lesiva del ponte, che in ogni caso spettava all'attore descrivere compiutamente, al fine di assolvere l'onere da cui era gravato di dimostrare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento di danno.
Il invece, senza nulla dire in ordine al nesso di causa, si è limitato a negare che esso sia stato Pt_1
interrotto dal fortuito e, in particolare, a negare che possa assumere rilievo esimente il fatto che egli abbia attraversato il ponte in sella alla sua bicicletta, in violazione dell'apposito divieto installato sul posto dal CP_1
Orbene, quand'anche volesse aderirsi all'argomentazione dell'attore secondo cui la sua condotta – consistente nell'attraversare il ponte in sella alla propria bicicletta, nonostante l'espresso divieto – non presenterebbe i caratteri di assoluta imprevedibilità propri del fortuito, la domanda dovrebbe essere comunque rigettata, in quanto – a monte- egli non ha dimostrato la derivazione causale del danno dalla cosa inerte, mancando invero anche solo di allegare il nesso causale e di descrivere il rapporto materiale di causa-effetto che legherebbe l'evento lesivo alla cosa.
S'impone, pertanto, il rigetto della domanda.
Le spese, liquidate in dispositivo, in considerazione della non particolare complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore del Comune di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Rimini, 24/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi