Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3247 /2019
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 14/03/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 3247 dell'anno 2019 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv.. ALERIO ON per parte attrice e l'avv.FARRUGGIA , in sostituzione dell'avv. CASTELLANO GIUSEPPINA CONCETTA per parte convenuta;
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e note conclusive depositate
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 0.54 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore15:22,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 1 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3247 del Ruolo Generale del 2019
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MARIANO Parte_1 P.IVA_1
STABILE, N. 139 PALERMO, presso lo studio dell'avv. ALERIO ON, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti parte appellante
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._1
CARMINE, N. 3 CORLEONE, presso lo studio dell'avv. DI LORENZO MARIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti parte appellata
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 14/03/2025 e atti ivi richiamati
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Pagina 2 di 9 La controversia ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 70/2019 emessa in data 23.05.2019 e depositata il 30.05.2019, con la quale il
Giudice di Pace di Corleone accolse la domanda dell'opponente e per Controparte_1
l'effetto dichiarò nulla la notifica della cartella di pagamento n. 29620190007565414
limitatamente al verbale di contravvenzione per violazioni del Codice della Strada
70/14381405 del 10.3.2017, condannando al pagamento delle spese Parte_1
di lite.
L'ente di riscossione appellante, con il primo motivo, deduce l'erronea valutazione della nullità della notifica della cartella di pagamento opposta la quale sarebbe stata correttamente notificata e non invece impugnata entro il termine di decadenza di trenta giorni successivi a quello della sua notificazione;
aggiunge che quindi, il contribuente avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dal potere di sollevare censure sollevabili entro il menzionato termine di decadenza e che, dunque, i relativi crediti devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi,
non più contestabili;
con il secondo motivo censura l'omessa motivazione della sentenza in ordine agli altri motivi del ricorso, pur compiutamente confutati in sede di comparsa di costituzione;
con il terzo motivo ha richiesto la riforma della sentenza sulla condanna al pagamento delle spese del giudizio.
L'appellante ha, dunque, concluso chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la riforma integrale della sentenza con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il convenuto il quale, in via preliminare, Controparte_1
ha chiesto di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza ed ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. degli artt. 342 e 345 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame, sostenendone l'infondatezza, nonché la condanna dell'appellante al pagamento della somma di euro 1.500,00 a titolo di risarcimento danni per “lite temeraria”
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi.
Pagina 3 di 9 Istruita la causa solo documentalmente all'udienza del 15.09.2021, l'allora giudicante dott.ssa rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Per_1
Giudice di Pace di Corleone n. 70/2019 rinviava il giudizio per decisione e discussione orale.
All'udienza del 14.03.2023 venivano precisate le conclusioni e discussa la causa dinanzi al mutato giudicante, nella persona del giudice scrivente, assegnatario del fascicolo dal
07.06.2024.
2. Questioni preliminari.
Non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345
c.p.c., avendo l'appellante contestato l'unico punto della sentenza Parte_1
appellata emessa dal Giudice di Primo Grado, riguardante la notifica della cartella di pagamento n. 29620190007565414 limitatamente al ruolo n. 001321 del 2019 della CP_2
relativa al verbale di contravvenzione per violazione al codice della strada, notificata il
[...]
26.03.2019, chiedendone la riforma, senza proporre nuove domande.
Secondo l'appellato l'atto di appello difetterebbe anche delle condizioni previste dall'art. 342
c.p.c..
Ebbene, l'eccezione spiegata è infondata.
E' noto, infatti, che l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83,
convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Una siffatta interpretazione trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, che,
da ultimo, con pronuncia a Sezioni Unite, premesso che la norma di cui all'art. 342 c.p.c., che richiede all'appellante di articolare i propri motivi di gravame in una parte volitiva - vale a dire
Pagina 4 di 9 l'individuazione dell'oggetto e dell'ampiezza sul piano argomentativo della cognizione del giudice di appello - ed una parte argomentativa - vale a dire l'esposizione delle ragioni di erroneità di ciascuna delle statuizioni impugnate, ha precisato che la specificità delle censure mosse alla sentenza impugnata deve essere commisurata all'ampiezza ed alla specificità della motivazione della stessa: ne consegue che se il giudice di prime cure ha omesso del tutto di prendere in considerazione alcune prospettazioni della parte soccombente questa potrebbe,
nell'atto d'appello, limitarsi a riprendere le difese svolte in primo grado (SSUU n°27199/2017,
poi ribadita anche da Cass.n°13535/2018).
Tanto premesso, l'appello proposto da risulta rispettoso delle Parte_1
prescrizioni di contenuto imposte dalle norme di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. c.p.c. così come interpretate dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità.
3. Sul merito dell'impugnazione.
Ciò chiarito, va esaminato il motivo di appello principale riguardante la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 29620190007565414.
Per quanto concerne la regolarità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec, parte appellante contesta quanto statuito dal giudice di prime cure, secondo cui la notifica
“non è valida se il file è con estensione “pdf” anziché “p7m”.
Il punto controverso riguarda il tema relativo alla notificata della cartella esattoriale effettuata dall'agente della riscossione a mezzo pec, contenente il file con estensione “.pdf”
piuttosto che “p7m”
Sul punto va osservato che, secondo il recente orientamento della Suprema Corte: “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del
1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile,
comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto
Pagina 5 di 9 della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.”
(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019).
Ed ancora, la Suprema Corte ha a più riprese osservato che: “In caso di notifica a mezzo PEC,
la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019).
Più di recente, con l'ordinanza n. 39513 del 13.12.2021 la Corte di Cassazione, ponendosi sul solco delle pronunce anzi citate, ha affermato che: “La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario -il c.d. "atto nativo digitale" -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo -la c.d. "copia informatica" -(nella specie, il aveva provveduto a inserire nel Controparte_3
messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF).
Nella specie, dalla documentazione versata in atti in primo grado nonché dalle deduzioni svolte dalle parti, risulta incontroverso che la cartella pagamento n. 29620190007565414
emessa nei confronti di , sebbene in file in formato “pdf”, sia entrata Controparte_1
tempestivamente nella sfera di conoscenza del contribuente destinatario, per averla asseritamene ricevuta (in data 26.03.2019) ed avere successivamente proposto opposizione.
In ogni caso, mutuando le cadenze argomentative espresse dalla giurisprudenza di legittimità, “la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo” (Cass. S.U. Sent. N.
23620/2018).
Ciò in ragione del citato principio di raggiungimento dello scopo, pacificamente applicabile anche alle notifiche telematiche a mezzo pec, così come meglio espresso dalla Sezioni Unite
della Cassazione, secondo cui : “L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie,
controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità
se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque
Pagina 6 di 9 prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (cfr. Cass. Sez. U, Sent. n. 7665/2016).
Restano assorbiti gli altri motivi di appello, subordinati evidentemente all'eventuale riproposizione dei motivi di opposizione su cui il giudice di primo grado non s'è pronunciato.
L'art. 346 c.p.c, infatti, si riferisce alle domande o eccezioni legittimamente pretermesse perché assorbite dalle decisioni rese in prime cure (Cass. n. 11799/2017). Invero, secondo l'indirizzo menzionato, è (necessaria) e sufficiente la riproposizione delle domande anche per l'appellato vincitore in primo grado che intenda devolvere al giudice d'appello le domande rimaste assorbite.
Nel caso di specie non sono state riproposte in questa sede da parte appellata (opponente in primo grado) le domande sulle quali il primo giudice non si è espressamente pronunciato,
sicchè esse devono conseguentemente ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Da ciò consegue che alla riforma della sentenza impugnata consegue il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, non risultano sussistenti i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. a carico di parte appellante.
4. Spese di lite.
In considerazione dell'esito del giudizio, risulta giustificata la condanna di parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (valori medi dello scaglione di riferimento).
Non va disposta, invece, la condanna dell'appellato al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite da quest'ultima sostenute in primo grado, poiché l'amministrazione era difesa da un proprio funzionario.
Sul punto, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento per cui ove la
Pubblica Amministrazione stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, come consentito dalla legge n. 689/1981, non può essa ottenere la condanna della controparte soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato,
difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in
Pagina 7 di 9 tal caso, liquidabili in suo favore unicamente le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa (Cass., n. 11389 del 2011, n. 11389; Cass., n. 2872
del 2007; Cass., n. 12232 del 2003; Cass., n. 7597 del 2001; Cass., n. 6898 del 1998, Cass., n.
9365 del 1997; Cass., n. 8678 del 1993; Cass. 29 novembre 2013 n. 26855) Né può farsi applicazione della normativa speciale relativa al processo tributario (v. art. 15, comma 2-sexies,
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), trattandosi di una norma speciale relativa a quel determinato processo, ed essendo “evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato” (Cass., Sez. VI, 16.01.2023, n. 1027).
Ai fini della liquidazione delle spese vive, che rappresentano qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione, è necessario che le stesse siano indicate in una apposita nota da parte dell'Ente che ne chiede la liquidazione.
Nel caso di specie, tuttavia, nessuna nota risulta prodotta in giudizio per le spese ed esborsi relativi al primo grado.
In considerazione dell'esito del processo, rimane comunque fermo, in capo all'appellato,
l'obbligo alla restituzione delle eventuali somme IÀ percepite per le spese e competenze del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto:
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da avverso la cartella di Controparte_1
pagamento n. 29620190007565414;
Pagina 8 di 9 -CONDANNA alla rifusione delle spese del secondo grado di Controparte_1
giudizio, nei confronti dell' (IÀ , che Controparte_4 Parte_1
liquida in complessivi euro 662,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito;
-NULLA sulle spese del primo grado, rimanendo comunque fermo, in capo all'appellato,
l'obbligo alla restituzione delle eventuali somme IÀ percepite per le spese e competenze relative a quel giudizio.
Così deciso in Termini Imerese il 14.03.2025. Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 9 di 9