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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 16 del ruolo generale anno
2024, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 5.3.2025
tra rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Gaetano Cataldo, Parte_1
giusta mandato a margine dell'atto di appello
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv Angela Sodero, giusta ONroparte_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione Appellata
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Liuzzi, giusta ONroparte_2
procura allegato alla comparsa di costituzione
Appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. Cataldo per l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della
ON e del al pagamento della somma di giustizia oltre interessi e rivalutazione e con CP_2
vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi .
ON L'avv Sodero per la ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese .
L'avv. Liuzzi per il ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 13.1.2024, interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 1848/2023, emessa dal Tribunale di Taranto il 18.7.2023, con cui era stata rigettata con
ON compensazione delle spese la sua domanda risarcitoria, proposta nei confronti della e del per risarcimento danni da morso di cane AG . ONroparte_2
In particolare, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia mal valutato ed interpretato le risultanze degli atti di causa, giungendo all'erronea conclusione di ritenere non sufficientemente provata la sua domanda risarcitoria nonostante i testi escussi avessero dichiarato che la presenza di cani randagi nella zona era stata più volte segnalata alle autorità competenti .
ON Si costituivano in giudizio sia la che il chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria CP_2
di spese .
La causa veniva riservata a sentenza all'udienza ex art 352 cpc del 5.3.2025, dopo il deposito di scritti conclusivi .
L'appello è fondato e va pertanto accolto, con totale riforma dell'impugnata sentenza .
Come è noto ed è stato ribadito anche nell'impugnata sentenza, la LR 3.4.1995 n 12 ( artt 2-6-8 )
attribuisce ai Comuni le funzioni di vigilanza e prevenzione del randagismo canino, anche mediante l'apertura e la gestione di idonee strutture di ricovero degli animali, mentre al servizio
ON veterinario della compete il recupero dei randagi .
ON Ciò posto, appare evidente che la responsabilità dell' ovvero della per quanto di CP_4
rispettiva competenza, deve pur sempre fondarsi su un comportamento ovvero un'omissione colposa ex art 2043 cc, non potendo sostenersi che i randagi siano di proprietà del o CP_2
dell'Ente sanitario e quindi possa trovare applicazione l'art 2052 cc .
Ne consegue che incombe sulla parte attrice l'onere di dimostrare non solo di essere stata morsa da un cane AG, ma anche che il nonostante le segnalazioni ricevute, non si sia in CP_2
concreto attivato per prevenire incidenti, compulsando il competente servizio veterinario della
ON per la cattura dell'animale; a sua volta l'Ente sanitario potrà essere ritenuto responsabile ove non si sia attivato in tal senso .
Ebbene, nella specie l'odierna appellante, cui incombeva il relativo onere probatorio agendo per responsabilità extracontrattuale, ha fornito la prova di essere stata aggredita da un branco di 5-6
cani randagi, di cui uno la mordeva al polpaccio della gamba sinistra ( cfr dichiarazioni rese dal testimone oculare e dalla teste sopraggiunta ); si trattava infatti Testimone_1 Testimone_2
di animali “privi di collare e sporchi, malaticci”, che da tempo circolavano in zona nei pressi dei cassonetti dei rifiuti ed infastidivano i passanti ( cfr teste ) . Testimone_1
Risulta altresì acclarato che da tempo e nel periodo immediatamente precedente all'aggressione subita dall'odierna appellante in data 29.5.2016, gruppi di cani randagi affamati ed aggressivi circolavano in zona, tanto che erano giunte svariate segnalazioni alla Polizia Locale (cfr le concordi dichiarazioni rese dai VVUU , e , oltre a Persona_1 Persona_2 Testimone_2
quelle rese da ); subito dopo l'evento per cui è causa, il servizio veterinario della Testimone_1
ON
allertato dalla Polizia Locale, interveniva in zona e catturava un AG ( cfr dichiarazioni rese da ) . Testimone_2
In conclusione, all'esito delle prove orali assunte in primo grado, può agevolmente affermarsi che l'attrice ha dimostrato, oltre alle lesioni subite ad opera di un cane AG, la costante presenza in una zona limitata e ben circoscritta ( la borgata di Lama, densamente abitata ) di animali vaganti che infastidivano i passanti, circostanza questa più volte segnalata alla Polizia Urbana, tant'è vero che nella stessa mattinata in cui è accaduto il sinistro per cui è causa il servizio veterinario della
ON
dopo essere stato allertato dai VVUU, catturava un cane AG
Unico elemento dissonante con tali univoche risultanze probatorie, è la testimonianza resa da
[...]
ON
, responsabile del servizio veterinario della il quale ha dichiarato di non aver Tes_3
rinvenuto nell'archivio alcuna richiesta di intervento “da parte di cittadini o della sig.ra in Tes_1
riferimento alla data del 29.5.2016 o nei giorni precedenti per l'accalappiamento di cani randagi nella località Lama-Taranto in particolare in via Fior d'Ontano”, il che da un lato contrasta con la
ON pacifica circostanza della cattura di un AG ad opera della nella mattinata stessa del
29.5.2016 e dall'altro non esclude affatto che le segnalazioni di randagismo possano essere intervenute ad opera dei VVUU, anche nel periodo immediatamente precedente .
Sul punto va per altro evidenziata la palese contraddittorietà presente nell'impugnata sentenza, in cui il primo Giudice, dopo aver affermato che “la presenza dei cani nella zona era nota alla Polizia
Locale; i testimoni hanno infatti dichiarato che c'erano state segnalazioni precedenti all'accaduto al dell'avvistamento di cani randagi nella zona”, ha poi concluso per l'assenza ONroparte_2
ON di responsabilità sia da parte dell' che della ritenendo “impossibile . . . la vigilanza CP_4
e la cattura dei randagi in maniera costante ed assoluta da parte degli enti preposti” poiché “i cani randagi sono res vaganti”.
Al contrario, proprio rilevando che nella mattinata del 29.5.2016 un pronto ( ma postumo rispetto all'incidente ) intervento aveva consentito l'agevole cattura di un AG, occorre giungere alla conclusione che analoghi efficaci interventi, se adeguatamente sollecitati dal e CP_2
ON diligentemente attuati dalla nei giorni e nel periodo immediatamente precedenti al sinistro per cui è causa, l'avrebbero assai probabilmente se non certamente evitato .
ON Ne consegue la concorrente responsabilità ex art 2043 cc sia del che della con tutti CP_2
i conseguenti loro solidali obblighi risarcitori nei confronti dell'odierna appellante . La quantificazione dei danni materiali e non subiti da può essere facilmente Parte_1
determinata sulla scorta della CTU espletata in primo grado a mezzo del dott che ha Per_3
concluso il suo elaborato accertando un danno biologico permanente dell'1% ed un'invalidità
temporanea di 10gg al 75%, 35% al 50% ed altri 20gg al 25%, nonché spese per cure mediche stimate congrue nella misura di E 307,45 .
Applicando la tabella ministeriale vigente all'epoca del sinistro si ricavano i seguenti dati:
E 616,47 per danno biologico permanente;
E 1999,47 per invalidità temporanea (E 345,75 +
E 806,75 + E 230,50), che sommati ad E 307,45 per spese mediche, fanno ascendere il totale dovuto all'odierna appellante ad E 23,92 .
In riforma dell'impugnata sentenza, gli Enti appellati vanno quindi condannati in solido al pagamento in favore della sig.ra della somma totale di E 23,92, da maggiorarsi con Tes_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo .
Le spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, non possono che seguire la soccombenza ed essere poste a carico degli Enti convenuti ed appellati, al pari delle spese di CTU eventualmente anticipate dall'attrice, il tutto con distrazione in favore dell'avv Cataldo, dichiaratosi anticipatario
.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1848/2023 emessa dal Tribunale di Taranto in data 18.7.2023, condanna in solido il e ONroparte_2
l' al pagamento in favore di della somma complessiva CP_5 Parte_1
di E 23,92, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
condanna gli Enti convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in E 277,00 per esborsi oltre a quanto eventualmente anticipato per CTU ed E 2100,00 per compensi professionali, oltre ad IVA,
CAP e RSG al 15%, con distrazione in favore dell'avv Arcangelo Gaetano Cataldo,
anticipatario ;
2. condanna in solido gli Enti appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questa fase, che si liquidano in E 382,00 per esborsi in E 1.700,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e RSG al 15%, con distrazione in favore dell'avv Arcangelo
Gaetano Cataldo, anticipatario;
Così deciso in Taranto in data 14.3.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.
Il Presidente estensore
(dott. Pietro Genoviva)