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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 29 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1824/2022 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MARIA PIA RICCIARDI in sostituzione dell'avv.
ROBERTO MATERIA, la quale si riporta al precedente verbale in cui il difensore titolare, munito di procura speciale versata al fascicolo telematico, rinuncia a qualsiasi diritto, azione e pretesa nei confronti del , inerenti sia al diritto che all'azione promossi in seno Parte_1 al suddetto giudizio, anche in funzione dell'accordo transattivo tra le parti intercorso. Chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
È comparso per della , l'avv. GIOVANNA SAJA la quale Parte_2 CP_1 dà atto di avere depositato al fascicolo telematico procura speciale con cui il proprio assistito la autorizza a rinunciare a qualsiasi diritto, azione e pretesa nei confronti del Fallimento e del socio illimitatamente responsabile inerenti sia al diritto che all'azione CP_2 promossi in seno al suddetto giudizio e, pertanto, rende la relativa dichiarazione all'odierna udienza. Chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
È comparso, per la Curatela del Fallimento, l'avv. BARBARA SCHEPIS, la quale precisa le conclusioni chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
È presente il Curatore personalmente.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1824/2022 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_3 C.F._1
), nato a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_4 C.F._2
), , nata a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_5 [...]
]), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._3 Parte_6 [...]
), , nato a [...] il 20 ottobre C.F._4 Parte_7
1995 (c.f. e nato a CodiceFiscale_5 Parte_8
Messina il 4 agosto 1998 (c.f. , rappresentati e difesi, come da CodiceFiscale_6 procura in atti, dall'avv. Roberto Materia, presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
ATTORI
CONTRO
Controparte_3
(p. iva ), in persona del Curatore avv. ,
[...] P.IVA_1 Controparte_4 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Schepis, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato,
CONVENUTO
E
, nato a [...] il [...] Controparte_5
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_7
Giovanna Saija, presso cui studio professionale è elettivamente domiciliato,
TERZO CHIAMATO avente per OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 23 dicembre 2022 , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale la
[...] chiedendo di pronunciare l'avvenuta Controparte_6 usucapione dei terreni siti in Patti, contrada Masello, identificati al N.C.T. del Comune di
Patti al foglio 15 part. 218 e 213.
Nella resistenza della Curatela, costituitasi con comparsa delll'8 maggio 2023, il fascicolo originariamente assegnato ad altro giudice istruttore che, tuttavia, svolgeva altresì le funzioni di unico Giudice delegato dell'Ufficio veniva riassegnato allo scrivente magistrato che autorizzava gli attori a chiamare in causa della , acquirente Parte_2 CP_1 nella procedura fallimentare dei fondi oggetto di lite e che si costituiva con comparsa del 22 maggio 2024.
Assegnato alle parti termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione con ordinanza dell'11 giugno 2024, le parti chiedevano un rinvio per trattative e all'udienza del
12 dicembre 2024 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 marzo 2025, preso atto che gli attori e il terzo chiamato avevano composto bonariamente la lite, il Tribunale formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che la Curatela, a fronte dell'autorizzazione del Giudice delegato, accettava chiedendo di acquisire dalle altre parti del processo una dichiarazione di rinuncia a qualsiasi diritto, azione e pretesa nei confronti del , inerenti sia al diritto Parte_1 che all'azione promossi in seno al suddetto giudizio, anche in funzione dell'accordo transattivo tra essi intercorso.
All'udienza dell'8 maggio 2025 il difensore di parte attrice, depositata procura speciale al fascicolo telematico, dichiarava di rinunciare a qualsiasi diritto, azione e pretesa nei confronti del , inerenti sia al diritto che all'azione promossi in seno al suddetto giudizio. Parte_1
All'udienza odierna il difensore del terzo chiamato, parimenti munito di procura speciale versata al fascicolo, rendeva la medesima dichiarazione di rinuncia e tutte le parti precisavano le conclusioni chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere e di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e, in forza dell'intesa raggiunta, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa n. 1824/2022 R.G. così decide:
1) prende atto delle rinunce ritualmente effettuate in atti dagli attori e dal terzo chiamato;
2) dichiara cessata la materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 29 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 29 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1824/2022 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MARIA PIA RICCIARDI in sostituzione dell'avv.
ROBERTO MATERIA, la quale si riporta al precedente verbale in cui il difensore titolare, munito di procura speciale versata al fascicolo telematico, rinuncia a qualsiasi diritto, azione e pretesa nei confronti del , inerenti sia al diritto che all'azione promossi in seno Parte_1 al suddetto giudizio, anche in funzione dell'accordo transattivo tra le parti intercorso. Chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
È comparso per della , l'avv. GIOVANNA SAJA la quale Parte_2 CP_1 dà atto di avere depositato al fascicolo telematico procura speciale con cui il proprio assistito la autorizza a rinunciare a qualsiasi diritto, azione e pretesa nei confronti del Fallimento e del socio illimitatamente responsabile inerenti sia al diritto che all'azione CP_2 promossi in seno al suddetto giudizio e, pertanto, rende la relativa dichiarazione all'odierna udienza. Chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
È comparso, per la Curatela del Fallimento, l'avv. BARBARA SCHEPIS, la quale precisa le conclusioni chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
È presente il Curatore personalmente.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1824/2022 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_3 C.F._1
), nato a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_4 C.F._2
), , nata a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_5 [...]
]), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._3 Parte_6 [...]
), , nato a [...] il 20 ottobre C.F._4 Parte_7
1995 (c.f. e nato a CodiceFiscale_5 Parte_8
Messina il 4 agosto 1998 (c.f. , rappresentati e difesi, come da CodiceFiscale_6 procura in atti, dall'avv. Roberto Materia, presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
ATTORI
CONTRO
Controparte_3
(p. iva ), in persona del Curatore avv. ,
[...] P.IVA_1 Controparte_4 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Schepis, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato,
CONVENUTO
E
, nato a [...] il [...] Controparte_5
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_7
Giovanna Saija, presso cui studio professionale è elettivamente domiciliato,
TERZO CHIAMATO avente per OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 23 dicembre 2022 , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale la
[...] chiedendo di pronunciare l'avvenuta Controparte_6 usucapione dei terreni siti in Patti, contrada Masello, identificati al N.C.T. del Comune di
Patti al foglio 15 part. 218 e 213.
Nella resistenza della Curatela, costituitasi con comparsa delll'8 maggio 2023, il fascicolo originariamente assegnato ad altro giudice istruttore che, tuttavia, svolgeva altresì le funzioni di unico Giudice delegato dell'Ufficio veniva riassegnato allo scrivente magistrato che autorizzava gli attori a chiamare in causa della , acquirente Parte_2 CP_1 nella procedura fallimentare dei fondi oggetto di lite e che si costituiva con comparsa del 22 maggio 2024.
Assegnato alle parti termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione con ordinanza dell'11 giugno 2024, le parti chiedevano un rinvio per trattative e all'udienza del
12 dicembre 2024 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 marzo 2025, preso atto che gli attori e il terzo chiamato avevano composto bonariamente la lite, il Tribunale formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che la Curatela, a fronte dell'autorizzazione del Giudice delegato, accettava chiedendo di acquisire dalle altre parti del processo una dichiarazione di rinuncia a qualsiasi diritto, azione e pretesa nei confronti del , inerenti sia al diritto Parte_1 che all'azione promossi in seno al suddetto giudizio, anche in funzione dell'accordo transattivo tra essi intercorso.
All'udienza dell'8 maggio 2025 il difensore di parte attrice, depositata procura speciale al fascicolo telematico, dichiarava di rinunciare a qualsiasi diritto, azione e pretesa nei confronti del , inerenti sia al diritto che all'azione promossi in seno al suddetto giudizio. Parte_1
All'udienza odierna il difensore del terzo chiamato, parimenti munito di procura speciale versata al fascicolo, rendeva la medesima dichiarazione di rinuncia e tutte le parti precisavano le conclusioni chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere e di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e, in forza dell'intesa raggiunta, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa n. 1824/2022 R.G. così decide:
1) prende atto delle rinunce ritualmente effettuate in atti dagli attori e dal terzo chiamato;
2) dichiara cessata la materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 29 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi