Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'OS Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere est. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4586/2024 R.G., appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2637/24, pubblicata in data 03.10.2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...]3, CF: Parte 1
Parte 2 CF: C.F. 1 ; C.F. 2
,
nato a [...] il [...], CF: Parte 3
tutti residenti in [...] e rapp.ti C.F. 3
,
e difesi dall'avv. Paolo Nunziata, CF: C.F. 4 presso lo studio del quale elett.te domiciliano in Nola (Napoli), alla via San Paolo Belsito, 79, giusta procura a margine dell'atto di appello;
Appellanti
E
Controparte_1 nato a [...] il
21/01/1971, C.F.: C.F. 5 ;
Appellato Contumace
Il giudizio di primo grado
complessiva di € 86.500,00 in virtù di n. 35 effetti cambiari emessi tutti in data
15.05.2010, chiedeva all'adito Tribunale di Nola di: condannare la convenuta
-
al pagamento, in solido con il convenuto Parte 2 della Parte 1
somma suindicata, oltre alle spese di cui all'atto di precetto notificato in data
20.11.2013; accogliere, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria proposta relativamente alla dichiarazione di acquiescenza prestata dalla stessa convenuta al testamento della defunta madre deceduta il 24.12.2010, e, inPersona 1 qualità di erede legittima, alla conseguente rinuncia alla azione di riduzione delle disposizioni di ultima volontà riportate nel verbale di pubblicazione del testamento olografo, rogito del TA Persona 2 in data 24.06.2014 ( Rep. N. 1398 – racc.
,
n. 1022 ); in conseguenza di quanto sopra, accogliere la spiegata azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per violazione della legittima, in surrogazione a nei confronti dei convenuti Controparte_2
[…] Parte 1 e indicati quali eredi testamentari dalla defunta Parte 3 Persona 1
in ragione delle rispettive quote ereditarie, così come risultanti dal verbale di pubblicazione del citato testamento olografo, rogito del TA Persona 2 , in data
,
24.06.2014.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio Parte 2 [...]
deducendo l'inammissibilità e Parte 3 e Parte 1 66l'infondatezza della domanda attorea e concludendo testualmente come di seguito: nel merito, rigettare la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. della dichiarazione di acquiescenza e rinunzia ad azione di riduzione di legittima come riportate nel verbale di pubblicazione del testamento olografo, rogito del TA in data Persona 2
,
24.06.2014 ( Rep. N. 1398 – racc. n. 1022 ) espressa dalla sig.ra Parte 1
per le ragioni di cui ai punti II) e III) della presente memoria;
3) Nella malaugurata ipotesi di accoglimento della spiegata domanda di cui all'art. 2901 c.c., accertare e dichiarare che le somme ricevute in donazione dalla sig.ra Parte 1 , nella ノ misura di € 100.000,00 con elargizioni in contanti di importi pari ad € 20.000,00 in occasione delle festività Natalizie degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, e nella misura di € 72.487,46 dai libretti di risparmio postale n.
1-0137704375 e n. 1-
0434956686 presso l'ufficio Postale di PA AM (n. 40232) per l'ammontare complessivo pari ed € 172.487,46 (€ 229.247,66 comprensiva di interessi e rivalutazione) si configurano quali donazioni da imputare alla massa ereditaria e, per lo effetto, che la convenuta sig.ra risulta aver già ricevuto la Parte 1
propria quota di legittima pari al 12,50% dell'intero asse;
per effetto del punto che precede, dichiarare inammissibile l'azione di riduzione in surroga proposta dall'istante sig. in proporzione all'intero patrimonioControparte 1
,
ereditario; 5) in subordine ed in caso di estimazione dell'asse ereditario in valore superiore ad € 1.833.981,28, computare la quota di legittima spettante alla sig.ra ai fini della esperita azione di riduzione, per la sola eccedenza;
Parte 1
alla refusione delle spese, 6) condannare l'istante sig. Controparte_1 diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario".
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 13.07.2023, il Tribunale ordinava “alle parti l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3
, Controparte_2 e Controparte_4 assegnando ad esse a tale scopo termine perentorio sino al
29.09.2023 per la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio”. Alla successiva udienza del 19.03.2024 si dava atto della mancata integrazione del contraddittorio e la causa veniva immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni. Alla udienza del 30.05.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, il giudizio veniva riservato a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 2637/24 il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvedeva: "- dichiara l'estinzione del presente 66
processo; compensa integralmente fra tutte le parti in causa le spese del presente
-
giudizio; - pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti in causa in solido tra loro".
Il Giudizio di appello Con atto di citazione notificato in data 15.10.2024 proponevano appello avverso la predetta sentenza Parte 3 [...] Parte 2
,
lamentando esclusivamente l'erronea compensazione delle spese di lite da Parte 1
parte del primo Giudice.
Con un unico motivo di appello, deducevano "Vizio di motivazione - motivazione di puro stile motivazione apparente" con riguardo alla disposta compensazione delle spese di lite.
Rilevavano che il Tribunale di Nola aveva dichiarato l'estinzione del giudizio in ragione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del soggetto interessato ossia da parte dell'attore Controparte_1
Secondo gli appellanti, l'estinzione del giudizio avrebbe comportato il mancato accoglimento della domanda proposta dalla parte istante in primo grado.
Aggiungevano che la motivazione utilizzata dal Tribunale al fine di giustificare la decisione in ordine alla compensazione delle spese di lite sarebbe di puro stile, meramente apparente e, dunque, nulla. Evidenziavano che trattavasi della stessa motivazione sulla compensazione delle spese adottata dallo stesso Giudicante in una controversia già definita tra le stesse parti pochi mesi prima. Rilevavano che il supporto argomentativo di cui alla disposta compensazione sarebbe già stato valutato inidoneo, in casi simili, dalla giurisprudenza di legittimità, precisando che non sarebbe bastevole ad integrare ragioni gravi ed eccezionali la complessità e la pluralità delle questioni trattate;
semmai tali parametri andrebbero letti in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa (Cass. n.
10042/2018; n. 22310/2017; n. 9186/2018; Cass. n. 11217/2016 Cass. n. 20617/2018).
Si tratterebbe, sottolineavano gli appellanti, di affermazioni di mero principio rese dal
Tribunale, ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento e, pertanto, inidonee a consentire il necessario controllo sull'iter motivazionale del provvedimento nella parte gravata relativa alla compensazione delle spese.
Pertanto, gli appellanti concludevano chiedendo di “riformare la sentenza n. 2637/24 nella parte in cui ha proceduto alla compensazione delle spese di lite in ragione di una motivazione apparente / di puro stile /illogica / inammissibile illegittima (Cass. Civ., sez. II, 8 aprile 2011, n. 8114) e per lo effetto pronunci la condanna alle spese a carico della parte appellata, secondo i parametri previsti dal DM 55/14 per il valore del giudizio, il numero di parti, la complessità e la durata, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. 2) Nella ipotesi di costituzione in appello e di opposizione da parte appellata, condannare la stessa al pagamento delle spese anche per il secondo grado di giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c."
Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si costituiva l'appellato
Controparte_1
Precisate dagli appellanti le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione collegiale ex art 352 cpc.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettano alla luce delle motivazioni che seguono.
Il Tribunale di Nola ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha compensato le spese di lite, ponendo a fondamento della disposta compensazione la sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c nel suo testo introdotto dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis al caso di specie...le summenzionate ragioni, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite richiede la risoluzione di questioni di non facile soluzione, oggettivamente controverse e dall'esito incerto”.
L'estinzione del giudizio di primo grado è stata dichiarata dal Tribunale in conseguenza dell'omessa integrazione del contraddittorio necessario nel termine perentorio fissato dal Giudice.
Gli appellanti non colgono il segno, sostenendo che la declaratoria di estinzione in oggetto sia equivalente al rigetto della domanda introduttiva del giudizio estinto e che le conseguenze processuali, in punto di pagamento delle spese del giudizio estinto, debbano ricadere interamente a carico della originaria parte attrice in quanto onerata, in via esclusiva, all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi. Al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art 102 cpc veniva posto dal primo Giudice a carico delle parti in causa e non solo dell'attore. Deve ritenersi che, perché all'omissione della citazione del litisconsorte consegue l'estinzione del giudizio, all'incombente fosse onerato chiunque avesse interesse a impedire l'estinzione, ai sensi dell'art 307 cpc..
Inoltre, l'inattività delle parti e la conseguente estinzione del processo non consente più al Giudice di pervenire ad alcuna pronuncia di merito sulla controversia tra le parti e non comporta alcuna soccombenza. Di regola, l'estinzione del giudizio non incide sui diritti sostanziali fatti valere e sul diritto di riproporli in altro giudizio, rispondendo tale soluzione al principio di autonomia dell'azione rispetto al processo.
A correzione del percorso argomentativo svolto dal Tribunale, deve osservarsi che, nel caso di estinzione del processo per omessa integrazione del contraddittorio, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipato per espressa disposizione di legge. Il principio fissato dall'articolo 310, ultimo comma, del cpc non trova applicazione soltanto quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza, il che non è accaduto nel caso di specie. Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, soltanto nel caso di contrasto in ordine alla estinzione, riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e
92 del codice di procedura civile e, quindi, innanzitutto, il criterio della soccombenza, limitatamente però - alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi soccombenza (così Cass civile sez. II, 14/07/2021, n.20073).
Ciò posto, in applicazione dell'art 310, ultimo comma, cpc le spese del precedente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate e, pertanto, non possono essere poste a carico dell'appellato come richiesto dagli appellanti. Del resto, la pronuncia gravata di compensazione delle spese processuali è equivalente a quella imposta dal citato art 310, ultimo comma, cpc.
Le spese del presente giudizio Trovando la condanna alle spese processuali il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per difendersi da pretese infondate, la condanna alle spese non può essere pronunziata in favore della parte contumace vittoriosa, poiché questa, non avendo espletato alcuna. attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cassazione civile sez. II, 18/03/2024, n.7179; Cassazione civile sez. III, 14/03/2023, n.7361).
Pertanto, alcuna statuizione delle spese può essere pronunciata nel presente grado di appello stante la contumacia della parte appellata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 e succ. mod., deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado in epigrafe indicato, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Nulla sulle spese del presente grado di appello;
3. Ai sensi del DPR n. 115/2002, art. 13, co.1 quater e succ. mod., dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Napoli, così deciso il 17.04.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'OS