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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/10/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
ISCRIZIONE ELENCO DEI (art. 429 c.p.c.) LAVORATORI
[...]
[...] _________________ Parte_1
Avv. Giuseppe STRANGIO
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Ilaria RAFFANTI e Dario Cosimo ADORNATO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 2.2.2023, Parte_1 adiva in giudizio l' lamentando l'illegittimità del provvedimento del 13.7.2022 con cui CP_1
l'Istituto aveva effettuato le seguenti comunicazioni per l'anno 2017 con la testuale motivazione:
“a seguito degli accertamenti effettuati sono state apportate le seguenti variazioni alle giornate indicate nell'elenco annuale:
Comune di iscrizione: Platì
Anno Elenco: 2017
Tipo variazione: disconoscimento
Giornate OTD: 24
Numero giornate totali riconosciute dopo la variazione nell'elenco annuale del
2017: 27.”
- che in particolare sosteneva di aver prestato, nell'anno de quo, attività di lavoro dipendente presso l'impresa individuale AR RO come bracciante agricolo per 51 giorni -svolgendo attività di coltivazione e raccolta di lamponi, confezionamento, refrigerazione e qualche volta anche conferimento- per cui chiedeva la reiscrizione negli elenchi, avendo vanamente esperito i ricorsi amministrativi;
- che si costituiva per l' contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del CP_1 ricorso, per cui il giudice istruiva la causa mediante escussione di alcuni testimoni;
1 - he all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il nuovo giudice designato invitava parte costituita alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Oggetto della controversia è la cancellazione del ricorrente dagli elenchi nominativi previsti dal d.lgs. n. 2012 del 1946 per l'anno 2017, come da verbale ispettivo, regolarmente depositato in atti.
In via preliminare va dichiarata infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_2
Va a tal fine ricordato che ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/70, le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli sono le seguenti: 1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in CP_1 agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d. l. 3.2.1970, n. 7 convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso in esame parte ricorrente ha avuto comunicazione del disconoscimento in data
13.7.2022, ed ha proposto ricorso amministrativo in data 5.8.2022. La competente commissione adita non avendo dato riscontro entro il termine previsto di 90 giorni ha fatto sì che si perfezionasse il c.d. . Persona_1
Dal termine anzidetto, decorrono gli ulteriori 30 giorni per l'eventuale ricorso in seconda istanza dinanzi alla Commissione Centrale, decorsi i quali- senza impugnazione- il provvedimento può considerarsi definitivo e quindi impugnabile dinnanzi all'autorità giudiziari entro il termine decadenziale di 120 giorni (sul punto Cass. Sent. 5 febbraio 2018 n. 2719).
Pertanto, il ricorso è stato tempestivamente depositato il 2.2.2023.
Passando, allora, al merito, va premesso che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto,
è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. Nello specifico, secondo
2 quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno (art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi. Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa (l. n. 608/996), CP_ avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all' le giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente).
Presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. n. 212/1946 e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, è la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate. La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nella specie, non è in contestazione, avendo l'Istituto disconosciuto solo il numero delle giornate effettivamente lavorate dall'attore.
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la durata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento, grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento.
A tale fine si ricorda che la documentazione prodotta (contratti di lavoro, buste paga, bonifici) non basta da sola a supportare le richieste della parte ricorrente.
Il quadro probatorio in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, ai fini della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa a favore di una azienda agricola necessita infatti dell'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali, l'esistenza del rapporto di lavoro.
In questo senso, le testimonianze possono essere valutate, unitariamente con altro materiale probatorio, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
Ciò premesso, poiché il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato per l'impresa agricola AR nell'anno 2017 solo per 51 giornate, è sufficiente anche ritenere non provata la prestazione lavorativa per una sola giornata, per escludere il diritto del ricorrente alla provvidenza richiesta.
A tal proposito, appare decisivo l'esito dell'accertamenti ispettivo, fondato su basi oggettive, quali l'ammontare delle cassette di lamponi effettivamente vendute (come da documentazione acquisita dal medesimo datore di lavoro) all'unica azienda destinataria della produzione, pacificamente la ditta Sant'OR.
3 Ebbene gli Ispettori hanno ritenuto che, per la coltivazione e produzione, nell'aprile 2017 di sole 671 cassette di lampone fossero giustificate meno di 17 giornate complessive di lavoro e per la coltivazione e produzione, nel giugno 2017 di sole 870 cassette di lampone fossero giustificate meno di 22 giornate complessive di lavoro.
Orbene, poiché l'onerato non ha specificatamente contestato nel presente giudizio queste risultanze e valutazioni istruttorie, è evidente che egli non possa avere da solo provveduto all'intera produzione agricola di lamponi nel giugno 2017, essendo stati dichiarate nel documento WDMA Web (vds. prod. 7 resistente) relativo all'attore ben 21 giornate di lavoro agricolo!
A tali lavorazioni, infatti, hanno senz'altro contribuito con una certa continuità la sig.ra Tes_1
(escussa all'udienza del 12.9.2024) e la sig.ra (escussa alla medesima udienza), la Per_2 quale ha confermato, nello stesso periodo, la fattiva collaborazione in azienda di Per_3
, della sopra citata sig.ra er un complessivo numero di “circa 5/6 lavoratori”.
[...] Tes_1
A ciò si deve aggiungere che nelle dichiarazioni rese agli ispettori nessuno dei dichiaranti che avevano lavorato con l'attore nel medesimo periodo (neppure il titolare sig. AR) ha mai nominato il ricorrente, indice, anche questo, di una sua sporadica presenza in azienda.
Né a differenti conclusioni possono portare le deposizioni dei testi AR e , nella Per_2 parte in cui hanno dichiarato che il sig lavorasse 8 ore al giorno dal lunedì al Parte_1 venerdì: dette affermazioni, infatti, stante il lasso di tempo intercorso, non possono che riferirsi al mese di maggio 2017 in cui le numerose giornate lavorative (23 come da dichiarazione) sono state integralmente riconosciute dall' . CP_2
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, poiché l'onerato non ha provato di aver lavorato almeno 51 giornate nell'anno 2017.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la particolarità della vicenda processuale e le condizioni delle parti, possono essere integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta/Locri il 22/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
4
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
ISCRIZIONE ELENCO DEI (art. 429 c.p.c.) LAVORATORI
[...]
[...] _________________ Parte_1
Avv. Giuseppe STRANGIO
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Ilaria RAFFANTI e Dario Cosimo ADORNATO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 2.2.2023, Parte_1 adiva in giudizio l' lamentando l'illegittimità del provvedimento del 13.7.2022 con cui CP_1
l'Istituto aveva effettuato le seguenti comunicazioni per l'anno 2017 con la testuale motivazione:
“a seguito degli accertamenti effettuati sono state apportate le seguenti variazioni alle giornate indicate nell'elenco annuale:
Comune di iscrizione: Platì
Anno Elenco: 2017
Tipo variazione: disconoscimento
Giornate OTD: 24
Numero giornate totali riconosciute dopo la variazione nell'elenco annuale del
2017: 27.”
- che in particolare sosteneva di aver prestato, nell'anno de quo, attività di lavoro dipendente presso l'impresa individuale AR RO come bracciante agricolo per 51 giorni -svolgendo attività di coltivazione e raccolta di lamponi, confezionamento, refrigerazione e qualche volta anche conferimento- per cui chiedeva la reiscrizione negli elenchi, avendo vanamente esperito i ricorsi amministrativi;
- che si costituiva per l' contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del CP_1 ricorso, per cui il giudice istruiva la causa mediante escussione di alcuni testimoni;
1 - he all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il nuovo giudice designato invitava parte costituita alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Oggetto della controversia è la cancellazione del ricorrente dagli elenchi nominativi previsti dal d.lgs. n. 2012 del 1946 per l'anno 2017, come da verbale ispettivo, regolarmente depositato in atti.
In via preliminare va dichiarata infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_2
Va a tal fine ricordato che ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/70, le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli sono le seguenti: 1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in CP_1 agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d. l. 3.2.1970, n. 7 convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso in esame parte ricorrente ha avuto comunicazione del disconoscimento in data
13.7.2022, ed ha proposto ricorso amministrativo in data 5.8.2022. La competente commissione adita non avendo dato riscontro entro il termine previsto di 90 giorni ha fatto sì che si perfezionasse il c.d. . Persona_1
Dal termine anzidetto, decorrono gli ulteriori 30 giorni per l'eventuale ricorso in seconda istanza dinanzi alla Commissione Centrale, decorsi i quali- senza impugnazione- il provvedimento può considerarsi definitivo e quindi impugnabile dinnanzi all'autorità giudiziari entro il termine decadenziale di 120 giorni (sul punto Cass. Sent. 5 febbraio 2018 n. 2719).
Pertanto, il ricorso è stato tempestivamente depositato il 2.2.2023.
Passando, allora, al merito, va premesso che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto,
è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. Nello specifico, secondo
2 quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno (art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi. Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa (l. n. 608/996), CP_ avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all' le giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente).
Presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. n. 212/1946 e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, è la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate. La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nella specie, non è in contestazione, avendo l'Istituto disconosciuto solo il numero delle giornate effettivamente lavorate dall'attore.
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la durata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento, grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento.
A tale fine si ricorda che la documentazione prodotta (contratti di lavoro, buste paga, bonifici) non basta da sola a supportare le richieste della parte ricorrente.
Il quadro probatorio in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, ai fini della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa a favore di una azienda agricola necessita infatti dell'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali, l'esistenza del rapporto di lavoro.
In questo senso, le testimonianze possono essere valutate, unitariamente con altro materiale probatorio, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
Ciò premesso, poiché il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato per l'impresa agricola AR nell'anno 2017 solo per 51 giornate, è sufficiente anche ritenere non provata la prestazione lavorativa per una sola giornata, per escludere il diritto del ricorrente alla provvidenza richiesta.
A tal proposito, appare decisivo l'esito dell'accertamenti ispettivo, fondato su basi oggettive, quali l'ammontare delle cassette di lamponi effettivamente vendute (come da documentazione acquisita dal medesimo datore di lavoro) all'unica azienda destinataria della produzione, pacificamente la ditta Sant'OR.
3 Ebbene gli Ispettori hanno ritenuto che, per la coltivazione e produzione, nell'aprile 2017 di sole 671 cassette di lampone fossero giustificate meno di 17 giornate complessive di lavoro e per la coltivazione e produzione, nel giugno 2017 di sole 870 cassette di lampone fossero giustificate meno di 22 giornate complessive di lavoro.
Orbene, poiché l'onerato non ha specificatamente contestato nel presente giudizio queste risultanze e valutazioni istruttorie, è evidente che egli non possa avere da solo provveduto all'intera produzione agricola di lamponi nel giugno 2017, essendo stati dichiarate nel documento WDMA Web (vds. prod. 7 resistente) relativo all'attore ben 21 giornate di lavoro agricolo!
A tali lavorazioni, infatti, hanno senz'altro contribuito con una certa continuità la sig.ra Tes_1
(escussa all'udienza del 12.9.2024) e la sig.ra (escussa alla medesima udienza), la Per_2 quale ha confermato, nello stesso periodo, la fattiva collaborazione in azienda di Per_3
, della sopra citata sig.ra er un complessivo numero di “circa 5/6 lavoratori”.
[...] Tes_1
A ciò si deve aggiungere che nelle dichiarazioni rese agli ispettori nessuno dei dichiaranti che avevano lavorato con l'attore nel medesimo periodo (neppure il titolare sig. AR) ha mai nominato il ricorrente, indice, anche questo, di una sua sporadica presenza in azienda.
Né a differenti conclusioni possono portare le deposizioni dei testi AR e , nella Per_2 parte in cui hanno dichiarato che il sig lavorasse 8 ore al giorno dal lunedì al Parte_1 venerdì: dette affermazioni, infatti, stante il lasso di tempo intercorso, non possono che riferirsi al mese di maggio 2017 in cui le numerose giornate lavorative (23 come da dichiarazione) sono state integralmente riconosciute dall' . CP_2
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, poiché l'onerato non ha provato di aver lavorato almeno 51 giornate nell'anno 2017.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la particolarità della vicenda processuale e le condizioni delle parti, possono essere integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta/Locri il 22/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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