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16 settembre 2003
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1 giugno 2012
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17 luglio 2020
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Art. 105. Libero uso 1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB" o assimilate , sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76)) .
2. Sono altresi' di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB" o assimilate , sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76)) .
2. Sono altresi' di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Commentari • 20
- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/ · 1
, 09 agosto 2026, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Il valore di liquidazione da stima economica a parametro del controllo giurisdizionale; 2. L'indicazione del valore di liquidazione e la distinzione tra determinazione e rappresentazione; 3. I destinatari del valore di liquidazione; 4. Perché non basta indicare il valore: la rappresentazione del procedimento di determinazione; 5. Il valore di liquidazione come elemento della fattispecie decisoria; 6. Il controllo del tribunale: oggetto e limiti; 7. Il contraddittorio sul valore di liquidazione; 8. I profili di impugnazione; 9. Le sedi dell'impugnazione e l'intensità del sindacato; 10. La giurisprudenza sul valore di liquidazione: …
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Giurisprudenza • 35
- 1. Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8384Provvedimento: N. R.G. 21114/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA DODICESIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott. IA De BE; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21114/2021 PROMOSSA DA Parte_1 C.F._1, (C.F. , domiciliato in Roma, Via Leone IV n. 38; rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Pepe', giusta procura in atti; ATTORE CONTRO Controparte_1 (P.IVA P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via Teulada n. 55; rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra De Baggis, giusta procura in atti; CONVENUTA E CONTRO Controparte_2 ; CONVENUTA CONTUMACE E CONTRO Controparte_3 ; …Leggi di più...
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