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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5993/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1193/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 13/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300000423000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7693/2025 depositato il 16/12/2025
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle RA SC (ER); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi comprese le memorie depositate dalla difesa appellante in data 28 ottobre 2024 e 4 dicembre 2024; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la sentenza appellata, ha rigettato il ricorso contribuente avverso preavviso di iscrizione ipotecaria n. 10076202300000423000, notificato il 04/09/2023 (con intimazione a pagare la somma complessiva di € 104.319,89, importo derivante dall'avviso di accertamento n. TF907M300615/2022 notificato il giorno 1° marzo 2022), perchè: “ Con sentenza n. 3924/2023, depositata il 21/11/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Salerno ha parzialmente annullato l'avviso di accertamento emesso a carico della società, ordinando all'Agenzia delle RA di rideterminare le ritenute a titoli di imposta dovute sia dalla stessa società sia dai soci relativamente all'avviso di accertamento n. TF907M300615/2022, atto da cui deriva il preavviso impugnato. Pertanto, considerato che trattasi di semplice invito a pagare quanto dovuto entro un determinato limite temporale, prima di porre in essere l'iscrizione di ipoteca;
rilevato che lo stesso preavviso è stato notificato alla parte ben prima della sentenza cui fa riferimento la parte e prima del provvedimento di sospensione del ruolo emesso in relazione all'avviso di accertamento;
considerata la natura prettamente cautelare del preavviso, che non si inserisce nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, si ritiene che la posizione del contribuente non possa essere condivisa. ” ;
-che il contribuente ha appellato la sentenza lamentando:
1) Omessa fissazione dell'udienza sospensiva dell'accertamento impugnato. Error in procedendo. Nullità della sentenza. Lesione al diritto di difesa. Violazione artt. 20, 22, 47 D. Lgs. n. 546/1992: per non essere stata tratta la domanda incidentale cautelare proposta contestualmente al ricorso introduttivo;
2) Invalidità del preavviso di iscrizione ipotecaria. Violazione artt. 19, 36 D.Lgs. n. 546/1992. Violazione art. 1 comma 792 Legge n. 160/2019 in relazione art. 77 D.P.R. n. 602/1973: per non aver rilevato “ l'illegittimità del preavviso di iscrizione d'ipoteca impugnata atteso che è venuta meno, in radice, l'esigenza di tutelare un credito che, sulla scorta della sentenza n. 3924/2023 del 21 novembre 2023 non spetta all'Agenzia delle RA ” , in ragione dell'avviso di accertamento intimato, come statuito per la stessa vicenda per gli altri soci, da “ le sentenze n. 1306/2024 del 20 marzo 2024 e n. 2837/2024 del 26 giugno 2024 che annullano il preavviso Nominativo_1 Nominativo_2di iscrizione ipotecaria nei confronti dei soci e ” ;
-che l'ER si è costituita per resistere eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire;
-che la domanda cautelare incidentale, proposta unitamente all'appello, è stata rigettata con ordinanza 2307/2024 resa a seguito della udienza dell'11 novembre 2024 , con la quale si ebbe già ad evidenziare la necessità “ dell'approfondimento proprio della sede di merito, specie riguardo alla stessa proponibilità dell'appello sotto il profilo dell'interesse ” ;
-che la difesa contribuente ha depositato due memorie illustrative una per la sospensiva ed altra per il merito (in data 4 dicembre 2025), con le quali ha ribadito le sue difese, non prendendo espressa posizione nell'ultima sulla sussistenza e perduranza dell'interesse ad agire per l'appello in ragione della eccezione dell'ER e di quanto segnalato dalla Corte in sede cautelare;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale perchè -come dice lo stesso appellante nella memoria illustrativa del 4 dicembre 2025- : “ Tutto ciò depone per l'illegittimità del preavviso di iscrizione d'ipoteca impugnata atteso che è venuta meno, in radice, l'esigenza di tutelare un credito che, sulla scorta della sentenza n. 3924/2023 del 21 novembre 2023 non spetta all'Agenzia delle RA. Sicché non sussistono le condizioni perché ADER ponga in essere atti conservativi. ” ;
-che appunto si tratta di fatti -le sentenze sugli avvisi di accertamento della società e dei soci (ivi compreso l'attuale appellante)- sopravvenuti al preavviso impugnato (e alla sua notifica), che rendono appunto non eseguibile l'eventuale iscrizione ipotecaria sulla base degli avvisi di accertamento in relazione ai quali era stata preavvertito la presa di ipoteca;
-che quindi alcun interesse attuale e concreto ha l'appellante alla rimozione dell'atto, peraltro
-come dice impropriamente la giurisprudenza ed oggi, purtroppo, il legislatore- non autonomamente impugnabile (cioè ad impugnazione facoltativa, attesa la natura sostanziale di mero sollecito, come giustamente ha osservato il Giudice di prime cure), che in origine non aveva alcuna illegittimità e che ha perso la sua efficacia per fatti sopravvenuti;
-che in effetti la Corte di primo grado avrebbe dovuto dichiarare più correttamente la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
-che al momento della proposizione dell'appello e attualmente non sussiste, né è allegato e provato, alcun interesse concreto ed attuale alla rimozione della comunicazione impugnata, che comunque al momento della sua notifica era pienamente legittima (anche in caso di sospensione della esecutività dell'avviso di accertamento, atteso che trattasi di mero sollecito e finalizzato a misura conservativa);
-che quindi l'appello va dichiarato inammissibile;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); -che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado vanno compensate in presenza di ragioni legali, rinvenibili nella sempre incertezza, determinata anche da arresti giurisprudenziali di legittimità non sempre coerenti e sistematici (che finiscono, a volte, addirittura per equivocare tra l'atto di imposizione e l'atto di riscossione), su quali siano gli atti da impugnare al fine di evitare ogni rischio di irretrattabilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5993/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1193/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 13/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300000423000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7693/2025 depositato il 16/12/2025
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle RA SC (ER); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi comprese le memorie depositate dalla difesa appellante in data 28 ottobre 2024 e 4 dicembre 2024; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la sentenza appellata, ha rigettato il ricorso contribuente avverso preavviso di iscrizione ipotecaria n. 10076202300000423000, notificato il 04/09/2023 (con intimazione a pagare la somma complessiva di € 104.319,89, importo derivante dall'avviso di accertamento n. TF907M300615/2022 notificato il giorno 1° marzo 2022), perchè: “ Con sentenza n. 3924/2023, depositata il 21/11/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Salerno ha parzialmente annullato l'avviso di accertamento emesso a carico della società, ordinando all'Agenzia delle RA di rideterminare le ritenute a titoli di imposta dovute sia dalla stessa società sia dai soci relativamente all'avviso di accertamento n. TF907M300615/2022, atto da cui deriva il preavviso impugnato. Pertanto, considerato che trattasi di semplice invito a pagare quanto dovuto entro un determinato limite temporale, prima di porre in essere l'iscrizione di ipoteca;
rilevato che lo stesso preavviso è stato notificato alla parte ben prima della sentenza cui fa riferimento la parte e prima del provvedimento di sospensione del ruolo emesso in relazione all'avviso di accertamento;
considerata la natura prettamente cautelare del preavviso, che non si inserisce nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, si ritiene che la posizione del contribuente non possa essere condivisa. ” ;
-che il contribuente ha appellato la sentenza lamentando:
1) Omessa fissazione dell'udienza sospensiva dell'accertamento impugnato. Error in procedendo. Nullità della sentenza. Lesione al diritto di difesa. Violazione artt. 20, 22, 47 D. Lgs. n. 546/1992: per non essere stata tratta la domanda incidentale cautelare proposta contestualmente al ricorso introduttivo;
2) Invalidità del preavviso di iscrizione ipotecaria. Violazione artt. 19, 36 D.Lgs. n. 546/1992. Violazione art. 1 comma 792 Legge n. 160/2019 in relazione art. 77 D.P.R. n. 602/1973: per non aver rilevato “ l'illegittimità del preavviso di iscrizione d'ipoteca impugnata atteso che è venuta meno, in radice, l'esigenza di tutelare un credito che, sulla scorta della sentenza n. 3924/2023 del 21 novembre 2023 non spetta all'Agenzia delle RA ” , in ragione dell'avviso di accertamento intimato, come statuito per la stessa vicenda per gli altri soci, da “ le sentenze n. 1306/2024 del 20 marzo 2024 e n. 2837/2024 del 26 giugno 2024 che annullano il preavviso Nominativo_1 Nominativo_2di iscrizione ipotecaria nei confronti dei soci e ” ;
-che l'ER si è costituita per resistere eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire;
-che la domanda cautelare incidentale, proposta unitamente all'appello, è stata rigettata con ordinanza 2307/2024 resa a seguito della udienza dell'11 novembre 2024 , con la quale si ebbe già ad evidenziare la necessità “ dell'approfondimento proprio della sede di merito, specie riguardo alla stessa proponibilità dell'appello sotto il profilo dell'interesse ” ;
-che la difesa contribuente ha depositato due memorie illustrative una per la sospensiva ed altra per il merito (in data 4 dicembre 2025), con le quali ha ribadito le sue difese, non prendendo espressa posizione nell'ultima sulla sussistenza e perduranza dell'interesse ad agire per l'appello in ragione della eccezione dell'ER e di quanto segnalato dalla Corte in sede cautelare;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale perchè -come dice lo stesso appellante nella memoria illustrativa del 4 dicembre 2025- : “ Tutto ciò depone per l'illegittimità del preavviso di iscrizione d'ipoteca impugnata atteso che è venuta meno, in radice, l'esigenza di tutelare un credito che, sulla scorta della sentenza n. 3924/2023 del 21 novembre 2023 non spetta all'Agenzia delle RA. Sicché non sussistono le condizioni perché ADER ponga in essere atti conservativi. ” ;
-che appunto si tratta di fatti -le sentenze sugli avvisi di accertamento della società e dei soci (ivi compreso l'attuale appellante)- sopravvenuti al preavviso impugnato (e alla sua notifica), che rendono appunto non eseguibile l'eventuale iscrizione ipotecaria sulla base degli avvisi di accertamento in relazione ai quali era stata preavvertito la presa di ipoteca;
-che quindi alcun interesse attuale e concreto ha l'appellante alla rimozione dell'atto, peraltro
-come dice impropriamente la giurisprudenza ed oggi, purtroppo, il legislatore- non autonomamente impugnabile (cioè ad impugnazione facoltativa, attesa la natura sostanziale di mero sollecito, come giustamente ha osservato il Giudice di prime cure), che in origine non aveva alcuna illegittimità e che ha perso la sua efficacia per fatti sopravvenuti;
-che in effetti la Corte di primo grado avrebbe dovuto dichiarare più correttamente la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
-che al momento della proposizione dell'appello e attualmente non sussiste, né è allegato e provato, alcun interesse concreto ed attuale alla rimozione della comunicazione impugnata, che comunque al momento della sua notifica era pienamente legittima (anche in caso di sospensione della esecutività dell'avviso di accertamento, atteso che trattasi di mero sollecito e finalizzato a misura conservativa);
-che quindi l'appello va dichiarato inammissibile;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); -che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado vanno compensate in presenza di ragioni legali, rinvenibili nella sempre incertezza, determinata anche da arresti giurisprudenziali di legittimità non sempre coerenti e sistematici (che finiscono, a volte, addirittura per equivocare tra l'atto di imposizione e l'atto di riscossione), su quali siano gli atti da impugnare al fine di evitare ogni rischio di irretrattabilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.