Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott.Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 382 / 2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to SPADA BETTINA presso il cui studio è elett. Parte_1 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
. LTD. Controparte_1
Controparte_2
PARTI APPELLATE NON COSTITUITE
CONCLUSIONI delle PARTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE
Come in atto di appello
FATTO E DIRITTO
Rilevato :
-che ha interposto appello contro dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Parte_1
20/03/2023 resa dal Tribunale di Imperia;
-che all'udienza del 25.09.2024 nessuna delle parti è comparsa e la Corte ha fissato nuova udienza al 30.10.2024;
-che nessuna delle parti è comparsa neppure a questa udienza;
-che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del
D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181,
1
Ritenuto:
-che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi
(Cass.sentt. n. 5610 del 2001; n. 12537 del 2003; n. 11594 del 2005; ord. 11434 del 2007);
- che non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2)nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 13.11.2024
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
2