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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3456/2024
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Claudio Maggioni nel procedimento in epigrafe indicato intercorrente tra
, nato a [...] il [...], C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. NICOSIA ANDREA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIARDINA SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BAGLIERI LUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], C.F. , con Parte_2 C.F._4 il patrocinio dell'avv. GIARDINA SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. DE GIORGIO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e in persona dell'amministratore unico, P.I. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. RUSSOTTO GIUSEPPE, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE preso atto che le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/02/2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ritenuto che è fondata e va pertanto accolta la domanda di sequestro conservativo ante causam presentata dai ricorrenti nei confronti della Controparte_4 ritenuto che sussiste il fumus boni juris rispetto alla domanda di risoluzione dei contratti preliminari di vendita di immobili stipulati dai ricorrenti nell'anno 2021 con la società resistente, che si è obbligata a vendere le unità immobiliari in corso di costruzione a Vittoria nell'area tra via Cacciatori delle Alpi, via Mazzini e via del Quarantotto;
ritenuto invero che è incontroverso tra le parti che non è stato possibile stipulare i contratti definitivi nei termini previsti in quanto la società promittente venditrice non è riuscita a completare i lavori per difficoltà economiche, come è stato riconosciuto in comparsa dalla stessa resistente;
Pagina 1
ritenuto che
, a prescindere dalle valutazioni sul risarcimento del danno, i ricorrenti hanno comunque diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra e acconto prezzo, per complessivi € 259.598,00;
ritenuto che
sussiste nella specie il pericolo per i ricorrenti di perdere la garanzia del credito, come si evince da elementi oggettivi, cioè dall'importo consistente dei crediti, dal fatto che l'unico immobile della società resistente è gravato da ipoteca in favore dell'istituto bancario mutuante e che
è stata presentata una domanda di liquidazione giudiziale, definita per rinuncia del creditore;
a tale proposito la Suprema Corte ha evidenziato che “La motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio” (Cass., Sez. III, 13.2.2002 n. 2081); ritenuto pertanto che deve essere autorizzato il sequestro conservativo sui beni immobili di proprietà della fino alla concorrenza di € 259.598,00, come da Controparte_4 domanda;
visti gli artt. 669-ter, 669-octies e 671 c.p.c.;
P. Q. M.
AUTORIZZA il sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà della
[...] con sede in Vittoria via Failla n. 62, P.I. fino alla Controparte_4 P.IVA_1 concorrenza di € 259.598,00. FISSA termine perentorio di giorni sessanta per l'inizio del giudizio di merito.
Ragusa, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
Pagina 2
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Claudio Maggioni nel procedimento in epigrafe indicato intercorrente tra
, nato a [...] il [...], C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. NICOSIA ANDREA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIARDINA SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BAGLIERI LUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], C.F. , con Parte_2 C.F._4 il patrocinio dell'avv. GIARDINA SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. DE GIORGIO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e in persona dell'amministratore unico, P.I. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. RUSSOTTO GIUSEPPE, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE preso atto che le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/02/2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ritenuto che è fondata e va pertanto accolta la domanda di sequestro conservativo ante causam presentata dai ricorrenti nei confronti della Controparte_4 ritenuto che sussiste il fumus boni juris rispetto alla domanda di risoluzione dei contratti preliminari di vendita di immobili stipulati dai ricorrenti nell'anno 2021 con la società resistente, che si è obbligata a vendere le unità immobiliari in corso di costruzione a Vittoria nell'area tra via Cacciatori delle Alpi, via Mazzini e via del Quarantotto;
ritenuto invero che è incontroverso tra le parti che non è stato possibile stipulare i contratti definitivi nei termini previsti in quanto la società promittente venditrice non è riuscita a completare i lavori per difficoltà economiche, come è stato riconosciuto in comparsa dalla stessa resistente;
Pagina 1
ritenuto che
, a prescindere dalle valutazioni sul risarcimento del danno, i ricorrenti hanno comunque diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra e acconto prezzo, per complessivi € 259.598,00;
ritenuto che
sussiste nella specie il pericolo per i ricorrenti di perdere la garanzia del credito, come si evince da elementi oggettivi, cioè dall'importo consistente dei crediti, dal fatto che l'unico immobile della società resistente è gravato da ipoteca in favore dell'istituto bancario mutuante e che
è stata presentata una domanda di liquidazione giudiziale, definita per rinuncia del creditore;
a tale proposito la Suprema Corte ha evidenziato che “La motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio” (Cass., Sez. III, 13.2.2002 n. 2081); ritenuto pertanto che deve essere autorizzato il sequestro conservativo sui beni immobili di proprietà della fino alla concorrenza di € 259.598,00, come da Controparte_4 domanda;
visti gli artt. 669-ter, 669-octies e 671 c.p.c.;
P. Q. M.
AUTORIZZA il sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà della
[...] con sede in Vittoria via Failla n. 62, P.I. fino alla Controparte_4 P.IVA_1 concorrenza di € 259.598,00. FISSA termine perentorio di giorni sessanta per l'inizio del giudizio di merito.
Ragusa, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
Pagina 2