Articolo 3 della Legge 20 maggio 1951, n. 730
Articolo 2
Versione
4 settembre 1951
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 dell'Accordo.

Entrata in vigore il 4 settembre 1951