Ordinanza cautelare 29 settembre 2022
Ordinanza presidenziale 20 gennaio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00725/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00931/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 931 del 2022, proposto da
CA DO, RO AN, NI LL, CA UI, TO AN IA, GI AT, ND Barone Romerin, AT RO, SI RO, UD MA CE TE, LI Bo, LU Bo, IZ DI ON, MA BO CA, DA IN, ZO KO, SI AR AC, MA IU AF, MA TA AL, OB OC, IR GA CA, UL IA, SI ST, RO IS, SO IN, BR MA ZA AD, OL CR, AL OV, CO IA, PA LA, AU De ZO, UC FE, NU RI, IN RE, AN GE, AN CH GI, AR RD, NN TA RD, CI RO, AU AN, RA La OR, IL LT Liboni, DA Libro, AR PO, RA PO, RI UT, FF SA, RO MA, CO RI, EN SA, MA LO, OA AN CL, AN TO, FF ET, MA AT, GI AZ, AL Notarantonio, EN CH, NE LI, PA AL, PI PU, LM PA, IN RI, AN IC EN, PA TA, AU LI, IO IO, TR RE, IC RI, SI OM, MArosa OM, PA SS, OB IO CC, AN LA, RU CI, CH SIoti, RI SI, RO SO, EN AN, CAtta TA, LI TA, CO ES, LL TA, EN DO, NT SE CA, TE NA, AR IN, EL OB, MA AZ OD, RO CO, CA TO, RE AR, NI FR LO, IU Canepa, LU Giudice, MA MM IN, rappresentati e difesi dagli avvocati MA Capirossi, Matteo Del Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NA CH, TO IB, LU ME, rappresentati e difesi dagli avvocati Battistina Piroddi, EN Sogno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentati e difesi dagli avvocati MA Capirossi, Matteo Del Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UD MA CEca TE, AN CH GI, ES AG, rappresentati e difesi dagli avvocati Battistina Piroddi, EN Sogno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato CA Emanuele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, non costituito in giudizio;
nei confronti
Federazione Nazionale Ordine dei Medici- Fnomceo, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
CA AI LU BE, AD SE, MA LU EN, rappresentati e difesi dagli avvocati MA Capirossi, Matteo Del Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera/Estratto verbale della riunione del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO Torino) di Torino del 16 maggio 2022;
- della delibera/Estratto verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di (OMCeO Torino) Torino del 14.06.22, contenente l'apertura dell'Assemblea;
- della delibera/Estratto verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO Torino) di Torino del 14.06.22, contenente la votazione;
- della delibera/Estratto verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO Torino) di Torino del 14.06.22, contenente l'esito della votazione assembleare;
nonché delle determinazioni e/o comunque di tutti gli atti antecedenti, preordinati, anche interni, presupposti inerenti, consequenziali, comunque connessi, cogniti e non, con quello in oggetto e col relativo procedimento, nessuno escluso o eccettuato, e per ogni derivante statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le parti ricorrenti hanno impugnato deliberazione di approvazione del rendiconto consuntivo del 2021 e dell’assestamento del bilancio del 2022, assunta il 14 giugno 2022 dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, unitamente agli atti connessi meglio indicati in epigrafe.
2. Si è costituito l’ente resistente, per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. 876/2022, l’intestato Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
4. In data 16 febbraio 2023 è stato depositato atto di intervento ad adiuvandum da altre parti.
5. In data 5 dicembre 2024 la ricorrente MA LO ha depositato rinuncia al ricorso.
6. In vista dell’udienza straordinaria del 20 marzo 2026, sono state depositate in giudizio tre dichiarazioni di sopravvenuto difetto di interesse (rispettivamente in data 16 marzo, 17 marzo e 18 marzo 2026), ciascuna da parte di una pluralità di parti ricorrenti e/o intervenienti.
7. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026, la causa è passata in decisione.
8. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
8.1. Innanzitutto si osserva che, con riferimento all’atto di rinuncia depositato dalla ricorrente MA LO, non vi è prova della notifica a tutte le altre parti del giudizio, come prescritto dall’art. 84, co. 3, cod. proc. amm.
Tuttavia, la previsione di cui all'art. 84, co. 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità previste dal medesimo art. 84, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
Come chiarito dalla giurisprudenza, una dichiarazione di rinuncia, seppur irrituale, costituisce comunque un qualificato ed univoco argomento di prova circa la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del gravame a norma del comma 4 del richiamato art. 84 c.p.a., posto che tale norma può applicarsi al caso dell'atto di rinuncia irrituale perché non notificato alle controparti (cfr. Cons. Stato, III, 7 aprile 2023, n. 3631; T.A.R. Lombardia, Milano, V, 28 maggio 2024, n. 1624).
8.2. Quanto alle altre parti, si osserva che tutti i difensori patrocinanti le parti ricorrenti e quelle intervenienti hanno depositato diverse dichiarazioni di sopravvenuto difetto di interesse, ciascuna riferita - come esposto in premessa - a una molteplicità di parti.
Il Collegio non è in grado di verificare se gli elenchi contenuti nelle suddette dichiarazioni comprendano effettivamente tutte le parti istanti.
Nondimeno, deve ritenersi che sia venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio per tutte le parti. Ciò in quanto, per un verso, la ragione sostanziale della sopravvenuta carenza di interesse è da rinvenire nella circostanza – evidenziata dagli stessi difensori nelle dichiarazioni depositate in giudizio - per cui, nelle more della definizione del giudizio, si è insediato un nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici di Torino, con conseguente superamento delle ragioni di contestazione che avevano determinato la proposizione dei ricorsi, essendo stato “ sostituito e privato di effetti il provvedimento impugnato in quanto integralmente assorbito dall’attività successiva del nuovo Consiglio dell’Ordine ” (cfr., ad esempio, pag. 4 dell’atto depositato il 16 marzo).
Per altro verso, i difensori costituiti in giudizio, né nelle dichiarazioni di sopravvenuto difetto di interesse, né nelle richieste di passaggio in decisione della causa senza discussione, hanno evidenziato la persistenza dell’interesse rispetto ad alcuna delle parti patrocinate.
9. Ad avviso del Collegio, tali elementi inducono univocamente a ritenere venuto meno l’interesse alla decisione della causa, dovendosi pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm.
10. Le spese della fase di merito devono essere compensate tra tutte le parti costituite, tenuto conto della mancata opposizione dell’ente resistente al riguardo, nonché della particolarità della controversia. Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese della fase di merito tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente
CO Rinaldi, Consigliere
AN RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI | SA PE |
IL SEGRETARIO