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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/08/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile
N. R.G. 398/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. IOAN Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. CANAL CARLO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pordenone (PN) il
31/08/1996, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati con sentenza n. 188/2020, pubblicata il 15/04/2020 e passata in giudicato il 15/12/2020 – R.G. 2836/2017 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: , nata a [...] al Tagliamento (PN) il CP_2
08/12/2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1
, nato a [...] il [...];
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero. CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 3 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 31/08/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Pordenone (PN).
Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore designato,
all'udienza del 03/07/2025, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice relatore si è riservato. Inoltre, dinanzi al Giudice
relatore parte ricorrente ha ribadito la domanda divorzile, cui non si è opposta la parte resistente;
è stata chiesta, pertanto, la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 05/07/2025, a scioglimento della riserva, il Giudice relatore ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio. Inoltre, ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso,
del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza n. 188/2020, pubblicata il 15/04/2020 e passata in giudicato il 15/12/2020
– R.G. 2836/2017 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che
Pag. 2 di 4 dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in PORDENONE (PN) il 31/08/1996;
[...] CP_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n. 103, parte 2, serie A);
RIMETTE
la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 05/07/2025.
RINVIA
all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
13/08/2025.
Pag. 3 di 4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo
Il Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile
N. R.G. 398/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. IOAN Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. CANAL CARLO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pordenone (PN) il
31/08/1996, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati con sentenza n. 188/2020, pubblicata il 15/04/2020 e passata in giudicato il 15/12/2020 – R.G. 2836/2017 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: , nata a [...] al Tagliamento (PN) il CP_2
08/12/2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1
, nato a [...] il [...];
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero. CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 3 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 31/08/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Pordenone (PN).
Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore designato,
all'udienza del 03/07/2025, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice relatore si è riservato. Inoltre, dinanzi al Giudice
relatore parte ricorrente ha ribadito la domanda divorzile, cui non si è opposta la parte resistente;
è stata chiesta, pertanto, la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 05/07/2025, a scioglimento della riserva, il Giudice relatore ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio. Inoltre, ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso,
del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza n. 188/2020, pubblicata il 15/04/2020 e passata in giudicato il 15/12/2020
– R.G. 2836/2017 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che
Pag. 2 di 4 dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in PORDENONE (PN) il 31/08/1996;
[...] CP_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n. 103, parte 2, serie A);
RIMETTE
la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 05/07/2025.
RINVIA
all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
13/08/2025.
Pag. 3 di 4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo
Il Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini
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