Sentenza 18 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2020, n. 6259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6259 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RR EL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/07/2019 del G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 25 luglio 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato, ai sensi dell'art. 6, comma 5, I. 13 dicembre 1989, n. 401, il provvedimento del precedente 4 luglio con cui il locale Questore aveva prescritto a EL RR, destinatario di provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, di presentarsi presso il comando di polizia competente per residenza, secondo gli orari indicati, nei giorni in cui avevano luogo gli eventi per i quali operava il divieto.
2. Avverso detta ordinanza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, I. 401 del 1989 ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte, deducendo il difetto di motivazione - meramente apparente, trattandosi di provvedimento che consta di un modulo prestampato con motivazione di pochissime righe - in relazione ai seguenti punti: - ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura (primo motivo); - attribuibilità al ricorrente delle condotte addebitate (secondo motivo); - pericolosità del ricorrente, trattandosi di requisito richiesto anche per i c.d. recidivi amministrativi (terzo motivo); - necessità di predisporre anche l'obbligo prescrittivo di cui all'art. 6, comma 2, I. 401/1989, oltre al divieto di cui al primo comma della disposizione (quinto motivo); - valutazione della memoria presentata dalla difesa, allegata al ricorso, sulla quale l'ordinanza non spende neppure una parola (sesto motivo). Con il quarto motivo si sono inoltre dedotti la violazione degli artt. 3 e 10 I. 241 del 1990 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del questore in relazione al principio di gradualità della sanzione (fissata in cinque anni) e del provvedimento del gip in relazione alla congruità della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il provvedimento di convalida adottato dal g.i.p. è affetto da vizio di mancanza di motivazione perché non spende una parola con riguardo al concreto caso di specie, leggendosi sul modulo prestampato meramente sottoscritto dal giudice che «dagli atti trasmessi devono dirsi sussistenti i presupposti richiesti per la emanazione del provvedimento di divieto e dell'ulteriore obbligo di presentazione emessi dal Questore di Roma» e che «la durata del provvedimento rispetta i limiti fissati dall'art. 6, comma 5, Legge 401/89».
2. E' ben vero che, giusta la specifica notazione contenuta nel provvedimento amministrativo, ricorre nella specie il caso disciplinato da tale ultima disposizione - quale introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, conv., con modiff., dalla I. 17 ottobre 2014, n. 146 e ratione temporis applicabile - nella parte in cui si prevede che «nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni» (quest'ultimo termine è stato elevato a dieci anni dall'art. 13, comma 1, lett. a, dl. 14 giugno 2019, n. 53, conv. con modiff. dalla I. 8 agosto 2019, n. 77). Come questa Corte ha già ritenuto, tuttavia, detta disposizione - pur introducendo una presunzione di pericolosità (in questo senso, in particolare, v. Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Sangrelli e a., Rv. 269305) - non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, Leopoldo, Rv. 270329). Nella motivazione di tale condivisibile decisione - che richiama orientamenti in via generale consolidati (v. Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186) - si legge che il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. Diversamente opinando - prosegue la citata sentenza - l'automatismo sanzionatorio introdotto nel 2014 avrebbe l'effetto di privare completamente il giudice della convalida di ogni rilevante valutazione sui presupposti dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione, con evidente violazione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall'art. 13 Cost., essendo il suo sindacato limitato alla sola verifica dell'esistenza del dato formale, rappresentato dalla precedente sottoposizione del soggetto a divieto di accesso, essendogli già sottratto dal legislatore il sindacato su tale misura, attribuito al giudice amministrativo. In altri termini, la condizione per la compatibilità con i principi costituzionali dell'automatismo dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione previsto dal nuovo comma 5 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 è rappresentata dalla permanenza in capo al giudice della convalida del potere di valutare gli elementi essenziali del fatto, al fine di verificare in concreto l'esistenza di tutti i presupposti di legge.
3. Ciò premesso, va rilevato, quanto al ricorso alla tecnica della motivazione per relationem al provvedimento adottato dal questore (e/o alla richiesta di convalida del pubblico ministero), che benché si tratti di tecnica di per sé legittima (cfr, ex multis, Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259657), occorre che dal provvedimento impugnato emerga la positiva revisione del percorso logico che ha indotto ad emettere il provvedimento convalidato (Sez. 3, n. 3645 del 09/10/2013, dep. 2014, Mannocci, Rv. 259178), condizione certo non soddisfatta dal descritto impiego del modulo prestampato nella specie utilizzato. In via generale, l'utilizzo di moduli prestampati per la redazione di provvedimenti giudiziari che richiedono l'osservanza dell'obbligo di motivazione, anche se emessi in sede d'impugnazione o di convalida di provvedimenti adottati da altra autorità, è modalità di redazione che - pena l'apparenza e, dunque, la mancanza della motivazione stessa - non può mai esaurirsi nella mera indicazione di formule di stile adattabili a qualsiasi caso ovvero al mero, laconico, richiamo al contenuto dell'atto impugnato o da convalidare. Di tale principio questa Corte ha fatto sostanziale applicazione tutte le volte in cui si è trovata a valutare la legittimità di tale tecnica in diverse fattispecie: cfr. Sez. 5, n. 23457 del 22/04/2005, Maranzano, Rv. 231897 (relativa ad ordinanza di convalida dell'arresto redatta mediante rinvio per relationem al verbale della polizia giudiziaria con l'aggiunta di clausole meramente di stile), essendo stata la stessa dichiarata legittima quando, in relazione alla particolarità del provvedimento, il modulo prestampato preveda la possibilità di individuare specificamente le ragioni - ciclicamente ricorrenti in casi analoghi - che nella particolare vicenda inducono ad adottare la decisione (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, Dalton Michael Wayne, Rv. 275007, in tema di provvedimento di sequestro probatorio;
Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949 e Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, Liuzzo Scorpo, Rv. 250959, relative al provvedimento del pubblico ministero di convalida del sequestro probatorio). Del resto, in via generale, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto per relationem, mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Casaselice, Rv. 276770; Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010, C. e aa., Rv. 246465) e tra le condizioni che legittimano l'utilizzo di tale tecnica redazionale vi è quella per cui la motivazione contenga comunque elementi tali da fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone e aa., Rv. 261248). Quando, poi, il provvedimento richiamato per relationem non affronti questioni che impongono l'assolvimento dell'obbligo di motivazione (come nella specie accade quanto al requisito della necessità ed urgenza dell'adozione dell'obbligo di presentazione, ciò che impone la verifica circa l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive: Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv, 267294), ovvero non fornisca specifica risposta a puntuali doglianze difensive che si ha l'obbligo di valutare (ciò che nella specie in particolare vale per le contestazioni svolte nella memoria difensiva con riguardo alla personale partecipazione di EL RR all'azione di gruppo costituente presupposto della applicata misura), l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto, essendo nel primo caso comunque mancante e, nel secondo, non potendo la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666) ricadendosi invece in ipotesi di sostanziale elusione delle questioni poste (Sez. 4, n. 6779/2014 del 18/12/2013, Balzamo e a., Rv. 259316).
4. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Posto che l'annullamento con rinvio per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, determina la sospensione dell'efficacia dell'atto emesso dall'autorità di P.S. sino all'esito del nuovo giudizio di convalida (cfr. Sez. 3, n. 44274 del 09/10/2013, Bingunia, Rv. 257691, sulla scia di Sez. U, n. 4443 del 29/11/2005, dep. 2006, Spinelli, Rv. 232712), deve dichiararsi tale sospensione di efficacia limitatamente all'obbligo di presentazione (cfr. Sez. 3, n. 21349 del 15/04/2010, Pannone, Rv. 247607).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Roma del 04/07/2019 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al Quest