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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/09/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1332/2021 promoSS da:
, nata a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Agira (EN), via Grande, 4, presso lo studio dell'avvocato Francesco Paolo Longo
Minnolo (c.f. ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._2
-ATTRICE- contro
, nato a [...] il [...], (cod. fisc. ) domiciliato in CP_1 C.F._3
Via Rosmini n.122, Trento 38122, ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Fiamingo n. 14, presso lo Studio dell'Avv. Marco Iraci Sareri che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/1/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, queste ultime hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
In particolare, l'Avv. Francesco Paolo Longo Minnolo, procuratore di parte attrice, ha così rassegnato le proprie conclusioni: “L'avvocato Longo Minnolo, per parte attrice, precisa le conclusioni
pagina 1 di 12 riportandosi al contenuto dei precedenti scritti difensivi – atto di citazione e memorie istruttorie, oltre verbali di causa, qui da intendersi integralmente trascritti, rileva di aver già depositato nota spese per la liquidazione dei compensi essendo la ammeSS al patrocinio a spese dello stato;
contesta le Pt_2
conclusioni ex adverso formulate e chiede che la causa venga posta in decisione previa concessione dei termini ex art 190 cpc.”.
L'Avv. Marco Iraci Sareri, procuratore del convenuto , ha così concluso: “L'odierno CP_1
convenuto precisa le conclusioni riportandosi al contenuto dei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, qui da intendersi integralmente trascritti, e chiede che la causa venga posta in decisione. Salvis juribus.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1
chiedendo il risarcimento del danno subito, in conseguenza delle condotte delittuose da quest'ultimo perpetrate nei suoi confronti, danno quantificato in complessivi euro 100.000,00, o comunque nella diversa somma accertata, anche in via equitativa, dal tribunale.
Al suddetto fine, l'attrice ha dedotto che, in data 21.2.2013, il proprio padre , aveva Controparte_2
denunciato l'odierno convenuto , per gravissimi reati concernenti “abusi sessuali” in CP_1
danno della figlia, denuncia dalla quale era scaturito il procedimento penale n. 186/13 P.M., 500684/13
R.G.GIP., nell'ambito del quale il era imputato del delitto p. e p. dagli art. 81 cpv., 609 bis e CP_1
609 ter n. 1 c.p. e che si concludeva con la condanna ad anni uno e mesi otto di reclusione, oltre risarcimento dei danni in favore delle parti civili, nella misura da liquidarsi nella competente sede civile.
La corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 1210/2018, in accoglimento degli appelli del P.G.
e delle parti civili, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, condannando il ad anni CP_1
cinque di reclusione e confermando, per quanto di interesse nella presente sede, le altre statuizioni, ad eccezione del beneficio della sospensione condizionale.
Infine la Suprema corte di CaSSzione, a sezioni unite penali (sentenza 27326/20), rigettava il ricorso proposto dall'imputato.
In punto di determinazione del danno risarcibile, l'attrice ha dedotto, nella sostanza, che un tale danno, sia sul piano materiale sia su quello morale, si evincerebbe dalla motivazione della sentenza resa in pagina 2 di 12 sede penale, a sua volta fondata sulle conclusioni in detta sede raggiunte dalla consulente del pubblico ministero, Dott.SS Persona_1
L'attrice non ha meglio precisato, in seguito, la domanda, in seno alla memoria ex art. 183, comma VI,
n. 1) c.p.c., non depositata.
Inoltre, pur avendone fatto riserva in seno all'atto introduttivo, l'attrice non ha avanzato richieste istruttorie finalizzate all'accertamento del danno, nemmeno nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2
c.p.c. depositata in data 8/6/2022.
Il convenuto si è costituito in giudizio in data 31.03.2022, eccependo: i) CP_1 pregiudizialmente, la nullità dell'atto di citazione e il proprio difetto di legittimazione processuale passiva, essendo stato notificato l'atto introduttivo nei propri confronti, anziché nei confronti del tutore legale, come sarebbe stato, a suo dire, neceSSrio, essendo stato egli dichiarato interdetto in sede penale;
ii) l'infondatezza, nel merito, della domanda, atteso che l'attrice non avrebbe allegato quanto neceSSrio a motivare e documentare la somma chiesta a titolo di risarcimento, in rapporto all'effettiva entità dei fatti rappresentati in sentenza, carenze invero già presenti, sempre a detta del convenuto, in sede penale, tanto che le stesse hanno verosimilmente “indotto il Giudice penale a non potersi effettivamente pronunciare circa l'esistenza e/o la consistenza del danno lamentato”; iii) la complessiva inattendibilità della relazione del consulente del P.M. posta dall'attrice a fondamento della domanda, stante che dalla steSS emergerebbe “una confusione tra il ruolo investigativo, clinico- peritale e quello psicoterapeutico”, come del resto attestato dalla relazione peritale a firma del Prof.
dal convenuto stesso allegata alla comparsa di costituzione, nonché dalle note Persona_2
psicologiche redatte dalla Dott.SS , secondo cui la Dott.SS avrebbe, Persona_3 Persona_1 in definitiva, reso un proprio “giudizio di colpevolezza fortemente personalizzato”.
In definitiva, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda avversa per mancanza di prova in ordine al danno ed alla relativa quantificazione.
Rigettata l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione processuale passiva sollevata dal convenuto, nei termini di cui all'ordinanza riservata del 5.4.2022, che nella presente sede deve ritenersi, in parte qua, integralmente richiamata e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI
c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale, avendo il giudice istruttore ritenuto la complessiva irrilevanza delle prove costituende articolate dalle parti.
Con la successiva ordinanza del 22.11.2022, la causa è stata infine rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2024, poi differita, per esigenze connesse al carico di ruolo, al successivo pagina 3 di 12 7.1.2025 e, quindi, trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente.
Tutto quanto sopra premesso, deve ritenersi che la domanda attrice poSS essere solo parzialmente accolta.
Il presente processo è stato introdotto da al fine di ottenere la condanna di controparte Parte_1
al risarcimento del danno derivante dal reato di abusi sessuali commesso nei suoi confronti dal CP_1
ed accertato in sede penale, con sentenza definitiva.
La steSS attrice ha posto, a fondamento giuridico della domanda, la disposizione di cui all'art. 2043
c.c. che, appunto, obbliga colui che ha commesso un fatto doloso o colposo a risarcire il danno che tale fatto abbia cagionato ad altri.
Senza dilungarsi - per evidenti ragioni di economia processuale - sulla copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ha concorso a definire i contorni della risarcibilità del danno ingiusto ai sensi della sopra richiamata disposizione normativa, occorre, peraltro, richiamarne alcune coordinate che hanno contribuito a delimitare i presupposti per la sua applicabilità.
Orbene, procedendo nell'ordine, uno dei principi cardine che ispirano la materia del risarcimento del danno da illecito extracontrattuale o aquiliano, come nel caso all'odierno esame, è quello secondo cui la prova del danno deve essere data, in giudizio, da chi chiede il risarcimento, il quale deve, per la precisione, provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ossia il fatto, l'elemento soggettivo (dolo o colpa), il danno ingiusto subito e il nesso di causalità tra il fatto e il danno.
La giurisprudenza, d'altro canto, ha avuto modo di precisare che occorre tener distinto il profilo del danno evento, ossia la lesione non iure di un interesse tutelato dall'ordinamento, da quello del danno conseguenza, che integra il pregiudizio concreto sofferto dalla vittima in conseguenza del verificarsi del danno evento, essendo tenuto colui che asserisce di essere stato danneggiato a provare anche tale seconda voce (Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 794 del 15/01/2009;
Sez. U, Sentenza n. 25767 del 22/12/2015).
La responsabilità risarcitoria e il connesso onere probatorio in sede civile, non devono essere confusi e sovrapposti con la responsabilità penale che, in quanto tale, colpisce il reo anche se la sua condotta non abbia in concreto provocato danni. Al contempo, come meglio si esporrà nel prosieguo, la responsabilità penale in quanto tale non è di per sé sufficiente a far ritenere provata la risarcibilità del danno sul piano civile.
pagina 4 di 12 Quanto alla determinazione del danno conseguenza civilistico, la prova deve riguardare la alterazione negativa della situazione del soggetto rispetto a quella che si sarebbe avuta senza il verificarsi del fatto illecito (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 18832 del 26/09/2016), ciò che, naturalmente, presuppone a monte, una puntuale allegazione di tale alterazione negativa.
Sotto un ulteriore profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, avuto modo di statuire che la lesione derivante dall'illecito aquiliano deve essere sempre oggetto, prima ancora che di prova, di puntuale allegazione nella prospettazione che se ne faccia nella domanda giudiziale (in tal senso, ad esempio, può argomentarsi dalla recentissima Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18395 del 07/07/2025).
Quando, poi, si chieda il risarcimento di un danno non patrimoniale (e tali sono sia il danno biologico, sia quello morale dedotti nel presente processo), deve prendersi in considerazione, altresì, l'art. 2059
c.c., a mente del quale tale tipologia di danno deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
Sotto tale ultimo profilo, peraltro, nessun problema può porsi nel caso a mani, essendo pacificamente quello derivante da reato l'unico danno per il quale la risarcibilità è prevista per tabulas, prevedendo l'art. 185, comma II c.p. che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento. In ogni caso, come noto, la giurisprudenza è giunta, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ad affermare che la risarcibilità del danno non patrimoniale deve essere ammeSS in tutti i casi di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (Cass. sez. u. civ. 11.11.2008 n. 26972; Cass. civ. 28.01.2014, n. 1766).
Tra i superiori interessi deve certamente ricomprendersi il diritto alla salute e all'integrità fisica, anche sub specie di salute psicologica (Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11514 del 14/05/2013, superata, peraltro, in punto di autonoma risarcibilità del danno morale dalla successiva Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 22585 del 03/10/2013).
Con particolare riferimento al danno cosiddetto morale, deve evidenziarsi che lo stesso, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato autonomamente, non solo in forza di quanto espreSSmente stabilito - sul piano normativo - dall'art. 5, lettera c), del d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo, infatti, tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.
Pare opportuno fare due ulteriori precisazioni.
Anzitutto, in base all'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua pagina 5 di 12 illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La steSS efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
Peraltro, la corte di caSSzione ha precisato che “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emeSS dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende neceSSria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” (Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 8477 del 05/05/2020). Con l'ulteriore precisazione che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (Cass. civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023).
In secondo luogo, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che anche il solo danno morale può essere suscettibile di risarcimento (come può argomentarsi, con ragionamento a contrario, ad esempio, da Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4053 del 19/02/2009).
Più specificamente, tale risarcibilità del solo danno morale emerge da Cass. civ.
Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 che ha statuito: “Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione”. Ne discende che deve ritenersene ammeSS un'autonoma liquidazione, laddove lo stesso sia risarcibile a prescindere dal separato danno biologico.
Inoltre, per quanto di rilievo ai fini della decisione della controversia a mani, sempre la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema di risarcimento del danno da atti di libidine commessi nei confronti di una minore, il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato, impone al giudice di pagina 6 di 12 procedere ad una valutazione ponderale analitica che tenga conto del diverso peso dei beni della vita compromessi, e segnatamente della libertà e della dignità umana, pregiudicati da atti di corruzione posti in essere da un adulto con dolo ed in circostanze di minorata difesa, nonché della salute psichica, gravemente pregiudicata in una fase fondamentale della crescita umana e della formazione del carattere e della disponibilità a relazionarsi nella vita sociale, non potendo attribuirsi "a priori" un maggior rilievo al danno biologico rispetto al danno morale, il quale non si configura esclusivamente come
"pretium doloris", ma anche come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana (Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 13530 del 11/06/2009), danno che può essere liquidato, ex art. 2056 c.c., in base a criteri di equità circostanziata, secondo le allegazioni e le prove fornite dal danneggiato.
Orbene, applicando tutti i sopra esposti principi al caso in esame, deve preliminarmente ritenersi provato il danno evento, facendo stato nel presente giudizio civile il giudicato penale di condanna del convenuto, contenuto nella sentenza della corte d'appello di Caltanissetta, ormai divenuta definitiva, con riferimento al fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
D'altro canto, il danno conseguenza non è stato, dall'attrice, puntualmente prospettato, anzitutto, sul piano di una puntuale allegazione con riferimento al danno biologico.
Con maggiore impegno esplicativo, deve evidenziarsi che l'attrice, in punto di danno conseguenza, si è limitata ad un rimando agli atti del processo penale e, in particolare, alle conclusioni del consulente del
P.M., Dott.SS mentre, per il resto, ha dedotto genericamente che quello derivante dal Persona_1 reato per il quale il è stato condannato in via definitiva sarebbe “Sicuramente … danno CP_1 materiale e morale assolutamente enorme scaturente dalla ripugnanza delle condotte” (pag. 11 atto di citazione), aggiungendo, inoltre che “A questo danno diretto causato alla minore, va sicuramente aggiunto il danno materiale, psicologico e morale causato, accentuato ed acuito dalla lunga ed estenuante vicenda processuale. Per non dire che anche l'impatto traumatico con la “giustizia” rileva, per i minori, quale enorme danno morale e psicologico che dovrà essere risarcito” e concludendo che
“
Per questi motivi
, il danno da risarcire non è sicuramente inferiore ai 100.000 euro” (pag. 14 atto di citazione).
Ci si soffermerà appresso sulla possibilità che le superiori allegazioni siano sufficienti a prospettare un danno meramente morale in capo alla ma, intanto, si deve affermare la assoluta carenza delle Parte_1
stesse al fine della allegazione del danno biologico, sub specie di danno psicologico/esistenziale.
pagina 7 di 12 Ed invero, anche a voler ritenere ammissibile il mero rimando (per relationem) alle conclusioni raggiunte dalla consulente del P.M., deve ritenersi che le stesse, a ben vedere, non prospettano (e tanto meno provano) alcun danno biologico in capo all'attrice.
Deve rimarcarsi, altresì, l'assoluta irrilevanza sotto tale profilo delle statuizioni contenute nella sentenza penale di condanna che, in parte qua, dispongono:
In altri termini, dalla piana lettura della superiore motivazione del giudice penale, emerge che lo stesso si è astenuto dalla liquidazione del danno risarcibile, proprio in quanto l'ha ritenuta non possibile, stante che le parti hanno chiesto di essere risarcite per profili di danno ulteriori rispetto a quello strettamente morale, la cui esistenza, prima ancora della sua entità, non sono stati accertati da quel giudice che ne ha pertanto rimesso la determinazione ad apposito approfondimento in sede civile.
Sarebbe stato, allora, onere dell'attrice, nell'azionare il proprio diritto al risarcimento nella presente sede, prima di tutto puntualmente allegare un tale danno conseguenza.
Sennonché, come poco più sopra anticipato, l'attrice ha affidato la propria attività in primo luogo assertiva, alle risultanze di un atto formatosi nel processo penale, risultanze che, peraltro, nulla possono chiarire in merito al danno conseguenza diverso da quello morale, stante che, come visto, lo stesso giudice penale le ha ritenute inconducenti al fine dell'accertamento dell'an e del quantum.
Ed una tale conclusione, del resto, si ritiene di condividere anche nella presente sede, stante che dalla lettura delle ridette conclusioni, emergono al più valutazioni relative ad un disagio e ad una sofferenza emotiva e psicologica transeunte percepita dalla vittima dell'abuso, senza che se ne poSS inferire, altresì, un danno biologico temporaneo ovvero permanente, eventualmente anche sub specie di danno esistenziale.
In altri termini, le conclusioni del consulente del P.M. prospettano tutta una serie di stati d'animo della
, senza tuttavia tradursi nella descrizione della patologia che tali stati d'animo avrebbero Parte_1
causato nella steSS.
Di ciò, peraltro, sembra consapevole la steSS attrice, laddove, dopo aver riportato le superiori risultanze, precisa che “A questo danno diretto causato alla minore, va sicuramente aggiunto il danno
pagina 8 di 12 materiale, psicologico … causato, accentuato ed acuito dalla lunga ed estenuante vicenda processuale”.
Ora, al netto di ogni considerazione sulla idoneità, non meglio argomentata, della vicenda processuale ad accentuare il danno asseritamente subito dalla , manca nella prospettazione attrice ogni Parte_1
allegazione relativa al danno conseguenza, un danno che, del resto, l'attrice non ha nemmeno offerto di provare.
L'atto di citazione e le successive memorie, invero, non contengono alcuna istanza istruttoria, né altra allegazione documentale all'infuori della ridetta consulenza del P.M. redatta a firma della dott.SS
le cui conclusioni, tra l'altro, sembrano deporre nel senso del mancato riscontro di Persona_1
alterazioni patologiche dal punto di vista psicologico:
Deve concludersi per la insussistenza, sia sul piano assertivo sia, a fortiori, su quello probatorio, di allegazioni che depongano nel senso della produzione di un danno biologico risarcibile in capo all'attrice, la cui domanda risarcitoria deve, pertanto essere, in parte qua, rigettata.
Sotto diverso profilo, peraltro, non può sfuggire che dalla medesima narrazione della fanciulla, a tratti riportata in seno alla relazione della steSS consulente del p.m., emerge che l'allora undicenne abbia patito una sofferenza per le condotte abusanti del convenuto, condotte che hanno inciso sulla serenità
d'animo della minorenne e ciò anche se le stesse non siano state, in concreto, idonee a produrre conseguenze patologiche rilevanti al punto da configurare un danno psichico ovvero esistenziale giuridicamente qualificabile in termini di danno biologico temporaneo o permanente.
Una tale sofferenza soggettiva, invero, emerge in modo abbastanza evidente dalla narrazione contenuta nella consulenza redatta dalla dott.SS Per_1
Diversi sono i paSSggi della suddetta relazione che depongono in tal senso:
pagina 9 di 12 […]
[…]
per non riportare che alcuni dei paSSggi dai quali può evincersi che, senz'altro, le condotte poste in essere dal convenuto hanno inciso sullo stato d'animo della piccola provocandole un turbamento Pt_1
transeunte che, in quanto tale, appare meritevole di essere risarcito.
Del resto, a tale conclusione può pervenirsi anche in via presuntiva e sulla base dell'id quod plerumque accidit, sulla base cioè della notorietà del fatto che condotte di abuso sessuale poste in essere a danno di persone minorenni producono inevitabilmente uno stravolgimento sulla serenità delle stesse anche laddove poste in essere in modo non violento, non avendo tali persone ancora raggiunto un grado di maturità adeguato al fine di razionalizzare un evento di questo tipo.
pagina 10 di 12 Deve, pertanto, risarcirsi il danno morale patito dalla piccola tradottosi nel transeunte Pt_1
turbamento psicologico sofferto a causa dell'adattamento “per saltum” che la steSS ha dovuto affrontare e razionalizzare.
La quantificazione di tale danno, peraltro, non può essere affidata a parametri fissi, trattandosi di liquidazione che, come detto più sopra, il giudice è chiamato ad effettuare in base a criteri di equità circostanziata, secondo le allegazioni e le prove fornite dal danneggiato.
Anche sotto tale profilo, le allegazioni attoree sono state fatte per relationem alla più volte richiamata consulenza, dalla quale emerge un quadro complessivo che depone nel senso di una congerie di sentimenti negativi provati dalla allora minorenne nel ripercorrere i fatti di abuso per i quali il convenuto è stato condannato, evidenziando altresì, a tratti, un sentimento di paura:
Le superiori affermazioni depongono nel senso del sofferto travaglio affrontato dall'allora minorenne per gestire il turbamento in eSS provocato dalle condotte abusanti del convenuto e di rielaborale al fine del loro superamento, di modo che, dai pur scarni elementi forniti al giudice dall'attrice può concludersi per una quantificazione del danno che tenga conto delle peculiarità della persona offesa, all'epoca poco più che una bambina.
Invero, deve ritenersi sufficientemente allegato e provato, anche sulla base di presunzioni e dell'id quod prelumque accidit, che le condotte del convenuto abbiano prodotto quella alterazione negativa della situazione soggettiva dell'allora dodicenne , rispetto a quella che si sarebbe avuta Parte_1
senza il verificarsi del fatto illecito, costringendola a doversi confrontare con una realtà per la quale eSS non era ancora sufficientemente attrezzata sul piano psicologico e caratteriale, e tenuto conto altresì del maggiore impatto prodotto da condotte provenienti da un soggetto posto su un piano di superiorità psicologica, in ragione sia dell'età sia del ruolo di insegnante.
Sul piano della quantificazione di tale danno morale, deve ricordarsi che a tale voce di danno la giurisprudenza ha riconosciuto una funzione che non si esaurisce esclusivamente nella nozione di
"pretium doloris", ma deve porsi come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana, di modo che, seppur equitativamente determinato, lo stesso non può ridursi ad un importo simbolico, dovendo tener conto delle peculiarità della vicenda accertata nel processo.
pagina 11 di 12 Orbene, considerate tutte le circostanze, ivi compresa la differenza di età ed il ruolo del convenuto, la minorata difesa che ne è derivata e la conseguente lesività delle condotte abusanti da quest'ultimo poste in essere, così come emergente dalle risultanze della relazione in atti, appare equo quantificare l'importo dovuto dal alla nel complessivo importo, già rivalutato, di euro 10.000,00. CP_1 Parte_1
Le spese processuali in considerazione del parziale accoglimento della domanda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni altra domanda o eccezione rigettata, assorbita o disattesa, così dispone:
DA a pagare in favore di a titolo di risarcimento del danno CP_1 Parte_1
morale, l'importo di euro 10.000,00, oltre interessi come per legge;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, il 13 settembre 2025.
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1332/2021 promoSS da:
, nata a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Agira (EN), via Grande, 4, presso lo studio dell'avvocato Francesco Paolo Longo
Minnolo (c.f. ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._2
-ATTRICE- contro
, nato a [...] il [...], (cod. fisc. ) domiciliato in CP_1 C.F._3
Via Rosmini n.122, Trento 38122, ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Fiamingo n. 14, presso lo Studio dell'Avv. Marco Iraci Sareri che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/1/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, queste ultime hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
In particolare, l'Avv. Francesco Paolo Longo Minnolo, procuratore di parte attrice, ha così rassegnato le proprie conclusioni: “L'avvocato Longo Minnolo, per parte attrice, precisa le conclusioni
pagina 1 di 12 riportandosi al contenuto dei precedenti scritti difensivi – atto di citazione e memorie istruttorie, oltre verbali di causa, qui da intendersi integralmente trascritti, rileva di aver già depositato nota spese per la liquidazione dei compensi essendo la ammeSS al patrocinio a spese dello stato;
contesta le Pt_2
conclusioni ex adverso formulate e chiede che la causa venga posta in decisione previa concessione dei termini ex art 190 cpc.”.
L'Avv. Marco Iraci Sareri, procuratore del convenuto , ha così concluso: “L'odierno CP_1
convenuto precisa le conclusioni riportandosi al contenuto dei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, qui da intendersi integralmente trascritti, e chiede che la causa venga posta in decisione. Salvis juribus.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1
chiedendo il risarcimento del danno subito, in conseguenza delle condotte delittuose da quest'ultimo perpetrate nei suoi confronti, danno quantificato in complessivi euro 100.000,00, o comunque nella diversa somma accertata, anche in via equitativa, dal tribunale.
Al suddetto fine, l'attrice ha dedotto che, in data 21.2.2013, il proprio padre , aveva Controparte_2
denunciato l'odierno convenuto , per gravissimi reati concernenti “abusi sessuali” in CP_1
danno della figlia, denuncia dalla quale era scaturito il procedimento penale n. 186/13 P.M., 500684/13
R.G.GIP., nell'ambito del quale il era imputato del delitto p. e p. dagli art. 81 cpv., 609 bis e CP_1
609 ter n. 1 c.p. e che si concludeva con la condanna ad anni uno e mesi otto di reclusione, oltre risarcimento dei danni in favore delle parti civili, nella misura da liquidarsi nella competente sede civile.
La corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 1210/2018, in accoglimento degli appelli del P.G.
e delle parti civili, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, condannando il ad anni CP_1
cinque di reclusione e confermando, per quanto di interesse nella presente sede, le altre statuizioni, ad eccezione del beneficio della sospensione condizionale.
Infine la Suprema corte di CaSSzione, a sezioni unite penali (sentenza 27326/20), rigettava il ricorso proposto dall'imputato.
In punto di determinazione del danno risarcibile, l'attrice ha dedotto, nella sostanza, che un tale danno, sia sul piano materiale sia su quello morale, si evincerebbe dalla motivazione della sentenza resa in pagina 2 di 12 sede penale, a sua volta fondata sulle conclusioni in detta sede raggiunte dalla consulente del pubblico ministero, Dott.SS Persona_1
L'attrice non ha meglio precisato, in seguito, la domanda, in seno alla memoria ex art. 183, comma VI,
n. 1) c.p.c., non depositata.
Inoltre, pur avendone fatto riserva in seno all'atto introduttivo, l'attrice non ha avanzato richieste istruttorie finalizzate all'accertamento del danno, nemmeno nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2
c.p.c. depositata in data 8/6/2022.
Il convenuto si è costituito in giudizio in data 31.03.2022, eccependo: i) CP_1 pregiudizialmente, la nullità dell'atto di citazione e il proprio difetto di legittimazione processuale passiva, essendo stato notificato l'atto introduttivo nei propri confronti, anziché nei confronti del tutore legale, come sarebbe stato, a suo dire, neceSSrio, essendo stato egli dichiarato interdetto in sede penale;
ii) l'infondatezza, nel merito, della domanda, atteso che l'attrice non avrebbe allegato quanto neceSSrio a motivare e documentare la somma chiesta a titolo di risarcimento, in rapporto all'effettiva entità dei fatti rappresentati in sentenza, carenze invero già presenti, sempre a detta del convenuto, in sede penale, tanto che le stesse hanno verosimilmente “indotto il Giudice penale a non potersi effettivamente pronunciare circa l'esistenza e/o la consistenza del danno lamentato”; iii) la complessiva inattendibilità della relazione del consulente del P.M. posta dall'attrice a fondamento della domanda, stante che dalla steSS emergerebbe “una confusione tra il ruolo investigativo, clinico- peritale e quello psicoterapeutico”, come del resto attestato dalla relazione peritale a firma del Prof.
dal convenuto stesso allegata alla comparsa di costituzione, nonché dalle note Persona_2
psicologiche redatte dalla Dott.SS , secondo cui la Dott.SS avrebbe, Persona_3 Persona_1 in definitiva, reso un proprio “giudizio di colpevolezza fortemente personalizzato”.
In definitiva, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda avversa per mancanza di prova in ordine al danno ed alla relativa quantificazione.
Rigettata l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione processuale passiva sollevata dal convenuto, nei termini di cui all'ordinanza riservata del 5.4.2022, che nella presente sede deve ritenersi, in parte qua, integralmente richiamata e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI
c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale, avendo il giudice istruttore ritenuto la complessiva irrilevanza delle prove costituende articolate dalle parti.
Con la successiva ordinanza del 22.11.2022, la causa è stata infine rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2024, poi differita, per esigenze connesse al carico di ruolo, al successivo pagina 3 di 12 7.1.2025 e, quindi, trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente.
Tutto quanto sopra premesso, deve ritenersi che la domanda attrice poSS essere solo parzialmente accolta.
Il presente processo è stato introdotto da al fine di ottenere la condanna di controparte Parte_1
al risarcimento del danno derivante dal reato di abusi sessuali commesso nei suoi confronti dal CP_1
ed accertato in sede penale, con sentenza definitiva.
La steSS attrice ha posto, a fondamento giuridico della domanda, la disposizione di cui all'art. 2043
c.c. che, appunto, obbliga colui che ha commesso un fatto doloso o colposo a risarcire il danno che tale fatto abbia cagionato ad altri.
Senza dilungarsi - per evidenti ragioni di economia processuale - sulla copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ha concorso a definire i contorni della risarcibilità del danno ingiusto ai sensi della sopra richiamata disposizione normativa, occorre, peraltro, richiamarne alcune coordinate che hanno contribuito a delimitare i presupposti per la sua applicabilità.
Orbene, procedendo nell'ordine, uno dei principi cardine che ispirano la materia del risarcimento del danno da illecito extracontrattuale o aquiliano, come nel caso all'odierno esame, è quello secondo cui la prova del danno deve essere data, in giudizio, da chi chiede il risarcimento, il quale deve, per la precisione, provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ossia il fatto, l'elemento soggettivo (dolo o colpa), il danno ingiusto subito e il nesso di causalità tra il fatto e il danno.
La giurisprudenza, d'altro canto, ha avuto modo di precisare che occorre tener distinto il profilo del danno evento, ossia la lesione non iure di un interesse tutelato dall'ordinamento, da quello del danno conseguenza, che integra il pregiudizio concreto sofferto dalla vittima in conseguenza del verificarsi del danno evento, essendo tenuto colui che asserisce di essere stato danneggiato a provare anche tale seconda voce (Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 794 del 15/01/2009;
Sez. U, Sentenza n. 25767 del 22/12/2015).
La responsabilità risarcitoria e il connesso onere probatorio in sede civile, non devono essere confusi e sovrapposti con la responsabilità penale che, in quanto tale, colpisce il reo anche se la sua condotta non abbia in concreto provocato danni. Al contempo, come meglio si esporrà nel prosieguo, la responsabilità penale in quanto tale non è di per sé sufficiente a far ritenere provata la risarcibilità del danno sul piano civile.
pagina 4 di 12 Quanto alla determinazione del danno conseguenza civilistico, la prova deve riguardare la alterazione negativa della situazione del soggetto rispetto a quella che si sarebbe avuta senza il verificarsi del fatto illecito (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 18832 del 26/09/2016), ciò che, naturalmente, presuppone a monte, una puntuale allegazione di tale alterazione negativa.
Sotto un ulteriore profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, avuto modo di statuire che la lesione derivante dall'illecito aquiliano deve essere sempre oggetto, prima ancora che di prova, di puntuale allegazione nella prospettazione che se ne faccia nella domanda giudiziale (in tal senso, ad esempio, può argomentarsi dalla recentissima Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18395 del 07/07/2025).
Quando, poi, si chieda il risarcimento di un danno non patrimoniale (e tali sono sia il danno biologico, sia quello morale dedotti nel presente processo), deve prendersi in considerazione, altresì, l'art. 2059
c.c., a mente del quale tale tipologia di danno deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
Sotto tale ultimo profilo, peraltro, nessun problema può porsi nel caso a mani, essendo pacificamente quello derivante da reato l'unico danno per il quale la risarcibilità è prevista per tabulas, prevedendo l'art. 185, comma II c.p. che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento. In ogni caso, come noto, la giurisprudenza è giunta, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ad affermare che la risarcibilità del danno non patrimoniale deve essere ammeSS in tutti i casi di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (Cass. sez. u. civ. 11.11.2008 n. 26972; Cass. civ. 28.01.2014, n. 1766).
Tra i superiori interessi deve certamente ricomprendersi il diritto alla salute e all'integrità fisica, anche sub specie di salute psicologica (Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11514 del 14/05/2013, superata, peraltro, in punto di autonoma risarcibilità del danno morale dalla successiva Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 22585 del 03/10/2013).
Con particolare riferimento al danno cosiddetto morale, deve evidenziarsi che lo stesso, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato autonomamente, non solo in forza di quanto espreSSmente stabilito - sul piano normativo - dall'art. 5, lettera c), del d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo, infatti, tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.
Pare opportuno fare due ulteriori precisazioni.
Anzitutto, in base all'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua pagina 5 di 12 illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La steSS efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
Peraltro, la corte di caSSzione ha precisato che “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emeSS dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende neceSSria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” (Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 8477 del 05/05/2020). Con l'ulteriore precisazione che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (Cass. civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023).
In secondo luogo, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che anche il solo danno morale può essere suscettibile di risarcimento (come può argomentarsi, con ragionamento a contrario, ad esempio, da Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4053 del 19/02/2009).
Più specificamente, tale risarcibilità del solo danno morale emerge da Cass. civ.
Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 che ha statuito: “Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione”. Ne discende che deve ritenersene ammeSS un'autonoma liquidazione, laddove lo stesso sia risarcibile a prescindere dal separato danno biologico.
Inoltre, per quanto di rilievo ai fini della decisione della controversia a mani, sempre la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema di risarcimento del danno da atti di libidine commessi nei confronti di una minore, il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato, impone al giudice di pagina 6 di 12 procedere ad una valutazione ponderale analitica che tenga conto del diverso peso dei beni della vita compromessi, e segnatamente della libertà e della dignità umana, pregiudicati da atti di corruzione posti in essere da un adulto con dolo ed in circostanze di minorata difesa, nonché della salute psichica, gravemente pregiudicata in una fase fondamentale della crescita umana e della formazione del carattere e della disponibilità a relazionarsi nella vita sociale, non potendo attribuirsi "a priori" un maggior rilievo al danno biologico rispetto al danno morale, il quale non si configura esclusivamente come
"pretium doloris", ma anche come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana (Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 13530 del 11/06/2009), danno che può essere liquidato, ex art. 2056 c.c., in base a criteri di equità circostanziata, secondo le allegazioni e le prove fornite dal danneggiato.
Orbene, applicando tutti i sopra esposti principi al caso in esame, deve preliminarmente ritenersi provato il danno evento, facendo stato nel presente giudizio civile il giudicato penale di condanna del convenuto, contenuto nella sentenza della corte d'appello di Caltanissetta, ormai divenuta definitiva, con riferimento al fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
D'altro canto, il danno conseguenza non è stato, dall'attrice, puntualmente prospettato, anzitutto, sul piano di una puntuale allegazione con riferimento al danno biologico.
Con maggiore impegno esplicativo, deve evidenziarsi che l'attrice, in punto di danno conseguenza, si è limitata ad un rimando agli atti del processo penale e, in particolare, alle conclusioni del consulente del
P.M., Dott.SS mentre, per il resto, ha dedotto genericamente che quello derivante dal Persona_1 reato per il quale il è stato condannato in via definitiva sarebbe “Sicuramente … danno CP_1 materiale e morale assolutamente enorme scaturente dalla ripugnanza delle condotte” (pag. 11 atto di citazione), aggiungendo, inoltre che “A questo danno diretto causato alla minore, va sicuramente aggiunto il danno materiale, psicologico e morale causato, accentuato ed acuito dalla lunga ed estenuante vicenda processuale. Per non dire che anche l'impatto traumatico con la “giustizia” rileva, per i minori, quale enorme danno morale e psicologico che dovrà essere risarcito” e concludendo che
“
Per questi motivi
, il danno da risarcire non è sicuramente inferiore ai 100.000 euro” (pag. 14 atto di citazione).
Ci si soffermerà appresso sulla possibilità che le superiori allegazioni siano sufficienti a prospettare un danno meramente morale in capo alla ma, intanto, si deve affermare la assoluta carenza delle Parte_1
stesse al fine della allegazione del danno biologico, sub specie di danno psicologico/esistenziale.
pagina 7 di 12 Ed invero, anche a voler ritenere ammissibile il mero rimando (per relationem) alle conclusioni raggiunte dalla consulente del P.M., deve ritenersi che le stesse, a ben vedere, non prospettano (e tanto meno provano) alcun danno biologico in capo all'attrice.
Deve rimarcarsi, altresì, l'assoluta irrilevanza sotto tale profilo delle statuizioni contenute nella sentenza penale di condanna che, in parte qua, dispongono:
In altri termini, dalla piana lettura della superiore motivazione del giudice penale, emerge che lo stesso si è astenuto dalla liquidazione del danno risarcibile, proprio in quanto l'ha ritenuta non possibile, stante che le parti hanno chiesto di essere risarcite per profili di danno ulteriori rispetto a quello strettamente morale, la cui esistenza, prima ancora della sua entità, non sono stati accertati da quel giudice che ne ha pertanto rimesso la determinazione ad apposito approfondimento in sede civile.
Sarebbe stato, allora, onere dell'attrice, nell'azionare il proprio diritto al risarcimento nella presente sede, prima di tutto puntualmente allegare un tale danno conseguenza.
Sennonché, come poco più sopra anticipato, l'attrice ha affidato la propria attività in primo luogo assertiva, alle risultanze di un atto formatosi nel processo penale, risultanze che, peraltro, nulla possono chiarire in merito al danno conseguenza diverso da quello morale, stante che, come visto, lo stesso giudice penale le ha ritenute inconducenti al fine dell'accertamento dell'an e del quantum.
Ed una tale conclusione, del resto, si ritiene di condividere anche nella presente sede, stante che dalla lettura delle ridette conclusioni, emergono al più valutazioni relative ad un disagio e ad una sofferenza emotiva e psicologica transeunte percepita dalla vittima dell'abuso, senza che se ne poSS inferire, altresì, un danno biologico temporaneo ovvero permanente, eventualmente anche sub specie di danno esistenziale.
In altri termini, le conclusioni del consulente del P.M. prospettano tutta una serie di stati d'animo della
, senza tuttavia tradursi nella descrizione della patologia che tali stati d'animo avrebbero Parte_1
causato nella steSS.
Di ciò, peraltro, sembra consapevole la steSS attrice, laddove, dopo aver riportato le superiori risultanze, precisa che “A questo danno diretto causato alla minore, va sicuramente aggiunto il danno
pagina 8 di 12 materiale, psicologico … causato, accentuato ed acuito dalla lunga ed estenuante vicenda processuale”.
Ora, al netto di ogni considerazione sulla idoneità, non meglio argomentata, della vicenda processuale ad accentuare il danno asseritamente subito dalla , manca nella prospettazione attrice ogni Parte_1
allegazione relativa al danno conseguenza, un danno che, del resto, l'attrice non ha nemmeno offerto di provare.
L'atto di citazione e le successive memorie, invero, non contengono alcuna istanza istruttoria, né altra allegazione documentale all'infuori della ridetta consulenza del P.M. redatta a firma della dott.SS
le cui conclusioni, tra l'altro, sembrano deporre nel senso del mancato riscontro di Persona_1
alterazioni patologiche dal punto di vista psicologico:
Deve concludersi per la insussistenza, sia sul piano assertivo sia, a fortiori, su quello probatorio, di allegazioni che depongano nel senso della produzione di un danno biologico risarcibile in capo all'attrice, la cui domanda risarcitoria deve, pertanto essere, in parte qua, rigettata.
Sotto diverso profilo, peraltro, non può sfuggire che dalla medesima narrazione della fanciulla, a tratti riportata in seno alla relazione della steSS consulente del p.m., emerge che l'allora undicenne abbia patito una sofferenza per le condotte abusanti del convenuto, condotte che hanno inciso sulla serenità
d'animo della minorenne e ciò anche se le stesse non siano state, in concreto, idonee a produrre conseguenze patologiche rilevanti al punto da configurare un danno psichico ovvero esistenziale giuridicamente qualificabile in termini di danno biologico temporaneo o permanente.
Una tale sofferenza soggettiva, invero, emerge in modo abbastanza evidente dalla narrazione contenuta nella consulenza redatta dalla dott.SS Per_1
Diversi sono i paSSggi della suddetta relazione che depongono in tal senso:
pagina 9 di 12 […]
[…]
per non riportare che alcuni dei paSSggi dai quali può evincersi che, senz'altro, le condotte poste in essere dal convenuto hanno inciso sullo stato d'animo della piccola provocandole un turbamento Pt_1
transeunte che, in quanto tale, appare meritevole di essere risarcito.
Del resto, a tale conclusione può pervenirsi anche in via presuntiva e sulla base dell'id quod plerumque accidit, sulla base cioè della notorietà del fatto che condotte di abuso sessuale poste in essere a danno di persone minorenni producono inevitabilmente uno stravolgimento sulla serenità delle stesse anche laddove poste in essere in modo non violento, non avendo tali persone ancora raggiunto un grado di maturità adeguato al fine di razionalizzare un evento di questo tipo.
pagina 10 di 12 Deve, pertanto, risarcirsi il danno morale patito dalla piccola tradottosi nel transeunte Pt_1
turbamento psicologico sofferto a causa dell'adattamento “per saltum” che la steSS ha dovuto affrontare e razionalizzare.
La quantificazione di tale danno, peraltro, non può essere affidata a parametri fissi, trattandosi di liquidazione che, come detto più sopra, il giudice è chiamato ad effettuare in base a criteri di equità circostanziata, secondo le allegazioni e le prove fornite dal danneggiato.
Anche sotto tale profilo, le allegazioni attoree sono state fatte per relationem alla più volte richiamata consulenza, dalla quale emerge un quadro complessivo che depone nel senso di una congerie di sentimenti negativi provati dalla allora minorenne nel ripercorrere i fatti di abuso per i quali il convenuto è stato condannato, evidenziando altresì, a tratti, un sentimento di paura:
Le superiori affermazioni depongono nel senso del sofferto travaglio affrontato dall'allora minorenne per gestire il turbamento in eSS provocato dalle condotte abusanti del convenuto e di rielaborale al fine del loro superamento, di modo che, dai pur scarni elementi forniti al giudice dall'attrice può concludersi per una quantificazione del danno che tenga conto delle peculiarità della persona offesa, all'epoca poco più che una bambina.
Invero, deve ritenersi sufficientemente allegato e provato, anche sulla base di presunzioni e dell'id quod prelumque accidit, che le condotte del convenuto abbiano prodotto quella alterazione negativa della situazione soggettiva dell'allora dodicenne , rispetto a quella che si sarebbe avuta Parte_1
senza il verificarsi del fatto illecito, costringendola a doversi confrontare con una realtà per la quale eSS non era ancora sufficientemente attrezzata sul piano psicologico e caratteriale, e tenuto conto altresì del maggiore impatto prodotto da condotte provenienti da un soggetto posto su un piano di superiorità psicologica, in ragione sia dell'età sia del ruolo di insegnante.
Sul piano della quantificazione di tale danno morale, deve ricordarsi che a tale voce di danno la giurisprudenza ha riconosciuto una funzione che non si esaurisce esclusivamente nella nozione di
"pretium doloris", ma deve porsi come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana, di modo che, seppur equitativamente determinato, lo stesso non può ridursi ad un importo simbolico, dovendo tener conto delle peculiarità della vicenda accertata nel processo.
pagina 11 di 12 Orbene, considerate tutte le circostanze, ivi compresa la differenza di età ed il ruolo del convenuto, la minorata difesa che ne è derivata e la conseguente lesività delle condotte abusanti da quest'ultimo poste in essere, così come emergente dalle risultanze della relazione in atti, appare equo quantificare l'importo dovuto dal alla nel complessivo importo, già rivalutato, di euro 10.000,00. CP_1 Parte_1
Le spese processuali in considerazione del parziale accoglimento della domanda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni altra domanda o eccezione rigettata, assorbita o disattesa, così dispone:
DA a pagare in favore di a titolo di risarcimento del danno CP_1 Parte_1
morale, l'importo di euro 10.000,00, oltre interessi come per legge;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, il 13 settembre 2025.
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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