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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 486/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Guardiagrele il 9.6.2003 – CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Laura De Cimma C.F._1
E
n. in Romania il 29.1.1997 – CF Parte_2
difeso dall'Avv. Paolo Valentino Sisti C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 c.p.c depositato il
30.9.2024
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 16.1.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso congiunto;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, a modifica della sentenza n. 3/2024 del 22.3.2024, pronunciata nel procedimento RG n. 29/2024, dispone che:
la figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali provvederanno a prendersene cura collaborando alla sua crescita ed educazione, assumendo in capo ad essi ogni responsabilità e decisione che verrà adottata sempre nel preminente interesse della figlia e secondo le sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni. I genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla sua salute, educazione e istruzione, nel rispetto delle capacità e tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore stessa. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
la figlia minore sarà collocata in via prevalente presso la madre, presso l'abitazione sita in Osimo (AN), in via San Marco 10, ove hanno appena spostato la propria residenza;
il Signor corrisponderà a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento della figlia minore la somma di euro 200,00 (duecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico intestato alla NO (IBAN [...]);detta somma Parte_1 sarà annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT;
L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore. come per legge (Legge del 01/04/2021 -N. 46 e Messaggio INPS 1714 aprile 2022); il signor sino a quando percepirà Parte_2
pagina 2 di 4 per intero l'assegno unico si impegna a corrisponderne il 50% alla NO sempre entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
Per quanto riguarda le spese straordinarie per il mantenimento della figlia minore (spese scolastiche, mediche non coperte dal SS.N., sportive e/o ricreative e quant'altro così come da Linee Guida approvate dal CNF nel settembre 2017), i genitori parteciperanno, ciascuno, in misura del 50% alle predette spese, debitamente documentate e previa consultazione ed accordo tra essi genitori e previa esibizione della certificazione attestante l'esborso; le parti si accordano che l'eventuale spesa per il nido non sarà sostenuta dal sig. ; Pt_2
finché la minore non frequenterà la scuola primaria, il padre Persona_2
potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il
[...] Persona_3 primo weekened di ogni mese dal venerdì sera alle ore 20 fino al martedì sera alle ore 20,00 ed i genitori si incontreranno al casello di Val Vibrata che è a metà strada tra le parti;
quando però la figlia frequenterà la scuola primaria, il padre terrà con sé la stessa a weekend alternati dal venerdì alle 20 alla domenica alle 19 sempre incontrandosi al predetto casello autostradale;
in ogni caso, i genitori, oltre alle pattuizioni di cui sopra, prevedono che il diritto di visita e frequentazione del padre con la figlia, sia regolato con modalità diverse e/o più ampie rispetto a quanto sopra indicato, su accordo delle parti.
Relativamente alla festività di Natale, la minore festeggerà, ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre (padre quest'anno) e dal 31 al 6 gennaio con l'altro (madre quest'anno); ciò vale anche per le festività pasquali che saranno gestite in modo alternato;
i c.d. ponti e le altre festività non religiose verranno concordate di volta in volta tra i genitori, fermo restando l'alternanza annuale. Ciò rappresentando un calendario indicativo modificabile su accordo delle parti qualora vi siano problematiche di lavoro non altrimenti risolvibili. Per quanto attiene le vacanze estive il padre potrà stare con la figlia minore dieci giorni consecutivi, previo accordo con la madre, preferibilmente nel mese di luglio o agosto nel suo periodo di ferie fatti salvi accordi di segno diverso che saranno presi tra i genitori nel rispetto delle esigenze lavorative.
I genitori riconoscono l'ampio diritto di visita e frequentazione in favore dei nonni materni e paterni, nonché l'ampio diritto di visita e frequentazione degli zii materni e paterni e delle famiglie di origine dei genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia;
Le parti si impegnano a comunicare tra loro con il massimo rispetto per questioni inerenti la minore ed a scambiarsi i loro numeri di telefono;
pagina 3 di 4 I genitori si concedono nulla osta reciproco alla richiesta di tutti i documenti utili per il rilascio del passaporto, consentendo reciprocamente l'inserimento della figlia nei propri passaporti. Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 20.1.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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