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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/10/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. LA RI Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2512/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1 BIANCO;
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 Gianfredi PERRUCCI
- resistente –
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- interventore ex lege -
Oggetto del giudizio: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti: come da notte scritte depositate in data 19/03/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con ricorso depositato il 23/09/2024, la ricorrente , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con e che dalla loro unione è nato Controparte_1 in data 07/03/2020 il figlio , ha chiesto per quest'ultimo la regolamentazione ex artt. Persona_1 337-bis e ss. c.c. nei termini di cui al ricorso;
rilevato che costituendosi in giudizio ha instato per le diverse condizioni esposte Controparte_1 in comparsa di costituzione relativamente al regolamento invocato dalla controparte;
rilevato che le parti, per l'udienza del 24/03/2025, hanno depositato telematicamente in data 19/03/2025 note scritte congiunte in cui danno atto dell'intervenuto accordo tra gli interessati per la trasformazione del giudizio e la sua definizione concordata secondo le condizioni ivi allegate;
osservato che le condizioni concordate e sottoscritte dalle parti non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, e non sono contrarie agli interessi della prole minore di età, e ritenuto che il collegio possa quindi recepirle come da dispositivo;
dato atto, infine, che le parti hanno concordato anche la compensazione delle spese di lite,
P. Q. M.
1 Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
a) PRENDE ATTO delle condizioni concordate tre le parti per l'affidamento, il collocamento, la frequentazione e il mantenimento del minore , così come stabilite in allegato alle Persona_1 note scritte congiunte depositate telematicamente in data 19/03/2025, e riportate in calce alla presente sentenza.
b) COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. LA RI
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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