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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola all' udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 27133 del R.G. anno 2024 tra
nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Pasquale Biondi, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. nome e cognome Controparte_1
e dagli avv.ti Pasquale Allocca e Roberta Troiano, giusta procura depositata telematicamente RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 10/12/2024 il ricorrente conveniva in giudizio
[...]
esponendo: Controparte_1
- di essere stato inquadrato, nel periodo dal 01/12/2012 al 31/03/2015, nel profilo professionale di operatore qualificato, con parametro retributivo
140, mentre per il periodo dal 01/04/2015 al 30/06/2019 nel parametro retributivo 160;
- di essere stato inquadrato per il periodo dal 01/07/2019 all'attualità, nel profilo professionale di operatore tecnico, con parametro retributivo 170, di cui al CCNL Autoferrontranvieri: - che la retribuzione erogata durante i giorni di ferie aveva incluso il minimo
Pers di stipendio, l'indennità di contingenza, il T.D.R. indennità di mensa,
e solo alcune delle indennità fisse e continuative;
- che erano state escluse l'indennità perequativa e l'indennità compensativa previste dall'accordo regionale 2011 e dall'accordo aziendale del 25 luglio
2012, pur essendo retributive, fisse, continuative, ed erogate per ogni giorno lavorativo;
- che l'art. 3 aveva previsto che le indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite;
- che tali accordi avevano quindi lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento
- che tali indennità erano correlate allo status personale e professionale del lavoratore e connaturati alla mansione e al tipo di attività svolta;
- che quindi la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui ha goduto delle ferie era inferiore al dovuto in quanto la convenuta aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera le indennità predette;
- che la convenuta aveva annotato nelle buste paga tutti i predetti emolumenti, per cui avevano integrato in modo continuativo, predeterminato e non occasionale la retribuzione dallo stesso percepita durante i suoi periodi di servizio;
- che l'istante, pertanto, in data 06/12/2024, aveva richiesto l'adeguamento dell'indennità corrisposta nei periodi di ferie alla retribuzione versata nei normali periodi di lavoro, chiedendo, altresì, il pagamento delle differenze retributive maturate, mediante presentazione di reclamo gerarchico, senza alcun riscontro dalla convenuta;
- che nel concetto di normale retribuzione, erogata durante il periodo annuale di ferie, doveva comprendersi ogni emolumento fisso e continuativo ed in particolare quelli connessi all'espletamento delle mansioni svolte, ad esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie;
- che, al pari, dovevano essere ricompresi nella base di calcolo dell'indennità da corrispondere durante i giorni di ferie anche i “ticket buoni pasto”, corrisposti mensilmente all'istante per ogni giornata di presenza;
- che per i lavoratori provenienti dalla MetroCampania NordEst s.r.l., già
e la corresponsione di tale ticket Controparte_2 Controparte_3
era stata introdotta da un accordo sottoscritto dalla convenuta e dalle
OO.SS. di categoria, in data 28/10/2004;
- che anche in questo caso la datrice di lavoro aveva riconosciuto ai propri dipendenti i “ticket buoni pasto” per ogni singola giornata di presenza, per un importo di € 5,00;
- che l'accordo aziendale del 25 luglio 2012, all'art. 5 aveva confermato la corresponsione dei “ticket restaurant”, nei valori vigenti alla data del
16/12/2011 e, a decorrere dal 15/03/2019, l'importo degli stessi era stato elevato a € 7,00;
- che quindi dovevano essere ricompresi nella nozione europea di
“retribuzione”, da corrispondere durante i giorni di ferie, non solo tutti gli emolumenti volti a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle predette mansioni svolte durante i normali periodi di lavoro, ma anche tutti gli elementi retributivi collegati allo status personale e professionale del lavoratore, riconosciuti durante i normali periodi di lavoro.
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo Giudice volesse:
1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011,
l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto, per contrarietà
a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di €2.503,95, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10.03.2025 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- che in ragione dell'esiguità degli importi richiesti non era ravvisabile una violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88, poiché mancano i presupposti giuridici e fattuali che giustificherebbero l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale eurounitario e di legittimità richiamato dal ricorrente;
- che la normativa interna doveva garantire il diritto alle ferie e che tale periodo di riposo sia retribuito con una retribuzione paragonabile a quella percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro;
- che dunque la retribuzione non doveva essere coincidente con quella percepita per una giornata ordinaria di lavoro, posto che la comparazione presuppone un confronto tra elementi diversi;
- che l'eventuale riduzione della retribuzione feriale non era tale da dissuadere il lavoratore all'esercizio del diritto alle ferie;
- che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente era tesa a tutelare il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, e che quindi, alla base del diritto irrinunciabile alle ferie, non venga alterato da una minore retribuzione tale da spingere il lavoratore medesimo a rinunciare al godimento;
- che la giurisprudenza aveva reputato una diminuzione di circa il 60% della retribuzione del lavoratore durante il periodo feriale come idonea a dissuaderlo dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie e, di conseguenza, in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'articolo 7 della
Direttiva 2003/88;
- che quindi il lavoratore non poteva pretendere la meccanica trasposizione, per i giorni di ferie, delle voci retributive applicate nelle giornate di lavoro;
- che quindi il caso di specie era diverso rispetto alle situazioni fattuali esaminate dalla giurisprudenza comunitaria, attesa l'esiguità dell'importo delle indennità, le quali avevano un'incidenza minima sulla retribuzione;
- che quindi le percentuali di incidenza non raggiungono neppure quelle individuate dalla giurisprudenza di legittimità (25-30% della retribuzione), men che meno quelle più alte (del 60% rispetto alla retribuzione totale) individuate dalla CGUE;
- che in particolare, dalle buste paga, rispetto alla retribuzione ordinaria giornaliera che negli anni di causa era variata da € 50,10 ad € 63,81,
l'indennità perequativa e compensativa rivendicate presenta un'incidenza di circa il 9%; - che le giornate di ferie erano solo 25 o 26, e non potevano essere equiparate ai permessi, essendo diversa anche la ratio sottesa agli stessi: le giornate di ferie sono finalizzate al recupero psicofisico del lavoratore;
- che rispetto all'inclusione dei ticket mensa gli stessi non potevano essere riconosciuti durante i giorni di ferie in ragione della natura di fringe benefit;
- che inoltre il ticket non era equiparabile all'indennità di mensa in quanto voce distinta e regolarmente corrisposta dalla società (“Ind. Mensa”) per un importo fisso pari a €16,53;
- che l'indennità di mensa concorreva con le voci fisse della normale retribuzione ed era stata corrisposta anche per le giornate di ferie;
- che negli accordi aziendali e, da ultimo, con l'accordo del 15.03.2019, le parti avevano stabilito un'erogazione del ticket per ogni giornata di effettiva prestazione;
- che gli accordi attuativi di quello del 2011, nell'abrogare i precedenti sui ticket, avevano, da una parte, incluso tra gli elementi della retribuzione normale del lavoratore l'indennità di mensa, dall'altra, avevano solo confermato l'importo del buono pari a €7 a decorrere dal 15/03/2019;
- che la ratio dell'abrogazione era pertanto legata alla circostanza che l'indennità di mensa era già prevista quale “voce fissa” della retribuzione normale;
- che i buoni pasto costituivano un rimborso forfettario di natura assistenziale delle spese affrontato dal lavoratore per consumare il pranzo.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse dichiarare:
1) l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2) In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata ai soli giorni di ferie fruiti e non anche a quelli di permesso e alla minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, compensativa e diritto al ticket), non rientrando le stesse, per
i motivi innanzi esposti, nella c.d. retribuzione “normale”. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Alla udienza del 09/04/2025 questo Giudice pronunciava sentenza.
***
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto con eccezione del computo nella base di calcolo dei ticket mensa posto che gli stessi hanno funzione compensativa della mancata predisposizione di una mensa aziendale e servono a concorrere a ridurre la spesa del lavoratore per rifocillarsi.
Si deve includere nella nozione di retribuzione qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.
La Corte di Cassazione (ord. 25840/24) ha ribadito che: “…la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale…ha precisato che con l'espressione <> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <
o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.1. …la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE…, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore... Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore…
5.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n.
20216). 5.4. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass.
n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
5.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina
Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del
Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa
C106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CP_4
CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-
7/11 p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa CP_5
motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Peraltro, la questione era già chiara a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e successive sentenze n. 22401 del
15/10/2020, n. 18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023) la quale ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa nazionale ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza, su di essa, delle voci retributive variabili.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato: “"che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-
539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He.
C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di
Giustizia….
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
Sussiste, dunque, una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Quanto alla necessità di includere ogni voce retributiva, senza necessità della analisi di una concreta efficacia dissuasiva al godimento delle ferie della mancata inclusione, la stessa si evince dalla medesima sentenza Williams che contrappone: 1) il diritto di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (punti 23 e 24) e dunque di includere qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore….
2) agli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
In questa ottica deve essere letta l'espressione il diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (punto 23). Sono paragonabili, dunque da includere, quelle di cui al punto 1 e non quelle di cui al punto 2. La Corte di giustizia ha espressamente ricordato (punto 19 della Sentenza come abbia “già CP_6
avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C‑131/04 e C‑257/04, Per_2
e a., Racc. pag. I‑2531, punto 50, nonché e a., cit., punto 58)”.
[...] Persona_3
Applicando i principi riportati alle indennità di cui è causa, deve rilevarsi come le stesse sono intrinsecamente correlate alla presenza del lavoratore e, dunque, con palese evidenza, allo svolgimento delle sue mansioni che è l'unica ragione della sua presenza al lavoro. Ciò già basta per accogliere la domanda posto che, ovviamente, si deve tener conto della correlazione alle mansioni non quando l'istante è in ferie (e dunque le mansioni non le svolge) ma quando è in servizio.
Tale conclusione è assolutamente peraltro in linea con il precedente di cui alla sentenza Z.J.R. Lock, (C-539/12) della Cgue dove è stata ritenuta non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, la indennità percepita per le ore di volo
(ovviamente nel periodo in cui il lavoratore non era in ferie).
Quanto alla distinzione tra ferie e festività soppresse (giammai permessi), negli stessi documenti della convenuta (buste paga) i giorni richiesti sono indicati come ferie. In ogni caso il concetto di ferie applicabile alla fattispecie di cui è causa nulla ha a che vedere con la nozione dell'Ordinamento italiano. Infatti la direttiva richiamata (2003/88/Ce) pone un concetto di ferie che non fa riferimento all'Ordinamento interno, bensì eurounitario: infatti ove una direttiva non richiami la nozione interna si fa sempre riferimento alla europea (cfr per la diversa nozione europea il concetto di lavoratore dipendente nella direttiva 1999/70/Ce). All'art
7 della stessa si fa riferimento a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni
e/o prassi nazionali. Il riferimento al diritto nazionale è solo alle condizioni di ottenimento e concessione ma non alla definizione di ferie. Per il diritto europeo esistono solo: orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali (cfr artt 1 e
2) e non già istituti giuridici diversi. Appare evidente che i 4 giorni di festività soppresse non possono che essere considerati ferie posta la assenza di prestazione retribuita.
Quanto all'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 che con l'art. 4 ha istituito una indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo, che sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni, vi è solo da evidenziare che la stessa viola, poiché inferiore alla retribuzione che "deve essere mantenuta" e viola i principi espressi nella presente sentenza: ne deriva dunque la nullità.
Per la determinazione del dovuto può farsi utile riferimento ai conteggi predisposti dall'istante che appaiono privi di errori formali o di calcolo con la sola riduzione dovuta a quanto detto in relazione ai ticket mensa.
Ne deriva la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'istante di €.
1211.95 (domanda di €. 2.503,95 ridotta di €. 1292,00 in ragione dei 162.5 ticket mensa ad €. 5,00 e dei 68.5 ticket mensa ad €. 7,00 richiesti) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante di €. 1211,95, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi ricapitalizzati di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuno di essi all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in € 1314,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso di €. 49,00 a titolo di contributo unificato, con attribuzione ai difensori costituiti.
NAPOLI, lì 9.4.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)