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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4576/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.4.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]d'DA (MI) con l'Avv. Maria Teresa Bochicchio (cod.fisc. C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Daniela Nabissi (cod. fisc. ) C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_2
, nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.4.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: precisato:
1) I due figli minori restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Il padre comunque continuerà ad interessarsi attivamente alla vita scolastica e sociale dei figli.
2) Il padre terrà con sé i figli a week-end alternati, andando a prenderli il venerdì dall'uscita da scuola per poi accompagnarli a scuola il lunedì successivo. Ove occorra, i libri e quaderni (ed eventuali attrezzature- abbigliamento sportivo pulito) che non servono il lunedì mattina a scuola, verranno consegnati alla madre domenica sera o lunedì sera previ accordi tra i genitori. Inoltre, il padre terrà con sé i figli il martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21, riaccompagnandoli dalla madre.
Nella settimana in cui non trascorre con loro il week end andrà a prenderli il venerdì dall'uscita da scuola riaccompagnandoli a casa della madre il sabato mattina verso le 12,45/13,00, oppure, nel caso in cui al Sig. venga richiesto di lavorare, sarà la SInora – CP_1 Pt_1 compatibilmente con gli impegni della medesima- ad andare a ritirare i figli minori dalla palestra tra le ore 9.30 /10.30, o se non si trovano in palestra, il SI. li accompagnerà alle 10,30 CP_1 circa alla casa della NO.
3) Nel periodo delle festività natalizie i figli staranno con il padre almeno 7 giorni consecutivi, comprendenti alternativamente un anno il giorno di Natale e l'anno successivo la settimana di
Capodanno. I giorni di Natale / Vigilia od il 26 l'altro genitore avrà la facoltà di trascorrere qualche ora con i figli, ovviamente con il massimo rispetto per i figli stessi ed i loro desideri. Si da atto che nel 2024 i minori hanno trascorso la settimana di Natale con la madre, con il padre il giorno di Natale a partire dalle 15-15,30 circa e la settimana seguente.
4) Nel periodo di vacanze pasquali, che sono di 6 o 7 giorni, i figli staranno con il padre almeno 3 giorni consecutivi comprendenti alternativamente un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno di Pasquetta. Nel 2025 il padre trascorrerà con i figli i giorni da giovedì a domenica di Pasqua.
5) Dalla fine della scuola, i minori andranno in un centro estivo pubblico o privato (a seconda della vicinanza, delle caratteristiche e dei desiderata dei figli) ed i genitori provvederanno al pagamento al 50% cadauno. Il genitore che provvederà all'iscrizione, anticiperà i costi che però immediatamente dovranno essere rimborsati all'altro genitore per la quota, sempre del 50%.
6) Durante le vacanze estive i genitori terranno con i figli quattro settimane ciascuno nel periodo di luglio e/o agosto, da concordare con la massima collaborazione, entro il 30 aprile di ogni anno e tenendo presente che nel mese di agosto ben pochi i centri estivi sono aperti (e solo privati). Al termine del periodo di vacanza estiva, entrambi i genitori dovranno riaccompagnare i figli minori alla abitazione dell'altro genitore o accordarsi in merito.
7) Il SI. versa alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la CP_1 Pt_1 somma di €450,00 mensili (€225,00 per ciascuno di essi) anticipatamente entro il 5 di ogni mese, per 12 mensilità e la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT costo vita con decorrenza ottobre 2024, infatti detto versamento è iniziato a ottobre 2024.
La SI.ra continuerà a percepire l'assegno unico per entrambi i figli, e il SI. ha Pt_1 CP_1 già acconsentito ed in detta sede conferma il consenso e la rinuncia a chiedere la propria quota.
8) l genitori contribuiranno alle spese extra assegno relative ai figli, per la quota del 50% ciascuno, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Dette spese saranno anticipate in via alternata dai genitori e l'altro dovrà rimborsarle entro 15 giorni dalla richiesta pervenuta con documentazione. I ricorrenti sono a conoscenza del fatto che la documentazione può consistere in fattura o ricevuta o scontrino o dichiarazione del percipiente. Quanto alle spese mediche rimborsabili dall'assicurazione lavorativa, la spesa verrà suddivisa fra i genitori che provvederanno, in via alternata, a chiedere il rimborso alla propria assicurazione. Il genitore che ha ottenuto il rimborso, provvederà a restituire la quota del 50% altro genitore.
9) I ricorrenti dichiarano di vivere e che continueranno a vivere ognuno del proprio lavoro e di essere ovviamente liberi, se ritengono, di svolgere anche straordinari o lavori extra, come sta cercando di fare la SInora . Dette ulteriori entrate, non comporteranno adeguamenti in merito ad Pt_1 eventuali e ulteriori richieste di mantenimento per i figli.
10) I ricorrenti durante la convivenza hanno via via accantonato somme da destinarsi al futuro dei figli (circa €600 ogni genitore, all'anno) ed altresì piccole regalie dei nonni. Alla data odierna (del ricorso) detti risparmi ammontano complessivi Euro 18.384,00 I ricorrenti convengono che ognuno dei due genitori custodirà in apposito libretto/ conto corrente la metà di detto importo ed altresì ognuno dei due continuerà a versare la somma di €600,00 annui sul libretto di cui avrà la disponibilità e verserà altresì gli eventuali regali in denaro dei propri parenti. La divisione delle somme ad oggi accantonate e che, di comune accordo, erano nella disponibilità della SInora
, è stata effettuata entro otto giorni dal deposito del ricorso congiunto mediante Pt_1 bonifico all'iban intestato al Sig. che questi ha comunicato. CP_1
11) I ricorrenti dichiarano di non aver a pretendere uno dall'altro e quindi convengono di compensare tra loro le ulteriori reciproche pretese in dare ed avere tra i ricorrenti. Tra essi , ma solo a titolo esemplificativo, la NO rinuncia alla differenza ancora spettantele Pt_1 delle detrazioni godute e godende da Sig. sui lavori straordinari nella casa già ceduta, CP_1 che erano stati pagati paritariamente, ma di cui gode solo quest'ultimo; il Sig. CP_1 rinuncia a sua volta all'assegno unico anche per il 2024 e parimenti alle detrazioni familiari per l'anno 2024. I ricorrenti stabiliscono che da gennaio 2025 i due figli saranno di nuovo fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% (nulla cambia su assegno unico che solo la NO continuerà a percepire).
12) I ricorrenti dichiarano di vivere ognuno con i propri redditi e che pertanto nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e rinunciano a chiedere la produzione dei rispettivi estratti conto.
13) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sè e per i figli minori.
14) I ricorrenti dichiarano che entrambi continueranno a collaborare nell'interesse dei figli e con rispetto nelle comunicazioni tra i medesimi.
15) Ciascuna parte provvede al pagamento del proprio legale e chiedono pertanto la compensazione delle spese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Presidente Rel. Est
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.4.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]d'DA (MI) con l'Avv. Maria Teresa Bochicchio (cod.fisc. C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Daniela Nabissi (cod. fisc. ) C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_2
, nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.4.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: precisato:
1) I due figli minori restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Il padre comunque continuerà ad interessarsi attivamente alla vita scolastica e sociale dei figli.
2) Il padre terrà con sé i figli a week-end alternati, andando a prenderli il venerdì dall'uscita da scuola per poi accompagnarli a scuola il lunedì successivo. Ove occorra, i libri e quaderni (ed eventuali attrezzature- abbigliamento sportivo pulito) che non servono il lunedì mattina a scuola, verranno consegnati alla madre domenica sera o lunedì sera previ accordi tra i genitori. Inoltre, il padre terrà con sé i figli il martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21, riaccompagnandoli dalla madre.
Nella settimana in cui non trascorre con loro il week end andrà a prenderli il venerdì dall'uscita da scuola riaccompagnandoli a casa della madre il sabato mattina verso le 12,45/13,00, oppure, nel caso in cui al Sig. venga richiesto di lavorare, sarà la SInora – CP_1 Pt_1 compatibilmente con gli impegni della medesima- ad andare a ritirare i figli minori dalla palestra tra le ore 9.30 /10.30, o se non si trovano in palestra, il SI. li accompagnerà alle 10,30 CP_1 circa alla casa della NO.
3) Nel periodo delle festività natalizie i figli staranno con il padre almeno 7 giorni consecutivi, comprendenti alternativamente un anno il giorno di Natale e l'anno successivo la settimana di
Capodanno. I giorni di Natale / Vigilia od il 26 l'altro genitore avrà la facoltà di trascorrere qualche ora con i figli, ovviamente con il massimo rispetto per i figli stessi ed i loro desideri. Si da atto che nel 2024 i minori hanno trascorso la settimana di Natale con la madre, con il padre il giorno di Natale a partire dalle 15-15,30 circa e la settimana seguente.
4) Nel periodo di vacanze pasquali, che sono di 6 o 7 giorni, i figli staranno con il padre almeno 3 giorni consecutivi comprendenti alternativamente un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno di Pasquetta. Nel 2025 il padre trascorrerà con i figli i giorni da giovedì a domenica di Pasqua.
5) Dalla fine della scuola, i minori andranno in un centro estivo pubblico o privato (a seconda della vicinanza, delle caratteristiche e dei desiderata dei figli) ed i genitori provvederanno al pagamento al 50% cadauno. Il genitore che provvederà all'iscrizione, anticiperà i costi che però immediatamente dovranno essere rimborsati all'altro genitore per la quota, sempre del 50%.
6) Durante le vacanze estive i genitori terranno con i figli quattro settimane ciascuno nel periodo di luglio e/o agosto, da concordare con la massima collaborazione, entro il 30 aprile di ogni anno e tenendo presente che nel mese di agosto ben pochi i centri estivi sono aperti (e solo privati). Al termine del periodo di vacanza estiva, entrambi i genitori dovranno riaccompagnare i figli minori alla abitazione dell'altro genitore o accordarsi in merito.
7) Il SI. versa alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la CP_1 Pt_1 somma di €450,00 mensili (€225,00 per ciascuno di essi) anticipatamente entro il 5 di ogni mese, per 12 mensilità e la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT costo vita con decorrenza ottobre 2024, infatti detto versamento è iniziato a ottobre 2024.
La SI.ra continuerà a percepire l'assegno unico per entrambi i figli, e il SI. ha Pt_1 CP_1 già acconsentito ed in detta sede conferma il consenso e la rinuncia a chiedere la propria quota.
8) l genitori contribuiranno alle spese extra assegno relative ai figli, per la quota del 50% ciascuno, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Dette spese saranno anticipate in via alternata dai genitori e l'altro dovrà rimborsarle entro 15 giorni dalla richiesta pervenuta con documentazione. I ricorrenti sono a conoscenza del fatto che la documentazione può consistere in fattura o ricevuta o scontrino o dichiarazione del percipiente. Quanto alle spese mediche rimborsabili dall'assicurazione lavorativa, la spesa verrà suddivisa fra i genitori che provvederanno, in via alternata, a chiedere il rimborso alla propria assicurazione. Il genitore che ha ottenuto il rimborso, provvederà a restituire la quota del 50% altro genitore.
9) I ricorrenti dichiarano di vivere e che continueranno a vivere ognuno del proprio lavoro e di essere ovviamente liberi, se ritengono, di svolgere anche straordinari o lavori extra, come sta cercando di fare la SInora . Dette ulteriori entrate, non comporteranno adeguamenti in merito ad Pt_1 eventuali e ulteriori richieste di mantenimento per i figli.
10) I ricorrenti durante la convivenza hanno via via accantonato somme da destinarsi al futuro dei figli (circa €600 ogni genitore, all'anno) ed altresì piccole regalie dei nonni. Alla data odierna (del ricorso) detti risparmi ammontano complessivi Euro 18.384,00 I ricorrenti convengono che ognuno dei due genitori custodirà in apposito libretto/ conto corrente la metà di detto importo ed altresì ognuno dei due continuerà a versare la somma di €600,00 annui sul libretto di cui avrà la disponibilità e verserà altresì gli eventuali regali in denaro dei propri parenti. La divisione delle somme ad oggi accantonate e che, di comune accordo, erano nella disponibilità della SInora
, è stata effettuata entro otto giorni dal deposito del ricorso congiunto mediante Pt_1 bonifico all'iban intestato al Sig. che questi ha comunicato. CP_1
11) I ricorrenti dichiarano di non aver a pretendere uno dall'altro e quindi convengono di compensare tra loro le ulteriori reciproche pretese in dare ed avere tra i ricorrenti. Tra essi , ma solo a titolo esemplificativo, la NO rinuncia alla differenza ancora spettantele Pt_1 delle detrazioni godute e godende da Sig. sui lavori straordinari nella casa già ceduta, CP_1 che erano stati pagati paritariamente, ma di cui gode solo quest'ultimo; il Sig. CP_1 rinuncia a sua volta all'assegno unico anche per il 2024 e parimenti alle detrazioni familiari per l'anno 2024. I ricorrenti stabiliscono che da gennaio 2025 i due figli saranno di nuovo fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% (nulla cambia su assegno unico che solo la NO continuerà a percepire).
12) I ricorrenti dichiarano di vivere ognuno con i propri redditi e che pertanto nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e rinunciano a chiedere la produzione dei rispettivi estratti conto.
13) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sè e per i figli minori.
14) I ricorrenti dichiarano che entrambi continueranno a collaborare nell'interesse dei figli e con rispetto nelle comunicazioni tra i medesimi.
15) Ciascuna parte provvede al pagamento del proprio legale e chiedono pertanto la compensazione delle spese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Presidente Rel. Est
Dott.ssa Laura Maria Cosmai