Decreto cautelare 3 febbraio 2021
Sentenza breve 1 marzo 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 03/02/2021, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2021
N. 00087/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2021, proposto da
Flow Meter S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Jose' Mendez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss 3 Serenissima non costituito in giudizio;
nei confronti
Medline International Italy S.r.l., Promed S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della comunicazione di esclusione del 27/01/2021 dell'Azienda ULSS 3 Serenissima (doc. n.1) relativa alla comunicazione ex art. 76 del D.Lgs 50/2016 di esclusione dalla procedura di gara;
- del verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice del 10/11/2020, ed in ogni caso di tutti gli ulteriori verbali di gara in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
- della eventuale aggiudicazione, nonché di ogni altro atto e provvedimento, anche non relativo alla procedura di gara se ed in quanto lesivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Osservato che – sulla base della documentazione prodotta in giudizio da parte istante – in base al Capitolato tecnico, art. 2, le cartucce da fornire, oltre ad essere provviste di “…porte di accesso con relative chiusure, tali da permettere il collegamento al vuoto, al paziente e in parallelo… con altre cartucce.. ”, avrebbero dovuto essere dotate anche di una “ porta accessoria ” al fine di consentire l’aggiunta dell’agente gelificante;
che – ad un primo esame, da approfondire a seguito dell’acquisizione di tutta la documentazione, in particolare dei verbali di gara – dalla lettura del Capitolato tecnico sembrerebbe emergere la richiesta, a pena di esclusione, di una porta specifica e ulteriore, definita esplicitamente come “accessoria”, da utilizzare a tal fine, distinta dalle porte di accesso necessarie per l’utilizzo della cartuccia;
impregiudicato ogni più approfondito esame, in sede collegiale, del profilo squisitamente tecnico delle ragioni della disposta esclusione, nell’ambito del doveroso contraddittorio con l’amministrazione intimata;
acquisite informalmente informazioni presso l’amministrazione procedente circa la conclusione della procedura e accertato che, allo stato, non risulta disposta l’aggiudicazione;
valutato in questa sede monocratica esclusivamente il profilo della estrema gravità e urgenza - così come richiesto dall’art. 56 c.p.a. - e ritenuto che al fine di non pregiudicare in modo definitivo le chances della ricorrente, esclusa dalla gara per le ragioni sopra ricordate, possa essere concessa la richiesta tutela cautelare anticipatoria, con conseguente provvisoria ammissione con riserva della concorrente alla gara, in modo tale da mantenere inalterata la situazione sino alla delibazione collegiale in ordine ai motivi specifici che hanno determinato l’esclusione;
P.Q.M.
ACCOGLIE, nei termini ed agli effetti indicati in parte motiva, l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 febbraio 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 3 febbraio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO