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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/07/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 913 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a Caltagirone (CT), Viale Europa n. C.F._1
32, presso lo studio professionale dell'avv. Christian Parisi
( , che lo rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
- OPPONENTE -
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, elettivamente domiciliata a Catania (CT), Via P.L. Deodato n. C.F._2
6, presso lo studio professionale dell'avv. Dario Michele Scarlato
( , che la rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti.
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21.11.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione depositato il 21.07.2016, ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta da Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli da in data 13.07.2016,
[...] CP_1 con cui era stato allo stesso intimato il pagamento della somma di € 27.565,58, di cui: i)
€ 19.912,58, a titolo di mantenimento (comprensivo di rivalutazione monetaria) dall'01.08.2007 al 19.03.2013, oltre € 2.932,96, quali interessi legali, ed € 2.003,20, per relative spese processuali, pretese in forza della sentenza n. 377/2003 resa dal Tribunale di Caltagirone l'01.10.2003 nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi;
ii) € 2.516,91, a titolo di spese processuali, in forza della sentenza n. 106/2003 emessa dal Tribunale di Caltagirone il 22.12.2003.
A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito la Parte_1 prescrizione del credito azionato, rilevando l'omessa notifica dei titoli giudiziali posti a fondamento della pretesa creditoria, e l'assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, e precisando che il contributo di mantenimento della consorte era stato revocato con provvedimento del 19.03.2013, e che, in ogni caso, lo stesso aveva adempiuto all'obbligo pecuniario sullo stesso gravante.
Parte opponente ha inoltre eccepito la genericità del precetto, per omessa indicazione dell'ammontare preteso a titolo di mantenimento e delle relative mensilità e ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto e, in via subordinata, l'accertamento della minore somma dovuta.
Con comparsa depositata il 14.12.2016, si è costituita in giudizio , CP_1 che ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opponente e ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, parte opposta – precisando che erano state precettate le somme dovute a titolo di mantenimento fino al 19.03.2013 (data in cui era cessato tale obbligo in capo all'opponente) – ha dedotto di aver regolarmente notificato: sia le sentenze in forza delle quali è stato azionato il credito con l'atto di precetto opposto (notificate rispettivamente in data 13.01.2004 e in data 10.10.2005), sia la diffida di pagamento delle predette somme (notificata in data 20.07.2012). La causa – istruita mediante produzione documentale – è stata posta in decisione all'udienza che precede, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (ex multis Cass. civ., n.
438020 del 2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Con specifico riferimento all'ipotesi, sussistente nella fattispecie in esame, di esecuzione avviata in forza di un titolo esecutivo di natura giudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti” (cfr. Cass. civ. n. 15376 del 2022).
Nel caso di specie, il precetto opposto è stato ottenuto sulla scorta: i) della sentenza n. 377/2003 resa dal Tribunale di Caltagirone l'01.10.2003 nel corso del procedimento di separazione giudiziale, iscritto al n. 437/2000 R.G., munita di formula esecutiva in data
13.10.2003; ii) della sentenza n. 106/2003 emessa dal Tribunale di Caltagirone-sez. distaccata di RA- il 22.12.2003 nel corso del procedimento giudiziale iscritto al n. 129/2001 R.G., munita di formula esecutiva in data 01.03.2004. Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, posta la sussistenza incontestata del fatto costitutivo del credito azionato dalla opposta, grava sull'opponente l'onere di dimostrare di aver puntualmente eseguito le prestazioni cui era tenuto, ovvero della sussistenza di altro fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Ebbene, nel caso in esame, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria eccependone la maturata prescrizione, rilevando l'omessa notifica dei titoli giudiziali, in forza dei quali è stato notificato l'atto di precetto de quo, e l'assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale.
In linea generale, occorre ricordare che, in tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, in quanto avente ad oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrive a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento (cfr. Cass. n. 7981 del 2014).
Il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno di mantenimento, così come quello afferente alla rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 14681 del 2008) e agli interessi legali, si prescrive dunque in cinque anni ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto tale norma stabilisce che “si prescrivono in 5 anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
In tema, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti precisato che “i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma - anziché di quella dell'art. 2953 - il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione
o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione” (cfr. Cass. n. 13414 del 2010).
Quanto poi alla prescrizione delle somme precettate afferenti al pagamento delle spese processuali dei due prefati giudizi, non può dubitarsi che debba applicarsi il termine ordinario di cui all'art. 2946 c.c. di durata decennale. Tale norma, difatti, ha portata generale e residuale, pertanto, in assenza di una norma speciale che fissi, per una determinata tipologia di crediti, un termine prescrizionale di durata inferiore, non potrà che valere il termine ordinario cui si è fatto riferimento, il cui decorso avrà inizio a decorrere dalla data in cui la sentenza abbia acquisito i caratteri dell'intangibilità secondo le regole del rito che caratterizzano il procedimento nel quale è stata resa. (cfr. Cass. n. 342 del 2024).
Ciò posto, dallo scrutinio dell'allegazione documentale in atti, emerge che i titoli esecutivi di cui si tratta sono stati regolarmente notificati: il primo, ovvero la sentenza n.
377/2003 resa dal Tribunale di Caltagirone l'01.10.2003 nel corso del procedimento di separazione giudiziale, iscritto al n. 437/2000 R.G., risulta notificato ex art. 149 c.p.c. il
13.01.2004; mentre, la sentenza n. 106/2003 emessa dal Tribunale di Caltagirone-sez. distaccata di RA è stata notificata ex art. 149 c.p.c. l'11.10.2005 (cfr. doc. nn.
3-4 allegati alla costituzione dell'opposta).
Inoltre, la prescrizione risulta interrotta, ex art. 2943 c.c., dalla diffida ad adempiere, ricevuta dall'opponente in data 20.07.2012 (cfr. doc n. 5 allegato alla costituzione dell'opposta).
Alla luce delle suddette considerazioni e tenuto conto che l'atto di precetto de quo
è stato notificato il 13.07.2016, ne consegue che la eccepita prescrizione non è maturata e l'eccezione, così come formulata da parte opponente, deve essere rigettata, tanto in ordine al termine prescrizionale decennale, relativo ai crediti derivanti dalle statuizioni sulle spese processuali liquidate, quanto in relazione al termine quinquennale, atteso che le somme precettate a titolo di mantenimento afferiscono al periodo decorrente dall'01.08.2007 sino al 19.03.2013 (data in cui era cessato tale obbligo in capo all'opponente), quindi, maturate nel quinquennio antecedente l'atto interruttivo.
Vale la pena rilevare, inoltre, che sono rimaste meramente labiali le asserzioni di parte opponente in merito al presunto avvenuto pagamento “di quanto disposto nel provvedimento presidenziale di separazione dei coniugi”, non avendo sul punto l'opponente allegato nulla, né fornito alcun principio di prova.
Quanto poi alla dedotta indeterminatezza delle somme precettate, per non essere stato specificato l'importo del mantenimento e le relative mensilità richieste, ferma la tempestività della proposta opposizione anche se su tale contestazione, qualificabile quale opposizione ex art. 617 c.p.c., se ne rileva l'infondatezza.
Tale eccezione, difatti, trova smentita dalla lettura dell'atto di precetto opposto, che contiene: l'indicazione dell'ammontare disposto a titolo di mantenimento (pari ad € 260,00 mensili); l'indicazione delle mensilità richieste (dal 01.08.2007 al 19.03.2013); nonché l'indicazione analitica delle ulteriori voci di credito e dei relativi importi (cfr. atto di precetto, in atti).
In ultimo, deve rigettarsi la domanda, proposta in via subordinata, di accertamento della minore somma spettante all'opposta, a titolo di mantenimento, stante l'estrema genericità della sua formulazione, priva di alcuna allegazione o documentazione a supporto.
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da deve essere rigettata. Parte_1
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In ultimo, deve rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96, primo comma, c.p.c. proposta dal parte opposta, in quanto nel presente caso non è dato ravvisarsi la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Né risulta allegata né dimostrata la sussistenza, in capo all'opposta, del lamentato danno (cfr. Cass. civ., n. 3830 del 2021; Cass. civ., n. 20018 del 2020).
Le statuizioni riguardo alle spese di lite si accordano al canone della soccombenza, sì che va condannato a rifondere, in favore di , la Parte_1 CP_1 somma liquidata in dispositivo, determinata secondo i parametri introdotti dal D.M. n.
55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CONDANNA a rifondere in favore di le Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.356,00, per compensi, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge;
Caltagirone, 11.7.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore