Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00273/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2024, proposto da
TI CC in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Il Globo Vigilanza s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Cecchi, Emiliano Gargini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Pistoia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dell’atto di diffida del Prefetto della Provincia di Pistoia – Area I – Prot. Interno n. 0011025 del 7 marzo 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Pistoia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. TI CC, nella sua duplice veste di titolare della licenza prefettizia per la gestione dell’Istituto di vigilanza “Il OB e di legale rappresentate di detto istituto, ha impugnato la diffida del Prefetto di Pistoia del 7 marzo 2024, con la quale - dopo essergli stata contestata una condotta negligente per non aver “ effettuato alcun controllo o vigilanza sulle modalità di procacciamento dei clienti da parte delle società incaricate, nonché una superficialità nel fornire automezzi e oggetti con il logo dell’I.V.P. “Il OB a soggetti che, almeno nella segnalazione della Questura di Grosseto, sono poi risultati gravati da precedenti di polizia, anche di una certa gravità ” - è stato diffidato “ dal proseguire la condotta sopra evidenziata, rammentando che ai sensi dell’art. 137 del TULPS il Prefetto, nel caso di ulteriori comportamenti irregolari riscontrati nella conduzione dell’attività autorizzata, può disporre con decreto che la cauzione, versata a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio, in tutto o in parte, sia devoluta all’erario dello Stato ”.
La condotta negligente contestata al ricorrente trae spunto da due episodi, uno avvenuto in provincia di Grosseto e l’altro a Prato, entrambi risalenti al 2022, che vedevano coinvolti soggetti inviati da una terza società a cui l’Istituto di Vigilanza Il Globo aveva affidato l’attività di promozione commerciale e ricerca di clientela.
In particolare, le locali Questure rispettivamente di Grosseto e Prato erano state allertate da privati cittadini di Gavorrano e Prato i quali avevano, in entrambi i casi, lamentato che tre individui armati, dotati di uniformi e di un’auto recante i colori e l’insegna dell’I.V.P. ricorrente, presentandosi come guardie private dell’Istituto di Vigilanza Il Globo, avevano disturbato insistentemente i cittadini cercando di convincerli a stipulare contratti di vigilanza con il medesimo I.V.P. .
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, poiché la diffida non era stata preceduta da alcun contraddittorio, sebbene non ricorressero particolari esigenze di celerità, stante anche il lasso di tempo intercorso tra i due episodi (2022) e il provvedimento impugnato (2024).
Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta e travisamento dei fatti, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1703 e ss. codice civile; e ciò in quanto, innanzitutto, i fatti contestati non risulterebbero essere stati verificati dalle Questure, essendo rimasti fatti solo “riferiti” da alcuni cittadini; inoltre, ai ricorrenti non potrebbe essere addebitata la mancanza di controllo e vigilanza sulle modalità di procacciamento della clientela da parte delle società incaricate, posto che dette società avrebbero agito, quali mandatarie, in piena indipendenza ed autonomia, cosicché esse risponderebbero in proprio delle iniziative intraprese per ricercare la clientela, senza che eventuali responsabilità per il loro operato possano ricadere nei confronti del mandante “Il OB I.V.P. .
Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1719 e 1393 cod. civ., e ciò relativamente all’accusa, da parte della Prefettura, di “ una superficialità nel fornire automezzi e oggetti con il logo dell’I.V.P. “Il OB a soggetti che, almeno nella segnalazione della Questura di Grosseto, sono poi risultati gravati da precedenti di polizia, anche di una certa gravità ”.
La parte ricorrente al riguardo eccepisce in particolare che ai soggetti incaricati della promozione commerciale non sarebbero state fornite le divise dell’Istituto di Vigilanza “Il OB, ma solo delle autovetture non destinate al pattugliamento e con la dicitura “divisione commerciale” applicata magneticamente sulla loro fiancata, nonché dei tesserini di riconoscimento con la dizione “ispettore commerciale”; inoltre il sig. CC non poteva essere in grado di conoscere i precedenti penali o di polizia dei vari soggetti indicati dalla società incaricata del servizio.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Pistoia con il patrocinio dell’Avvocatura, sollevando in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di immediata lesività dell’atto impugnato. L’Avvocatura ha comunque argomentato nel merito in ordine all’infondatezza delle singole censure prospettate.
All’udienza del 29 gennaio 2026, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, l’eccezione d’inammissibilità formulata dall’Avvocatura merita piena condivisione.
Infatti, come da quest’ultima eccepito, la diffida impugnata è priva di attuale lesività, non essendo essa di per sé idonea a produrre alcuna conseguenza pregiudizievole nella sfera della società destinataria, consistendo in un mero invito a cessare le condotte riscontrate ed a svolgere il procacciamento di affari secondo le modalità ed i limiti previsti dalla disciplina vigente.
L’incameramento totale o parziale della cauzione a norma dell'art. 137 TULPS, che unicamente assumerebbe i connotati dell’atto lesivo, è invece prospettato come mera eventualità che si potrebbe concretare “ nel caso di ulteriori comportamenti irregolari riscontrati nella conduzione dell’attività autorizzata ”.
Allo stato dunque vi è solo una mera diffida ad astenersi in futuro da comportamenti analoghi a quelli oggetto di censura, che peraltro non ha dato luogo ad ulteriori conseguenze di tipo sanzionatorio, anzi risulterebbe che la relativa licenza sia stata rinnovata in favore alla società ricorrente, pur in seguito ai fatti contestati.
In mancanza, quindi, di una statuizione immediatamente lesiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Le spese di lite possono tuttavia rimanere compensate fra le parti, considerato che nello stesso atto impugnato si contemplava (erroneamente) la possibilità della sua impugnazione dinanzi al T.a.r. .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NI IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IC | IC IA |
IL SEGRETARIO