Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 15164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15164/2024 promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Cozzi Marina Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Pierobon Sara Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifiche delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) confermarsi l'assegnazione dell'abitazione, sita in Santa Giustina in Colle (PD), Via Dei Custoza
n. 49/3, acquistata dal IG. con atto a rogito Notaio dott. del Parte_1 Persona_1
31/07/2020, alla IG.ra , affinché vi risieda con la figlia minore Controparte_1
, con tutti i corredi ed arredi ivi contenuti;
Persona_2
2) confermarsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 337 ter e segg. c.c., l'affido condiviso della minore ai genitori, con residenza presso la madre, disponendosi il diritto di permanenza di Persona_2
presso il padre, secondo le seguenti modalità: - a settimana alternate, dal venerdì all'uscita Per_2 pagina 1 di 4
- tutte le settimane, il mercoledì il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna alle ore 8.00 per accompagnarla a scuola, tenendola presso di sé, sino al giorno seguente, quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori seguendo il calendario Per_2 scolastico, alternando di anno in anno le principali festività, cosicché dall'inizio delle vacanze di
Natale fino al 30.12 staranno con un genitore e dal 31.12 alla fine delle vacanze con l'altro, invertendo i periodi l'anno dopo;
allo stesso modo sarà per le vacanze Pasquali, dove la figlia starà tre giorni con un genitore e tre con l'altro, alterando il giorno di Pasqua.
Durante le vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con la minore due settimane di ferie esclusive, anche consecutive, previo accordo circa le date, da raggiungersi almeno entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori potranno assumere, in ogni caso, qualsiasi diverso accordo in merito alla permanenza di presso la madre o il padre, alla luce degli impegni di lavoro dei genitori e Per_2
compatibilmente con le esigenze e di desideri della minore;
- i genitori si adopereranno affinché
mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, ricevendo dagli stessi cura, Per_2
educazione, istruzione ed assistenza morale e mantenendo rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione nei periodi in cui ciascuno avrà presso di sé la figlia, mentre le decisioni in ordine alle questioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute, nonché di straordinaria amministrazione verranno assunte concordemente da entrambi.
4) il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno Parte_1 Controparte_1
15 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 400,00, oltre rivalutazione Istat a far data da un anno dal deposito del presente ricorso;
5) allo stato, le spese straordinarie, necessarie alla minore, così come individuate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Padova, e con le modalità ivi indicate, saranno sostenute dal IG. Parte_1
, ricomprendendo tra le spese scolastiche, anche la cancelleria d'inizio anno e la mensa
[...]
scolastica, a fronte di esibizione di idonea documentazione.
Le parti concordano sin d'ora che, allorquando la IG.ra reperirà Controparte_1 un'attività lavorativa stabile, concorderanno una diversa suddivisione delle spese straordinarie, prevedendo una compartecipazione al 50% anche della madre;
pagina 2 di 4 6) spese del presente procedimento compensate tra le parti”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19.12.2024, e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto la modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità
[...]
genitoriale e del mantenimento della figlia minore , nata il [...], di cui al decreto di Per_2
questo Tribunale depositato in data 13.1.2021 nel procedimento n. V.G. 8835/2020, allegando che:
- nel mese di luglio 2018 i ricorrenti avevano una convivenza more uxorio;
- dalla relazione tra gli stessi, in data 1/11/2018 era nata la figlia di anni 5; Persona_2
- la convivenza tra e , tuttavia, con il passare del Parte_1 Controparte_1
tempo, era diventata intollerabile per incompatibilità caratteriale;
- pertanto, le parti si erano rivolte al Tribunale di Padova che aveva regolato affidamento e mantenimento della figlia minore con il citato decreto depositato il 13.1.2021;
- a causa del mutamento delle circostanze relative al diritto di permanenza della minore presso il padre, le parti ritengono opportuno regolamentare diversamente l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, ; Per_2
- , pur avendo esercitato una attività lavorativa, quantomeno sino al Controparte_1
mese di luglio 2024, attualmente non ha alcuna occupazione lavorativa
Le condizioni concordate tra i genitori e riportate in epigrafe sono prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi della figlia minore, anche in quanto rispettose degli artt.337 ter e seguenti c.c. e, pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a modifica dele condizioni di cui al decreto del Tribunale di Padova depositato in data 13.1.2021 nel procedimento N.V.G. 8835/2020, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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