Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 3329/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Francesco Lombardo.
- ricorrente -
C O N T R O
. _1
Il Cancelliere
- convenuta contumace –
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria.
- convenuto -
All'esito dell'udienza del 10/02/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Preliminarmente, dichiara la contumacia della . _1
Nel merito, in accoglimento del ricorso, condanna la , a corrispondere alla ricorrente, a _1
titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal 20/04/2015 al 22/07/2015 e
1
Condanna la convenuta a versare in favore dell' i contributi, CP_2
eventualmente non prescritti, maturati in relazione al rapporto di lavoro intercorso fra le parti, per il periodo dall'1 dal 5/10/2015 all'11/11/2015.
Condanna la alla rifusione delle spese di lite in _1
favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.314,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco
Lombardo, antistatario.
Compensa le spese di lite fra l' e la parte convenuta. CP_2
Pone a carico della le spese della CTU, già _1
liquidate con separato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/04/2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la e, avendo premesso di avere _1
svolto attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima, sia pur in assenza di regolare contratto, per il periodo dal 20/04/2015 al 22/07/2015 e successivamente dal 5/10/2015 all'11/11/2015, espletando mansioni di “assistente alla persona” di cui al livello D del C.C.N.L. “personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali”, per le quali aveva altresì conseguito apposito attestato OSA, esponeva di avere osservato un orario di lavoro a turnazione a fronte di una retribuzione mensile pari ad € 600,00; lamentava di avere percepito un trattamento retributivo per lavoro ordinario inferiore a quella spettante in base al C.C.N.L. e, altresì, di non avere ricevuto alcunché a titolo di 13a e 14a mensilità, di indennità per ferie e permessi non goduti, e a titolo di trattamento di fine rapporto, rimanendo creditrice per complessivi € 5.461,26.
Affermava, infine, che la parte convenuta non aveva neppure provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva e, pertanto, chiedeva di “ritenere e dichiarare che la ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato dal 20 aprile 2015 al 22 luglio 2015 e dal 05
2 ottobre 2015 all'11 novembre 2015 in favore della con le mansioni di Parte_2
assistente alla persona:
* ritenere e dichiarare che il ricorrente, in virtù dell'anzidetto rapporto per cui è causa è creditore della complessiva somma di € 5.461,26 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, permessi, festività e TFR, oltre eventualmente le somme dovute a titolo di omessa contribuzione previdenziale ed oltre interessi e rivalutazione, al netto delle ritenute di legge o quella altra maggiore o minore che eventualmente risulterà dalla espletanda CTU, oltre rivalutazione ed interessi;
conseguentemente
* condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a _1
corrispondere alla ricorrente, la complessiva somma di € 5.461,26 oltre le somme dovute a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, permessi, festività e
TFR, oltre eventualmente le somme dovute a titolo di omessa contribuzione previdenziale ed oltre interessi e rivalutazione, al netto delle ritenute di legge o quella diversa che sarà accertata, a titolo di differenze retributive e TFR, come da contrattazione collettiva di settore e comunque secondo quanto stabilito dall'art. 36 della Costituzione, e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo”.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, faceva atto di prontezza a ricevere i CP_2
contributi eventualmente dovuti, nei limiti della prescrizione quinquennale eventualmente maturata.
La , seppur regolarmente citata, non si costituiva in _1
giudizio, rimanendo pertanto contumace.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale, interrogatorio formale e consulenza contabile, è stata decisa.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della ditta _1
, la quale non si è costituita in giudizio nonostante la rituale citazione.
[...]
Nel merito, il ricorso va accolto.
In tema di rapporto di lavoro di natura subordinata, appare innanzitutto utile rammentare l'insegnamento della Suprema Corte, recentemente ribadito con sentenza n. 21194 del 2020, secondo cui il requisito proprio della subordinazione è
3 la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nella organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa.
Nella specie parte ricorrente, su cui gravava il relativo onus probandi, ha dimostrato sia di avere prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore della di nel periodo oggetto di causa, sia di avere _1
percepito un trattamento retributivo complessivamente inferiore rispetto a quanto stabilito dal C.C.N.L. di categoria.
Ed invero, il teste in sede di escussione testimoniale, Testimone_1
ha dichiarato che la ricorrente “ha lavorato da marzo/aprile 2015 sino ad ottobre
2015 per la signora , presso la struttura gestita da _1
quest'ultima e sita a Palermo in via De Cosmi, come assistente agli anziani.
La ricorrente mi ha riferito di occuparsi di pulire gli anziani, somministrargli farmaci. E' capitato 2 volte di entrare nella struttura e vedere la signora dire CP_1
alla ricorrente cosa fare, ovvero impartirle direttive sul lavoro da svolgere.
Ero solito accompagnarla la mattina verso le 07.30 presso la struttura, non so dire con precisione in che giorni, ricordo che la ricorrente lavorava anche il sabato e la domenica, talvolta la andavo a riprendere verso le
16.30/17.00.
Non so riferire se la ricorrente era tenta a rispettare questo orario di lavoro né se fosse tenuta
a giustificare le proprie assenze. Non so dire di quante ferie abbia goduto né quanto percepisse di retribuzione” (cfr. verbale prova del 12/06/2024).
La teste collega della ricorrente, ha riferito “Conosco Testimone_2
la ricorrente in quanto ho lavorato presso la casa di riposo gestita dalla signor sita a Palermo da febbraio 2015 a ottobre /novembre2015, CP_1
ricordo che la ricorrente ha iniziato a lavorare qualche mese dopo di me e che quando sono andata via lei era ancora là.
4 Ci occupavamo dell'assistenza agli anziani e quindi di pulirli, somministrare i pasti e le terapie, pulire l'appartamento e cucinare.
Lavoravamo secondo dei turni, solitamente la ricorrente faceva il turno notturno dalle
20.00 alle 08.00 anche se nei primi mesi ha lavorato nel turno diurno dalle 08.00 alle 20.00.
Era l a darci le disposizioni sul lavoro da svolgere la mattina CP_1
e non potevamo discostarci dall'orario dalla stessa stabilito. Nel caso di eventuali assenze dovevamo giustificarci con la e non abbiamo CP_1 mai goduto di ferie.
La ricorrente doveva percepire di retribuzione 600.00 euro mensili, anche se lei come anche altri colleghi venivamo pagati meno. Lavoravamo tutti i giorni dal lunedì alla domenica.
Adr. Avv. Lombardo: Non abbiamo ricevuto né il TFR né tredicesima e quattordicesima” (cfr. Verbale prova del 12/06/2024).
Da tali dichiarazioni emerge, dunque, che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa in favore della , presso la sede sita in _1
Palermo in via De Cosmi n. 15, per il periodo oggetto di causa, come “operatore ausiliario” addetto alla cura e all'assistenza dei soggetti anziani presenti nella detta struttura, occupandosi in particolare di affiancare detti soggetti nello svolgimento delle attività quotidiane, quali la vestizione, il mantenimento dell'igiene personale, la somministrazione di farmaci, la preparazione dei pasti e provvedendo, altresì, alla sistemazione e alla pulizia dei locali.
Le superiori dichiarazioni testimoniali hanno, inoltre, comprovato che la ricorrente nello svolgimento delle dette mansioni era tenuta ad osservare le direttive impartite dalla sig.ra e a giustificare le eventuali assenze dal _1
luogo di lavoro, elementi questi ultimi tipici di un rapporto di lavoro subordinato.
Con specifico riferimento alla tipologia di mansioni espletate, deve tuttavia rilevarsi come quelle svolte dalla ricorrente presentino una natura strettamente esecutiva, potendo essere eseguite dopo un normale addestramento pratico e senza necessità di acquisire conoscenze elevate o specifiche, e pertanto - diversamente da
5 quanto dalla stessa affermato in ricorso - vanno ricondotte nell'ambito del profilo professionale dell' “ausiliario” di cui al livello B del C.C.N.L. di categoria.
Del resto, la prospettazione secondo cui la ricorrente avrebbe svolto, nel detto periodo, mansioni riconducibili al profilo professionale dell' “operatore tecnico addetto all'assistenza”, di cui al superiore livello D del C.C.N.L. di categoria, non ha trovato alcun riscontro probatorio.
Difatti, sul punto, dalle dichiarazioni dei testi non è emerso lo svolgimento di attività più complesse da quelle sopra esaminate, né di mansioni richiedenti specifiche conoscenze teoriche o particolari capacità conseguite attraverso corsi professionali, come richiesto dalla declaratoria di cui al livello D del C.C.N.L.; inoltre, la ricorrente, sebbene abbia affermato in ricorso di avere conseguito l'apposito attestato “O.S.A.”, non ha poi versato in atti siffatta documentazione, cosicché deve ritenersi che la stessa nel periodo oggetto di causa abbia svolto mansioni di operatore ausiliario di cui al livello B del C.C.N.L. di riferimento.
Quanto all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, deve rilevarsi come i testi sentiti in giudizio abbiano rilasciato delle dichiarazioni che risultano in parte divergenti (atteso che il teste ha riferito “Ero solito accompagnarla la Tes_1
mattina verso le 07.30 presso la strutturala andavo a riprendere verso le
16.30/17.00”, mentre la teste ha riferito “Lavoravamo secondo dei turni, Tes_2 solitamente la ricorrente faceva il turno notturno dalle 20.00 alle 08.00 anche se nei primi mesi ha lavorato nel turno diurno dalle 08.00 alle 20.00 ”), ma che permettono, comunque, di ritenere provato lo svolgimento di attività lavorativa per n. 38 ore settimanali, orario di lavoro indicato dalla stessa ricorrente nella consulenza di parte (cfr. all. 1 al ricorso).
Il superiore accertamento può, peraltro, dirsi corroborato dalla condotta processuale della parte convenuta, non comparsa per rendere l'interrogatorio formale, seppur regolarmente citata.
Al riguardo, l'art. 232 c.p.c. sancisce espressamente che “se la parte non si presenta
o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di provapuò ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
6 Il giudice, quindi, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Sicché, valutati gli altri elementi di prova raccolti, emergenti dalle dichiarazioni testimoniali, e in considerazione della mancata presentazione senza giustificato motivo della parte convenuta al fine di rendere interrogatorio formale, possono ritenersi provati i fatti dedotti nello stesso.
Va, invece, rilevata l'infondatezza della prospettazione di parte ricorrente relativa allo svolgimento di lavoro straordinario, non avendo la stessa in alcun modo assolto al particolare onere probatorio su di essa gravante, più volte delineato dalla
Suprema Corte: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onereprobatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo,senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018,
n. 16150).
Non può nemmeno accogliersi la pretesa attorea afferente al pagamento della
14° mensilità, giacché il C.C.N.L. di categoria, in atti, prevede espressamente all'art. 48 che le retribuzioni mensili siano corrisposte su “13 mensilità”.
Deve, invece, trovare accoglimento la domanda relativa al pagamento della 13a mensilità, dell'indennità per ferie e permessi non goduti e del Trattamento di Fine
Rapporto, non avendo la parte convenuta, che ne aveva l'onere, dimostrato di avere corrisposto siffatte spettanze.
Sicché, alla luce delle circostanze emerse nel corso dell'escussione testimoniale
– sopra evidenziate – e sulla scorta della mancata presentazione della convenuta al fine di rendere interrogatorio formale senza giustificato motivo, può ritenersi ammesso che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore della , presso la sede sita Palermo in via De _1
Cosmi n. 15, nel periodo dal 20/04/2015 al 22/07/2015 e dal 5/10/2015
7 all'11/11/2015, svolgendo le mansioni di “ausiliario” di cui al livello B del C.C.N.L. di categoria, per n. 38 ore settimanali, ed altresì che la stessa non abbia ricevuto le spettanze sopra individuate. Pertanto, la va _1
condannata al pagamento di tali emolumenti in favore della ricorrente.
Passando alla quantificazione delle spettanze attoree, vanno condivise le risultanze della consulenza contabile (cfr. ctu in atti), cui può senz'altro farsi riferimento in quanto correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici.
In conclusione, la va condannata a corrispondere _1
alla ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal 20/04/2015 al 22/07/2015 e dal 5/10/2015 all'11/11/2015, la somma pari ad € 4.396,23, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dalla data di deposito della relazione
(21/10/2024) sino al soddisfo, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da €
1.101,00 a € 5.200,00), e con distrazione in favore dell'avv. Francesco Lombardo, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, inoltre, giusti motivi connessi alla posizione processuale dell' per compensare le spese di lite tra lo stesso e la parte convenuta. CP_2
Infine, le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 11/02/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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