Decreto cautelare 14 aprile 2021
Ordinanza cautelare 14 maggio 2021
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 14/04/2021, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2021
N. 00338/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2021, proposto da
UC De SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Dal Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio DI NA in Venezia, Santa Croce 252;
contro
il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Keystone S.r.l., in personale del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del permesso di costruire n. PG/2020/0254618 del 16 giugno 2020, avente ad oggetto demolizione e ricostruzione, cambio d'uso e ampliamento per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale (10 unità immobiliari) (L.R. n. 14/2009 e s.m.i.) (provvedimento non conosciuto);
e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che il solo dato numerico di dieci unità abitative, in mancanza di indicazioni sulla complessiva estensione dell'area di insistenza considerata, non consente ex sè di apprezzare lesioni all'interesse dei residenti dovute al corrispondente aumento del carico insediativo, nè eventuali incompatibilità con le pianificate dotazioni a verde pubblico;
Ritenuto quindi che la stessa prospettazione, allo stato carente in punto di interesse al ricorso e di pregiudizio grave verificabile nelle more della prima camera di consiglio utile, non consente di dare ingresso senza contraddittorio a misure cautelari inevitabilmente pregiudizievoli per i controinteressati;
Ritenuto pertanto che non ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per il 13 maggio 2021;
P.Q.M.
Respinge l' istanza ex art. 56 CPA.
Rimette le parti alla camera di consiglio del 13.5.2021, per la delibazione collegiale in contraddittorio.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 14 aprile 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO