Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 30/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00773/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 773 del 2024, proposto da:
AN TA, DR Ambiorige, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Toro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Perdifumo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Carmine Rocco, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del condono edilizio ex l. n. 47/85 (istanza prot. n. 500 del 27 marzo 1986 in ditta Francesco D'Alessandro), prot. n. 0001236/2024, adottato dal Comune di Perdifumo, e di ogni altro ulteriore atto presupposto, consequenziale o, comunque connesso e/o richiamato nell'anzidetto provvedimento, ivi compresa la comunicazione ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, prot. n. 0013047 del 4 dicembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Perdifumo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Il sig. AN TA acquistava, in virtù di atto di compravendita del 3 maggio 1987 avente repertorio n. 17077 – raccolta n. 10599, un appartamento sito nel Comune di Perdifumo, facente parte di un fabbricato composto da tre appartamenti.
L’intero fabbricato era oggetto di una istanza di condono ex l. n. 47/1985 (per cambio di destinazione d’uso, da laboratorio artigianale a uso abitativo, con realizzazione di opere in difformità della concessione edilizia, ma conformi alle norme e alle prescrizioni urbanistiche) proposta dal precedente proprietario, con nota, prot. n. 500 del 27 marzo 1986.
Con nota, prot. n. 0013047 del 4 dicembre 2023, l’Ente formalizzava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
I ricorrenti riscontravano la stessa.
Con nota, prot. n. 0001236 del 12.02.2024, l’Ente comunicava il diniego dell’istanza di condono.
Avverso l’atto de quo insorge la parte ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10-BIS DELLA L. N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PROCEDIMENTALI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI CLARE LOQUI.
Secondo la prospettazione attorea, il provvedimento di diniego del condono sarebbe illegittimo, per violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, in ragione della mancata valutazione delle controdeduzioni presentate dagli interessati. Invero, il provvedimento impugnato si limiterebbe a riproporre (quale pretesa motivazione della non accoglibilità delle memorie e dei documenti trasmessi dai ricorrenti) lo stesso identico contenuto del preavviso di diniego, senza esternare alcuna effettiva considerazione rispetto a quanto controdedotto dagli interessati.
2. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 47/85 E SS. MM. II. – ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA – ILLOGICITÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – CARENZA DEL PRESUPPOSTO.
La parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per vizio motivazionale, atteso che il Comune si sarebbe limitato a indicare presunti elementi che renderebbero la domanda di condono improcedibile senza, però, esplicitarne effettivamente le ragioni giuridiche, mancando qualsivoglia richiamo ai riferimenti normativi nonché ai presupposti giuridici che impedirebbero il rilascio del condono. Rimarca, altresì, che nessuna incongruenza (tantomeno nei termini prospettati dal Comune nell’atto impugnato) insiste tra la descrizione dell’appartamento, tra gli altri, di proprietà dei ricorrenti, così come riportata nel contratto di compravendita stipulato il 3 maggio 1987, e la conformazione del medesimo appartamento desumibile dalle planimetrie del 1986 e/o dall’istanza di condono e/o dalla concessione rilasciata nel 1979.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per l’improcedibilità del gravame.
Detta affermazione non è stata oggetto di contestazione ad opera del ricorrente.
Nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Com’è noto, l’art. 34, comma 5, cpa statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”; l’art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, all'esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).
E’evidente che, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, si ravvisano gli estremi dell’improcedibilità del presente gravame.
Come ben deduce il Comune, nella sua memoria difensiva, successivamente all’adozione del provvedimento di diniego gravato, il Comune emetteva, il 26 agosto 2024, le ordinanze demolitorie, n. 28 e 29, che, come emerge dalla documentazione in atti, sono state ampiamente eseguite dai ricorrenti e dagli altri condomini.
E’ di palmare evidenza la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, proprio in ragione dell’intervenuta acquiescenza.
La giurisprudenza assume infatti che l'acquiescenza, che determina il venir meno dell'interesse consegue esclusivamente ad atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività. Gli elementi posti a sostegno dell'ipotesi di acquiescenza devono essere, pertanto, valutati con particolare rigore, anche perché l'operatività dell'istituto de quo comporta la sostanziale rinuncia al diritto di agire in giudizio, tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost.. (T.A.R. Trento, sez. I, 13/11/2023, n.179).
E tanto basta al Collegio.
La natura formale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO