Ordinanza cautelare 20 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 29 maggio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 31/07/2023, n. 12846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12846 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/07/2023
N. 12846/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16214/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16214 del 2022, proposto da
LE Di EZ, rappresentato e difeso dagli avvocati AR Sanino, Fabrizio Viola, Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AR Sanino in Roma, viale Parioli 180;
contro
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ER GH, AB IO, CL RI NT, ME DI, NT LI, AR LI, PI LI, IA TO, AR TA, NI EN, MM CC, AL AR ON, OL BR, AR CH, CA CC, NA LA UR, AR CA, IC LI, NI NI, AR OL, GI RE, IC ON, MA AD, CA AN UR, AN DA, UL De AZ, IA ES Di PI, CL TI, UC NI, PI NU, AR LE, LE IG, OS CI LE, AT UT, RL UC, AU II, IC PE, OL IAttelli, LE DI, AE AL, EN TO, MO SG, LU IS, TR OR, OL SP, PP AN LI, GE TE, RA NI, AN VE, LUno Di IO, rappresentati e difesi dagli avvocati IS Police, Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IS Police in Roma, viale Liegi, 32;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Direttivo INFN n. 16417 del 27 settembre 2022, ma pubblicata in data 3 ottobre 2022 e comunicata solo in data 10 ottobre 2022, con la quale l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha approvato gli atti e la graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati a 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale, nella parte in cui il nominativo del ricorrente non è stato collocato tra i primi 50 vincitori;
- della graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati a 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale, nella parte in cui il nominativo del ricorrente non è stato collocato tra i vincitori;
- del verbale n. 1 del 2.02.2022, nella parte in cui la Commissione ha preso atto del bando e confermato i criteri ivi fissati;
- di tutti gli atti e Verbali (da 1 a 11) formati dalla Commissione di concorso;
- di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
E, in via gradata, per l'annullamento
- della procedura selettiva n. 23375 del 2 luglio 2021 indetta con deliberazione del Consiglio Direttivo INFN n.15938 del 27 maggio 2021 poi incrementata nelle posizioni con deliberazione del Consiglio Direttivo n.16312 del 27 maggio 2022, nella parte in cui sono stati fissati criteri generici che non consentono di effettuare una valutazione logico giuridica della motivazione della Commissione;
- della Deliberazione INFN n. 15723 del 22 dicembre 2020 con cui è stato adottato il Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo;
nonché per ottenere l'accertamento
del diritto del ricorrente, previa nuova valutazione ad opera di nuova Commissione giudicatrice, ad essere inserito tra i primi 50 della graduatoria e, dunque, essere dichiarato vincitore della procedura selettiva di cui al bando n. 23375/2021 di dirigente di Ricerca di I livello professionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dei controinteressati ER GH, AB IO, CL RI NT, ME DI, NT LI, AR LI, PI LI, IA TO, AR TA, NI EN, MM CC, AL AR ON, OL BR, AR CH, CA CC, NA LA UR, AR CA, IC LI, NI NI, AR OL, GI RE, IC ON, MA AD, CA AN UR, AN DA, UL De AZ, IA ES Di PI, CL TI, UC NI, PI NU, AR LE, LE IG, OS CI LE, AT UT, RL UC, AU II, IC PE, OL IAttelli, LE DI, AE AL, EN TO, MO SG, LU IS, TR OR, OL SP, PP AN LI, GE TE, RA NI, AN VE, LUno Di IO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa EN Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, inizialmente proposto innanzi al Presidente della Repubblica e trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione, l’odierno ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’atto di approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva per soli titoli di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale nella parte in cui il nominativo del ricorrente non è stato collocato tra i primi 50 vincitori, nonché tutti i verbali e, in via gradata, lo stesso bando di concorso.
Il ricorrente, collocatosi in graduatoria nella posizione n. 71 con un punteggio complessivo di 174/200, ripartito in 79/90 per Attività scientifica, 53/60 per Attività di coordinamento, 6/10 per Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza, 36/40 per Pubblicazioni, lavori a stampa, progetto ed elaborati tecnici, lamenta l’erroneità dei punteggi assegnatigli, ritenendoli incongrui rispetto ai titoli posseduti e comprovati sia in termini assoluti che in rapporto ai punteggi attribuiti agli altri candidati, censurando, inoltre, la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi per ogni singola voce, a specificazione di quelli, del tutto eterogenei e generici, indicati nel bando, con conseguente denunciata impossibilità di risalire alle ragioni delle valutazioni effettuate mediante attribuzione di punteggi.
Si è costituito in resistenza l’intimato Istituto nazionale di Fisica Nucleare sostenendo l’infondatezza del ricorso (anche mediante richiamo a giurisprudenza non pertinente in quanto riferita ai concorsi per professore ordinario basati su una comparazione complessiva e di sintesi) con richiesta di corrispondente pronuncia.
Si sono costituiti in giudizio AB IO, CL RI NT, ER GH e MA AD con formula di rito.
Con ordinanza cautelare n. 409 del 18 gennaio 2023, è stata rigettata la proposta istanza cautelare e, rilevata l’intervenuta notifica del ricorso ad alcuni dei controinteressati – risultando, sotto tale profilo, ammissibile - è stata ordinata l’integrazione del contradittorio, ai fini della sua procedibilità, a tutti i soggetti utilmente collocati nella gravata graduatoria del concorso, autorizzando la notifica per pubblici proclami.
A tale incombente è stata data puntuale esecuzione, come comprovato dagli atti depositati in giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli ulteriori controinteressati ME DI, NT LI, AR LI, PI LI, IA TO, AR TA, NI EN, MM CC, AL AR ON, OL BR, AR CH, CA CC, NA LA UR, AR CA, IC LI, NI NI, AR OL, GI RE, IC ON, CA AN UR, AN DA, UL De AZ, IA ES Di PI, CL TI, UC NI, PI NU, AR LE, LE IG, OS CI LE, AT UT, RL UC, AU II, IC PE, OL IAttelli, LE DI, e di AE AL e di EN TO, MO SG, LU IS, TR OR, OL SP, PP AN LI, GE TE, RA NI, AN VE, LUno Di IO, sostenendo, con articolate deduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con memoria successivamente depositata i controinteressati hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in merito alla controversia in esame, in quanto inerente una progressione all’interno della medesima area professionale in cui il profilo dei ricercatori è caratterizzato da omogenea professionalità, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8985 dell’11 aprile 2018 nonché la sentenza di questa Sezione n. 5577 dell’1 aprile 2023.
Parte ricorrente ha replicato a tale eccezione affermando la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo sull’assunto che la procedura selettiva in esame determinerebbe una novazione del precedente rapporto di lavoro, richiamando le previsioni di cui al D.P.R. n. 171 del 1991, nel cui ambito il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello, sebbene “impropriamente articolato nel profilo dei ricercatori” ai sensi del CCNL, costituisce un livello diverso e superiore rispetto a quello precedente.
Con ordinanza presidenziale n. 2755 del 29 maggio 2023, nel sollevare dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito in ordine alla controversia in esame, è stato dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. della sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso al fine di consentire di svolgere difese sul punto.
In vista della trattazione del merito, parte ricorrente e i controinteressati hanno prodotto documenti, memorie e repliche, sia in ordine alla giurisdizione che sul merito del ricorso.
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2023 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1 - Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito alla luce della natura della selezione contestata, in ordine alla quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
La procedura selettiva in esame, per 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale, riservata al personale dipendente dell’INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è stata espressamente indetta ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006.
Tale norma contrattuale, uniformando la classificazione dei Ricercatori ai principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo una omogenea professionalità e all’interno di un unico organico, dunque in modo nuovo e diverso rispetto al sistema di classificazione vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era invece caratterizzato da distinti livelli di professionalità e da progressioni verticali tra i diversi livelli, configurate come veri e propri mutamenti di "area", come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente CCNL 21 febbraio 2002 Comparto Enti di Ricerca.
La successiva norma pattizia ha disciplinato in modo innovativo le progressioni nelle aree professionali dei Ricercatori da un lato, e dei Tecnologi dall’altro, ai sensi del CCNL degli Enti di ricerca, la cui strutturazione, per aree omogenee, si riflette sul riparto della giurisdizione.
Sulla base di tale disciplina sussistono tre distinti profili professionali per ciascun ruolo, ossia Ricercatore, Primo ricercatore e Dirigente di ricerca da un lato, e Tecnologo, Primo tecnologo e Dirigente tecnologo dall’altro.
Le norme pattizie succedutesi nel tempo in tema di accesso a tali profili – e segnatamente l’art. 15 del CCNL del 7 aprile 2006 per biennio economico 2002-2003 come modificato dall’art. 9, comma 3, lett. b) del CCNL del 7 aprile 2006 biennio economico 2004-2005) sulla cui base è stata indetta la contestata procedura selettiva - stabiliscono che:
“1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 – Dirigente di ricerca;
2 – Primo ricercatore;
3 - Ricercatore.
2. Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 – Dirigente tecnologo;
2 – Primo tecnologo;
3 - Tecnologo.
3. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato da ciascun Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo l'espletamento di concorso ”.
Nelle due carriere in questione quindi, la posizione dirigenziale fa parte del medesimo organico dei ricercatori o dei tecnologi connotandosi in modo peculiare rispetto alle ordinarie qualifiche dirigenziali e funzionarali.
Lo si evince con chiarezza anche dall’art. 12 del CCNL del 2009 del comparto Enti di ricerca, per cui: “1. I ricercatori e i tecnologi costituiscono risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi degli Enti. In relazione a ciò rappresentano una risorsa professionale dotata di autonomia e responsabilità, nel rispetto della potestà regolamentare degli Enti e vanno pienamente coinvolti in tutte le sedi previste per la definizione degli obiettivi di ricerca.
2. Gli Enti dovranno tenere conto del ruolo dei ricercatori e tecnologi favorendone la presenza negli organi di governo e/o nei consigli scientifici degli Enti medesimi anche attraverso la revisione, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, dei propri regolamenti.
3. Negli Enti in cui non si verifichino le condizioni di cui al precedente comma è consentita la costituzione di Organi elettivi, di ricercatori e tecnologi, a carattere consultivo con le modalità di cui al comma 2.
4. In applicazione del D.Lgs. 165/01, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche .”
La norma citata riecheggia chiaramente quella dedicata ad altra categoria di pubblici dipendenti tradizionalmente non suddivisa per posizione gerarchica, ma solo per livelli retributivi, ma connotata da autonomia funzionale e da identiche funzioni per tutti tali livelli, ossia i professionisti dipendenti degli Enti pubblici economici, il cui contratto collettivo nazionale di categoria del 2002 prevede che “3. I professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della dirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di "professionisti" e di "dipendenti" investiti di particolari responsabilità, essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale .”
Alla luce delle previsioni pattizie e della declinatoria dei profili ivi recati, i profili di appartenenza delle due carriere si caratterizzano, quindi, per la sostanziale identità di mansioni e l’indipedenza professionale, che si collegano alle progressioni nei diversi livelli retributivi.
La categoria dei Ricercatori che viene in rilievo nella fattispecie in esame – caratterizzata da 3 distinti profili professionali - costituisce “una categoria professionale separata da quella amministrativa e dirigenziale (tanto da dovere essere rappresentata negli organi di governo degli Enti), in cui vi è identità di mansioni svolte all’interno della peculiare area professionale dai dipendenti dei tre livelli ed è previsto un concorso specifico di accesso solo per la posizione iniziale” (Tar Lazio, Sezione Terza, n. 12362/2020), con la conseguenza che il passaggio da un profilo all’altro si atteggia quale mera progressione orizzontale nell’ambito della medesima area, e non verticale per come sostenuto da parte ricorrente.
Traendo dalle superiori considerazioni le ricadute in termini di giurisdizione, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 8985 dell’11 aprile 2018, ha affermato, sebbene con riferimento ad una selezione per il passaggio dal III al II livello professionale di Tecnologo (n.d.r.: assimilabile, quanto a disciplina e per quanto qui di interesse, a quello di ricercatore) dell’Agenzia Spaziale Italiana, ma esprimendo principi generali applicabili a tutto il comparto degli Enti di Ricerca cui appartiene l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che “in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo del d.lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 4 - né le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell’art. 15 del CCNL ASI del 29 novembre 2007. Tale norma contrattuale, infatti, uniformando la classificazione dei tecnologi ai principi di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001, ha consequenzialmente regolato le suddette progressioni interne in modo nuovo e diverso rispetto al sistema vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da “progressioni verticali” configurate come veri e propri mutamenti di “area”, come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente CCNL 21 febbraio 2002 del Comparto Enti di ricerca”.
La successiva giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, parere 23.12.2019 n. 3196; Tar Lazio, Terza Sezione, sentenze nn. 12362,12373,12374,12375,12377 del 23.11.2020; da ultimo, questa Sezione, sentenze 1 aprile 2023, n. 5577; 24 maggio 2023, n. 8290), conformandosi alla pronuncia della Corte regolatrice, ha quindi affermato che secondo la pronuncia delle SS.UU., devono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo (con affermazioni valevoli anche per il profilo di Ricercatore), bandite ai sensi dell'art. 15 dei vari contratti del comparto degli Enti di Ricerca, ivi compreso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ritenendo che “La citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seppur riferita oggettivamente a concorso indetto ai sensi dell’art. 15 del CCNL ASI (Azienda Spaziale Italiana) del 29 novembre 2007, menziona incidentalmente anche anteriori decisioni della stessa Corte ove si fa applicazione dell’art. 15 del CCNL del 7 aprile 2006 per gli Enti di Ricerca, evidenziando la sostanziale identità tra le due disposizioni collettive, in quanto l’art. 15 del CCNL ASI corrisponde, in modo quasi letterale, all’art. 15 del CCNL Enti di Ricerca (biennio economico 2002-2003 - quadriennio normativo 2002-2005), sottoscritto il 7.4.2006, sulla base del quale è stato adottato il bando per cui è causa. Nel caso ivi esaminato la Suprema Corte ha ritenuto che la norma contrattuale collettiva, uniformando la classificazione dei tecnologi ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un'omogenea professionalità e all'interno di un unico organico, dunque in modo nuovo e diverso rispetto al sistema di classificazione vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da distinti livelli di professionalità e da progressioni verticali tra i diversi livelli configurate come veri e propri mutamenti di “area”, come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente CCNL 21 febbraio 2002 del Comparto Enti di Ricerca. Risulta quindi superata la posizione precedentemente assunta dalla Corte regolatrice, cui pure questo TAR aveva dovuto uniformarsi (Cassazione civile, sez. un., 12/10/2009, n. 21560) […]”.
Ne discende che i diversi profili di Ricercatore degli Enti di Ricerca si collocano nell’ambito della medesima area funzionale così che la selezione finalizzata all’acquisizione, in tale ambito, di un livello superiore, non determina una progressione del dipendente vincitore c.d. “verticale”, consistente cioè nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente e contenutisticamente diversa e superiore sotto il profilo delle funzioni, in guisa da importare novazione oggettiva del rapporto di servizio, in quanto i profili in questione si caratterizzano per la sostanziale identità di mansioni e l’indipedenza professionale, e trovano la stessa ragion d’essere delle progressioni nei diversi livelli retributivi.
Invero, le norme pattizie succedutesi nel tempo in tema di accesso a tali profili (il detto art. 15 del CCNL del 7.4.2006 biennio economico 2002-2003 come modificato dall’art. 9, comma 3, lett. b) del CCNL del 7.4.2006 biennio economico 2004 e 2005) affermano che “1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:1 – Dirigente di ricerca;2 – Primo ricercatore; 3 – Ricercatore”, al pari di quello dei tecnologi” (TAR Lazio, Sez. III, 27 ottobre 2021 n. 10992 e 10994, id., 3 dicembre 2020, n. 12928).
Alla luce di tale classificazione dei profili professionali delle due carriere di ricercatori e di tecnologi, è stato quindi ribadito che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 – né le progressioni meramente economiche, né quelle che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo” (sentenze 10992 e 10994/2021, 1750/2019 cit.)».
Data la sostanziale identità tra le varie disposizioni collettive, le considerazioni espresse dalla Suprema Corte regolatrice possono essere pertanto confermate ed estese anche con riguardo al personale dell’INFN, appartenente al medesimo comparto di contrattazione collettiva degli Enti di ricerca (come pure il CNR oggetto della citata pronuncia della Corte).
L’orientamento ormai consolidato in punto di giurisdizione è, in via generale, nel senso che i concorsi riservati ai dipendenti "interni" si considerano rivolti alla "assunzione" - e, pertanto, le relative controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo - se risultano finalizzati a "progressioni verticali" consistenti nel passaggio a posizioni funzionali qualitativamente diverse, che sia tale da comportare "una novazione oggettiva del rapporto di lavoro", mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le procedure per lo "scorrimento orizzontale" da una posizione ad un'altra all'interno della stessa area funzionale.
Il riparto della giurisdizione dipende, quindi, dall'esito della verifica sulla qualificazione della procedura selettiva “interna" come attività autoritativa oppure negoziale, da effettuare sulla base dell'interpretazione delle fonti che regolano, di volta in volta, la procedura esaminata, dovendo intendersi per "progressione verticale" in senso proprio soltanto quella che si traduce in un mutamento dello status professionale, e non rientrando tra le progressioni verticali suindicate nè le progressioni meramente economiche, nè quelle che comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.
L’indagine rimessa al giudice al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione va effettuata, quindi, sulla base dell’analisi del sistema di classificazione dei profili, che, se strutturato in aree omogenee, tale che i rispettivi profili professionali, seppur differenziati in livelli, siano riconducibili ad un patrimonio professionale almeno potenzialmente identico per tutti i lavoratori che vi appartengono, di modo che si abbia una unica area omogenea, alla luce del CCNL in base al quale la procedura è bandita, i relativi passaggi di livello non comportano né progressione verticale né novazione del rapporto, stante l’unicità dell’organico dei ricercatori – così come dei tecnologi – le cui previsioni sono riferite all’intera categoria dei ricercatori nel suo complesso, avvenendo l'accesso ai superiori livelli attraverso procedure selettive finalizzate ad accertare il merito, attivate all'interno del profilo immediatamente inferiore, come avviene nella fattispecie in esame.
Ciò a differenza del previgente ordinamento in cui i tre livelli dei ricercatore costituivano aree distinte e il passaggio dall'una all'altra doveva avvenire con concorso pubblico nazionale, essendo stata la suddetta classificazione – prevista dal D.P.R. n.171 del 1991 invocato da parte ricorrente - abrogata e successivamente superata dalla contrattazione collettiva che ha introdotto l'omogeneità della professionalità e l'unicità dell'organico dei ricercatori per uniformarsi ai principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, con intervento radicalmente innovativo che segna l'abbandono - per il Comparto di competenza - del sistema vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da progressioni verticali rette da moduli pubblicistici tra qualifiche, profili o livelli professionali (variamente denominati) ciascuno dei quali normativamente individuato, per adeguarsi al nuovo sistema nel quale le "progressioni verticali" in senso proprio sono soltanto quelle che si traducono in un mutamento dello status professionale (una "novazione oggettiva" del rapporto), non le progressioni meramente economiche, nè quelle che pur comportando il conferimento di qualifiche più elevate, sono comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento, e che sono quindi caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.
2 - In conclusione il ricorso in esame, afferente ad una selezione per il profilo Dirigente di Ricerca di I livello, indetta ai sensi dell’art 15, comma 5 del CCNL Ricerca del 7 aprile 2006, è dunque estraneo alla giurisdizione amministrativa, dovendosi alla luce delle superiori considerazioni ritenere devoluto al giudice ordinario, in qualità di giudice del lavoro, presso cui il giudizio potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute e fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ove il processo venga tempestivamente riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
3 - Si ravvisano infine giustificati motivi, in ragione della natura della controversia e dell’esito del giudizio, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza Ter
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la stessa al giudice ordinario nella sua veste di giudice del lavoro. Salvi gli effetti e le disposizioni di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
EN Stanizzi, Presidente, Estensore
Paola Patatini, Consigliere
ER Maria Giordano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN Stanizzi |
IL SEGRETARIO