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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 76/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 76/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 10 gennaio 2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Davide Longo in sostituzione dell'avv. Domenico Naso;
- per parte convenuta nessuno compare né in presenza né mediante collegamento da remoto.
L'avv. Longo rappresenta l'avvenuto deposito della documentazione attestante l'attualità del rapporto con il convenuto. CP_1
Il giudice, ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, invita il procuratore a concludere.
L'avv. Longo discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice, autorizzato il procuratore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.25
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 10 gennaio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 76/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Domenico Naso;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, contumace;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus carta docente.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il
[...]
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari Controparte_2
2 ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 1.500,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha intrapreso la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 (per un totale di €.
1.500,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur ritualmente notificato non si è costituito, rimanendo contumace. CP_1
3. La causa è stata istruita attraverso la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n.
29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati recentemente anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i
3 beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza della fine di ottobre, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1)
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza
4 che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui CP_1 al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni del docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dal docente, con riferimento agli AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024, attengono all'espletamento di servizi fino al termine delle attività didattiche (ossia 30 giugno dell'anno successivo) con orario di lavoro rispettivamente di 14 ore settimanali (nell'A.S. 2022/2023)
e di 18 ore settimanali (nell'annualità 2023/2024).
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente.
12. Resta da chiarire se anche per l'A.S. 2021/2022 si possa concludere in tal senso.
La questione giuridica suddetta è stato oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla
Corte di Cassazione, da parte del Tribunale di Novara. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, tuttavia specificando alcuni aspetti da prendere in considerazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza pubblicata in data 19 marzo 2024 che: in caso di contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: “ove è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”. In caso di supplenze temporanee, dunque, il beneficio
5 può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Venendo alla valutazione dell'orizzonte temporale della supplenza, occorre osservare che, a partire dal 18.11.2021, il ricorrente ha svolto la funzione didattica per gran parte l'anno scolastico
(con soluzione di continuità costituita unicamente dal periodo delle ferie natalizie) nello stesso istituto scolastico, garantendo quindi la continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato, fornendo un apporto didattico altrettanto rilevante. Del resto, che il servizio si sia prolungato in termini di didattica annuale è confermato dal fatto che, dalla lettura dei contratti depositati, il docente risulta essere stato assunto in sostituzione di personale assente, ovvero il docente (con conseguente piena sovrapponibile di un Persona_1 servizio annuale di fatto prestato analogamente al docente di ruolo) e successivamente, dal 10.1.2022,
a copertura della medesima cattedra (a seguito della scopertura del posto). Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che il bonus deve essere riconosciuto anche con riferimento a tale annualità.
13. Peraltro, con riferimento alle annualità 2021/2022 e 2022/2023, sebbene la supplenza abbia avuto inizio rispettivamente il 18.11.2021 e il 3.10.2022, il ricorrente, salvo i primi due mesi, ha svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico garantendo, quindi, una continuità didattica e una programmazione di effettiva formazione, con un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato.
14. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui il ricorrente risulta attualmente in servizio in CP_1 forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione al 31.8.2025 (cfr. contratto di lavoro prodotto nel corso dell'odierna udienza).
15. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento, con accertamento del diritto del Sig. ad ottenere la carta docente per l'anno scolastico di cui al ricorso per l'importo di Pt_1 euro 500,00 e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del
6 beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
16. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
17. Atteso il consolidarsi della giurisprudenza, anche in seguito alla pronuncia di legittimità, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia nonché della non particolare complessità documentale: elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione ed impongono di calibrare le spese sui parametri minimi. Non si tiene conto dell'aumento richiesto ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.M. n. 55/2014 attesa la serialità della controversia). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro CP_1 equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di cui alla domanda (per un totale di €. 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 1030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
7 Così deciso in Prato, il 10 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 76/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 10 gennaio 2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Davide Longo in sostituzione dell'avv. Domenico Naso;
- per parte convenuta nessuno compare né in presenza né mediante collegamento da remoto.
L'avv. Longo rappresenta l'avvenuto deposito della documentazione attestante l'attualità del rapporto con il convenuto. CP_1
Il giudice, ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, invita il procuratore a concludere.
L'avv. Longo discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice, autorizzato il procuratore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.25
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 10 gennaio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 76/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Domenico Naso;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, contumace;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus carta docente.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il
[...]
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari Controparte_2
2 ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 1.500,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha intrapreso la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 (per un totale di €.
1.500,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur ritualmente notificato non si è costituito, rimanendo contumace. CP_1
3. La causa è stata istruita attraverso la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n.
29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati recentemente anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i
3 beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza della fine di ottobre, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1)
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza
4 che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui CP_1 al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni del docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dal docente, con riferimento agli AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024, attengono all'espletamento di servizi fino al termine delle attività didattiche (ossia 30 giugno dell'anno successivo) con orario di lavoro rispettivamente di 14 ore settimanali (nell'A.S. 2022/2023)
e di 18 ore settimanali (nell'annualità 2023/2024).
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente.
12. Resta da chiarire se anche per l'A.S. 2021/2022 si possa concludere in tal senso.
La questione giuridica suddetta è stato oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla
Corte di Cassazione, da parte del Tribunale di Novara. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, tuttavia specificando alcuni aspetti da prendere in considerazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza pubblicata in data 19 marzo 2024 che: in caso di contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: “ove è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”. In caso di supplenze temporanee, dunque, il beneficio
5 può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Venendo alla valutazione dell'orizzonte temporale della supplenza, occorre osservare che, a partire dal 18.11.2021, il ricorrente ha svolto la funzione didattica per gran parte l'anno scolastico
(con soluzione di continuità costituita unicamente dal periodo delle ferie natalizie) nello stesso istituto scolastico, garantendo quindi la continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato, fornendo un apporto didattico altrettanto rilevante. Del resto, che il servizio si sia prolungato in termini di didattica annuale è confermato dal fatto che, dalla lettura dei contratti depositati, il docente risulta essere stato assunto in sostituzione di personale assente, ovvero il docente (con conseguente piena sovrapponibile di un Persona_1 servizio annuale di fatto prestato analogamente al docente di ruolo) e successivamente, dal 10.1.2022,
a copertura della medesima cattedra (a seguito della scopertura del posto). Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che il bonus deve essere riconosciuto anche con riferimento a tale annualità.
13. Peraltro, con riferimento alle annualità 2021/2022 e 2022/2023, sebbene la supplenza abbia avuto inizio rispettivamente il 18.11.2021 e il 3.10.2022, il ricorrente, salvo i primi due mesi, ha svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico garantendo, quindi, una continuità didattica e una programmazione di effettiva formazione, con un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato.
14. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui il ricorrente risulta attualmente in servizio in CP_1 forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione al 31.8.2025 (cfr. contratto di lavoro prodotto nel corso dell'odierna udienza).
15. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento, con accertamento del diritto del Sig. ad ottenere la carta docente per l'anno scolastico di cui al ricorso per l'importo di Pt_1 euro 500,00 e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del
6 beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
16. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
17. Atteso il consolidarsi della giurisprudenza, anche in seguito alla pronuncia di legittimità, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia nonché della non particolare complessità documentale: elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione ed impongono di calibrare le spese sui parametri minimi. Non si tiene conto dell'aumento richiesto ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.M. n. 55/2014 attesa la serialità della controversia). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro CP_1 equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di cui alla domanda (per un totale di €. 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 1030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
7 Così deciso in Prato, il 10 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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