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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/10/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 465/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
ES OL PI Presidente rel.
RI ZZ UD
Alex Costanza UD all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 465 R.G. dell'anno 2024 tra:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RT MI, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
Ricorrente
e
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giuseppina Giacalone come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in giudizio
Convenuto
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 11/06/2025, per la parte ricorrente, l'avv. RT MI: “insiste nelle richieste già rassegnate nei propri scritti difensivi in atti”; per la parte resistente, l'avv. Ileana Cannia, in sostituzione dell'avv. Giacalone: “insiste nelle richieste di cui ai propri atti”. Pag. 1 a 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 14/3/2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Marsala il 23/4/2021, atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del medesimo Comune, nella Parte II, serie A, n.32 anno
2001, precisando che dall'unione sono nati il figlio (il 23/11/2004) e la figlia Per_1
(il 7/3/2010). Per_2
La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che il matrimonio tra le parti è entrato in crisi a causa dei comportamenti aggressivi, denigratori e violenti posti in essere dal nei confronti della moglie a partire dall'anno 2020; condotte culminate CP_1 nell'aggressione fisica subita dalla ES in data 1 agosto 2023, che ha indotto la ricorrente a proporre formale querela ai danni del marito, a seguito della quale il è stato CP_1 sottoposto, in sede cautelare, al divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, nel procedimento penale n. 2843/23 r.g.n.r. definito con applicazione della pena, sospesa, ex art. 444 c.p.p. di anni due di reclusione.
ha, pertanto, chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione tra le Parte_1 odierne parti in giudizio alle seguenti condizioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi, e , autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco CP_1 Parte_1 rispetto con addebito a;
- Affidare la figlia minore di anni Controparte_1 Per_2
13 in via esclusiva alla madre;
- Disporre a carico di Parte_1 CP_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella
[...] Per_2 misura di €.300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese attraverso il versamento nel conto corrente n.
[...] intestato a oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie, ed oltre il 50% della somma percepita dal come assegno unico CP_1 familiare;
- assegnare la casa coniugale con sede in Marsala nella via Vicolo Villarosa n.2,
a , ove vi coabita col figlio maggiorenne;
- Disporre in Controparte_1 Per_1 favore della ricorrente un assegno di mantenimento mensili pari ad €.100,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il conto corrente bancario n. intestato alla medesima. Con vittoria di spese ed onorario.”
Pag. 2 a 11 1.2) Pur regolarmente citato in giudizio, non si è tempestivamente Controparte_1 costituito e, pertanto, all'udienza del 9/4/2025, il UD delegato, dichiaratane la contumacia, ha provveduto all'audizione videoregistra della minore in modalità Per_2 protetta e con l'assistenza di ausiliario psicologo del Coordinamento Psicologico ASP-
Trapani.
Quindi, a scioglimento della riserva assunta in tale data, il UD, considerata la profonda avversione manifestata da nei confronti del padre, ha adottato i provvedimenti ex Per_2 art. 473bis.15 c.p.c., ha così disposto: 1) affida, in via urgente e provvisoria, la minore
, in modo esclusivo, alla madre , con domiciliazione Persona_3 Parte_1 presso l'abitazione materna;
2) pone a carico di l'assegno di € 300,00 Controparte_1
a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia , da pagarsi presso il Per_2 domicilio della creditrice entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % Parte_1 delle spese straordinarie;
3) dispone la presa in carico della minore Persona_3 da parte del di Trapani affinché, previa Controparte_2 predisposizione di opportuno percorso di sostegno psicologico, verifichi le possibili modalità del completo ripristino della bigenitorialità e della frequentazione padre-figlia; 4) Cont invita il suddetto a trasmettere relazione in merito all'espletamento del mandato conferito entro il giorno 17 Giugno 2024; 5) dispone che, allo stato, gli incontri tra padre e figlia siano rimessi alla libera determinazione della minore;
6) riserva all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 473bis.22 c.p.c., già fissata per il 14 Maggio 2024, ogni determinazione in ordine alle restanti richieste di natura provvisoria”.
1.3) Si è costituito in data 24/4/2024 il quale ha aderito alla richiesta Controparte_1 di separazione ma ha negato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione invocati dalla moglie, non avendo, a suo dire, la fornito la prova Pt_1 della contrarietà di comportamenti dell'altro coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio nonché la loro efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, posto che parte ricorrente si era limitata ad allegare esclusivamente la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 e ss c.p.p. emessa dal Tribunale di Marsala nei confronti del resistente per il reato di cui all'art. 572 c.p., sentenza sprovvista dell'efficacia di
Pag. 3 a 11 giudicato, semplice indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi e sempre se ricorrenti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
Il convenuto, di contro, ha dedotto che il legame sentimentale dei coniugi è entrato in crisi fin dall'anno 2020 e ciò in ragione di relazioni extraconiugali intrattenute dalla la Pt_1 quale, oltre ad avere attivato di nascosto, intorno alla metà del mese di maggio 2023, una nuova utenza telefonica, durante gli ultimi mesi di convivenza non dormiva più nella camera coniugale ma trascorreva la notte sul divano così da potere intrattenere conversazioni telefoniche notturne, come più volte riscontrato dallo stesso figlio . Per_1
In ultimo, il ha smentito di aver adottato atteggiamenti violenti e minacciosi nei CP_1 confronti della ricorrente tanto più in presenza della figlia minore precisando che Per_2 proprio per il bene dei figli, anche dopo la scoperta dei tradimenti, ha cercato di recuperare il rapporto con la Pt_1
Il ha, infine, domandato di: “pronunciare la separazione personale dei coniugi CP_1 con addebito della separazione alla Sig.ra per violazione dei doveri Parte_1 nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c.; b) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] il [...], con collocazione Persona_3 prevalente presso l'abitazione materna;
stabilire tempi e modalità della presenza della figlia presso il padre, in assenza di accordo tra le parti;
c) disporre a carico del Sig.
l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della figlia minore Controparte_1
in misura non superiore ad € 150,00, oltre alle spese straordinarie nella misura Per_2 pari al 50 %; d) disporre a carico della Sig.ra l'obbligo di corrispondere Parte_1
a titolo di mantenimento del figlio in misura non inferiore ad € 250,00, oltre alle Per_1 spese straordinarie nella misura pari al 50 %, in quanto studente universitario;
e) nulla disporre a carico del Sig. con riferimento al mantenimento della Controparte_1
Sig.ra , in assenza dell'effettivo squilibrio delle condizioni economiche Parte_1 patrimoniali delle parti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1.3) Nel corso del processo è stata acquisita la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di
Marsala n. 5/2024, relativa al procedimento penale n. 2843/2023 R.N.R. e n. 2686/2023
che ha applicato al LC la pena di anni due di reclusione, per il reato di cui Pt_2 all'art. 572 commi 1 e 2 c.p.c., con sospensione condizionale subordinata alla partecipazione ad un percorso di recupero nonché all'esito favorevole di esso.
Inoltre, sono state acquisite le relazioni del UOC Servizio di Psicologia Coordinamento
Psicologia Giuridica relativo al percorso psicologico seguito dalla minore inerente Per_2
Pag. 4 a 11 le possibili modalità del ripristino della frequentazione padre-figlia, nonché quella dei
Servizi Sociali del comune di Marsala.
Le parti hanno depositato memorie integrative ivi reiterando le rispettive posizioni, quindi, la causa, assegnati alle parti termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 11/6/2025, è stata trattenuta in decisione.
2) Sulla separazione.
2.1) Va senz'altro accolta la domanda principale, avente all'oggetto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, giacché dagli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
3) Sulla domanda di addebito.
3.1) La domanda è fondata e va accolta, atteso che gli addebiti dalla ricorrente rivolti al coniuge hanno ricevuto il necessario supporto probatorio.
Deve premettersi che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
La pronuncia di addebito della separazione presuppone che sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In ordine alla prove utilizzabili, giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, senza che rilevi la divergenza di regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova e che si tratti di prove idonee ad offrire
Pag. 5 a 11 sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
(cfr. Cass. n. Cass. n. 9055 del 2022; 25067/2018).
Con una recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (Cass., n. 35782 del 2022).
Orbene, ritiene il Collegio che sia stata raggiunta la prova in ordine alle condotte aggressive realizzate da e alla loro efficacia causale nella determinazione della Controparte_1 crisi coniugale.
In atti è presente sentenza (esecutiva l'8/2/24) mediante la quale è stata applicata ex art. 444
c.p.p. al LC la pena (sospesa) di anni due di reclusione in relazione ai maltrattamenti operati ai danni della tra i quali si annoverano “numerose aggressioni fisiche quale Pt_1 quella del 1° agosto 2023 che le ebbe a procurare escoriazioni ed ematomi guaribili in 10 giorni;
ovvero quella dell'agosto del 2023 in San Vito Lo Capo, allorquando, ricevuta una telefonata, la donna divenne oggetto di una scenata di gelosia a seguito della quale le scagliò addosso a borsa del mare, e successivamente, nel corso della serata – alla presenza della figlia minore – la afferrò per il collo rinfacciandole ancora la telefonata; Per_2 ovvero l'aggressione del 15 settembre 2023 con cui le procurava lividi alle braccia, nel corso della quale, proprio per cercare di aiutare la madre la figlia minore ebbe a Per_2 procurarsi dei lividi sulla gamba”.
Ebbene, “Nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento” (Cass.
Civ. sez. I, 20/12/2021, n.40796).
Nella odierna fattispecie processuale, un riscontro specifico ai fatti di maltrattamento fisico sopra evidenziati emerge tanto – con specifico riguardo ai fatti dell'1/8/2023 - dal certificato di pronto soccorso allegato al n. 10 della produzione che accompagna il ricorso introduttivo, quanto, con riguardo alle aggressioni fisiche avvenute dinanzi alla figlia proprio Per_2 dal racconto da quest'ultima fatto in sede di audizione protetta all'udienza del 10/4/2024;
Pag. 6 a 11 racconto accompagnato dall'eloquente atteggiamento di avversione verso il padre tenuto dalla minore durante tutto il tempo di pendenza dell'odierno procedimento.
Tanto appare sufficiente, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, a reputare accertatati i plurimi episodi di aggressione fisica perpetrati dal nei CP_1 confronti della ricorrente.
Orbene, con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza “ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del
19/02/2018; v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 11844 del 19/05/2006).
Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, è stato costantemente statuito “che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia” (Cass. Civ. sez. I, 26/04/2024, n.11208; Cass. Civ. sez. I, 29/11/2024, n.30721;
Cass. Civ. sez. I, 24/10/2022, n.31351; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017;
Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016).
Conseguentemente, la relazione extraconiugale addebitata alla dal convenuto non Pt_1 appare elemento idoneo ad elidere la rilevanza dei fatti di maltrattamento ai fini dell'odierno vaglio della domanda di addebito, così che la separazione deve essere addebitata a
, il quale con il proprio comportamento violento ha reso intollerabile la Controparte_1 prosecuzione della convivenza, con conseguente rigetto della domanda di addebito proposta in via riconvenzionale dal (v., con riguardo alla non configurabilità di un CP_1 addebito reciproco per il caso di condotte di gravità non comparabile, Cass. Civ. 11208 del
Pag. 7 a 11 26/4/24, cit., nonché Cass. Civ. sez. I, 30/05/2025, n.14465 relativa a fattispecie analoga a quella oggi esaminata).
4) Sull'affidamento e mantenimento della figlia minore.
4.1) Vanno confermati i provvedimenti temporanei disposti ex art. 473bis22. c.p.c. dal
UD Delegato a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/5/2024, contemplanti l'affidamento della figlia minore in modo esclusivo, alla Persona_3 madre , con domiciliazione presso l'abitazione materna ed incontri tra Parte_1 padre e figlia rimessi alla libera determinazione della minore.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'affido esclusivo dei figli a uno solo dei genitori un'eccezione alla regola dell'affido condiviso applicabile rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere quest'ultimo contrario all'interesse dei figli. Tale contrarietà deve valutarsi esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei genitori, di gravità tali da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare.
Nel caso di specie, è emerso che la madre è l'unico genitore presente nella vita della figlia come dalla stessa minore riferito nel corso dei colloqui con gli Psicologi del CPG Per_2
i quali, nella relazione depositata il 26/9/2024, ove è stato annotato che sperimenta Per_2 la figura paterna come “contraria” rispetto a quelli che sono i suoi bisogni, desideri e aspettative, verbalizzando che “mio padre non sa niente di me non conosce cosa mi piace, quali sono i miei sogni, io mi ricordo soltanto che tutte le volte che la famiglia era riunita per fare qualcosa insieme, lui trovava il pretesto per litigare con mia madre e rovinare tutto, io infatti non ho ricordi positivi con lui … mio padre fa richieste di volermi incontrare però se mi incontra per strada nemmeno mi saluta”.
Ed invero, il comportamento maltrattante del nei riguardi della agito CP_1 Pt_1 peraltro al cospetto della figlia minorenne, denota una trascuratezza nell'adempimento dei doveri genitoriali tale da ritenere l'affido esclusivo, con collocamento presso la ricorrente, il regime più adeguato alle esigenze della minore, nonché l'unico in grado di assicurarle un punto di riferimento certo e stabile, oltre alla serenità necessaria per un corretto sviluppo psicofisico della stessa.
4.2) In ragione delle concordi domande rassegnate dalle parti in ordine all'assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita in Marsala nella via Vicolo
Villarosa n. 2, già abitata dal , nonché preso atto che la si è da tempo CP_1 Pt_1
Pag. 8 a 11 trasferita unitamente alla figlia presso altra abitazione, occorre definitivamente Per_2 disporre la sua assegnazione a , che continuerà ad abitarvi unitamente Controparte_1 al figlio maggiorenne non autosufficiente . Per_1
4.3) In ragione della capacità reddituale delle parti, si reputa congruo confermare i provvedimenti temporanei assunti ex art 473bis.22 ponendo a carico di CP_1
l'assegno di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia
[...]
da pagarsi presso il domicilio della creditrice entro il giorno 5 di Per_2 Parte_1 ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie nonché di porre a carico di Pt_1
l'assegno di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio
[...]
, da pagarsi presso il domicilio del creditore Persona_4 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
4.4) Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti padre/figlia, occorre prendere atto dei sentimenti di netta avversione manifestati dalla minore nei confronti del padre, Per_2 nonché delle conclusioni rassegnate dal servizio di psicologia giuridica dell'ASP di Trapani, secondo cui: i “tempi emotivi della minore non appaiono maturi per avviare una ripresa di rapporti con il padre;
altresì, ha esplicitato sentimenti di stanchezza rispetto alla Per_2
Per_ prosecuzione del percorso di supporto psicologico, a tal si suggerisce a codesta A.G. di ritenere concluso il sostegno psicologico in favore della minore, tenuto conto della stabilità e dell'armonia relazionale sperimentata da quest'ultima in tutti gli ambiti di sviluppo”.
E' d'uopo rammentare che “se il figlio minore, adolescente e con piena autonomia di giudizio, prova nei confronti di un genitore sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa, talmente radicati da non poter essere facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche, vanno sospesi gli incontri tra il minore stesso e il coniuge non affidatario” (Cass. Civ. sez. I, 05/08/2024, n.21969; cfr. Cass. Civ. sez. I,
30/05/2025, n.14456).
Alla luce di ciò, occorre – allo stato – rimettere alla libera determinazione della minore- oggi quindicenne - la scelta delle modalità di recupero della relazione con il padre.
I servizi sociali del Comune di Marsala vigileranno sulle modalità di recupero di detta relazione, proponendo al percorsi di sostegno alla genitorialità e relazionando CP_1 con cadenza semestrale al UD Tutelare, presso il quale si procederà all'apertura di apposito fascicolo di vigilanza.
5) Rapporti patrimoniali
Pag. 9 a 11 La sostanziale eguaglianza delle condizioni (e delle capacità) reddituali delle parti esclude la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente Pt_1
6) Spese di lite.
In ragione del complessivo esito della lite (accoglimento della domanda di addebito e di affidamento esclusivo della figlia proposte dalla rigetto della domanda di Per_2 Pt_1 assegno in favore della ricorrente), sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione di ½, con residuo a carico del LC liquidato in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della effettiva estensione dell'attività istruttoria e della contenuta complessità delle questioni di diritto affrontate negli scritti difensivi.
P.Q.M
Il Tribunale, composto come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Marsala il 23/4/2021,
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del medesimo Comune, nella Parte II, serie A, n.32 anno 2001, con addebito in capo al convenuto;
CP_1
2) affida la figlia minore in modo esclusivo a con collocazione Per_2 Parte_1 presso il domicilio materno e con diritto di visita in favore del padre meglio specificato in motivazione;
3) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Marsala vigilino sulla relazione tra il padre e la figlia, relazionando semestralmente al UD Tutelare, presso il quale verrà aperto apposito fascicolo di vigilanza;
4) pone a carico di l'assegno di € 300,00 a titolo di contribuzione al Controparte_1 mantenimento della figlia da pagarsi presso il domicilio della creditrice Per_2 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
[...]
5) pone a carico di l'assegno di € 300,00 a titolo di contribuzione al Parte_1 mantenimento del figlio , da pagarsi presso il domicilio del creditore Per_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
[...]
6) onera i genitori di provvedere alle spese straordinarie documentate sostenute in favore dei figli nella misura del 50% ciascuno;
Pag. 10 a 11 7) assegna la casa coniugale sita in Marsala, Vicolo Villarosa n.2, a , Controparte_1 ove lo stesso abiterà col figlio maggiorenne non autosufficiente;
Persona_4
8) condanna a rifondere delle spese di lite che, già Controparte_1 Parte_1 compensate nella misura di ½, si liquidano in € 2.500,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
9) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa ai Servizi Sociali del Comune di Marsala, nonché al competente ufficiale di stato civile del Comune di
Marsala per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della Sezione civile, il 9 ottobre 2025.
Il Presidente est.
ES OL PI
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
ES OL PI Presidente rel.
RI ZZ UD
Alex Costanza UD all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 465 R.G. dell'anno 2024 tra:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RT MI, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
Ricorrente
e
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giuseppina Giacalone come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in giudizio
Convenuto
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 11/06/2025, per la parte ricorrente, l'avv. RT MI: “insiste nelle richieste già rassegnate nei propri scritti difensivi in atti”; per la parte resistente, l'avv. Ileana Cannia, in sostituzione dell'avv. Giacalone: “insiste nelle richieste di cui ai propri atti”. Pag. 1 a 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 14/3/2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Marsala il 23/4/2021, atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del medesimo Comune, nella Parte II, serie A, n.32 anno
2001, precisando che dall'unione sono nati il figlio (il 23/11/2004) e la figlia Per_1
(il 7/3/2010). Per_2
La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che il matrimonio tra le parti è entrato in crisi a causa dei comportamenti aggressivi, denigratori e violenti posti in essere dal nei confronti della moglie a partire dall'anno 2020; condotte culminate CP_1 nell'aggressione fisica subita dalla ES in data 1 agosto 2023, che ha indotto la ricorrente a proporre formale querela ai danni del marito, a seguito della quale il è stato CP_1 sottoposto, in sede cautelare, al divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, nel procedimento penale n. 2843/23 r.g.n.r. definito con applicazione della pena, sospesa, ex art. 444 c.p.p. di anni due di reclusione.
ha, pertanto, chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione tra le Parte_1 odierne parti in giudizio alle seguenti condizioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi, e , autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco CP_1 Parte_1 rispetto con addebito a;
- Affidare la figlia minore di anni Controparte_1 Per_2
13 in via esclusiva alla madre;
- Disporre a carico di Parte_1 CP_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella
[...] Per_2 misura di €.300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese attraverso il versamento nel conto corrente n.
[...] intestato a oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie, ed oltre il 50% della somma percepita dal come assegno unico CP_1 familiare;
- assegnare la casa coniugale con sede in Marsala nella via Vicolo Villarosa n.2,
a , ove vi coabita col figlio maggiorenne;
- Disporre in Controparte_1 Per_1 favore della ricorrente un assegno di mantenimento mensili pari ad €.100,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il conto corrente bancario n. intestato alla medesima. Con vittoria di spese ed onorario.”
Pag. 2 a 11 1.2) Pur regolarmente citato in giudizio, non si è tempestivamente Controparte_1 costituito e, pertanto, all'udienza del 9/4/2025, il UD delegato, dichiaratane la contumacia, ha provveduto all'audizione videoregistra della minore in modalità Per_2 protetta e con l'assistenza di ausiliario psicologo del Coordinamento Psicologico ASP-
Trapani.
Quindi, a scioglimento della riserva assunta in tale data, il UD, considerata la profonda avversione manifestata da nei confronti del padre, ha adottato i provvedimenti ex Per_2 art. 473bis.15 c.p.c., ha così disposto: 1) affida, in via urgente e provvisoria, la minore
, in modo esclusivo, alla madre , con domiciliazione Persona_3 Parte_1 presso l'abitazione materna;
2) pone a carico di l'assegno di € 300,00 Controparte_1
a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia , da pagarsi presso il Per_2 domicilio della creditrice entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % Parte_1 delle spese straordinarie;
3) dispone la presa in carico della minore Persona_3 da parte del di Trapani affinché, previa Controparte_2 predisposizione di opportuno percorso di sostegno psicologico, verifichi le possibili modalità del completo ripristino della bigenitorialità e della frequentazione padre-figlia; 4) Cont invita il suddetto a trasmettere relazione in merito all'espletamento del mandato conferito entro il giorno 17 Giugno 2024; 5) dispone che, allo stato, gli incontri tra padre e figlia siano rimessi alla libera determinazione della minore;
6) riserva all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 473bis.22 c.p.c., già fissata per il 14 Maggio 2024, ogni determinazione in ordine alle restanti richieste di natura provvisoria”.
1.3) Si è costituito in data 24/4/2024 il quale ha aderito alla richiesta Controparte_1 di separazione ma ha negato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione invocati dalla moglie, non avendo, a suo dire, la fornito la prova Pt_1 della contrarietà di comportamenti dell'altro coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio nonché la loro efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, posto che parte ricorrente si era limitata ad allegare esclusivamente la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 e ss c.p.p. emessa dal Tribunale di Marsala nei confronti del resistente per il reato di cui all'art. 572 c.p., sentenza sprovvista dell'efficacia di
Pag. 3 a 11 giudicato, semplice indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi e sempre se ricorrenti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
Il convenuto, di contro, ha dedotto che il legame sentimentale dei coniugi è entrato in crisi fin dall'anno 2020 e ciò in ragione di relazioni extraconiugali intrattenute dalla la Pt_1 quale, oltre ad avere attivato di nascosto, intorno alla metà del mese di maggio 2023, una nuova utenza telefonica, durante gli ultimi mesi di convivenza non dormiva più nella camera coniugale ma trascorreva la notte sul divano così da potere intrattenere conversazioni telefoniche notturne, come più volte riscontrato dallo stesso figlio . Per_1
In ultimo, il ha smentito di aver adottato atteggiamenti violenti e minacciosi nei CP_1 confronti della ricorrente tanto più in presenza della figlia minore precisando che Per_2 proprio per il bene dei figli, anche dopo la scoperta dei tradimenti, ha cercato di recuperare il rapporto con la Pt_1
Il ha, infine, domandato di: “pronunciare la separazione personale dei coniugi CP_1 con addebito della separazione alla Sig.ra per violazione dei doveri Parte_1 nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c.; b) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] il [...], con collocazione Persona_3 prevalente presso l'abitazione materna;
stabilire tempi e modalità della presenza della figlia presso il padre, in assenza di accordo tra le parti;
c) disporre a carico del Sig.
l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della figlia minore Controparte_1
in misura non superiore ad € 150,00, oltre alle spese straordinarie nella misura Per_2 pari al 50 %; d) disporre a carico della Sig.ra l'obbligo di corrispondere Parte_1
a titolo di mantenimento del figlio in misura non inferiore ad € 250,00, oltre alle Per_1 spese straordinarie nella misura pari al 50 %, in quanto studente universitario;
e) nulla disporre a carico del Sig. con riferimento al mantenimento della Controparte_1
Sig.ra , in assenza dell'effettivo squilibrio delle condizioni economiche Parte_1 patrimoniali delle parti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1.3) Nel corso del processo è stata acquisita la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di
Marsala n. 5/2024, relativa al procedimento penale n. 2843/2023 R.N.R. e n. 2686/2023
che ha applicato al LC la pena di anni due di reclusione, per il reato di cui Pt_2 all'art. 572 commi 1 e 2 c.p.c., con sospensione condizionale subordinata alla partecipazione ad un percorso di recupero nonché all'esito favorevole di esso.
Inoltre, sono state acquisite le relazioni del UOC Servizio di Psicologia Coordinamento
Psicologia Giuridica relativo al percorso psicologico seguito dalla minore inerente Per_2
Pag. 4 a 11 le possibili modalità del ripristino della frequentazione padre-figlia, nonché quella dei
Servizi Sociali del comune di Marsala.
Le parti hanno depositato memorie integrative ivi reiterando le rispettive posizioni, quindi, la causa, assegnati alle parti termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 11/6/2025, è stata trattenuta in decisione.
2) Sulla separazione.
2.1) Va senz'altro accolta la domanda principale, avente all'oggetto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, giacché dagli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
3) Sulla domanda di addebito.
3.1) La domanda è fondata e va accolta, atteso che gli addebiti dalla ricorrente rivolti al coniuge hanno ricevuto il necessario supporto probatorio.
Deve premettersi che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
La pronuncia di addebito della separazione presuppone che sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In ordine alla prove utilizzabili, giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, senza che rilevi la divergenza di regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova e che si tratti di prove idonee ad offrire
Pag. 5 a 11 sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
(cfr. Cass. n. Cass. n. 9055 del 2022; 25067/2018).
Con una recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (Cass., n. 35782 del 2022).
Orbene, ritiene il Collegio che sia stata raggiunta la prova in ordine alle condotte aggressive realizzate da e alla loro efficacia causale nella determinazione della Controparte_1 crisi coniugale.
In atti è presente sentenza (esecutiva l'8/2/24) mediante la quale è stata applicata ex art. 444
c.p.p. al LC la pena (sospesa) di anni due di reclusione in relazione ai maltrattamenti operati ai danni della tra i quali si annoverano “numerose aggressioni fisiche quale Pt_1 quella del 1° agosto 2023 che le ebbe a procurare escoriazioni ed ematomi guaribili in 10 giorni;
ovvero quella dell'agosto del 2023 in San Vito Lo Capo, allorquando, ricevuta una telefonata, la donna divenne oggetto di una scenata di gelosia a seguito della quale le scagliò addosso a borsa del mare, e successivamente, nel corso della serata – alla presenza della figlia minore – la afferrò per il collo rinfacciandole ancora la telefonata; Per_2 ovvero l'aggressione del 15 settembre 2023 con cui le procurava lividi alle braccia, nel corso della quale, proprio per cercare di aiutare la madre la figlia minore ebbe a Per_2 procurarsi dei lividi sulla gamba”.
Ebbene, “Nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento” (Cass.
Civ. sez. I, 20/12/2021, n.40796).
Nella odierna fattispecie processuale, un riscontro specifico ai fatti di maltrattamento fisico sopra evidenziati emerge tanto – con specifico riguardo ai fatti dell'1/8/2023 - dal certificato di pronto soccorso allegato al n. 10 della produzione che accompagna il ricorso introduttivo, quanto, con riguardo alle aggressioni fisiche avvenute dinanzi alla figlia proprio Per_2 dal racconto da quest'ultima fatto in sede di audizione protetta all'udienza del 10/4/2024;
Pag. 6 a 11 racconto accompagnato dall'eloquente atteggiamento di avversione verso il padre tenuto dalla minore durante tutto il tempo di pendenza dell'odierno procedimento.
Tanto appare sufficiente, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, a reputare accertatati i plurimi episodi di aggressione fisica perpetrati dal nei CP_1 confronti della ricorrente.
Orbene, con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza “ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del
19/02/2018; v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 11844 del 19/05/2006).
Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, è stato costantemente statuito “che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia” (Cass. Civ. sez. I, 26/04/2024, n.11208; Cass. Civ. sez. I, 29/11/2024, n.30721;
Cass. Civ. sez. I, 24/10/2022, n.31351; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017;
Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016).
Conseguentemente, la relazione extraconiugale addebitata alla dal convenuto non Pt_1 appare elemento idoneo ad elidere la rilevanza dei fatti di maltrattamento ai fini dell'odierno vaglio della domanda di addebito, così che la separazione deve essere addebitata a
, il quale con il proprio comportamento violento ha reso intollerabile la Controparte_1 prosecuzione della convivenza, con conseguente rigetto della domanda di addebito proposta in via riconvenzionale dal (v., con riguardo alla non configurabilità di un CP_1 addebito reciproco per il caso di condotte di gravità non comparabile, Cass. Civ. 11208 del
Pag. 7 a 11 26/4/24, cit., nonché Cass. Civ. sez. I, 30/05/2025, n.14465 relativa a fattispecie analoga a quella oggi esaminata).
4) Sull'affidamento e mantenimento della figlia minore.
4.1) Vanno confermati i provvedimenti temporanei disposti ex art. 473bis22. c.p.c. dal
UD Delegato a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/5/2024, contemplanti l'affidamento della figlia minore in modo esclusivo, alla Persona_3 madre , con domiciliazione presso l'abitazione materna ed incontri tra Parte_1 padre e figlia rimessi alla libera determinazione della minore.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'affido esclusivo dei figli a uno solo dei genitori un'eccezione alla regola dell'affido condiviso applicabile rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere quest'ultimo contrario all'interesse dei figli. Tale contrarietà deve valutarsi esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei genitori, di gravità tali da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare.
Nel caso di specie, è emerso che la madre è l'unico genitore presente nella vita della figlia come dalla stessa minore riferito nel corso dei colloqui con gli Psicologi del CPG Per_2
i quali, nella relazione depositata il 26/9/2024, ove è stato annotato che sperimenta Per_2 la figura paterna come “contraria” rispetto a quelli che sono i suoi bisogni, desideri e aspettative, verbalizzando che “mio padre non sa niente di me non conosce cosa mi piace, quali sono i miei sogni, io mi ricordo soltanto che tutte le volte che la famiglia era riunita per fare qualcosa insieme, lui trovava il pretesto per litigare con mia madre e rovinare tutto, io infatti non ho ricordi positivi con lui … mio padre fa richieste di volermi incontrare però se mi incontra per strada nemmeno mi saluta”.
Ed invero, il comportamento maltrattante del nei riguardi della agito CP_1 Pt_1 peraltro al cospetto della figlia minorenne, denota una trascuratezza nell'adempimento dei doveri genitoriali tale da ritenere l'affido esclusivo, con collocamento presso la ricorrente, il regime più adeguato alle esigenze della minore, nonché l'unico in grado di assicurarle un punto di riferimento certo e stabile, oltre alla serenità necessaria per un corretto sviluppo psicofisico della stessa.
4.2) In ragione delle concordi domande rassegnate dalle parti in ordine all'assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita in Marsala nella via Vicolo
Villarosa n. 2, già abitata dal , nonché preso atto che la si è da tempo CP_1 Pt_1
Pag. 8 a 11 trasferita unitamente alla figlia presso altra abitazione, occorre definitivamente Per_2 disporre la sua assegnazione a , che continuerà ad abitarvi unitamente Controparte_1 al figlio maggiorenne non autosufficiente . Per_1
4.3) In ragione della capacità reddituale delle parti, si reputa congruo confermare i provvedimenti temporanei assunti ex art 473bis.22 ponendo a carico di CP_1
l'assegno di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia
[...]
da pagarsi presso il domicilio della creditrice entro il giorno 5 di Per_2 Parte_1 ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie nonché di porre a carico di Pt_1
l'assegno di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio
[...]
, da pagarsi presso il domicilio del creditore Persona_4 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
4.4) Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti padre/figlia, occorre prendere atto dei sentimenti di netta avversione manifestati dalla minore nei confronti del padre, Per_2 nonché delle conclusioni rassegnate dal servizio di psicologia giuridica dell'ASP di Trapani, secondo cui: i “tempi emotivi della minore non appaiono maturi per avviare una ripresa di rapporti con il padre;
altresì, ha esplicitato sentimenti di stanchezza rispetto alla Per_2
Per_ prosecuzione del percorso di supporto psicologico, a tal si suggerisce a codesta A.G. di ritenere concluso il sostegno psicologico in favore della minore, tenuto conto della stabilità e dell'armonia relazionale sperimentata da quest'ultima in tutti gli ambiti di sviluppo”.
E' d'uopo rammentare che “se il figlio minore, adolescente e con piena autonomia di giudizio, prova nei confronti di un genitore sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa, talmente radicati da non poter essere facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche, vanno sospesi gli incontri tra il minore stesso e il coniuge non affidatario” (Cass. Civ. sez. I, 05/08/2024, n.21969; cfr. Cass. Civ. sez. I,
30/05/2025, n.14456).
Alla luce di ciò, occorre – allo stato – rimettere alla libera determinazione della minore- oggi quindicenne - la scelta delle modalità di recupero della relazione con il padre.
I servizi sociali del Comune di Marsala vigileranno sulle modalità di recupero di detta relazione, proponendo al percorsi di sostegno alla genitorialità e relazionando CP_1 con cadenza semestrale al UD Tutelare, presso il quale si procederà all'apertura di apposito fascicolo di vigilanza.
5) Rapporti patrimoniali
Pag. 9 a 11 La sostanziale eguaglianza delle condizioni (e delle capacità) reddituali delle parti esclude la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente Pt_1
6) Spese di lite.
In ragione del complessivo esito della lite (accoglimento della domanda di addebito e di affidamento esclusivo della figlia proposte dalla rigetto della domanda di Per_2 Pt_1 assegno in favore della ricorrente), sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione di ½, con residuo a carico del LC liquidato in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della effettiva estensione dell'attività istruttoria e della contenuta complessità delle questioni di diritto affrontate negli scritti difensivi.
P.Q.M
Il Tribunale, composto come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Marsala il 23/4/2021,
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del medesimo Comune, nella Parte II, serie A, n.32 anno 2001, con addebito in capo al convenuto;
CP_1
2) affida la figlia minore in modo esclusivo a con collocazione Per_2 Parte_1 presso il domicilio materno e con diritto di visita in favore del padre meglio specificato in motivazione;
3) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Marsala vigilino sulla relazione tra il padre e la figlia, relazionando semestralmente al UD Tutelare, presso il quale verrà aperto apposito fascicolo di vigilanza;
4) pone a carico di l'assegno di € 300,00 a titolo di contribuzione al Controparte_1 mantenimento della figlia da pagarsi presso il domicilio della creditrice Per_2 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
[...]
5) pone a carico di l'assegno di € 300,00 a titolo di contribuzione al Parte_1 mantenimento del figlio , da pagarsi presso il domicilio del creditore Per_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
[...]
6) onera i genitori di provvedere alle spese straordinarie documentate sostenute in favore dei figli nella misura del 50% ciascuno;
Pag. 10 a 11 7) assegna la casa coniugale sita in Marsala, Vicolo Villarosa n.2, a , Controparte_1 ove lo stesso abiterà col figlio maggiorenne non autosufficiente;
Persona_4
8) condanna a rifondere delle spese di lite che, già Controparte_1 Parte_1 compensate nella misura di ½, si liquidano in € 2.500,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
9) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa ai Servizi Sociali del Comune di Marsala, nonché al competente ufficiale di stato civile del Comune di
Marsala per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della Sezione civile, il 9 ottobre 2025.
Il Presidente est.
ES OL PI
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