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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/06/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 7773/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Eduardo MARIANI, Parte_1 C.F._1
Via Giuseppe Revere, n. 3, Milano
- parte attrice - contro
(P.IVA ), fusasi per incorporazione in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Simone ANGELINI MATTEI, V.le della Vittoria, n. P.IVA_2
90, Pesaro
- parte convenuta -
OGGETTO: mediazione.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- accettare e dichiarare il grave inadempimento di con sede in Controparte_1
Monza, Via Volturno n. 5, partita iva , R.E.A. Monza BR , e per P.IVA_1 P.IVA_3
l'effetto risolvere il contratto di mediazione inter-partes per fatto e colpa dell' per le Pt_2 ragioni tutte indicate in narrativa;
- accertare e dichiarare la responsabilità di con sede in Controparte_3
Monza, Via Volturno n. 5, partita iva , R.E.A. Monza BR , per i danni, P.IVA_1 P.IVA_3 di ogni genere e specie, cagionati all'attore per le ragioni tutte indicate in narrativa;
per l'effetto
- condannare con sede in Monza, Via Volturno n. 5, Controparte_3 partita iva , R.E.A. Monza BR a restituire al signor P.IVA_1 P.IVA_3 Pt_1
l'importo di Euro 15.765,00 (ovvero la minore somma ritenuta di giustizia che
[...] sarà accertata in corso di causa) dallo stesso versato a titolo di provvigioni, nonché al risarcimento dei danni, di ogni genere e specie, cagionati all'attore, ammontanti complessivamente ad Euro 49.722,76 (ovvero nel differente minore importo che dovesse accertarsi in corso di giudizio), cui aggiungersi in ogni caso gli interessi legali dal dovuto al saldo, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 28.9.2022, iscritto a ruolo in data 3.10.2022, il sig. a Parte_1 convenuto in giudizio la società esponendo – in via di sintesi e per quanto di Controparte_1 interesse alla volta della decisione – di aver formulato il 4.10.2021 proposta d'acquisto per immobile sito Ortisei, Via Cademia, n. 13 al prezzo di € 861.500,00 e ciò con per il tramite di mediazione immobiliare di (cfr. doc. n. 1 del fascicolo attoreo); di essere Controparte_1 previsto in detta proposta un compenso di mediazione di € 15.765,00, somma corrisposta da parte attrice a quella convenuta (cfr., doc. n. 2 fasc. cit.); di aver la venditrice sig.ra CP_4
il 5.10.2021, accettato la proposta de qua; di aver, quindi, l'attore medesimo e la
[...] sig.ra stipulato il 25.10.2021 contratto preliminare di compravendita immobiliare (cfr. CP_4 doc. n. 3 fasc. cit.); di aver, cosi, il sig. vviato le pratiche per l'erogazione del mutuo Pt_1 da parte di la quale ha comunicato che il finanziamento non poteva essere CP_5 concesso, avendo stimato il valore dell'immobile in € 740.000,00, somma inferiore rispetto a quanto pattuito nel preliminare come prezzo (cfr. doc. n. 4 fasc. cit.); di aver, allora, l'attore conferito incarico ad un tecnico (Geom. di periziare l'unità immobiliare, Testimone_1 verifica all'esito della quale è risultato che i locali Sauna, Cantina (Keller), Sala Hobby (Hobbyraum), w.c., corridoio (Flur), posti al piano interrato dell'immobile, “non possono essere considerati locali abitabili in quanto non corrispondono ai parametri urbanistico sanitari che ne determinano tali proprietà. In particolare, essendo interrati per più di 2/3 dell'altezza del piano e in questo caso va precisato totalmente interrati e a ridosso dell'intercapedine, possono essere considerati solo ed esclusivamente locali accessori non abitabili”; di aver il sig. Pt_1 contestato quanto sopra sia alla promittente venditrice, sia a (cfr. lettera Controparte_1
7.3.2022, prodotta sub doc. n. 6 fasc. cit.); di aver a maggio 2022 perfezionato il contratto definitivo di compravendita immobiliare con la sig.ra per l'importo di € 800.000,00, CP_4 somma inferiore rispetto a quella inizialmente prevista “stante le irregolarità urbanistiche e catastali del piano terra sopra indicate”. Tanto esposto, la difesa attorea – argomentando con riferimento alla violazione da parte di degli artt. 1746, 1759, c. 1 e 1176, c. 2, c.c. – ha chiesto la risoluzione del Controparte_1 contratto di mediazione per il grave inadempimento imputabile a controparte, con conseguente condanna di quest'ultima a restituire la provvigione (€ 15.765,00), nonché a risarcire i danni causalmente collegati all'inadempimento, quantificati in € 49.258,54 (di cui, € 527,00 per costo perizia Geom. € 1.937,22 per spese legali stragiudiziali ed € 47.258,54 per Tes_1 maggior costo del mutuo da collegare all'aumento dei tassi di interesse); vinte le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, ora anch'essa costituitasi con “atto di Controparte_1 CP_2 Contr intervento volontario” depositato a il 5.3.2025] a seguito di fusione per incorporazione avvenuta in corso di causa) ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto delle domande avversarie, concludendo per il rigetto delle pretese attoree;
con vittoria delle spese di lite. Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); concessi alle parti i termini per depositare le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. verbale udienza 26.1.2023); ammessi i mezzi istruttori (cfr. ordinanza 26.7.2023); escussa la teste sig.ra (cfr. Testimone_2 udienza 24.1.2024); preso atto della rinuncia delle parti alla prosecuzione dell'istruttoria e, quindi, indicata per il 6.3.2025 la precisazione delle conclusioni in “trattazione scritta” (cfr. ordinanza 8.4.2024); riassegnato il procedimento allo scrivente;
precisate le conclusioni dai procuratori a PCT (cfr. provvedimento 3.3.2025 di conferma dell'incombente già fissato dal precedente titolare con l'ord.
8.4.2024 cit.); la causa è passata in decisione, con termini per depositare le comparse conclusionali al 5.5.2025 e le memorie di replica al 26.5.2025.
************* Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass.,
Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019);
ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese ed eccezioni azionate / fatte valere in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del
27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
In sostanza, l'attore imputa a controparte di non essersi “minimamente avveduta dell'assoluta assenza di regolarità urbanistica del piano terra dell'immobile” (cfr. atto di citazione, 6a pag.) e da ciò l'inadempimento di agli obblighi gravati sull'agente immobiliare (di Controparte_1 cui agli artt. 1746, 1759, c. 1 e 1176, c. 2, c.c.: cfr. atto di citazione, 3a pag.), con risoluzione del contratto di mediazione “per fatto e colpa della convenuta” e diritto del sig. lla Pt_1 restituzione dell'importo versato per provvigione, nonché al ristoro degli ulteriori pregiudizi patrimoniali che la difesa attorea ha ricondotto all'inadempimento imputato a Controparte_1
(cfr. 6a pag. cit.).
Le domande attoree sono destituite di fondamento e vanno respinte per le ragioni di seguito esposte.
Nella “proposta d'acquisto” sottoscritta da parte attrice il 4.10.2021, al punto n. 5, si legge:
“planimetria in fase di aggiornamento per sanatoria in corso d'opera”.
Quindi, il sig. già quando ha formulato la proposta iniziale, era stato reso edotto della Pt_1 esistenza di irregolarità urbanistiche-edilizie dell'immobile; senza che, neppure, vi potesse essere certezza sulla possibilità di regolarizzare l'unità immobiliare, visto che – stante il tenore della clausola di cui al punto n. 5 cit. – la pratica per la sanatoria era in corso, potendo così essa esitare in provvedimento tanto positivo, quanto negativo. Passando, poi, al contratto preliminare del 25.10.2021, al punto n. 3, rubricato “dichiarazioni del promittente venditore”,si legge:“Il Promittente Venditore dichiara quanto segue:a) riguardo alla conformità dell'immobile alle norme edilizie ed urbanistiche: non conforme, in corso sanatoria”.
Quindi, pure al momento della stipula del preliminare, il promissario acquirente (odierno attore) era consapevole delle criticità esistenti in relazione al profilo urbanistico-edilizio.
Perciò trova conferma nella obiettività del dato documentale quanto dedotto dalla difesa convenuta circa il fatto che non vi sia mai stata incertezza e/o ambiguità circa le criticità de quibus, trattandosi di elemento pacifico tra le parti sin dall'avvio della negoziazione. Al riguardo, la difesa attorea – nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1), c.p.c. – ha posto in evidenza che, sempre nella clausola di cui al punto n. 3 cit., la promittente venditrice ha dichiarato di essere in possesso del certificato di agibilità, senza che abbia Controparte_1 verificato la veridicità di tale dichiarazione della sig.ra rivelatasi non corrispondente al CP_4 vero, non potendo il piano interrato conseguire l'abitabilità neppure a seguito della pratica di sanatoria in essere al momento della proposta 4.10.2021 e del preliminare 25.10.2021.
Ciò posto, va evidenziato che – come chiarito dalla Corte di legittimità – in base alla disciplina codicistica e professionale, il mediatore, pur dovendo normalmente osservare gli obblighi previsti dall'art. 1759, comma 1, c.c., non è, tuttavia, tenuto in difetto di uno specifico incarico (pacificamente non conferito a , al compimento di indagini di natura Controparte_1 tecnico-giuridica (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 822 del 18.1.2006; Cass., Sez. 2, Sent. n. 8849 del
5.4.2017; Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 23422 del 19.9.2019).
La difesa attorea argomenta la responsabilità dell'Agenzia immobiliare in base al fatto che su quest'ultima gravasse un obbligo di corretta informazione (declinato in senso sia positivo
[comunicare circostanze note o conoscibili con la comune diligenza], sia negativo [astenersi dal fornire informazioni non veritiere e su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e non controllate]), dovendo tacere dati di cui non si è sicuri e chiarire se le notizie fornite sono incontrollate (cfr. memoria ex art. 183, c. 6, n. 1), c.p.c., pagg. 3a e 4a).
Al riguardo, fermo che, come sopra esposto, è dato obiettivo che il sig. stato Pt_1 informato dell'esistenza di irregolarità urbanistiche-edilizie, tanto all'atto della formulazione della proposta di acquisto, quanto al momento della stipula del preliminare, senza che neppure si potesse dar per scontato l'esito positivo della pratica di sanatoria, va sottolineato un dato tratto dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice.
L'attore ha dedotto che, dopo il perfezionamento del preliminare, ha avviato l'iter per ottenere un mutuo di € 500.000,00. L'Istituto di credito contattato dal sig. ha quindi periziato l'immobile Pt_1 CP_5
e, all'esito, ha rappresentato che la pratica di mutuo avrebbe dovuto essere sottoposta a nuovo iter deliberativo, perché il valore del bene era risultato inferiore a quello indicato nel preliminare (€ 740.000,00, in luogo di € 861.500,00), nonché per le “difformità emerse in sede di perizia sull'immobile presenza di una ripartizione nel locale zona giorno con la creazione di una ulteriore stanza” (cfr. lettera 7.1.2022, prodotta sub doc. n. 4 fasc. attoreo). CP_5
Quindi, anche il perito della non ha riscontrato la criticità relativa al piano interrato, CP_5 poi emersa a seguito di specifica verifica tecnica commissionata dall'attore successivamente alla comunicazione 7.1.2022 cit. CP_5
Quanto sopra attesta che la criticità del piano interrato non fosse di facile ed immediata percepibilità, cosicché – si ripete, assente uno specifico incarico all'Agenzia immobiliare di verificare la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile – non è possibile ritenere che ia incorsa nelle violazioni invocate dall'attore a ragione della risoluzione del Controparte_1 contratto di mediazione e del diritto a ripetere la provvigione, nonché al risarcimento delle voci di danno patrimoniale di cui si legge in citazione (tipologia di pregiudizi che, in tanto possono essere qualificati in termini di danni risarcibili, in quanto in capo alla società convenuta siano predicabili profili di responsabilità per inadempimento contrattuale).
Fermo quanto sopra esposto, di per sé dirimente alla volta della reiezione delle domande attoree, le pretese azionate dal sig. i rilevano infondate anche in una ulteriore e Pt_1 concorrente prospettiva, di seguito esposta per completezza di motivazione.
L'attore, come visto, ha chiesto il risarcimento per inadempimento del contratto concluso con parte convenuta, la restituzione della provvigione versata a quest'ultima e il ristoro di altre voci di danno (refusione costi di perizia sull'immobile / attività legale stragiudiziale e maggiori spese per interessi passivi sul mutuo).
E' dato pacifico che, a maggio 2022, l'attore ha acquistato dalla sig.ra l'immobile (già CP_4 oggetto della proposta 4.10.2021 e del preliminare 25.10.2022) per il prezzo di € 800.000,00 (cfr. atto di citazione, 2a pag., punto n. 11, ivi leggendosi: < (solo) per il tramite dell'intervento dello scrivente studio nella vicenda, il signor nel mese di maggio 2022 è Parte_1 addivenuto alla stipula del contratto definitivo di compravendita, accettando – obtorto collo – di acquistare l'immobile al minor importo di Euro 800.000,00 stanti le irregolarità urbanistico e catastali del piano terra sopra terra sopra indicate, che ne hanno determinato un minor valore economico;
la compravendita veniva conclusa dal signor sclusivamente in ragione Pt_1 dei costi e del tempo ormai “spesi” per coltivare la trattativa in esame, che è stata condotta in totale spregio dei più basilari principi di correttezza e buona fede non solo da parte del
Promittente Venditore ma anche di >>). Controparte_1
Quindi, secondo la prospettazione attorea, la conclusione dell'affare – maturata in un contesto di sostanziale “costrizione” del sig. sarebbe da ritenere svincolata dalla Pt_1 attività di mediazione della società convenuta [“(solo) per il tramite dell'intervento dello scrivente studio nella vicenda, …”]. E' agli atti di causa una missiva datata 7.3.2022 (cfr. doc. n. 6 fasc. attoreo e doc. n. 11 di quello dalla quale si ricava che, successivamente all'emersione della Controparte_1 criticità relative al piano interrato dell'immobile, vi è stato un incontro tra le parti per trovare una soluzione bonaria all'esito del quale la promittente venditrice ha proposto di ridurre il prezzo dell'immobile ad € 830.000,00, proposta che non è stata accettata dal sig. Pt_1 avendo questi dichiarato di recedere dal preliminare 25.10.2021 (per inadempimento della sig.ra e dell'Agenzia immobiliare), diffidando la promittente venditrice a versare la CP_4 somma di € 60.000,00 (pari al doppio della caparra), a restituire l'importo di Controparte_1
€ 15.765,45 (percepito a titolo di provvigione) ed ambedue le controparti a rifondere € 500,00 per costo spese assistenza legale stragiudiziale.
Tale recesso dal preliminare 25.10.2021 è obiettivamente superato dal dato pacifico che il sig. a stipulato l'atto di compravendita e ciò in quanto – evidentemente – ha ritenuto il Pt_1 prezzo a cui la sig.ra è stata disposta a vendere (€ 800.000,00, invece di € 861.500,00, CP_4 importo indicato nella proposta 4.10.2021 e nel preliminare 25.10.2021) congruo rispetto allo stato del bene (senza che neppure vi fossero ostacoli alla commerciabilità di esso per atto tra vivi, come evidente solo considerando che la compravendita è stata stipulata). D'altro canto, la congruità del prezzo di € 800.000,00 emerge anche dal dato documentale (cfr. doc. n. 10 fasc. attoreo) della erogazione del mutuo fondiario di € 500.000,00.
Ora, è evidente che la stipulazione del contratto di compravendita è da porre in stretto collegamento eziologico con l'attività di mediazione posta in essere da né, Controparte_1
d'altro canto, l'attore ha – sul piano della deduzione, prima ancora che su quello della pur necessaria prova – fornito dimostrazione alcuna che, sebbene il rogito abbia avuto ad oggetto proprio l'immobile di cui alla proposta 4.10.2021 ed al preliminare 25.10.2021, essendo stato esso altresì stipulato in stretta contiguità temporale rispetto a tali atti negoziali procurati con la mediazione di all'attività svolta da quest'ultima non può essere attribuito Controparte_1 rilievo causale in relazione al trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile dalla sig.ra al sig. CP_4 Pt_1
Per contro, tutto lascia intendere che all'atto traslativo i è arrivati proprio in Persona_1 forza del preliminare 25.10.2021, pur con rideterminazione del prezzo a favore dell'odierno attore (nel solco della soluzione emersa in occasione dell'incontro di cui si legge nella missiva
7.3.2022 cit.).
Inoltre, anche ad ammettere che successivamente alla missiva 7.3.2022 vi sia stata una fase della trattativa lla quale non ha partecipato, ciò non Persona_1 Controparte_1 varrebbe comunque ad escludere il diritto di quest'ultima a percepire la provvigione, avendo la Corte di legittimità fatto presente che “ai sensi dell'art. 1754 cod. civ. si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti” (Cass., Sez. 3, Sent. n. 28231 del
20.12.2005; cfr., altresì, Cass., Sez. 3, Sent. 25851 del 9.12.2014; Cass., Sez. 2, Ord. n. 869 del 16.1.1018; Cass., Sez. 2, Ord. n. 11443 dell'8.4.2022). Quindi, non può essere posto seriamente in dubbio che vi è stata la “conclusione dell'affare” e che essa – sulla base del principio della casualità adeguata – è conseguenza dell'opera dell'intermediario, presupposto per riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione (cfr.
Cass., Sez. 2, Sent. n. 2359 del 24.1.2024); né il diritto alla provvigione è escluso dal fatto che, in tesi, il contratto preliminare sia suscettibile di risoluzione (cfr. Cass., Sez. 2, Ord. n. 20132 del 22.6.2022), fermo che, nel caso di specie, nessuna risoluzione del preliminare vi è stata, avendo la sig.ra ed sig. tipulato il contratto definitivo di compravendita. CP_4 Pt_1
Alla luce delle considerazioni sopra svolte è evidente che la parte convenuta ha titolo a trattenere la provvigione;
senza che neppure si possa ritenere che la somma percepita da ia da ridurre in ragione della diminuzione del prezzo fissato nel contratto Controparte_1 definitivo e ciò in quanto l'importo di € 15.765,00 è stato stabilito dalle parti in modo nominale, senza far alcun cenno, per esempio, ad una certa percentuale del prezzo di trasferimento del bene. Le considerazioni che precedono, oltre a fondare il diritto di parte convenuta a trattenere la provvigione già corrisposta dall'attore, sono altresì (ulteriore) motivo che conduce al rigetto della domanda di risoluzione del contratto di mediazione.
Infatti, pur volendo aderire alla tesi attorea circa l'esistenza di profili di inadempimento in capo a essendo stato comunque stipulato il contratto di compravendita Controparte_1 immobiliare tra la sig.ra ed sig. perfezionamento dell'affare – come visto – in CP_4 Pt_1 rapporto causale con l'attività della parte convenuta, qualsiasi eventuale inadempimento di quest'ultima non è caratterizzato dal requisito dell'importanza richiesto dall'art. 1455 c.c. alla volta della risoluzione.
Quanto, poi, alle ulteriori voci di danno lamentate dall'attore, si osserva che:
- muovendo dalle allegazioni dello stesso sig. cfr. atto di citazione, punti nn. 7-8, pag. Pt_1
2a), l'incarico al Geom. ha il suo presupposto nella comunicazione Tes_1 CP_5
7.1.2022, cosicché esso è stato conferito in relazione al valore dell'immobile (profilo su cui, tra l'altro, la ha rivisto la propria posizione, avendo concesso il mutuo di € 500.000,00 [cfr. CP_5 doc. n. 10 cit.]) ed alla valutazione della “difformità tra lo stato di fatto dell'immobile e la planimetria depositata in catasto, per una diversa distribuzione interna degli spazi” (cfr. memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.), aspetto di irregolarità che era a conoscenza di parte attrice sin dal momento della proposta 4.10.2021 (cfr. memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., pag.
2); di conseguenza, anche aderendo alla ricostruzione proposta dal sig. non è dato Pt_1 scorgere collegamento causale tra i profili di inadempimento imputati a la Controparte_1 decisione di conferire incarico al Geom. Tes_1
- il fatto che il sig. vesse consapevolezza dell'esistenza di criticità urbanistiche ed Pt_1 edilizie sull'immobile e, in generale, ciò che si è osservato circa l'inesistenza di violazione da parte di delle regole che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività Controparte_1 di mediazione immobiliare, esclude che l'attore possa vantare danno risarcibile per intervento del legale nella fase stragiudiziale;
emergendo altresì – dall'analisi del doc. n. 8 del fasc. attoreo (dato documentale da cui, in tesi, si dovrebbe ricavare il fatto che sono state sostenute spese per assistenza legale stragiudiziale) – che la somma di € 1.937,12 (nell'atto di citazione si indica € 1.937,22 [cfr. pag. 6a]) non attiene ad attività stragiudiziale, ma a quella giudiziale, trattandosi di “fondo spese causa contro , “spese generali ex art. 2 d.m. Controparte_7
55/14” e “contributo unificato, marche, bolli, notifica” (cfr. doc. n. 8 cit.);
- infine, avendo riguardo al maggior costo per il mutuo (per il tasso di interesse applicato al finanziamento ottenuto l'11.5.2022 rispetto a quello di cui alla pratica precedente), è sufficiente osservare che la mancata erogazione del mutuo alle condizioni inizialmente proposte al sig.
è stata comunicata a quest'ultimo da con la missiva 7.1.2022 (cfr. Pt_1 CP_5 doc. n. 4 cit.), che – come visto – non fa menzione alcuna al profilo della irregolarità del piano interrato nei termini qui invocati dall'attore, cosicché – anche sotto tale profilo – si tratta di aspetto privo di nesso causale con l'inadempimento imputato alla società convenuta;
fermo, comunque, che la decisione di stipulare la vendita al prezzo di € 800.000,00, con richiesta di mutuo fondiario per € 500.000,00, è da ricondurre a scelta del sig. il quale ha Pt_1 ritenuto di procedere nel senso degli atti stipulati l'11.5.2022 (e non di chiedere la risoluzione del contratto preliminare 25.10.2021), senza che, quindi, i riferiti maggiori costi per il mutuo fondiario siano suscettibili di essere intesi quale pregiudizio economico, in tesi, meritevole di accedere a tutela risarcitoria, essendo, piuttosto, il risultato di una libera scelta negoziale riconducibile alla volontà dell'attore.
**************
Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna della parte attrice a rifonderle a quella convenuta, per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, della durata del procedimento, del numero di udienze tenute e dell'attività espletata per emettere la decisione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta ogni domanda azionata dalla parte attrice nei confronti di quella convenuta;
- condanna la parte attrice a rifondere le spese di lite a quella convenuta, liquidando a tale titolo l'importo di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre oneri / accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 18 giugno 2025 il Giudice
Nicola GRECO