Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 1780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LAGONEGRO - SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
UDIENZA DEL 24 MARZO 2025
Il Giudice dott. Antonio Bellusci, relativamente alla causa in epigrafe indicata;
VERTENTE TRA rappr. dall'avv. ROSA CONCETTA Parte_1
ricorrente e
, rapp. dall'avv. DINOIA VITO CP_1
resistente
Oggetto: assegno ordinario invalidità L. 222/84.
Premesso che l'udienza viene svolta nelle modalità di cui agli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e che il contraddittorio scritto è regolarmente instaurato;
letti gli atti e documenti di causa, nonché le note scritte depositate in atti;
rilevato che parte ricorrente nel replicare all'eccezione sollevata dall' di inammissibilità della CP_1 domanda per insussistenza del requisito contributivo c.d. relativo, ha confermato la mancanza di tale requisito, ha evidenziato che lo stesso, ai sensi dell'art. 1 e 2 L. 222/84, “può essere perfezionato anche successivamente alla fase giudiziaria con il pagamento dei contributi volontari” ed ha chiesto il conferimento dell'incarico al CTU;
dato atto che il resistente non ha depositato le note;
ritenuto che:
- l'art. 445 bis co. 1 c.p.c. dettato in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie, dispone che deve procedersi per l'appunto con istanza di accertamento tecnico preventivo nelle sole controversie in esso specificamente indicate, ed in particolare in “… materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984 n. 222”;
- il ricorso per accertamento tecnico preventivo, essendo improponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza
(cfr. Cass. sez. 6 L., ordin. 2051 del 27.01.2011 e SS. UU. n. 27187 del 20.12.2006) ed essendo strumentale e preordinato all'adozione di un provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale, deve contenere espressamente l'enunciazione della pretesa che si
- inoltre, “l'ammissibilità dell'a.t.p.o. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100
c.p.c.), che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente…” (Cass. sez. Lav. n. 8533/15 del 27.04.15 ud. 17.02.15 rel. ); Per_1
- il ricorso, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario (che il giudice adito è chiamato sia pure sommariamente e con valutazione prima facie a verificare), ed in particolar modo, a titolo esemplificativo, la competenza territoriale del giudice adito, la presentazione di una valida domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario, ovvero il mancato verificarsi della decadenza semestrale di cui all'art. 42 co. 3 D.L. 30.09.2003 n. 269 conv. in L. 24.11.2003 n. 326 e l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 L. 18.06.2009 n. 69 in relazione all'art. 11 L. 12.06.1984 n. 222 (quale presupposti processuali), nonché la sussistenza degli eventuali presupposti anagrafici, reddituali, contributivi ecc. richiesti per la concesione della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.o. (in tal senso cfr. Cass.
8533/15 cit.);
- la presentazione dell'istanza in carenza di alcuno dei presupposti sopra richiamati determina l'inammissibilità del ricorso per A.T.P.O;
- nel caso in esame si richiede l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84;
- detto assegno ordinario di invalidità (previsto e disciplinato dalla L. 222/84) spetta agli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alla proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo e che, sotto il profilo contributivo ed assicurativo, abbiano maturato almeno 260 contributi settimanali, di cui 156 (pari a tre anni di contribuzione) nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda;
- nel caso di specie, dall'estratto contributivo depositato da parte ricorrente risulta che quest'ultima non ha maturato il c.d. requisito contributivo relativo, infatti, risulta che sia nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda del 01.02.2023 e, quindi dal 01.02.2018, sia nei cinque anni precedenti l'ultimo contributo accreditato del 03.06.2024 e, quindi, dal 03.06.2019, ha maturato, compresi quelli figurativi, rispettivamente meno di 100 e meno di 120 contributi settimanali, ossia un numero di contributi molto inferiore a quelli sopra indicati necessari per ottenere la prestazione in questione;
- quanto, poi, alla possibilità di integrare i contributi mancanti, mediante il versamento di quelli volontari, va precisato gli artt. 4 della legge n. 222 del 1984 e 9 lett. b) R.D. n. 636 del 1939, fissano quale momento in cui deve esistere il requisito contributivo (sia “fisso” che “relativo”) quello della domanda amministrativa. In seguito, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 18 DPR 27.04.1968 n. 488, che prevedeva la possibilità, solo per alcune categorie di lavoratori, del perfezionamento di tale requisito anche nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario (cosiddetto “quinquennio mobile”), ha consentito la possibilità per tutti i lavoratori dipendenti che il suddetto requisito di contribuzione sopraggiunga nel corso, per l'appunto, del procedimento amministrativo o giudiziario. Va a tal proposito chiarito che la possibilità di avvalersi del “quinquennio mobile” non comporta, come sostenuto, invece, nella relazione allegata dal ricorrente alle note scritte, che la data di inizio dello stesso venga fatta risalire ai cinque anni antecedenti quella di presentazione della domanda amministrativa (nel caso di specie, domanda del
01.02.2023, inizio del quinquennio 01.02.2018), poiché ragionando in tal modo, il calcolo non riguarderebbe più un quinquennio, come previsto e voluto dagli artt. 4 L. 222/84 e 9 lett. b) R.D.
636/39, ma un periodo, certamente, ed a seconda dei casi anche notevolmente, superiore, con sfregio di ogni disposizione in materia e, segnatamente, di quelle appena citate di cui all'art. 4 l. 222/84 e 9
R.D. 636/39. Ne discende che il versamento della contribuzione figurativa è determinante per dare vita, indipendentemente dal requisito sanitario, all'erogazione del trattamento pensionistico altrimenti non riconoscibile per difetto del requisito dell'anzianità contributiva, sicché appare necessario che il ricorrente che voglia avvalersi del “quinquennio mobile”, provi l'avvenuto pagamento dei contributi volontari ed il perfezionarsi del requisito contributivo sia “fisso” che “relativo”, prima di procedere all'accertamento del requisito sanitario. Prova che, si ribadisce, difetta nel caso di specie;
- pertanto, in mancanza di tale requisito va dichiarata la inammissibilità del presente ricorso;
- nulla va disposto in relazione alle spese di lite in considerazione della presenza di regolare dichiarazione di esonero sottoscritta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, così provvede:
a) Dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese.
Si comunichi.
Lagonegro 26.03.2025 IL GIUDICE
Dott. ANTONIO BELLUSCI