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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/12/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 4594/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 3/12/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4594/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 3/12/2025 nella causa n. 4594/2019 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 948/2019, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 22/07/2019, in materia di appalto e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. CECCHI RICCARDO
- attore/opponente - e
(C.F./P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PERONE LORENZINA
- convenuto/opposto – Conclusioni All'udienza del 3/12/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa La , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., odierna opposta, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di , odierno opponente, Parte_1 per conseguire il pagamento della somma di € 16.277,00, oltre interessi di mora sino all'integrale soddisfo e spese, quale somma portata dalla fattura prodotta (fattura n. 2 del 20/12/2018), a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'abitazione sita in Porto San Giorgio, 84 – NE (RM) di proprietà dell'opponente, come convenuto con scrittura privata del 02/08/2018 (v. decreto ingiuntivo n. 948/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 22/07/2019; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione
[...]
, articolando le seguenti eccezioni: 1) Incompetenza territoriale Parte_1
2 Tribunale di Avellino n. 4594/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
dell'Ill.mo Tribunale di Avellino adito. …L'odierno opponente ha la propria residenza in Roma in L.go dell'Olgiata 15 come da certificato allegato. Inoltre
l'obbligazione è sorta proprio sul luogo oggetto del contratto NE (RM) Via
Porto San Giorgio 84 ove le parti hanno sottoscritto il contratto riguardante i lavori di ristrutturazione. Nel caso di specie il luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione coincideva, non già con il domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c., come preteso dall'opposto, ma con il domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182, IV°, c.c., in quanto la somma richiesta dall'istante non è quella indicata nel titolo fatto valere e di conseguenza non si tratta di obbligazione pecuniaria da eseguirsi al domicilio del creditore, ma di converso di un obbligazione da adempiersi presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza. Il contratto inter partes prevede a favore del Sig. una Parte_1 dilazione dei pagamenti sino al dicembre 2020 il D.I. non poteva pertanto essere richiesto. Non solo il D.I. non poteva essere richiesto poiché tra le parti vi era un accordo di dilazione sottoscritto ma vi è altresì un erroneo calcolo degli importi portati dalla fattura n.
2. del 20.12.2018 posta a base del D.I. . In effetti gli importi previsti sul contratto fatto valere dall'odierno opposto ammontano ad € 21.000,00 oltre IVA. La somma portata come imponibile dalla fattura n.2 del 20.12.2018 è pari ad € 17.850,00 + IVA. … Posto che la somma concordata per i lavori ammonta ad € 21.000,00 + IVA e che il Sig. aveva versato somme per € 6.100,00 Pt_1
(peraltro non fatturate) appare evidente che la fattura n. 2 del 20.12.2018 risulti del tutto errata nella formulazione e nella quantificazione. … Si chiede pertanto dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino adito a favore del
Tribunale di Civitavecchia competente territorialmente tenuto conto dei seguenti presupposti: 1) il contratto è sorto ed è stato sottoscritto in NE, 2) le obbligazioni derivanti dal contratto dovevano essere eseguite in NE, 3) lo stesso opponente ha ricevuto la notifica del D.I. proprio in NE, 4) i pagamenti effettuati dal Sig. sono stati ricevuti dalla in NE sul Parte_1 CP_1 luogo di svolgimento dell'attività di ristrutturazione 5) il contratto inter partes prevedeva una dilazione dei pagamenti sino a dicembre 2020. Mai e poi mai il Sig si è recato in Via G. Dorso in Rotondi (AV) né tantomeno per effettuare i Pt_1 pagamenti né mai per altri motivi. Il Tribunale di Civitavecchia risulta soddisfare positivamente tutti i criteri dettati dal codice di rito al fine di radicare la competenza territoriale: domicilio del convenuto, luogo in cui è sorta l'obbligazione e luogo in cui dovevano essere eseguite le obbligazioni. [...] 2)
Mancata esecuzione del contratto - inadempimento parziale;
Erroneo calcolo degli importi;
eccezione di inadempimento. … l'accordo circa la ristrutturazione del tetto dell'immobile sito in NE, non è stato rispettato dalla ditta CP_1
. La ristrutturazione è infatti avvenuta solo parzialmente e Controparte_1 pertanto l'attività svolta non giustifica la richiesta di adempimento da parte
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dell'opponente della somma così come quantificata dalla ditta stessa in €
17.850,00. L'appaltatore non ha portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto. I lavori sono stati svolti solo in minima parte che l'odierno opponente ritiene aver completamento saldato con gli anticipi versati in € 6.100,00. Si ricorda ancora che i pagamenti pattuiti inter partes prevedevano una dilazione sino al dicembre 2020 scadenzati in rate mensili. Ora, a fronte del versamento di anticipi sino alla concorrenza dell'importo di € 6.100,00 di cui gli ultimi versati in data 10.12.2018
l'odierno opposto avrebbe svolto lavori tali da poter richiedere oltre la totalità del compenso pattuito, e cioè l'importo di € 17.850,00 per compensi con fattura del
20.12.2018. … Si formula pertanto espressa eccezione di inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. Basti pensare che l'attività è stata abbandonata repentinamente lasciando il tetto in fase di ristrutturazione con i materiali da utilizzare sul tetto stesso, creando situazione di potenziale pericolosità. Non vi è stata mai consegna dei lavori né tantomeno il consueto collaudo, né
DICHIARAZIONE di FINE LAVORI e CERTIFICATO di COLLAUDO FINALE attestante la conformità dell'opera al progetto presentato. Mancando altresì tutte le richieste preventive: S.C.I.A. o C.I.L.A. Gli importi versati appaiono pertanto congrui e satisfattivi per la reale esecuzione dei lavori allo stato attuale [...]. Costituitasi in giudizio, la ditta , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, formulava le seguenti deduzioni:
[…] 1) Sulla eccepita incompetenza territoriale … la competenza territoriale si può radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco…nel caso di specie, non solo è agli atti il titolo negoziale (accordo fra le parti) alla base del credito azionato con specifica indicazione delle somme pattuite e le modalità di pagamento, ma detta scrittura non è stata in alcun modo disconosciuta dal debitore…Da tutto quanto esposto deriva che il procedimento de quo risulta correttamente incardinato innanzi all'intestato Ufficio e, dunque, meramente pretestuosa ed infondata appare l'eccezione ex adverso sollevata tanto più che la relativa questione è già stata vagliata a monte dal Giudice che ha pronunciato il decreto opposto, che premette la propria competenza all'emissione del provvedimento, oltre al fatto che le parti, nell'accordo intercorso, fissano chiaramente il foro di Avellino quale Autorità competente da adire in caso di insorgere di controversie… Infondatezza delle eccezioni di merito… nel caso di specie, a fronte dei documenti prodotti dall'Opposta in sede monitoria, in particolare l'accordo sottoscritto da entrambe le parti con relativo piano di dilazione di pagamento, la documentazione fiscale (fattura e estratto registro iva)
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e la nota di messa in mora, l'Opponente non ha provato alcun fatto idoneo a contraddire quanto attestato in atti. Al contrario i documenti dalla stessa allegati
(contratto e ricevute di pagamento) provano tutti i movimenti intercorsi nel corso del rapporto già documentati dal creditore in sede monitoria: importo inizialmente pattuito, pagamenti effettuati, somme residue dovute per la parte di lavori già eseguiti…2) Sulle contestazioni in merito all'esecuzione del contratto …le parti convenivano l'esecuzione, presso l'abitazione di residenza del sig. in Parte_2
NE alla via Porto San Giorgio, 84, di lavori di rifacimento del tetto e segnatamente i seguenti interventi: rimozione del tetto esistente di circa 180mq, pulizia di tutti i calcinacci sottostanti, rasatura di tutta la perimetria e allineamento dei cornicioni frontali in cemento armato. sigillatura delle grondaie, primer di sottofondo, guaina da 4 cm retinata pasta a caldo. nuovo tetto (come indicato in scrittura). Convenivano, altresì, che ogni ulteriore e diverso lavoro non contemplato nell'accordo sarebbe stato stabilito di volta in volta tra le parti con previsione anche dei relativi costi. I materiali per l'esecuzione delle opere venivano acquistati dalla ditta incaricata dei lavori, mentre le spese per energia e acqua rimanevano ad esclusivo carico della committente… Veniva, inoltre convenuto (e sottoscritto dalle parti) che per qualsiasi controversia relativa all'accordo de quo sarebbe stato competente il Tribunale di Avellino. Le parti concordavano un prezzo complessivo di € 21.000 oltre IVA da versarsi secondo le seguenti modalità: 30% a inizio lavori, 40% a metà lavoro e 30% a ultimazione. Nel corso del rapporto, stante la difficoltà della committente a corrispondere gli importi convenuti nei termini pattuiti, le parti addivenivano ad un diverso accordo sulle modalità di pagamento, concordando una dilazione di pagamento con rate mensili di € 500,00 a partire dal
05/11/2018 e sino a completo adempimento (previsto per il 05/12/2020) in luogo delle tre tranches inizialmente stabilite. Parte committente (come documentato in atti) versava i seguenti acconti: € 1000,00 n data 22/08/2018;; € 500,00 in data
07/09/2018; € 1.500 in data 11/09/2019; € 1.500,00 in data 04/10/2018; € 500,00 in data 05/11/2019 ed € 500,00 a mezzo bonifico del 05/12/2019 il tutto per un totale di € 5.500,00 Giova all'uopo precisare che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, le somme versate in acconto dall'ingiunto ammontano a complessivi € 5.500,00 e non 6.100,00 come indicato in citazione, tant'è che sono confluite in atti (per mano dello stesso debitore) le ricevute di pagamento e di bonifico riferite alle somme portate in detrazione dal ricorrente al quantum richiesto in fase monitoria… Altrettanto pretestuosa appare l'ulteriore eccezione relativa all'importo riportato nella fattura e posta alla base del decreto opposto che non corrisponde al quantum pattuito con l'accordo del 02.08.2018. Più precisamente l'ingiunto, nel formulare la predetta contestazione, riferisce chiaramente che l'importo azionato in sede monitoria è pari ad € 16.277,00 somma residua derivante dall'importo iniziale dovuto per lavori eseguiti di €
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17.850,00 (oltre iva) cui sono stati defalcati gli acconti già versati di € 5.500,00.
Ritiene il debitore che mentre in contratto vi è il riferimento alla somma di €
21.000,00 oltre IV ,in sede monitoria viene richiesto l'importo di € 16.277,00 pertanto vi sarebbe una discrasia tra quanto inizialmente convenuto e quanto richiesto con decreto. Si badi che è poi la stessa controparte a riferire, in atti, che lavori concordati non sarebbero stati ultimati. E' di tutta evidenza l'infondatezza e la contraddittorietà delle argomentazioni avverse… già in data 21/12/2018 veniva diffidata dalla società creditrice a mezzo raccomandata a.r. con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 16.277,00 riportata nella fattura nr. 2 del
20/12/2018 – che trasmetteva unitamente alla nota di messa in mora - riferita, appunto, ai predetti lavori già eseguiti, specificando che “Si evidenzia che l'importo richiesto e fatturato risulta riferito ai soli lavori eseguiti dal momento che non si è potuto concludere l'appalto ricevuto a causa dei mancati pagamenti, nonostante le dilazioni accordate e da voi non rispettate”. Ebbene, tale nota rimaneva priva di riscontro e giammai veniva contestata dal debitore al pari della successiva richiesta di pagamento, a mezzo legale, inoltrata il 29/01/2019… […], insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, da rendersi provvisoriamente esecutivo, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta. Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, disposto che della preliminare questione di competenza si dovesse trattare unitamente al merito e concessa la provvisoria esecuzione limitando la sorta capitale ad € 11.000,00 (v. ordinanza del 03/07/2023), espletata l'istruttoria, anche a mezzo di una consulenza tecnica (v. consulenza tecnica depositata in data 05/08/2024; nonché chiarimenti depositati sempre in data 05/08/2024), la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Parzialmente fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei
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quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Ciò posto, fermo quanto si dirà a breve sulla sussistenza e consistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, deve preliminarmente darsi atto della infondatezza delle eccezioni in punto di incompetenza per territorio del Tribunale adito avanzate dall'opponente (v. atto di opposizione e successivi scritti difensivi). A ben guardare, infatti, il contratto sotteso al decreto opposto, debitamente sottoscritto dalle parti, reca, tra l'altro, la clausola "per tutte le controversie relative al presente contratto di appalto sarà competente il foro di
Avellino" (v. scrittura privata in atti), con tutto ciò che ne consegue, anche interpretando suddetta clausola in termini di individuazione di un foro (meramente) alternativo, in punto di corretta radicazione della controversia
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dinanzi a questo Tribunale, e la sostanziale irrilevanza delle ulteriori deduzioni comunque articolate dalle parti. Passando dunque al merito della domanda oggetto dell'ingiunzione, non può revocarsi in dubbio l'avvenuta realizzazione, seppure nei termini di cui si dirà, dei lavori in contestazione ad opera della ditta odierna opposta, su commissione dell'odierno opponente. Si tratta, difatti, di circostanze, non solo pacifiche tra le parti (v. rispettivi scritti difensivi), ma anche sostanzialmente comprovate dalle ulteriori risultanze in atti (v. documentazione di cui alle rispettive produzioni di parte, ivi compreso il contratto a più riprese citato). Costituisce, per converso, oggetto di persistente contrasto la quantificazione dei suddetti lavori e, più nel dettaglio, la debenza o meno di un corrispettivo ulteriore rispetto a quello medio tempore versato dall'opponente medesimo, da questi ritenuto, in difformità da quanto richiesto dalla controparte (v. ricorso per ingiunzione;
nonché comparsa di costituzione e risposta), integralmente satisfattivo delle prestazioni effettivamente eseguite (v. atto di opposizione, nonché atti di pagamento depositati). Sul punto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, debitamente svoltasi in corso di causa (v. relazione peritale in atti). Circa l'apprezzamento degli accertamenti espletati, deve preliminarmente precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la condivisione, nei limiti di cui infra, delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza. Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto preliminarmente precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento: non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).
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Ebbene, dall'attività svolta dall'ausiliare nei termini sin qui esposti è emerso che gli importi pretesi in sede monitoria non trovano in realtà pieno riscontro nei lavori di cui è stata accertata l'effettiva e corretta realizzazione ad opera dell'impresa opposta. Nella predetta consulenza, infatti, il nominato consulente - con esiti da intendersi in questa sede pienamente recepiti e condivisi, stante la congruità e compiutezza delle argomentazioni tecniche e aritmetiche ad essi sottesi (v. relazione peritale depositata in data 5/08/2024) - ha provveduto ad una rideterminazione degli importi dovuti, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
… è stato riscontato che le fasi lavorative, cosi come elencate nella scrittura privata del 02 agosto 2018, non sono state completamente portate a termine, difatti come è possibile leggere dalle immagini fotografiche, scattate durante l'accesso sui luoghi di causa, risulta eloquente l'incompletezza degli interventi edilizi pattuiti, nell'anno 2018, tra le parti processuali…
…Quindi, le fasi lavorative, cosi come elencate nella scrittura privata del 02 agosto 2018, non sono state completamente portate a termine, invero trattasi, rispetto alla succitata scrittura privata, di un intervento parziale…
…Ciò premesso si può affermare che alcune fase lavorative e/o interventi edili, oltre a non essere stati ultimati, non sono apparsi eseguiti secondo la corretta regola dell'arte muraria ovverosia non sono stati eseguiti “a regola
d'arte”…
…All'uopo è stato redatto un computo metrico – consuntivo relativo ai lavori eseguiti dalla parte opposta…
…Dal tenore letterale del computo metrico illustrato nelle pagini seguenti si ha un valore complessivo di euro 19.267,98 a cui dev'essere aggiunta l'IVA come per legge (aliquota ridotta del 10%), se dovuta…
…Epperò va posto in evidenzia che alcuni lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte, come appresso elencato:
1 La guaina non risulta ben adesa al massetto di riprofilatura sottostante, pertanto dev'essere nuovamente incollata a caldo;
2 La sigillatura del canale di gronda non è stata eseguita a regola d'arte, invero presenta molteplici escrescenze;
3 I frontalini ossia i cornicioni non sono stati riabilitati ossia rasati;
4 L'intradosso dei cornicioni è stato risanato solo in qualche zona e non integralmente;
Per il ripristino dei lavori mal eseguiti, ossia per:
• la guaina che non risulta ben adesa al massetto di riprofilatura sottostante;
• la sigillatura del canale di gronda che non è stata eseguita a regola d'arte;
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bisogna ineluttabilmente installare un ponteggio metallico e quest'ultimo dev'essere reinstallato anche per la riabilitazione dei:
• frontalini;
• dei cornicioni;
con la precisazione che per quest'ultime due voci non viene conteggiato l'importo dei lavori della singola fase lavorativa a farsi ma deve conteggiarsi il ponteggio in quanto quest'ultimo nel caso della scrittura privata del 02.08.2018 si intendeva installato per tutte le fasi lavorative e quindi per l'opponente risulta essere un costo a parte.
Tali intervento di ripristino:
• la guaina che non risulta ben adesa al massetto di riprofilatura sottostante;
• la sigillatura del canale di gronda che non è stata eseguita a regola d'arte; compreso l'installazione delle opere provvisionali di sicurezza (ponteggio metallico) si può stimare a corpo e per un costo di euro 5.000,00…
…Quindi da computo metrico – consuntivo l'impresa, ossia l'opposto, deve avere euro 19.267,98 a cui deve essere detratto l'acconto già ricevuto pari ad euro
6.100,00 – id est: euro 5.600 (v. infra) - e il danno per il ripristino delle opere mal eseguite pari ad euro 5.000,00 …
Si riepilogano le somme ricevute dall'opposto come evincibile dai doc. 5-6-7-8-9 allegati alla produzione dell'opponente:
euro 1000,00 versati il 22.08.2018;
euro 1500,00 versati il 04.10.2018;
euro 500,00 versati il 07.09.2018;
euro 1500,00 versati l' 11.09.2018;
euro 500,00 versati il mese di novembre 2018;
euro 500,00 versati il 05.12.2018;
euro 100,00 versati il 10.12.2018;
totale euro 5.600,00
In definitiva, in base al rapporto di DARE – AVERE, l'opposto deve ricevere, tenendo conto di quanto sopra narrato, la sola somma di denaro pari ad euro
8.667,98, derivante dalla differenza di euro 19.267,98 – euro 5.600,00 – euro
5.000,00… (v. CTU in atti). Alla stregua di quanto precede, dunque, non potrà che accogliersi in parte l'opposizione proposta, condannando, previa revoca del decreto ingiuntivo impugnato, la medesima parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 8.667,98 oltre IV come per legge, oltre interessi come richiesti.
10 Tribunale di Avellino n. 4594/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Assorbita o comunque respinta deve, pertanto, intendersi ogni altra domanda, istanza, deduzione od eccezione sollevata o rilevabile in corso di causa. Sulle spese Alla situazione di soccombenza venutasi a creare segue la compensazione per l'intero della fase monitoria, e per metà del presente giudizio, ferma la relativa liquidazione – in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Le spese dell'espletata CTU, così come liquidate in corso di causa, dovranno invece porsi definitivamente a carico di parte opponente, per la metà, e a carico di parte opposta, per la metà residua.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 948/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data 22/07/2019, nei confronti di , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 948/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data 22/07/2019; condanna parte opponente, , al versamento in favore di parte Parte_1 opposta, , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, della somma di € 8.667,98 oltre IV come per legge, oltre interessi come richiesti;
condanna parte opponente, , alla rifusione in favore di parte Parte_1 opposta, , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, di metà (1/2) delle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 (2/2) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
dichiara compensate per la metà residua (1/2) le medesime spese;
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dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della fase monitoria;
pone le spese della CTU, così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte opponente, per la metà, e a carico di parte opposta, per la metà residua. Così deciso in data 3/12/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 3/12/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4594/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 3/12/2025 nella causa n. 4594/2019 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 948/2019, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 22/07/2019, in materia di appalto e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. CECCHI RICCARDO
- attore/opponente - e
(C.F./P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PERONE LORENZINA
- convenuto/opposto – Conclusioni All'udienza del 3/12/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa La , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., odierna opposta, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di , odierno opponente, Parte_1 per conseguire il pagamento della somma di € 16.277,00, oltre interessi di mora sino all'integrale soddisfo e spese, quale somma portata dalla fattura prodotta (fattura n. 2 del 20/12/2018), a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'abitazione sita in Porto San Giorgio, 84 – NE (RM) di proprietà dell'opponente, come convenuto con scrittura privata del 02/08/2018 (v. decreto ingiuntivo n. 948/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 22/07/2019; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione
[...]
, articolando le seguenti eccezioni: 1) Incompetenza territoriale Parte_1
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dell'Ill.mo Tribunale di Avellino adito. …L'odierno opponente ha la propria residenza in Roma in L.go dell'Olgiata 15 come da certificato allegato. Inoltre
l'obbligazione è sorta proprio sul luogo oggetto del contratto NE (RM) Via
Porto San Giorgio 84 ove le parti hanno sottoscritto il contratto riguardante i lavori di ristrutturazione. Nel caso di specie il luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione coincideva, non già con il domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c., come preteso dall'opposto, ma con il domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182, IV°, c.c., in quanto la somma richiesta dall'istante non è quella indicata nel titolo fatto valere e di conseguenza non si tratta di obbligazione pecuniaria da eseguirsi al domicilio del creditore, ma di converso di un obbligazione da adempiersi presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza. Il contratto inter partes prevede a favore del Sig. una Parte_1 dilazione dei pagamenti sino al dicembre 2020 il D.I. non poteva pertanto essere richiesto. Non solo il D.I. non poteva essere richiesto poiché tra le parti vi era un accordo di dilazione sottoscritto ma vi è altresì un erroneo calcolo degli importi portati dalla fattura n.
2. del 20.12.2018 posta a base del D.I. . In effetti gli importi previsti sul contratto fatto valere dall'odierno opposto ammontano ad € 21.000,00 oltre IVA. La somma portata come imponibile dalla fattura n.2 del 20.12.2018 è pari ad € 17.850,00 + IVA. … Posto che la somma concordata per i lavori ammonta ad € 21.000,00 + IVA e che il Sig. aveva versato somme per € 6.100,00 Pt_1
(peraltro non fatturate) appare evidente che la fattura n. 2 del 20.12.2018 risulti del tutto errata nella formulazione e nella quantificazione. … Si chiede pertanto dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino adito a favore del
Tribunale di Civitavecchia competente territorialmente tenuto conto dei seguenti presupposti: 1) il contratto è sorto ed è stato sottoscritto in NE, 2) le obbligazioni derivanti dal contratto dovevano essere eseguite in NE, 3) lo stesso opponente ha ricevuto la notifica del D.I. proprio in NE, 4) i pagamenti effettuati dal Sig. sono stati ricevuti dalla in NE sul Parte_1 CP_1 luogo di svolgimento dell'attività di ristrutturazione 5) il contratto inter partes prevedeva una dilazione dei pagamenti sino a dicembre 2020. Mai e poi mai il Sig si è recato in Via G. Dorso in Rotondi (AV) né tantomeno per effettuare i Pt_1 pagamenti né mai per altri motivi. Il Tribunale di Civitavecchia risulta soddisfare positivamente tutti i criteri dettati dal codice di rito al fine di radicare la competenza territoriale: domicilio del convenuto, luogo in cui è sorta l'obbligazione e luogo in cui dovevano essere eseguite le obbligazioni. [...] 2)
Mancata esecuzione del contratto - inadempimento parziale;
Erroneo calcolo degli importi;
eccezione di inadempimento. … l'accordo circa la ristrutturazione del tetto dell'immobile sito in NE, non è stato rispettato dalla ditta CP_1
. La ristrutturazione è infatti avvenuta solo parzialmente e Controparte_1 pertanto l'attività svolta non giustifica la richiesta di adempimento da parte
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dell'opponente della somma così come quantificata dalla ditta stessa in €
17.850,00. L'appaltatore non ha portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto. I lavori sono stati svolti solo in minima parte che l'odierno opponente ritiene aver completamento saldato con gli anticipi versati in € 6.100,00. Si ricorda ancora che i pagamenti pattuiti inter partes prevedevano una dilazione sino al dicembre 2020 scadenzati in rate mensili. Ora, a fronte del versamento di anticipi sino alla concorrenza dell'importo di € 6.100,00 di cui gli ultimi versati in data 10.12.2018
l'odierno opposto avrebbe svolto lavori tali da poter richiedere oltre la totalità del compenso pattuito, e cioè l'importo di € 17.850,00 per compensi con fattura del
20.12.2018. … Si formula pertanto espressa eccezione di inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. Basti pensare che l'attività è stata abbandonata repentinamente lasciando il tetto in fase di ristrutturazione con i materiali da utilizzare sul tetto stesso, creando situazione di potenziale pericolosità. Non vi è stata mai consegna dei lavori né tantomeno il consueto collaudo, né
DICHIARAZIONE di FINE LAVORI e CERTIFICATO di COLLAUDO FINALE attestante la conformità dell'opera al progetto presentato. Mancando altresì tutte le richieste preventive: S.C.I.A. o C.I.L.A. Gli importi versati appaiono pertanto congrui e satisfattivi per la reale esecuzione dei lavori allo stato attuale [...]. Costituitasi in giudizio, la ditta , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, formulava le seguenti deduzioni:
[…] 1) Sulla eccepita incompetenza territoriale … la competenza territoriale si può radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco…nel caso di specie, non solo è agli atti il titolo negoziale (accordo fra le parti) alla base del credito azionato con specifica indicazione delle somme pattuite e le modalità di pagamento, ma detta scrittura non è stata in alcun modo disconosciuta dal debitore…Da tutto quanto esposto deriva che il procedimento de quo risulta correttamente incardinato innanzi all'intestato Ufficio e, dunque, meramente pretestuosa ed infondata appare l'eccezione ex adverso sollevata tanto più che la relativa questione è già stata vagliata a monte dal Giudice che ha pronunciato il decreto opposto, che premette la propria competenza all'emissione del provvedimento, oltre al fatto che le parti, nell'accordo intercorso, fissano chiaramente il foro di Avellino quale Autorità competente da adire in caso di insorgere di controversie… Infondatezza delle eccezioni di merito… nel caso di specie, a fronte dei documenti prodotti dall'Opposta in sede monitoria, in particolare l'accordo sottoscritto da entrambe le parti con relativo piano di dilazione di pagamento, la documentazione fiscale (fattura e estratto registro iva)
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e la nota di messa in mora, l'Opponente non ha provato alcun fatto idoneo a contraddire quanto attestato in atti. Al contrario i documenti dalla stessa allegati
(contratto e ricevute di pagamento) provano tutti i movimenti intercorsi nel corso del rapporto già documentati dal creditore in sede monitoria: importo inizialmente pattuito, pagamenti effettuati, somme residue dovute per la parte di lavori già eseguiti…2) Sulle contestazioni in merito all'esecuzione del contratto …le parti convenivano l'esecuzione, presso l'abitazione di residenza del sig. in Parte_2
NE alla via Porto San Giorgio, 84, di lavori di rifacimento del tetto e segnatamente i seguenti interventi: rimozione del tetto esistente di circa 180mq, pulizia di tutti i calcinacci sottostanti, rasatura di tutta la perimetria e allineamento dei cornicioni frontali in cemento armato. sigillatura delle grondaie, primer di sottofondo, guaina da 4 cm retinata pasta a caldo. nuovo tetto (come indicato in scrittura). Convenivano, altresì, che ogni ulteriore e diverso lavoro non contemplato nell'accordo sarebbe stato stabilito di volta in volta tra le parti con previsione anche dei relativi costi. I materiali per l'esecuzione delle opere venivano acquistati dalla ditta incaricata dei lavori, mentre le spese per energia e acqua rimanevano ad esclusivo carico della committente… Veniva, inoltre convenuto (e sottoscritto dalle parti) che per qualsiasi controversia relativa all'accordo de quo sarebbe stato competente il Tribunale di Avellino. Le parti concordavano un prezzo complessivo di € 21.000 oltre IVA da versarsi secondo le seguenti modalità: 30% a inizio lavori, 40% a metà lavoro e 30% a ultimazione. Nel corso del rapporto, stante la difficoltà della committente a corrispondere gli importi convenuti nei termini pattuiti, le parti addivenivano ad un diverso accordo sulle modalità di pagamento, concordando una dilazione di pagamento con rate mensili di € 500,00 a partire dal
05/11/2018 e sino a completo adempimento (previsto per il 05/12/2020) in luogo delle tre tranches inizialmente stabilite. Parte committente (come documentato in atti) versava i seguenti acconti: € 1000,00 n data 22/08/2018;; € 500,00 in data
07/09/2018; € 1.500 in data 11/09/2019; € 1.500,00 in data 04/10/2018; € 500,00 in data 05/11/2019 ed € 500,00 a mezzo bonifico del 05/12/2019 il tutto per un totale di € 5.500,00 Giova all'uopo precisare che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, le somme versate in acconto dall'ingiunto ammontano a complessivi € 5.500,00 e non 6.100,00 come indicato in citazione, tant'è che sono confluite in atti (per mano dello stesso debitore) le ricevute di pagamento e di bonifico riferite alle somme portate in detrazione dal ricorrente al quantum richiesto in fase monitoria… Altrettanto pretestuosa appare l'ulteriore eccezione relativa all'importo riportato nella fattura e posta alla base del decreto opposto che non corrisponde al quantum pattuito con l'accordo del 02.08.2018. Più precisamente l'ingiunto, nel formulare la predetta contestazione, riferisce chiaramente che l'importo azionato in sede monitoria è pari ad € 16.277,00 somma residua derivante dall'importo iniziale dovuto per lavori eseguiti di €
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17.850,00 (oltre iva) cui sono stati defalcati gli acconti già versati di € 5.500,00.
Ritiene il debitore che mentre in contratto vi è il riferimento alla somma di €
21.000,00 oltre IV ,in sede monitoria viene richiesto l'importo di € 16.277,00 pertanto vi sarebbe una discrasia tra quanto inizialmente convenuto e quanto richiesto con decreto. Si badi che è poi la stessa controparte a riferire, in atti, che lavori concordati non sarebbero stati ultimati. E' di tutta evidenza l'infondatezza e la contraddittorietà delle argomentazioni avverse… già in data 21/12/2018 veniva diffidata dalla società creditrice a mezzo raccomandata a.r. con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 16.277,00 riportata nella fattura nr. 2 del
20/12/2018 – che trasmetteva unitamente alla nota di messa in mora - riferita, appunto, ai predetti lavori già eseguiti, specificando che “Si evidenzia che l'importo richiesto e fatturato risulta riferito ai soli lavori eseguiti dal momento che non si è potuto concludere l'appalto ricevuto a causa dei mancati pagamenti, nonostante le dilazioni accordate e da voi non rispettate”. Ebbene, tale nota rimaneva priva di riscontro e giammai veniva contestata dal debitore al pari della successiva richiesta di pagamento, a mezzo legale, inoltrata il 29/01/2019… […], insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, da rendersi provvisoriamente esecutivo, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta. Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, disposto che della preliminare questione di competenza si dovesse trattare unitamente al merito e concessa la provvisoria esecuzione limitando la sorta capitale ad € 11.000,00 (v. ordinanza del 03/07/2023), espletata l'istruttoria, anche a mezzo di una consulenza tecnica (v. consulenza tecnica depositata in data 05/08/2024; nonché chiarimenti depositati sempre in data 05/08/2024), la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Parzialmente fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei
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quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Ciò posto, fermo quanto si dirà a breve sulla sussistenza e consistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, deve preliminarmente darsi atto della infondatezza delle eccezioni in punto di incompetenza per territorio del Tribunale adito avanzate dall'opponente (v. atto di opposizione e successivi scritti difensivi). A ben guardare, infatti, il contratto sotteso al decreto opposto, debitamente sottoscritto dalle parti, reca, tra l'altro, la clausola "per tutte le controversie relative al presente contratto di appalto sarà competente il foro di
Avellino" (v. scrittura privata in atti), con tutto ciò che ne consegue, anche interpretando suddetta clausola in termini di individuazione di un foro (meramente) alternativo, in punto di corretta radicazione della controversia
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dinanzi a questo Tribunale, e la sostanziale irrilevanza delle ulteriori deduzioni comunque articolate dalle parti. Passando dunque al merito della domanda oggetto dell'ingiunzione, non può revocarsi in dubbio l'avvenuta realizzazione, seppure nei termini di cui si dirà, dei lavori in contestazione ad opera della ditta odierna opposta, su commissione dell'odierno opponente. Si tratta, difatti, di circostanze, non solo pacifiche tra le parti (v. rispettivi scritti difensivi), ma anche sostanzialmente comprovate dalle ulteriori risultanze in atti (v. documentazione di cui alle rispettive produzioni di parte, ivi compreso il contratto a più riprese citato). Costituisce, per converso, oggetto di persistente contrasto la quantificazione dei suddetti lavori e, più nel dettaglio, la debenza o meno di un corrispettivo ulteriore rispetto a quello medio tempore versato dall'opponente medesimo, da questi ritenuto, in difformità da quanto richiesto dalla controparte (v. ricorso per ingiunzione;
nonché comparsa di costituzione e risposta), integralmente satisfattivo delle prestazioni effettivamente eseguite (v. atto di opposizione, nonché atti di pagamento depositati). Sul punto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, debitamente svoltasi in corso di causa (v. relazione peritale in atti). Circa l'apprezzamento degli accertamenti espletati, deve preliminarmente precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la condivisione, nei limiti di cui infra, delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza. Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto preliminarmente precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento: non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).
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Ebbene, dall'attività svolta dall'ausiliare nei termini sin qui esposti è emerso che gli importi pretesi in sede monitoria non trovano in realtà pieno riscontro nei lavori di cui è stata accertata l'effettiva e corretta realizzazione ad opera dell'impresa opposta. Nella predetta consulenza, infatti, il nominato consulente - con esiti da intendersi in questa sede pienamente recepiti e condivisi, stante la congruità e compiutezza delle argomentazioni tecniche e aritmetiche ad essi sottesi (v. relazione peritale depositata in data 5/08/2024) - ha provveduto ad una rideterminazione degli importi dovuti, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
… è stato riscontato che le fasi lavorative, cosi come elencate nella scrittura privata del 02 agosto 2018, non sono state completamente portate a termine, difatti come è possibile leggere dalle immagini fotografiche, scattate durante l'accesso sui luoghi di causa, risulta eloquente l'incompletezza degli interventi edilizi pattuiti, nell'anno 2018, tra le parti processuali…
…Quindi, le fasi lavorative, cosi come elencate nella scrittura privata del 02 agosto 2018, non sono state completamente portate a termine, invero trattasi, rispetto alla succitata scrittura privata, di un intervento parziale…
…Ciò premesso si può affermare che alcune fase lavorative e/o interventi edili, oltre a non essere stati ultimati, non sono apparsi eseguiti secondo la corretta regola dell'arte muraria ovverosia non sono stati eseguiti “a regola
d'arte”…
…All'uopo è stato redatto un computo metrico – consuntivo relativo ai lavori eseguiti dalla parte opposta…
…Dal tenore letterale del computo metrico illustrato nelle pagini seguenti si ha un valore complessivo di euro 19.267,98 a cui dev'essere aggiunta l'IVA come per legge (aliquota ridotta del 10%), se dovuta…
…Epperò va posto in evidenzia che alcuni lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte, come appresso elencato:
1 La guaina non risulta ben adesa al massetto di riprofilatura sottostante, pertanto dev'essere nuovamente incollata a caldo;
2 La sigillatura del canale di gronda non è stata eseguita a regola d'arte, invero presenta molteplici escrescenze;
3 I frontalini ossia i cornicioni non sono stati riabilitati ossia rasati;
4 L'intradosso dei cornicioni è stato risanato solo in qualche zona e non integralmente;
Per il ripristino dei lavori mal eseguiti, ossia per:
• la guaina che non risulta ben adesa al massetto di riprofilatura sottostante;
• la sigillatura del canale di gronda che non è stata eseguita a regola d'arte;
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bisogna ineluttabilmente installare un ponteggio metallico e quest'ultimo dev'essere reinstallato anche per la riabilitazione dei:
• frontalini;
• dei cornicioni;
con la precisazione che per quest'ultime due voci non viene conteggiato l'importo dei lavori della singola fase lavorativa a farsi ma deve conteggiarsi il ponteggio in quanto quest'ultimo nel caso della scrittura privata del 02.08.2018 si intendeva installato per tutte le fasi lavorative e quindi per l'opponente risulta essere un costo a parte.
Tali intervento di ripristino:
• la guaina che non risulta ben adesa al massetto di riprofilatura sottostante;
• la sigillatura del canale di gronda che non è stata eseguita a regola d'arte; compreso l'installazione delle opere provvisionali di sicurezza (ponteggio metallico) si può stimare a corpo e per un costo di euro 5.000,00…
…Quindi da computo metrico – consuntivo l'impresa, ossia l'opposto, deve avere euro 19.267,98 a cui deve essere detratto l'acconto già ricevuto pari ad euro
6.100,00 – id est: euro 5.600 (v. infra) - e il danno per il ripristino delle opere mal eseguite pari ad euro 5.000,00 …
Si riepilogano le somme ricevute dall'opposto come evincibile dai doc. 5-6-7-8-9 allegati alla produzione dell'opponente:
euro 1000,00 versati il 22.08.2018;
euro 1500,00 versati il 04.10.2018;
euro 500,00 versati il 07.09.2018;
euro 1500,00 versati l' 11.09.2018;
euro 500,00 versati il mese di novembre 2018;
euro 500,00 versati il 05.12.2018;
euro 100,00 versati il 10.12.2018;
totale euro 5.600,00
In definitiva, in base al rapporto di DARE – AVERE, l'opposto deve ricevere, tenendo conto di quanto sopra narrato, la sola somma di denaro pari ad euro
8.667,98, derivante dalla differenza di euro 19.267,98 – euro 5.600,00 – euro
5.000,00… (v. CTU in atti). Alla stregua di quanto precede, dunque, non potrà che accogliersi in parte l'opposizione proposta, condannando, previa revoca del decreto ingiuntivo impugnato, la medesima parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 8.667,98 oltre IV come per legge, oltre interessi come richiesti.
10 Tribunale di Avellino n. 4594/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Assorbita o comunque respinta deve, pertanto, intendersi ogni altra domanda, istanza, deduzione od eccezione sollevata o rilevabile in corso di causa. Sulle spese Alla situazione di soccombenza venutasi a creare segue la compensazione per l'intero della fase monitoria, e per metà del presente giudizio, ferma la relativa liquidazione – in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Le spese dell'espletata CTU, così come liquidate in corso di causa, dovranno invece porsi definitivamente a carico di parte opponente, per la metà, e a carico di parte opposta, per la metà residua.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 948/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data 22/07/2019, nei confronti di , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 948/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data 22/07/2019; condanna parte opponente, , al versamento in favore di parte Parte_1 opposta, , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, della somma di € 8.667,98 oltre IV come per legge, oltre interessi come richiesti;
condanna parte opponente, , alla rifusione in favore di parte Parte_1 opposta, , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, di metà (1/2) delle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 (2/2) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
dichiara compensate per la metà residua (1/2) le medesime spese;
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dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della fase monitoria;
pone le spese della CTU, così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte opponente, per la metà, e a carico di parte opposta, per la metà residua. Così deciso in data 3/12/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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