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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/09/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 654 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Falcone;
ATTORE
E
P.I. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 alle liti dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Raffaele Esposito;
CP_2
CONVENUTA
NONCHÉ
; CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: sinistro stradale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_3 Controparte_1 chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti quale terzo trasportato in conseguenza del sinistro verificatosi in Rocca di Neto, in data
16.02.2020, alle ore 12.30 circa, allorquando nell'atto di scendere dall'autobus tg.
DX974BM cadeva rovinosamente a terra a causa dell'improvvisa ripartenza del mezzo condotto dal proprietario riportando lesioni a carico della gamba sinistra. CP_3
1 ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo l'insussistenza del Controparte_4 nesso di causalità tra le lesioni lamentate ed il sinistro.
regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e all'udienza del CP_3
25.10.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
La domanda proposta dall'attore, ai sensi degli artt. 141 D.lgs. n. 209/2005, è fondata e merita accoglimento.
Il convenuto in sede di interrogatorio formale ha confermato che al CP_3 momento del sinistro si trovava alla guida del mezzo ed ha confessato di avere provocato la caduta dell'attore, riferendo “ho aperto la porta dietro per farlo scendere e mentre stava scendendo ho mosso il pullman nel senso che ho messo la marcia per partire ma non mi sono accorto che non era ancora sceso”, dichiarando di averlo successivamente condotto in ospedale in auto.
La verificazione del sinistro, secondo la dinamica indicata nell'atto di citazione, ha trovato altresì riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni oculari escussi all'udienza del
21.06.2023, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e rispetto ai quali non sono state formulate tempestive eccezioni di incapacità a testimoniare. Il teste , Testimone_1 figlio dell'attore, ha riferito di aver visto il padre iniziare la discesa dal mezzo e notare che il pullman riprendeva la corsa quando l'attore “era quasi in fondo ai gradini”; ha dichiarato che il padre “è caduto a terra” pur non sapendo riferire come sia caduto, ed ha aggiunto “ho visto che era in pancia in su e che aveva dolore alle ginocchia... Io avevo la visuale libera e l'ho visto cadere: lui è caduto protendendo le mani in avanti, ha anche cercato di aggrapparsi a qualcosa ma invano. Come è caduto si è girato sulla schiena”. Quanto alle lesioni riportate dall'attore ha riferito “Io gli ho alzato il pantalone ed ho visto che il ginocchio sinistro era gonfio. Il ginocchio era messo male, la gamba era girata. Segni da altre parti non ne aveva, non ricordo se aveva qualcos'altro. Lui si lamentava della gamba ed abbiamo prestato attenzione lì. Non ha perso conoscenza, gridava e piangeva come un bambino”.
Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese dalla teste la quale Testimone_2 ha riferito “Mio suocero è caduto dalla seconda porta, ho visto che lui si è alzato e che mentre scendeva dalle scale è caduto. Abbiamo visto che il pullman si è riavviato e che lui
è caduto. È stato tutto un attimo. Non siamo riusciti ad alzarlo. Lui è caduto con le ginocchia e protendendo le mani”.
2 Venendo all'esame delle conseguenze del sinistro, il ctu nominato in corso di causa, sulla scorta degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha riportato lesioni derivanti da “frattura pluriframmentaria dell'epifisi tibiale prossimale con interessamento dell'eminenza intercondiloidea e di entrambi gli emipiatti (mediale e laterale), nonché frattura pluriframmentaria della testa del perone”; ha accertato che tali esiti determinano una riduzione della integrità psico-fisica in misura pari al 14% ed hanno comportato una inabilità temporanea totale di giorni 40 nonché una inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%.
Le conclusioni rassegnate dal ctu possono essere condivise, in quanto sorrette da motivazione esaustiva e convincente e non inficiate dai rilievi delle parti, atteso che parte attrice non ha fatto pervenire osservazioni ex art. 195 c.p.c., mentre le osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta risultano superate dalle valutazioni del ctu, rese in sede di perizia definitiva ed adeguatamente motivate.
Ed invero, il ctu ha ribadito la sussistenza del nesso eziologico tra le lesioni riportate ed il sinistro stradale, evidenziando che la mancata rilevazione di lesioni escoriative da parte del medico del pronto soccorso non risulta determinante, posto che il verbale di pronto soccorso – probabilmente per la necessità di provvedere velocemente al ricovero – non è stato compilato con accuratezza (il medico ha riportato “inc. in altri luoghi chiusi” in merito alla voce “Infortuni/incidenti”, pur inserendo nella voce “Note e prescrizioni” “rif, caduta accidentale dall'autobus”); inoltre, secondo il ctu, trattandosi di lesioni da caduta e non da investimento, è possibile che non si siano verificate lesioni escoriative, le quali di solito “si verificano con un trascinamento anche minimo del soggetto sul suolo durante la frenata del veicolo investitore”; ancora, l'attore avrebbe potuto non aver riportato lesioni cutanee perché indossava, come riferito dai testimoni, pantaloni lunghi.
Da ultimo, si evidenzia che dalle dichiarazioni testimoniali non è dato evincere che l'attore abbia impattato con le mani al suolo, ma solo che lo stesso sia caduto protendendo le mani in avanti, tentando “di aggrapparsi a qualcosa ma invano”.
In definitiva, può essere affermata, come dichiarato dal ctu, la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riscontrate ed il sinistro.
Per la monetizzazione del pregiudizio patito devono essere applicati i criteri previsti dalle
Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano aggiornate (cfr., tra le altre, Cass. 19376/12,
3 12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08
(Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). Dette tabelle, infatti, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente avendo riguardo a tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente (cfr. Cass. 5243/2014).
Dunque, tenuto conto dell'accertata invalidità e dell'età del danneggiato alla data del sinistro
(63 anni), si reputa equo liquidare per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute (14% di invalidità) la somma di € 38.821,00 (di cui €
29.862,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale ed € 8.959,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore); oltre € 8.050,00 a titolo di danno biologico temporaneo, in applicazione dei valori standard previsti dalle predette tabelle, per un totale di € 46.871,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Spetta inoltre il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro occorso, considerate congrue dal Ctu, le quali, sulla base della documentazione in atti, ammontano ad
€ 1.106,44, per un totale complessivo di € 47.977,44.
Non può riconoscersi un incremento risarcitorio derivante dalla personalizzazione del danno, non risultando allegate né provate, in capo al danneggiato, conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinariamente derivanti da invalidità dello stesso grado di quella accertata, relative a soggetti di quella età e con quelle caratteristiche.
Competono inoltre all'attore gli interessi, che appare equo liquidare al tasso legale, da calcolarsi sulla somma totale del risarcimento dovuto (€ 47.977,44) devalutata alla data del sinistro (16.02.2020) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale di € 47.977,44, dalla data della presente sentenza al saldo.
4 Le spese processuali, comprensive degli oneri di ctp, seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di
€ 47.977,44, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini indicati in parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali di parte attrice, che liquida – con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Francesco Falcone che ne ha fatto richiesta – in € 807,55 per esborsi, € 502,00 per oneri di ctp ed € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di ctu liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
Così deciso in Crotone, li 08.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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