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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1811/23 RG iscritta in data 24.2.23, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1
allegata al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Francesco La Rossa e Teresa Campione, presso il cui studio domicilia in Eboli alla via Salerno n. 5;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._2
allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti Dario Lisanti ed Alessandra Lisanti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Diaz n. 22;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 14.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.2.23, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 12.9.93 in Baronissi con e che dalla loro unione erano nati i Controparte_1 figli (23.11.94) e (15.5.01), allegando altresì che con accordo di negoziazione Per_1 Per_2 assistita depositata in data 22.7.21 era stata dichiarata la separazione tra i coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo che non era intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio, chiedendo che venisse riconosciuto l'assegno di mantenimento in favore della figlia da corrispondersi direttamente nelle sue mani, senza riconoscere alcuna somma a titolo di assegno divorzile.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo anche per il riconoscimento dell'assegno divorzile nei suoi confronti e non opponendosi al versamento nelle mani della figlia dell'assegno di mantenimento.
Espletata la fase presidenziale, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale con ordinanza depositata in data 30.5.23, confermava le condizioni della separazione, disponendo esclusivamente che il pagamento dell'assegno di mantenimento per la figlia fosse direttamente versato nelle sue mani;
infine, rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva depositata in data 24.11.23, si pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa, all'udienza del 14.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status vanno esaminate le ulteriori domande, dovendo dichiararsi inammissibile la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre assunto nell'accordo di negoziazione, in quanto domanda non connessa con il giudizio.
In proposito, si ricorda che, secondo giurisprudenza costante, difatti, sono inammissibili le domande di restituzione di somme di danaro o di beni mobili ed anche quelle risarcitorie e quelle di scioglimento della comunione, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c., in quanto non è una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., la trattazione unitaria delle cause.
L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente,
è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio 2013) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638 ed anche Cass. Civ. n. 18870/14). Nel caso di specie, la domanda proposta, che ha ad oggetto l'esecuzione in forma specifica di un obbligo a contrarre (essendo irrilevante il motivo che ha determinato l'assunzione di tale obbligo), non è in alcun connessa con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Da ciò segue l'inammissibilità della domanda.
Va quindi valutata la domanda di mantenimento per la figlia per la quale entrambi le parti Per_2 riconoscono l'assenza di una indipendenza economica, essendo ancora impegnata nel percorso universitario.
Va pertanto confermato l'obbligo di mantenimento a carico del genitore non collocatario e cioè del ricorrente, evidenziandosi che le parti hanno concordato affinchè il mantenimento venga versato direttamente nelle mani della figlia.
Si tratta, quindi, di determinare l'importo dovuto, dovendo farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c. che stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché
(art. 337 ter c.c.) le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, esaminando la documentazione prodotta dalla parte e le dichiarazioni rese.
Orbene, parte ricorrente svolge attività di lavoro dipendente, percependo una retribuzione mensile di
€ 1500,00 circa (si vedano buste paga prodotte). Egli ha dichiarato per l'anno di imposta 2018 un reddito di € 21424,00, per l'anno 2019 un reddito di € 21521,00, per l'anno 2020 un redito imponibile di € 21350,00, per l'anno di imposta 2022 un reddito di € 21131,00. È nudo proprietario di diversi immobili, di cui l'usufrutto è in capo alla di lui madre, abitando in un immobile concessogli in comodato d'uso dalla madre.
Egli ha contratto nell'anno 2021 un finanziamento con l'Agos con una rata di € 258,00 mensile ed altro finanziamento con la Compass con una rata mensile di € 150,00 per l'acquisto di un'auto (si vedano finanziamenti prodotti).
Egli sta corrispondendo, come da accordo di negoziazione assistita, considerando che la resistente aveva lasciato la casa coniugale unitamente alla figlia, la somma di € 300,00 mensili (si veda accordo di negoziazione assistita in atti).
La resistente, invece, svolge attività di operaia agricola e dal 2010 è affetta da deficit ipofisario multiplo (si veda certificazione medica prodotta in atti), ha dichiarato per l'anno 2018 un reddito imponibile di € 12340,00, per l'anno 2019 un reddito di € 12804,00, per l'anno 2020 un reddito di €
12642,00, con una retribuzione mensile di € 900,00/1000,00 circa (come da ultime buste paga prodotte). È conduttrice di un immobile che occupa unitamente alla figlia con un canone di locazione di circa € 290,00 mensili, somma il cui esborso di fatto è a carico del ricorrente, in virtù dell'accordo di negoziazione assistita.
È nuda proprietaria per la quota di ¼ di un immobile e comproprietaria di due fondi per la quota di
1/6 (come da visura prodotta dal ricorrente).
Questa la situazione attuale delle parti, con riferimento alla quale va determinato in € 250,00 l'assegno di mantenimento che il ricorrente dovrà corrispondere mensilmente alla figlia, oltre rivalutazione annuale, stante l'accordo tra le parti su tale modalità di versamento.
Ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Considerando che, nell'accordo di negoziazione assistita, al fine di consentire il rilascio della casa coniugale che sarebbe spettata alla convivendo con lei la figlia, era stato previsto CP_1 negozialmente l'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 per il canone di locazione, ritiene il
Tribunale di dover confermare tale statuizione fino all'indipendenza economica della figlia, evidenziandosi che tale previsione sostituisce l'assegnazione della casa coniugale che spetterebbe al genitore collocatario.
Va, infine, scrutinata la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente ed avversata dal ricorrente.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e come tale vada rigettata, in applicazione dei principi di recente elaborazione giurisprudenziale, condivisi da questo Tribunale.
In particolare, con sentenza n. 18287/2018 le SS.UU., premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e
29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte.
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Orbene, il Tribunale osserva che la resistente svolge attività lavorativa ed anzi ad oggi percepisce una retribuzione di € 1000,00 circa, vive in un immobile in locazione di cui si fa carico il ricorrente, in considerazione della convivenza con la figlia. Ha anche dei beni immobili, pur se non producono reddito, di talchè nessun importo per la componente assistenziale può esserle riconosciuto.
Né può riconoscersi, in mancanza di allegazioni e di prove, un assegno divorzile a titolo perequativo, evidenziandosi che nell'accordo di negoziazione assistita era stato riconosciuto e dunque già valutato il contributo dato dalla resistente alla ristrutturazione dell'immobile di cui il ricorrente è nudo proprietario.
In definitiva, in virtu dei principi enunciati, delle risultanze istruttorie documentali e delle considerazioni che precedono, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Determina, dalla presente pronuncia, un assegno di mantenimento per la figlia di € 250,00 che il ricorrente dovrà corrispondere direttamente alla figlia entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
2) Dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli;
3) Conferma l'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 per la locazione dell'immobile in cui convivono la figlia e la resistente;
4) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
5) Dichiara inammissibile la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre;
6) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4.2.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi