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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE AR Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 25176/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. BECHERI LUIGISTELIO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BECHERI LUIGISTELIO Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Fabrizia (VV);
2. la casa coniugale sita nel Comune di Villa Carcina (BS) Via Ripe n. 10/A, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene assegnata alla moglie la quale continuerà a vivere presso la casa coniugale con i figli minori Per_1
e ;
[...] Per_2
3. il sig. ha già reperito idonea soluzione abitativa in Sarezzo (BS) Via Giacomo Leopardi Pt_1
n. 2 ove si è già trasferito;
1 4. affidamento condiviso della figlia minore , con residenza e collocazione prevalente presso Per_2
il domicilio materno.
Il genitore non collocatario che si trasferirà in altro Comune dovrà comunicare all'altro, con raccomandata da inviare entro 30 giorni, il proprio cambio di residenza.
Le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, Per_2 all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
le decisioni su Per_2
questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la figlia.
Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle ore 19.00 del venerdì Per_2
sino alle ore 21.00 della domenica nonché due giorni infrasettimanali con pernottamento nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre.
I coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della figlia minore nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
5. Vacanze estive: la figlia potrà trascorrere le vacanze estive con ciascun genitore per 15 Per_2
giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31 Maggio di ogni anno) a fini programmativi.
6. Vacanze natalizie e pasquali: la figlia trascorreranno con ciascun genitore sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, rispettivamente le festività della Vigilia e del Natale nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
7. Considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di entrambi, il sig. Parte_1
corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e del figlio , quest'ultimo maggiorenne ma non ancora Per_2 Persona_1
economicamente indipendente, la somma mensile di euro 600,00 (euro seicento/00) per ciascun figlio, per mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra alle seguenti Parte_2
coordinate Iban [...] e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza
2 economica dei predetti. Il predetto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
8. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli che sono, in ogni caso, da a) documentare;
b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, secondo il seguente schema:
Spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione:
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-
scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap:
spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento:
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
9. Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove
3 l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del
50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
10. il sig. si impegna a versare l'intera rata di mutuo (pari ad € 750,00 mensili) Parte_1 relativa al finanziamento contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale e, a fronte di ciò, la sig.ra rinuncia al contributo al proprio mantenimento;
Parte_2
11. i sig.ri e sono comproprietari, nella misura del 50% Parte_1 Parte_2
ciascuno, di una seconda casa in Fabrizia (VV) Via Dott. Stefano Franzè n. 12 in merito alla quale essi concordano sin d'ora di suddividere il ricavato di una eventuale vendita in proporzione alle rispettive quote di proprietà sebbene le risorse per l'acquisto siano state tutte versate dal sig.
[...]
Il sig. si onera di individuare un eventuale acquirente e/o ad acquistare la quota del Pt_1 Pt_1
50% dell'immobile sito in Fabrizia (VV) di pertinenza della sig.ra , previo accordo sul Parte_2
prezzo, entro il 31.05.2026;
12. su concorde volontà delle parti l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre. Il sig.
[...]
inuncia pertanto alla percezione del 50% di sua spettanza a favore della sig.ra ; Pt_1 Parte_2
13. il sig. i impegna, previo ripristino del mezzo, ad intestare alla sig.ra Pt_1 Parte_2
il veicolo Mercedes Classe A, targato DP209YF, ed in caso di sostituzione del mezzo per vetustà o mal funzionamento si impegna a reperire altro veicolo idoneo con chilometraggio inferiore a 100.000
Km. Dopo tale donazione null'altro sarà dovuto con riferimento al mezzo di locomozione della coniuge;
14. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto della figlia, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
15. i coniugi concordano nel valutare l'ascolto della figlia minore , nella presente sede, Per_2
manifestamente superfluo;
16. i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa, ad esclusione di quanto convenuto nei punti precedenti;
17. spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/08/2007, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Fabrizia (VV) (atto n. 12, parte II, serie C, anno 2007), risultano separate dal
10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE LI RE AR
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE AR Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 25176/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. BECHERI LUIGISTELIO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BECHERI LUIGISTELIO Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Fabrizia (VV);
2. la casa coniugale sita nel Comune di Villa Carcina (BS) Via Ripe n. 10/A, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene assegnata alla moglie la quale continuerà a vivere presso la casa coniugale con i figli minori Per_1
e ;
[...] Per_2
3. il sig. ha già reperito idonea soluzione abitativa in Sarezzo (BS) Via Giacomo Leopardi Pt_1
n. 2 ove si è già trasferito;
1 4. affidamento condiviso della figlia minore , con residenza e collocazione prevalente presso Per_2
il domicilio materno.
Il genitore non collocatario che si trasferirà in altro Comune dovrà comunicare all'altro, con raccomandata da inviare entro 30 giorni, il proprio cambio di residenza.
Le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, Per_2 all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
le decisioni su Per_2
questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la figlia.
Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle ore 19.00 del venerdì Per_2
sino alle ore 21.00 della domenica nonché due giorni infrasettimanali con pernottamento nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre.
I coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della figlia minore nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
5. Vacanze estive: la figlia potrà trascorrere le vacanze estive con ciascun genitore per 15 Per_2
giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31 Maggio di ogni anno) a fini programmativi.
6. Vacanze natalizie e pasquali: la figlia trascorreranno con ciascun genitore sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, rispettivamente le festività della Vigilia e del Natale nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
7. Considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di entrambi, il sig. Parte_1
corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e del figlio , quest'ultimo maggiorenne ma non ancora Per_2 Persona_1
economicamente indipendente, la somma mensile di euro 600,00 (euro seicento/00) per ciascun figlio, per mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra alle seguenti Parte_2
coordinate Iban [...] e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza
2 economica dei predetti. Il predetto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
8. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli che sono, in ogni caso, da a) documentare;
b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, secondo il seguente schema:
Spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione:
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-
scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap:
spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento:
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
9. Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove
3 l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del
50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
10. il sig. si impegna a versare l'intera rata di mutuo (pari ad € 750,00 mensili) Parte_1 relativa al finanziamento contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale e, a fronte di ciò, la sig.ra rinuncia al contributo al proprio mantenimento;
Parte_2
11. i sig.ri e sono comproprietari, nella misura del 50% Parte_1 Parte_2
ciascuno, di una seconda casa in Fabrizia (VV) Via Dott. Stefano Franzè n. 12 in merito alla quale essi concordano sin d'ora di suddividere il ricavato di una eventuale vendita in proporzione alle rispettive quote di proprietà sebbene le risorse per l'acquisto siano state tutte versate dal sig.
[...]
Il sig. si onera di individuare un eventuale acquirente e/o ad acquistare la quota del Pt_1 Pt_1
50% dell'immobile sito in Fabrizia (VV) di pertinenza della sig.ra , previo accordo sul Parte_2
prezzo, entro il 31.05.2026;
12. su concorde volontà delle parti l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre. Il sig.
[...]
inuncia pertanto alla percezione del 50% di sua spettanza a favore della sig.ra ; Pt_1 Parte_2
13. il sig. i impegna, previo ripristino del mezzo, ad intestare alla sig.ra Pt_1 Parte_2
il veicolo Mercedes Classe A, targato DP209YF, ed in caso di sostituzione del mezzo per vetustà o mal funzionamento si impegna a reperire altro veicolo idoneo con chilometraggio inferiore a 100.000
Km. Dopo tale donazione null'altro sarà dovuto con riferimento al mezzo di locomozione della coniuge;
14. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto della figlia, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
15. i coniugi concordano nel valutare l'ascolto della figlia minore , nella presente sede, Per_2
manifestamente superfluo;
16. i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa, ad esclusione di quanto convenuto nei punti precedenti;
17. spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/08/2007, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Fabrizia (VV) (atto n. 12, parte II, serie C, anno 2007), risultano separate dal
10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE LI RE AR
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