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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1214/2023 R. G. promossa da
, c.f. , in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. Ugo Parte_1 P.IVA_1
Cardosi, nel cui studio in Terracina, Piazza della Repubblica n. 25, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte opponente contro
SALVATORE Avv. NARDI, c.f. con il patrocinio di se stesso ai sensi C.F._1 dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Cosenza, Viale
Giacomo Mancini 20; parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 173/23 RG 2506/22.
CONCLUSIONI rese in data 25 febbraio 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con decreto ingiuntivo n. 173/2023 - n. R.G. 2506/2022, notificato in data 10/02/2023, l'intestato
Tribunale ha ingiunto il pagamento alla società in favore dell'Avv. Salvatore Nardi Parte_1
della complessiva somma di euro 12.383,55, in forza del mandato di patrocinio sottoscritto dalla società al fine di definire le controversie giudiziarie connesse alla risoluzione Parte_1
del contratto di leasing stipulato dalla società utilizzatrice - NS S.r.l.- e la concedente società , a tal pro proponendo, a saldo di quanto dovuto, una somma Controparte_1 per l'acquisto di un immobile sito nel Comune di Lenola - Strada Regionale 637 – Km 43+100.
Avverso il detto decreto ha interposto opposizione la società ingiunta, che ha eccepito in via preliminare di rito l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Latina, Giudice del luogo dove l'opponente ha la sede legale e dove dovrebbe essere eseguita l'obbligazione, o in favore del Tribunale di Roma, luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Nel merito ha eccepito la non dovutezza delle somme ingiunte, deducendo l'inadempimento del legale del contratto d'opera.
Con impegno esplicativo ha rappresentato che: in relazione all'operazione di acquisto degli immobili di di cui al contratto di leasing CP_1
509327, l'Avv. Nardi aveva proposto di veicolare l'acquisto degli immobili de quibus su cui insisteva un impianto di carburanti in Lenola (LT), SR 637 Km 43,100 attraverso canali di finanziamento di cui affermava la disponibilità; ancor prima di inoltrare la proposta di acquisto alla Rev Gestione Crediti Spa, il legale avrebbe dovuto effettuare le dovute verifiche tecnico giuridiche in merito alla effettiva titolarità degli immobili in capo a tale società; tale verifica non venne affatto eseguita;
successivamente altri professionisti avevano appurato che Rev Gestione Crediti Spa non era titolare degli immobili su cui insisteva l'impianto di carburanti;
che, in difetto della verifica della titolarità degli immobili in capo alla Rev Gestione Crediti Spa, ed in mancanza della disponibilità di una linea di finanziamento, nulla fosse dovuto al legale a titolo di compenso professionale.
Ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rilevare la propria incompetenza territoriale in favore della Tribunale di Latina e del Tribunale di Roma o, in subordine accertare la insussistenza del credito azionato, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto Con vittoria di spese legali da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Ha resistito l'Avv. Nardi, che ha contestato i motivi di opposizione, chiedendo all'intestato
Tribunale di “in via pregiudiziale e di rito a) accertare e dichiarare la propria competenza per il presente giudizio per tutti i motivi in fatto ed in diritto preliminarmente assunti da questa difesa.
Nel merito della domanda: - b) accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'Avv.
Salvatore Nardi nei confronti della società per come espressamente Parte_1
cristallizzato nel mandato sottoscritto dalle parti, e successivamente ratificato anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
c) condannare l'opponente, per i motivi di cui sopra, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; d ) in ogni caso, con condanna alle spese e competenze di lite del presente procedimento”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita in via documentale, previo rigetto delle istanze di prova orale formulata da parte opponente, disattesa la proposta conciliativa formulata dal Tribunale, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio u.s., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n.
13533).
In caso di inadempienza del cliente nel pagamento del suo compenso professionale, come qualsiasi altro creditore, può fare ricorso sia alla procedura di cui all'art. 633 c.p.c., sia al procedimento disciplinato dall'art. 14, D.Lgs. n. 150/2011, sia al procedimento ordinario di cognizione (Cass. 24 maggio 1968, n. 1597; Cass. 23 maggio 1967, n. 1131), e ciò in via alternativa e senza alcun obbligo di preferenza.
Sono previsti, in tal senso, tre criteri di competenza (Corte cost. 11 giugno 1975, n. 137);
• in via generale al giudice che sarebbe competente a conoscere della domanda in via ordinaria (art. 637, comma 1, c.p.c.); • al capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce, indipendentemente dal valore della domanda (art. 637, comma 2, c.p.c.);
• al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto (art. 637, comma 3, c.p.c.).
La ratio di cui al comma 3 dell'art. 637 c.p.c. è quella di agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso da quello in cui egli avesse attualmente stabilito l'organizzazione della propria attività professionale
(Corte cost. 18 febbraio 2010, n. 50; Corte cost. n. 137/1975, decisioni che hanno ribadito la legittimità della norma in relazione all'art. 3 Cost.).
Il comma 3 dell'art. 637 c.c. cit. stabilisce che: "Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono"; La norma è strettamente collegata al parere di congruità che deve corredare la domanda di decreto ingiuntivo nei casi previsti dall'art. 633 c.p.c., nn. 2 e 3.” Tale norma è prevista dal legislatore in alternativa alla competenza generale prevista dal primo comma, tant'è che in deroga al solo criterio territoriale gli avvocati ed i notai possono presentare il ricorso per ingiunzione, che ha ad oggetto crediti nascenti dalle proprie prestazioni professionali, contro i propri clienti anche al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.
Di talchè l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente si profila immeritevole di accoglimento.
Passando al merito, nel caso di specie risulta per tabulas che il professionista si sia adoperato per la negoziazione e la risoluzione bonaria anche della vertenza pregressa, prodigandosi con trattative epistolari e successive trasferte, anche nella sede del creditore Rev Gestione Crediti RL- sedente in
Roma per negoziare con la partecipazione del suo assistito l'accordo transattivo, già formulato per iscritto e ratificato dal mandante, funzionale all'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Lenola strada regionale n° 637.
Del resto parte opponente non ha negato l'esecuzione del mandato e quindi la prestazione professionale dell'avvocato patrocinante, ma si è limitata ad eccepire l'inadempimento al mandato deducendo che, ancor prima di inoltrare la proposta di acquisto alla Rev Gestione Crediti Spa, il legale avrebbe dovuto effettuare le dovute verifiche tecnico giuridiche in merito alla effettiva titolarità degli immobili in capo a tale società. Orbene dalle emergenze in atti, e segnatamente dalla documentazione dimessa nell'incarto processuale dal difensore, risulta dimostrata l'articolata attività stragiudiziale espletata dall'ingiungente.
Con impegno esplicativo è emerso: che in data 25/02/2019 l'Avv. Salvatore Nardi riceveva espresso mandato dalla società
[...]
in p.d.l.r.p.t, al fine di derimere una vertenza bancaria sorta a seguito della risoluzione Parte_1
di un contratto di leasing immobiliare n° 509327, p.t. stipulato dalla società NS RL. CP_1
con la società bancaria – (successivamente risolto ed in contenzioso) (all. n° 3); CP_1
tale mandato prevedeva la difesa congiunta e disgiunta di due legali, l'Avv. Mauro del Foro di
Roma e l'Avv. Nardi del Foro di Cosenza;
la società avendone interesse, aveva la necessità di acquisire un immobile già Parte_1
oggetto di locazione finanziaria stipulata p.t. con contratto di leasing immobiliare n° 509327 - tra la società Banca Etruria S.C. e la società NS Srl nonché del contestuale acquisto di una stazione di servizio per la distribuzione carburante sito nel Comune di Lenola - Strada Regionale 637 – Km
43+100, di cui la società NS RL deteneva sine titulo il terreno;
che l'acquisto dell'immobile da parte della mandataria si sarebbe concretizzato Parte_1
solo risolvendo preliminarmente ogni contenzioso tra le società NS Srl e Controparte_2
successivamente divenuta REV Gestione Crediti S.p.a - società cessionaria del
[...]
credito e delle posizioni contrattuali in essere tra le parti in causa;
che la prometteva di cedere alla società tutte le attrezzature Controparte_2 Parte_1 fuori terra relative all'Area di Servizio di distribuzione carburanti, nonché di cedere il ramo di azienda al fine di far acquisire anche la licenza per la vendita di carburanti;
che nel contesto la società aveva già dato in gestione l'Area di servizio ad Controparte_2
un'altra società denominata RoYal Oil Srl. (all. n° 5); che, nondimeno, la società aveva raggiunto un ulteriore accordo con la società Parte_1
NS RL - al fine di subentrare nella posizione contrattuale attinente al leasing immobiliare n°
509327 stipulato p.t. dalla stessa società NS Srl con la società Banca Etruria S.C., con lo scopo di acquisire il terreno ove erano già allocate le strutture dell'Area di Servizio de qua;
che, rebus sic stantibus, la definizione di entrambe le cessioni era comunque subordinata all'acquisto del suddetto immobile, ossia il terreno su cui era allocata la predetta Area di Servizio;
che tutto ciò poteva essere realizzato solo previa risoluzione di ogni vertenza in corso tra la società creditrice REV Gestione crediti S.p.a e le rispettive società e NS RL;
Controparte_2 che, il terreno oggetto di contenzioso era stato acquistato p.t. dalla società e del Lazio CP_1
S.C. al solo fine di concederlo in locazione finanziaria alla società NS RL con contratto di locazione in leasing n° 509737; che la NS Srl inopinatamente aveva successivamente permesso alla di Controparte_2
acquisire-detenere il terreno ed attrezzare lo stesso con l'Area di Servizio di distribuzione carburante;
che successivamente il contratto di leasing immobiliare era stato risolto per mancato adempimento delle obbligazioni assunte da parte della società contraente NS Srl, ed il credito bancario derivante dalla predetta locazione finanziaria risultava essere stato cartolarizzato dalla
[...]
alla società REV Gestione Crediti Spa sedente in Roma, per delega e Controparte_3 garanzia della Banca D'Italia che era intervenuta nella liquidazione dei crediti della banca;
che tanto si evidenziava in Gazzetta Ufficiale e relativi contratti di cessione ex lege effettuati dalla società cedente e del Lazio S.C. alla società cessionaria REV Gestione Crediti Spa CP_1
sedente in Roma, gli stessi sono stati espressamente elencati, ai fini della prova della legittimazione e disponibilità dei beni e relativo credito, in premessa nell'atto transattivo finale comunicato a mezzo pec dall' Avv. Luigi De Vito del Foro di Firenze all' Avv. Salvatore Nardi, a definizione di ogni vertenza;
che l'Avv. Nardi avendo ricevuto espresso mandato, prendeva contatto con la società REV Gest.
Crediti S.p.a, al fine di derimere ogni vertenza derivante dalla risoluzione del contratto di leasing immobiliare n° 509737, con il precipuo scopo di definire una eventuale proposta transattiva per l'acquisto dell'immobile rappresentato dal terreno e conseguentemente dell'Area di Servizio di distribuzione carburante (tutto ciò nell' interesse della società mandante (all. n° 6); per come si evince dai documenti di causa, a seguito di numerosi incontri, avvenuti anche nella sede della società REV Gestione Crediti S.p.a. in Roma e contestuali trattative sulla quaestio iuris attinenti anche ai giudizi in corso, si prospettava la possibilità di dirimere le vicende giudiziarie tra la società e la società e NS RL;
Controparte_2 Controparte_4
che il legale opposto, successivamente a tali riunioni avvenute nella sede della società creditrice, formulava alla società REV Gestione Crediti S.p.a un proposta conciliativa di ogni vertenza in corso, in nome e per conto della società con espressa approvazione anche delle Parte_1
società NS RL e della che sottoscrivevano per ratifica la predetta proposta Controparte_2
transattiva (all. n° 7-8 ), portando a termine così dopo oltre due anni di trattative e proposte il suo mandato professionale.
Sempre per tabulas risulta: che il compenso dell'avvocato veniva preventivamente stabilito nel mandato sottoscritto dal cliente, prevedendo esplicitamente che “il costo della difesa tecnica era preventivato ai sensi del DM n
55/2014 nello scaglione per valore del procedimento”, nel caso di specie parametrato alla somma oggetto della transazione effettuata con la società creditrice pari ad € 550.000,00; che lo stesso non era subordinato al buon esito delle trattative.
Orbene, da un lato le eccezioni formulate in questo giudizio attinenti alla legittimazione attiva della società creditrice sono state già proposte nelle controversie Vs la società REV Gestione Crediti
S.p.a., precisamente: RG 11451/2018 Tribunale di Firenze;
RG 4680/2018 Tribunale di latina;
Rg
4919/2019 Tribunale di Latina;
RG 4735/2019 Tribunale di Latina;
RG 889/2019 Tribunale di
Latina, che vedevano le società debitrici e NS RL condannate anche alle spese Controparte_2
di giudizio a favore delle società creditrici.
Dall'altro è erroneo il riferimento al mancato perfezionamento dell'operazione negoziale, ovvero alla mancata stipula della transazione, atteso che l'assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall'assistenza alla stipula deve essere retribuita a prescindere dall'avvenuta conclusione del contratto (Cass. 27097/2021).
Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto congrua la richiesta di liquidazione di compensi in quanto conforme ai parametri vigenti, si impone pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo nei minimi avuto riguardo alla matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Cosenza, il 21/05/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1214/2023 R. G. promossa da
, c.f. , in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. Ugo Parte_1 P.IVA_1
Cardosi, nel cui studio in Terracina, Piazza della Repubblica n. 25, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte opponente contro
SALVATORE Avv. NARDI, c.f. con il patrocinio di se stesso ai sensi C.F._1 dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Cosenza, Viale
Giacomo Mancini 20; parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 173/23 RG 2506/22.
CONCLUSIONI rese in data 25 febbraio 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con decreto ingiuntivo n. 173/2023 - n. R.G. 2506/2022, notificato in data 10/02/2023, l'intestato
Tribunale ha ingiunto il pagamento alla società in favore dell'Avv. Salvatore Nardi Parte_1
della complessiva somma di euro 12.383,55, in forza del mandato di patrocinio sottoscritto dalla società al fine di definire le controversie giudiziarie connesse alla risoluzione Parte_1
del contratto di leasing stipulato dalla società utilizzatrice - NS S.r.l.- e la concedente società , a tal pro proponendo, a saldo di quanto dovuto, una somma Controparte_1 per l'acquisto di un immobile sito nel Comune di Lenola - Strada Regionale 637 – Km 43+100.
Avverso il detto decreto ha interposto opposizione la società ingiunta, che ha eccepito in via preliminare di rito l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Latina, Giudice del luogo dove l'opponente ha la sede legale e dove dovrebbe essere eseguita l'obbligazione, o in favore del Tribunale di Roma, luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Nel merito ha eccepito la non dovutezza delle somme ingiunte, deducendo l'inadempimento del legale del contratto d'opera.
Con impegno esplicativo ha rappresentato che: in relazione all'operazione di acquisto degli immobili di di cui al contratto di leasing CP_1
509327, l'Avv. Nardi aveva proposto di veicolare l'acquisto degli immobili de quibus su cui insisteva un impianto di carburanti in Lenola (LT), SR 637 Km 43,100 attraverso canali di finanziamento di cui affermava la disponibilità; ancor prima di inoltrare la proposta di acquisto alla Rev Gestione Crediti Spa, il legale avrebbe dovuto effettuare le dovute verifiche tecnico giuridiche in merito alla effettiva titolarità degli immobili in capo a tale società; tale verifica non venne affatto eseguita;
successivamente altri professionisti avevano appurato che Rev Gestione Crediti Spa non era titolare degli immobili su cui insisteva l'impianto di carburanti;
che, in difetto della verifica della titolarità degli immobili in capo alla Rev Gestione Crediti Spa, ed in mancanza della disponibilità di una linea di finanziamento, nulla fosse dovuto al legale a titolo di compenso professionale.
Ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rilevare la propria incompetenza territoriale in favore della Tribunale di Latina e del Tribunale di Roma o, in subordine accertare la insussistenza del credito azionato, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto Con vittoria di spese legali da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Ha resistito l'Avv. Nardi, che ha contestato i motivi di opposizione, chiedendo all'intestato
Tribunale di “in via pregiudiziale e di rito a) accertare e dichiarare la propria competenza per il presente giudizio per tutti i motivi in fatto ed in diritto preliminarmente assunti da questa difesa.
Nel merito della domanda: - b) accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'Avv.
Salvatore Nardi nei confronti della società per come espressamente Parte_1
cristallizzato nel mandato sottoscritto dalle parti, e successivamente ratificato anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
c) condannare l'opponente, per i motivi di cui sopra, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; d ) in ogni caso, con condanna alle spese e competenze di lite del presente procedimento”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita in via documentale, previo rigetto delle istanze di prova orale formulata da parte opponente, disattesa la proposta conciliativa formulata dal Tribunale, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio u.s., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n.
13533).
In caso di inadempienza del cliente nel pagamento del suo compenso professionale, come qualsiasi altro creditore, può fare ricorso sia alla procedura di cui all'art. 633 c.p.c., sia al procedimento disciplinato dall'art. 14, D.Lgs. n. 150/2011, sia al procedimento ordinario di cognizione (Cass. 24 maggio 1968, n. 1597; Cass. 23 maggio 1967, n. 1131), e ciò in via alternativa e senza alcun obbligo di preferenza.
Sono previsti, in tal senso, tre criteri di competenza (Corte cost. 11 giugno 1975, n. 137);
• in via generale al giudice che sarebbe competente a conoscere della domanda in via ordinaria (art. 637, comma 1, c.p.c.); • al capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce, indipendentemente dal valore della domanda (art. 637, comma 2, c.p.c.);
• al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto (art. 637, comma 3, c.p.c.).
La ratio di cui al comma 3 dell'art. 637 c.p.c. è quella di agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso da quello in cui egli avesse attualmente stabilito l'organizzazione della propria attività professionale
(Corte cost. 18 febbraio 2010, n. 50; Corte cost. n. 137/1975, decisioni che hanno ribadito la legittimità della norma in relazione all'art. 3 Cost.).
Il comma 3 dell'art. 637 c.c. cit. stabilisce che: "Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono"; La norma è strettamente collegata al parere di congruità che deve corredare la domanda di decreto ingiuntivo nei casi previsti dall'art. 633 c.p.c., nn. 2 e 3.” Tale norma è prevista dal legislatore in alternativa alla competenza generale prevista dal primo comma, tant'è che in deroga al solo criterio territoriale gli avvocati ed i notai possono presentare il ricorso per ingiunzione, che ha ad oggetto crediti nascenti dalle proprie prestazioni professionali, contro i propri clienti anche al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.
Di talchè l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente si profila immeritevole di accoglimento.
Passando al merito, nel caso di specie risulta per tabulas che il professionista si sia adoperato per la negoziazione e la risoluzione bonaria anche della vertenza pregressa, prodigandosi con trattative epistolari e successive trasferte, anche nella sede del creditore Rev Gestione Crediti RL- sedente in
Roma per negoziare con la partecipazione del suo assistito l'accordo transattivo, già formulato per iscritto e ratificato dal mandante, funzionale all'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Lenola strada regionale n° 637.
Del resto parte opponente non ha negato l'esecuzione del mandato e quindi la prestazione professionale dell'avvocato patrocinante, ma si è limitata ad eccepire l'inadempimento al mandato deducendo che, ancor prima di inoltrare la proposta di acquisto alla Rev Gestione Crediti Spa, il legale avrebbe dovuto effettuare le dovute verifiche tecnico giuridiche in merito alla effettiva titolarità degli immobili in capo a tale società. Orbene dalle emergenze in atti, e segnatamente dalla documentazione dimessa nell'incarto processuale dal difensore, risulta dimostrata l'articolata attività stragiudiziale espletata dall'ingiungente.
Con impegno esplicativo è emerso: che in data 25/02/2019 l'Avv. Salvatore Nardi riceveva espresso mandato dalla società
[...]
in p.d.l.r.p.t, al fine di derimere una vertenza bancaria sorta a seguito della risoluzione Parte_1
di un contratto di leasing immobiliare n° 509327, p.t. stipulato dalla società NS RL. CP_1
con la società bancaria – (successivamente risolto ed in contenzioso) (all. n° 3); CP_1
tale mandato prevedeva la difesa congiunta e disgiunta di due legali, l'Avv. Mauro del Foro di
Roma e l'Avv. Nardi del Foro di Cosenza;
la società avendone interesse, aveva la necessità di acquisire un immobile già Parte_1
oggetto di locazione finanziaria stipulata p.t. con contratto di leasing immobiliare n° 509327 - tra la società Banca Etruria S.C. e la società NS Srl nonché del contestuale acquisto di una stazione di servizio per la distribuzione carburante sito nel Comune di Lenola - Strada Regionale 637 – Km
43+100, di cui la società NS RL deteneva sine titulo il terreno;
che l'acquisto dell'immobile da parte della mandataria si sarebbe concretizzato Parte_1
solo risolvendo preliminarmente ogni contenzioso tra le società NS Srl e Controparte_2
successivamente divenuta REV Gestione Crediti S.p.a - società cessionaria del
[...]
credito e delle posizioni contrattuali in essere tra le parti in causa;
che la prometteva di cedere alla società tutte le attrezzature Controparte_2 Parte_1 fuori terra relative all'Area di Servizio di distribuzione carburanti, nonché di cedere il ramo di azienda al fine di far acquisire anche la licenza per la vendita di carburanti;
che nel contesto la società aveva già dato in gestione l'Area di servizio ad Controparte_2
un'altra società denominata RoYal Oil Srl. (all. n° 5); che, nondimeno, la società aveva raggiunto un ulteriore accordo con la società Parte_1
NS RL - al fine di subentrare nella posizione contrattuale attinente al leasing immobiliare n°
509327 stipulato p.t. dalla stessa società NS Srl con la società Banca Etruria S.C., con lo scopo di acquisire il terreno ove erano già allocate le strutture dell'Area di Servizio de qua;
che, rebus sic stantibus, la definizione di entrambe le cessioni era comunque subordinata all'acquisto del suddetto immobile, ossia il terreno su cui era allocata la predetta Area di Servizio;
che tutto ciò poteva essere realizzato solo previa risoluzione di ogni vertenza in corso tra la società creditrice REV Gestione crediti S.p.a e le rispettive società e NS RL;
Controparte_2 che, il terreno oggetto di contenzioso era stato acquistato p.t. dalla società e del Lazio CP_1
S.C. al solo fine di concederlo in locazione finanziaria alla società NS RL con contratto di locazione in leasing n° 509737; che la NS Srl inopinatamente aveva successivamente permesso alla di Controparte_2
acquisire-detenere il terreno ed attrezzare lo stesso con l'Area di Servizio di distribuzione carburante;
che successivamente il contratto di leasing immobiliare era stato risolto per mancato adempimento delle obbligazioni assunte da parte della società contraente NS Srl, ed il credito bancario derivante dalla predetta locazione finanziaria risultava essere stato cartolarizzato dalla
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alla società REV Gestione Crediti Spa sedente in Roma, per delega e Controparte_3 garanzia della Banca D'Italia che era intervenuta nella liquidazione dei crediti della banca;
che tanto si evidenziava in Gazzetta Ufficiale e relativi contratti di cessione ex lege effettuati dalla società cedente e del Lazio S.C. alla società cessionaria REV Gestione Crediti Spa CP_1
sedente in Roma, gli stessi sono stati espressamente elencati, ai fini della prova della legittimazione e disponibilità dei beni e relativo credito, in premessa nell'atto transattivo finale comunicato a mezzo pec dall' Avv. Luigi De Vito del Foro di Firenze all' Avv. Salvatore Nardi, a definizione di ogni vertenza;
che l'Avv. Nardi avendo ricevuto espresso mandato, prendeva contatto con la società REV Gest.
Crediti S.p.a, al fine di derimere ogni vertenza derivante dalla risoluzione del contratto di leasing immobiliare n° 509737, con il precipuo scopo di definire una eventuale proposta transattiva per l'acquisto dell'immobile rappresentato dal terreno e conseguentemente dell'Area di Servizio di distribuzione carburante (tutto ciò nell' interesse della società mandante (all. n° 6); per come si evince dai documenti di causa, a seguito di numerosi incontri, avvenuti anche nella sede della società REV Gestione Crediti S.p.a. in Roma e contestuali trattative sulla quaestio iuris attinenti anche ai giudizi in corso, si prospettava la possibilità di dirimere le vicende giudiziarie tra la società e la società e NS RL;
Controparte_2 Controparte_4
che il legale opposto, successivamente a tali riunioni avvenute nella sede della società creditrice, formulava alla società REV Gestione Crediti S.p.a un proposta conciliativa di ogni vertenza in corso, in nome e per conto della società con espressa approvazione anche delle Parte_1
società NS RL e della che sottoscrivevano per ratifica la predetta proposta Controparte_2
transattiva (all. n° 7-8 ), portando a termine così dopo oltre due anni di trattative e proposte il suo mandato professionale.
Sempre per tabulas risulta: che il compenso dell'avvocato veniva preventivamente stabilito nel mandato sottoscritto dal cliente, prevedendo esplicitamente che “il costo della difesa tecnica era preventivato ai sensi del DM n
55/2014 nello scaglione per valore del procedimento”, nel caso di specie parametrato alla somma oggetto della transazione effettuata con la società creditrice pari ad € 550.000,00; che lo stesso non era subordinato al buon esito delle trattative.
Orbene, da un lato le eccezioni formulate in questo giudizio attinenti alla legittimazione attiva della società creditrice sono state già proposte nelle controversie Vs la società REV Gestione Crediti
S.p.a., precisamente: RG 11451/2018 Tribunale di Firenze;
RG 4680/2018 Tribunale di latina;
Rg
4919/2019 Tribunale di Latina;
RG 4735/2019 Tribunale di Latina;
RG 889/2019 Tribunale di
Latina, che vedevano le società debitrici e NS RL condannate anche alle spese Controparte_2
di giudizio a favore delle società creditrici.
Dall'altro è erroneo il riferimento al mancato perfezionamento dell'operazione negoziale, ovvero alla mancata stipula della transazione, atteso che l'assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall'assistenza alla stipula deve essere retribuita a prescindere dall'avvenuta conclusione del contratto (Cass. 27097/2021).
Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto congrua la richiesta di liquidazione di compensi in quanto conforme ai parametri vigenti, si impone pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo nei minimi avuto riguardo alla matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Cosenza, il 21/05/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)